TAR Catania, sez. III, sentenza breve 07/01/2026, n. 40
TAR
Sentenza breve 7 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 50, 56, 65, 68 del d.lgs. 36/2023 - eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e violazione del principio di accesso al mercato

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza, evidenziando che la documentazione allegata conteneva l'indicazione dei singoli professionisti e che, in assenza di specifiche previsioni nell'avviso di gara, i requisiti di capacità tecnico-professionale debbano essere valutati cumulativamente in capo al TP, in applicazione dell'art. 68 del D.lgs. n. 36/2023 e del principio del favor partecipationis.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 101, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 – Violazione del favor partecipationis – Violazione dei principi di non discriminazione, proporzionalità, logicità, buon andamento e parità di trattamento – Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione - Eccesso di potere

    Il ricorso è stato accolto sulla base del primo motivo, ritenendo che l'amministrazione abbia erroneamente omesso la valutazione cumulativa dei titoli del TP. La Corte ha implicitamente considerato che l'attivazione del soccorso istruttorio sarebbe stata opportuna qualora la valutazione individuale fosse stata effettivamente necessaria.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 101, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 – Violazione del favor partecipationis – Violazione dei principi di non discriminazione, proporzionalità, logicità, buon andamento e parità di trattamento – Eccesso di potere

    Il ricorso è stato accolto sulla base del primo motivo, ritenendo che l'amministrazione abbia erroneamente omesso la valutazione cumulativa dei titoli del TP. La Corte ha implicitamente considerato che, con una corretta valutazione cumulativa, il TP ricorrente avrebbe ottenuto un punteggio superiore.

  • Accolto
    Eccesso di potere per illogicità manifesta, sproporzionalità e difetto di motivazione

    Il ricorso è stato accolto sulla base del primo motivo, ritenendo che l'amministrazione abbia erroneamente omesso la valutazione cumulativa dei titoli del TP. La Corte ha implicitamente considerato che l'approccio dell'amministrazione è stato formalistico e illogico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. III, sentenza breve 07/01/2026, n. 40
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 40
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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