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Sentenza 19 settembre 2023
Sentenza 19 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2023, n. 38274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38274 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO ND, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, FRANCA ZACCO, la quale ha chiesto di annullare il decreto gravato limitatamente alla misura di prevenzione personale con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo esame e con riguardo alla misura di prevenzione patrimoniale senza rinvio, con ogni conseguente statuizione. Penale Sent. Sez. 1 Num. 38274 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 14/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 20/12/2021 la Corte di appello di Messina - in veste di giudice di prevenzione - ha respinto l'appello proposto da IN IN avverso il decreto del Tribunale in sede del 22/12/2014, che aveva disposto nei confronti del predetto la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di tre anni, nonché la confisca di prevenzione dei beni ivi specificati. 1.1. Con riferimento alla pericolosità sociale qualificata, ai sensi dell'art. 4, lett. a), D. Lgs. n. 159 del 2011, il giudice di appello ha confermato l'attualità di tale condizione, osservando che dalla condanna definitiva per concorso esterno nell'associazione mafiosa dei "mazzarroti" - derivante dalle propalazioni dei collaboratori di giustizia AR BI, TO GU ed UE RE - emergeva che IN aveva costituito per molti anni il trait d'union tra il mondo imprenditoriale e quello mafioso. Pertanto, mancando elementi di segno contrario attestanti la cessazione dell'accertata vicinanza a detto gruppo malavitoso, se ne doveva dedurre la persistenza all'attualità di detta pericolosità sociale. Da tali rilievi è conseguita la conferma della misura di prevenzione personale, come applicata dal Tribunale della prevenzione, nonché della cauzione di C 2.000, che pure era stata contestata. 1.2. Quanto alla confisca di prevenzione, è stato confermato il giudizio di sperequazione tra i redditi dichiarati del IN e la riconducibilità al medesimo della società INter s.r.I., di cui risulta formale titolare la figlia NA IN: al riguardo si è evidenziato che è stato lo stesso proposto ad ammettere tale titolarità effettiva in un interrogatorio reso al Pubblico ministero il 18/12/2008, laddove riferiva di essere stato vittima di un'estorsione ad opera di affiliati al clan dei tortoriciani. Peraltro, sul punto era intervenuto l'accertamento di responsa- bilità per il reato ex art. 12 quinquies D. L. n. 306 del 1992, ad onta della dichiarata prescrizione. È stata ritenuta riconducibile al IN anche la società unipersonale Fa.Ma s.r.I., derivante da una cessione del ramo d'azienda della INter, dalla quale mutuava sede legale, capitale sociale ed oggetto sociale. Infine, IN è risultato titolare di un maneggio dal 2007, periodo in cui, anche con riferimento agli anni precedenti, i suoi redditi ufficiali erano così esigui da essere appena sufficienti per le primarie esigenze di vita del nucleo familiare. La sproporzione reddituale è stata affermata con riferimento a tutti gli acquisti effettuati tra il 1997 ed il 2010, da ricondursi ai proventi delle attività illecite del capofamiglia. Sul punto, si è rilevato che la consulenza tecnica di parte non offriva elementi di contrasto, non prospettando alcun introito lecito a 2 giustificazione di detti acquisti, bensì facendo esclusivo riferimento al giro di affari delle citate imprese, criterio non previsto dalla legge né condiviso dalla giurisprudenza. Si è conclusivamente osservato che l'attualità della pericolosità sociale consente di sottoporre ad ablazione tutti i beni del proposto, e non soltanto quelli ricadenti nel periodo di manifestazione della pericolosità - biennio 2006-2008 - alla stregua dell'invocato principio di perimetrazione cronologica. 2. Avverso detto decreto il sottoposto ha avanzato ricorso per cassazione, sia con riferimento alla misura di prevenzione personale sia con riguardo alla confisca di prevenzione, a mezzo del difensore avv. Giuseppe Calabrò, nonché evidenziando l'intervenuta inefficacia della confisca disposta in primo grado, profilo coltivato nel ricorso del difensore avv. Maurizio Canfora. I due ricorsi sono stati riuniti nel medesimo procedimento, ma saranno esaminati partitamente. 