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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 20/11/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 402 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARCELLI Parte_1
MARCO, giusta delega in atti
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. SIGNORINO GRAZIELLA, giusta delega Parte_2
in atti
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in data 4.05.1996 in Levone (TO), trascritto nel Parte_1 Parte_2
Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Levone al numero 2 parte II, serie A, anno 1996,
con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Levone di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
1. dare atto che i coniugi dichiarano che la separazione personale ha avuto decorrenza ininterrotta dal 07.04.25, quale data di pubblicazione dalla Sentenza non definitiva di separazione personale n.
121/2025 pubbl. il 07/04/2025 RG n. 402/2025, che ha omologato la separazione personale dei coniugi e , per matrimonio contratto Parte_1 Parte_2
in data 04.05.1996 in Levone (TO), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di
Levone al numero 2 parte II, serie A, anno 1996 e, che i coniugi da quella data hanno sempre mantenuto la reciproca autonomia di vita e abitativa, senza mai ricongiungersi o tentare la riconciliazione, sussistendo, pertanto, il presupposto temporale e sostanziale per la pronuncia di divorzio;
2. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi, rinunciando, espressamente, l'uno nei confronti dell'altro, a qualsiasi richiesta di contributo al mantenimento;
3.. Dare atto che la casa coniugale, con box pertinenziale, ubicata nel Comune di Rialto (SV), Via
Scotti 4, in un immobile in comproprietà fra i coniugi al 50% e censita al Catasto Fabbricati del già
menzionato Comune al Foglio 17, mappale 105, subalterno 2, categoria A/4, classe 2, vani 7,
superficie catastale 115 metri quadrati - escluse le aree scoperte di 96 metri quadrati, Via Scotti n.
2, piano 1, rendita catastale euro 352,48, dopo la Sentenza di separazione è già stata alienata con rogito Notaio in Finale Ligure, iscritto Al Collegio Notarile di Savona, il 16.09.25 Persona_1
Rep. n. 7471, Raccolta n. 6357, registrato ad Albenga il 18/09/2025, n. 6476 serie 1T, trascritto a
Finale Ligure il 19/09/2025 Reg. Gen. 10991 – reg. part. 9170 e che le parti hanno già provveduto alla ripartizione del ricavato della vendita come stabilito in precedenza e del mobilio e che nulla hanno più ad avere a pretendere reciprocamente in merito alla proprietà e al ricavato dell'immobile stesso;
4. Dare atto, per quanto attiene la figlia che la stessa risiede con la madre in Quiliano (SV) Per_2
via Roma 43, piano terzo, interno 5 e, che ha raggiunto l'autosufficienza economica, vivendo ormai col fidanzato ed essendo occupata part-time ma che entrambi i genitori concordano di riconoscere alla figlia fino a che la stessa non sarà assunta a tempo pieno un contributo a carico della madre pari a 150,00 euro e a carico del padre pari a 200,00, da corrispondere direttamente alla figlia entro il giorno 10 di ogni mese e, riconoscendo, altresì, che il corso di tatuaggi è terminato, per cui il signor , a tale titolo, nessuna somma dovrà più corrispondere direttamente alla Parte_1
figlia;
5. Dare atto che gli ori ed i preziosi dei coniugi ed i regali del matrimonio sono già stati dagli stessi divisi;
6. Dare atto che i coniugi non avevano conti correnti, né fondi, cointestati;
7. Dare atto che le parti attestano la piena e definitiva sistemazione di ogni questione relativa ai beni mobili iscritti in pubblici registri (autoveicoli camper motocicli) è stata internamente risolta dopo la
Sentenza di separazione personale, sia per quanto riguarda la proprietà, sia per quanto riguarda agli aspetti economici ed assicurativi, per cui le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente in merito ai beni mobili registrati;
8. Dare atto che nessuna ulteriore diversa richiesta economica hanno i coniugi a farsi reciprocamente, ritenendosi così definito ogni altro rapporto economico;
9. Stabilire che le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 18.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo