Sentenza 21 novembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2019, n. 47234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47234 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2019 |
Testo completo
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AN EL nato a [...] il [...] AL RE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/01/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SANTE SPINACI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. Sante Spinaci, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza, emessa in data 7/01/2019, la Corte d'Appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale monocratico di Bari emessa in data 6/07/2018, escluso l'aumento per la continuazione, ha ridotto ad anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa ciascuno la pena inflitta, nei confronti di AN AF e a TI TO, in relazione a reati di cui agli art. 56, 624 bis e 625 n. 2 c.p., contestati al prevenuto per aver fatto ingresso nell'abitazione di Viterbo Rosa e messo a soqquadro varie stanze, compiendo atti diretti in modo inequivoco ad impossessarsi di vari beni mobili, con l'aggravante dell'uso della violenza di cui all'art. 625 n. 2 c.p.(fatto commesso, in Bari-Santo Spirito, il 5 luglio 2018).
2. Gli imputati,- con atti separati hanno proposto ricorso per cassazione.
2.1 AN, tramite difensore di fiducia, ha dedotto i seguenti motivi. Vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p., in relazione agli art. 62 bis c.p., 546 lett. e) c.p.p. per carenza di motivazione in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. La Corte avrebbe omesso di valutare i motivi di censura, riguardanti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, limitandosi ad uno sterile richiamo dei criteri ex art. 133 c.p.. 2.2 TI TO, tramite difensore di fiducia, ha dedotto i seguenti motivi.
2.2.1 Vizio di motivazione, ex art. 606, comma n. 1, lett. e), c.p.p., con riferimento al capo di imputazione e relativamente alle motivazioni, contenute nella sentenza impugnata, circa l'affermazione della responsabilità, con conseguente nullità della sentenza, per carenza dei presupposti di cui all'art. 546 comma 1 lett. e) punto 1 c.p.p.. Il giudice del secondo grado ha rimandato ad una fantomatica prova contraria, senza fornire una concreta ricostruzione oggettiva del fatto storico. La valutazione della sussistenza della circostanza aggravante dell'uso della violenza sarebbe erronea, posto che la tapparella e la zanzariera non erano state forate ma erano state trovate aperte
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Relativamente alla posizione del AN, si osserva, sulla scorta delle indicazioni fornite nel provvedimento impugnato, che gli odierni ricorrenti furono sorpresi in flagranza di reato, ragion per cui risulta condivisibile l'asserto dei giudici, circa la sostanziale mancanza di valenza dell'ammissione dell'addebito, a fronte dell'inequivoco materiale probatorio già raccolto.Posta in evidenza una condotta processuale non corretta, in quanto indicativa di circostanze non vere, il giudice del merito ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche e ha individuato, ai sensi dell'art. 133 c.p., tenendo conto, da un lato, dei precedenti penali a loro carico, e, sotto altro profilo, delle scuse indirizzate alla parte offesa e della non eccessiva gravità del fatto, una pena, per ciascuno, pari ad anni uno e mesi di reclusione ed euro 450,00 di multa, ridotta ai sensi dell'art. 442 c.p.p. ad anni 1 di reclusione ed C 300,00 di multa. (55n Ove si tenga/n-11a diminuzione della metà della pena edittale minima, pari a tre anni, in considerazione della forma tentata del reato, e delle predette motivazioni, sia con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sia con riferimento alla determinazione della pena, si deve ritenere il provvedimento, sorretto da adeguata motivazione. Il ricorso, pertanto, è manifestamente infondato.
2. Relativamente poi alla posizione del TI, va rimarcato che nel provvedimento impugnato si è rigettata la richiesta esclusione della contestata aggravante sul presupposto del rinvenimento, in possesso degli imputati, di un grosso cacciavite, ossia un arnese idoneo a forzare la finestra, oltre che sulla base delle risultanze di polizia giudiziaria, confermative del riscontro di inequivocabili segni di effrazione sia sulla finestra sia sulla tapparella. Del resto, le osservazioni, contenute nel ricorso, circa il rinvenimento della tapparella e della zanzariera già aperte, coinvolgono un accertamento di fatto, inammissibile nella fase di legittimità. Anche questo ricorso è manifestamente infondato.
3.Sulla base delle considerazioni esposte, si deve dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi, con la condanna contestuale dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma, che si reputa equo determinare in C 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Ceuro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/06/2019 Il Consi