2.1. Ricorso dell'avv. Calabrò, 2.1.1. Nel primo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 2, 3 e 7 Legge n. 1423 del 1956 ed assenza o comunque illogicità della motivazione in ordine all'attualità della pericolosità sociale del IN, contestando il giudizio di persistenza operato dai giudici della prevenzione. Si censura la totale omissione di ogni valutazione delle argomentazioni esposte nei motivi di appello e nella memoria difensiva, corredata di ponderose produzioni documentali, e si sottolinea che la conferma non ha dato conto, nemmeno per relationem, degli elementi sui quali si era basato l'originario prov- vedimento del Tribunale di prevenzione nel lontano 2014. Ivi si consideravano rapporti e contiguità risalenti agli anni 2006/2008, peraltro con la dichiarata prescrizione del reato ex art. 12 quinquies L. n. 356 del 1992. La confisca di prevenzione - dopo l'assoluzione del IN dal reato di estorsione - si è basata soltanto sul concorso esterno ex artt. 110 - 416 bis cod. pen., sempre riferito a quel biennio (è stata altresì sottolineata l'anomalia di una condanna fondata sui verbali riassuntivi delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia BI, anziché su quelli integrali che avrebbero ricostruito i fatti in termini difformi). Anche ricorrendo al concetto di appartenenza, tipico dell'ambito della prevenzione, più ampio di quello di partecipazione ad associazione mafiosa, si sarebbe dovuto riconoscere che la collaborazione occasionale non poteva legittimare le presunzioni ritenute nell'impugnato decreto, giustificabili soltanto con riferimento ad un patto illecito dotato di stabilità. 2.1.2. Nel secondo motivo di impugnazione si deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 20 e 24 d. Igs. n. 159 del 2011, in ordine alla disposta 3 ablazione, della quale si contestano i presupposti normativi, con riferimento tanto alla presunta disponibilità indiretta del IN delle società ed attività aziendali, che con riguardo agli indizi della provenienza illecita della provvista utilizzata per l'acquisto dei cespiti. 2.2. Ricorso dell'avv. Canfora. 2.1.2. Nel primo motivo di impugnazione si deduce violazione di legge processuale, ai sensi dell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen., con riguardo all'art. 27 comma 6, D. Lgs. n. 159 del 2011, in relazione al termine entro il quale la Corte di appello avrebbe dovuto definire il giudizio, a pena di inefficacia della confisca disposta nel primo grado. Si evidenzia che il procedimento di appello, introdotto con impugnazione del 2015, era stato trattato all'udienza del 10 gennaio 2020, con riserva della decisione. Soltanto in data 25 marzo 2022 era intervenuto il decreto reiettivo della Corte di appello, che aveva confermato sia la misura di prevenzione personale che la confisca di prevenzione. Il termine previsto dalla disposizione dell'art. 27, comma 6, D. Lgs. n. 159 del 2011, è quello di un anno e sei mesi - decorrente dalla data di deposito dell'atto di impugnazione - entro il quale la Corte di appello deve definire il giudizio, a pena di inefficacia della confisca disposta in primo grado. Trattasi di termine riferito alla data di deposito del decreto motivato, in quanto si verte in ambito di procedimento camerale, in cui il provvedimento finale acquista esistenza giuridica all'atto del deposito, che ne segna il momento perfezionativo. La disposizione ha evidente funzione di garanzia nei confronti della parte proposta, trattandosi di una procedura essenzialmente cautelare, nonché in linea con il principio di ragionevole durata del processo. 2.2,2. Nel secondo motivo si lamenta violazione di legge con riferimento alla motivazione del decreto, da ritenersi inesistente o meramente apparente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in ambedue i profili, nei seguenti termini. 1.1. È fondata la censura processuale di tardività della decisione in ordine alla confisca di prevenzione, intervenuta oltre il termine di legge. Invero, anche dedotti i periodi di sospensione del termine di 18 mesi tra l'appello e la decisione (circa due anni, per varie cause di sospensione, come risulta ex actis), ai sensi dell'art. 27, comma 6, D. Lgs. n. 159 del 2011, detto termine risulta ampiamente superato, con conseguente inefficacia della disposta confisca di prevenzione. Peraltro, è stato specificato che «In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il termine di un anno e sei mesi, previsto dall'art. 27, comma 6, 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, decorrente dal deposito dell'atto di impugnazione, entro il quale la corte di appello deve definire il giudizio, a pena di inefficacia della confisca disposta in primo grado, ha come riferimento finale la data del deposito del decreto motivato» (Sez. 6, n. 21523 del 18/06/2020, Palla, Rv. 279312: in motivazione, la Corte ha precisato che, svolgendosi il procedimento in camera di consiglio, il provvedimento giurisdizionale acquista giuridica esistenza solo con il deposito, che ne segna il momento perfezionativo). Nel caso di specie, a fronte di un appello proposto nell'anno 2015, soltanto in data 25 marzo 2022 era intervenuto il decreto reiettivo della Corte di appello. Ne consegue la necessità di annullare senza rinvio la disposta confisca di prevenzione, ordinando la restituzione dei beni confiscati agli aventi diritto, con assorbimento delle ulteriori doglianze. 1.2. Quanto alla misura di prevenzione personale, il ricorso è fondato quanto al rilievo di insufficiente analisi della perdurante vicinanza del IN alla compagine associativa di cui è stato riconosciuto concorrente esterno nel periodo 2006/2008. In considerazione della lontananza cronologica del periodo in cui vi è stato un positivo accertamento di contiguità, nonché del dato pregnante del titolo di reato per cui IN è stato condannato - trattasi di concorso esterno e non di inserimento stabile nella compagine associativa - deve affermarsi che non è possibile nel caso di specie fare puro e semplice ricorso alla presunzione di permanente appartenenza alla compagine mafiosa, dovendosi invece dimostrare tramite elementi di fatto la perdurante contiguità del proposto. In tali termini si è espresso il massimo consesso nomofilattico in ordine alla verifica del requisito della attualità della pericolosità del proposto, precisando che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511). Va altresì approfondita l'analisi sulla riproducibilità delle situazioni che avevano sostanziato il contributo esterno e sulla persistenza di qualificati interessi comuni tra il IN e le organizzazioni criminali di riferimento, estendendo l'esame anche agli indici di dissociazione dedotti dalla difesa (che ha invocato la collaborazione del proposto, che ha condotto alla condanna di AR LE, RI RA e AN PA per il reato di estorsione), nell'impugnato decreto neutralizzati con argomentazioni apodittiche. 5 Il Consigliere estensore 3. Deve pertanto annullarsi l'impugnato decreto, con riferimento alla misura di prevenzione personale, con rinvio alla Corte di appello di Messina onde riesaminare il profilo della perdurante pericolosità sociale alla luce degli attuali rapporti del IN con il clan di riferimento. Come già detto, la confisca di prevenzione deve invece essere annullata senza rinvio, per sopravvenuta inefficacia, con restituzione dei beni ablati agli aventi diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla confisca e ordina la restituzione dei beni confiscati agli aventi diritto. Annulla il provvedimento impugnato quanto alla misura di prevenzione personale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Messina. Così deciso il giorno 14 marzo 2023 Il Presidente
lette le conclusioni del Procuratore generale, FRANCA ZACCO, la quale ha chiesto di annullare il decreto gravato limitatamente alla misura di prevenzione personale con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo esame e con riguardo alla misura di prevenzione patrimoniale senza rinvio, con ogni conseguente statuizione. Penale Sent. Sez. 1 Num. 38274 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 14/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 20/12/2021 la Corte di appello di Messina - in veste di giudice di prevenzione - ha respinto l'appello proposto da IN IN avverso il decreto del Tribunale in sede del 22/12/2014, che aveva disposto nei confronti del predetto la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di tre anni, nonché la confisca di prevenzione dei beni ivi specificati. 1.1. Con riferimento alla pericolosità sociale qualificata, ai sensi dell'art. 4, lett. a), D. Lgs. n. 159 del 2011, il giudice di appello ha confermato l'attualità di tale condizione, osservando che dalla condanna definitiva per concorso esterno nell'associazione mafiosa dei "mazzarroti" - derivante dalle propalazioni dei collaboratori di giustizia AR BI, TO GU ed UE RE - emergeva che IN aveva costituito per molti anni il trait d'union tra il mondo imprenditoriale e quello mafioso. Pertanto, mancando elementi di segno contrario attestanti la cessazione dell'accertata vicinanza a detto gruppo malavitoso, se ne doveva dedurre la persistenza all'attualità di detta pericolosità sociale. Da tali rilievi è conseguita la conferma della misura di prevenzione personale, come applicata dal Tribunale della prevenzione, nonché della cauzione di C 2.000, che pure era stata contestata. 1.2. Quanto alla confisca di prevenzione, è stato confermato il giudizio di sperequazione tra i redditi dichiarati del IN e la riconducibilità al medesimo della società INter s.r.I., di cui risulta formale titolare la figlia NA IN: al riguardo si è evidenziato che è stato lo stesso proposto ad ammettere tale titolarità effettiva in un interrogatorio reso al Pubblico ministero il 18/12/2008, laddove riferiva di essere stato vittima di un'estorsione ad opera di affiliati al clan dei tortoriciani. Peraltro, sul punto era intervenuto l'accertamento di responsa- bilità per il reato ex art. 12 quinquies D. L. n. 306 del 1992, ad onta della dichiarata prescrizione. È stata ritenuta riconducibile al IN anche la società unipersonale Fa.Ma s.r.I., derivante da una cessione del ramo d'azienda della INter, dalla quale mutuava sede legale, capitale sociale ed oggetto sociale. Infine, IN è risultato titolare di un maneggio dal 2007, periodo in cui, anche con riferimento agli anni precedenti, i suoi redditi ufficiali erano così esigui da essere appena sufficienti per le primarie esigenze di vita del nucleo familiare. La sproporzione reddituale è stata affermata con riferimento a tutti gli acquisti effettuati tra il 1997 ed il 2010, da ricondursi ai proventi delle attività illecite del capofamiglia. Sul punto, si è rilevato che la consulenza tecnica di parte non offriva elementi di contrasto, non prospettando alcun introito lecito a 2 giustificazione di detti acquisti, bensì facendo esclusivo riferimento al giro di affari delle citate imprese, criterio non previsto dalla legge né condiviso dalla giurisprudenza. Si è conclusivamente osservato che l'attualità della pericolosità sociale consente di sottoporre ad ablazione tutti i beni del proposto, e non soltanto quelli ricadenti nel periodo di manifestazione della pericolosità - biennio 2006-2008 - alla stregua dell'invocato principio di perimetrazione cronologica. 2. Avverso detto decreto il sottoposto ha avanzato ricorso per cassazione, sia con riferimento alla misura di prevenzione personale sia con riguardo alla confisca di prevenzione, a mezzo del difensore avv. Giuseppe Calabrò, nonché evidenziando l'intervenuta inefficacia della confisca disposta in primo grado, profilo coltivato nel ricorso del difensore avv. Maurizio Canfora. I due ricorsi sono stati riuniti nel medesimo procedimento, ma saranno esaminati partitamente. 2.1. Ricorso dell'avv. Calabrò, 2.1.1. Nel primo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 2, 3 e 7 Legge n. 1423 del 1956 ed assenza o comunque illogicità della motivazione in ordine all'attualità della pericolosità sociale del IN, contestando il giudizio di persistenza operato dai giudici della prevenzione. Si censura la totale omissione di ogni valutazione delle argomentazioni esposte nei motivi di appello e nella memoria difensiva, corredata di ponderose produzioni documentali, e si sottolinea che la conferma non ha dato conto, nemmeno per relationem, degli elementi sui quali si era basato l'originario prov- vedimento del Tribunale di prevenzione nel lontano 2014. Ivi si consideravano rapporti e contiguità risalenti agli anni 2006/2008, peraltro con la dichiarata prescrizione del reato ex art. 12 quinquies L. n. 356 del 1992. La confisca di prevenzione - dopo l'assoluzione del IN dal reato di estorsione - si è basata soltanto sul concorso esterno ex artt. 110 - 416 bis cod. pen., sempre riferito a quel biennio (è stata altresì sottolineata l'anomalia di una condanna fondata sui verbali riassuntivi delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia BI, anziché su quelli integrali che avrebbero ricostruito i fatti in termini difformi). Anche ricorrendo al concetto di appartenenza, tipico dell'ambito della prevenzione, più ampio di quello di partecipazione ad associazione mafiosa, si sarebbe dovuto riconoscere che la collaborazione occasionale non poteva legittimare le presunzioni ritenute nell'impugnato decreto, giustificabili soltanto con riferimento ad un patto illecito dotato di stabilità. 2.1.2. Nel secondo motivo di impugnazione si deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 20 e 24 d. Igs. n. 159 del 2011, in ordine alla disposta 3 ablazione, della quale si contestano i presupposti normativi, con riferimento tanto alla presunta disponibilità indiretta del IN delle società ed attività aziendali, che con riguardo agli indizi della provenienza illecita della provvista utilizzata per l'acquisto dei cespiti. 2.2. Ricorso dell'avv. Canfora. 2.1.2. Nel primo motivo di impugnazione si deduce violazione di legge processuale, ai sensi dell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen., con riguardo all'art. 27 comma 6, D. Lgs. n. 159 del 2011, in relazione al termine entro il quale la Corte di appello avrebbe dovuto definire il giudizio, a pena di inefficacia della confisca disposta nel primo grado. Si evidenzia che il procedimento di appello, introdotto con impugnazione del 2015, era stato trattato all'udienza del 10 gennaio 2020, con riserva della decisione. Soltanto in data 25 marzo 2022 era intervenuto il decreto reiettivo della Corte di appello, che aveva confermato sia la misura di prevenzione personale che la confisca di prevenzione. Il termine previsto dalla disposizione dell'art. 27, comma 6, D. Lgs. n. 159 del 2011, è quello di un anno e sei mesi - decorrente dalla data di deposito dell'atto di impugnazione - entro il quale la Corte di appello deve definire il giudizio, a pena di inefficacia della confisca disposta in primo grado. Trattasi di termine riferito alla data di deposito del decreto motivato, in quanto si verte in ambito di procedimento camerale, in cui il provvedimento finale acquista esistenza giuridica all'atto del deposito, che ne segna il momento perfezionativo. La disposizione ha evidente funzione di garanzia nei confronti della parte proposta, trattandosi di una procedura essenzialmente cautelare, nonché in linea con il principio di ragionevole durata del processo. 2.2,2. Nel secondo motivo si lamenta violazione di legge con riferimento alla motivazione del decreto, da ritenersi inesistente o meramente apparente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in ambedue i profili, nei seguenti termini. 1.1. È fondata la censura processuale di tardività della decisione in ordine alla confisca di prevenzione, intervenuta oltre il termine di legge. Invero, anche dedotti i periodi di sospensione del termine di 18 mesi tra l'appello e la decisione (circa due anni, per varie cause di sospensione, come risulta ex actis), ai sensi dell'art. 27, comma 6, D. Lgs. n. 159 del 2011, detto termine risulta ampiamente superato, con conseguente inefficacia della disposta confisca di prevenzione. Peraltro, è stato specificato che «In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il termine di un anno e sei mesi, previsto dall'art. 27, comma 6, 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, decorrente dal deposito dell'atto di impugnazione, entro il quale la corte di appello deve definire il giudizio, a pena di inefficacia della confisca disposta in primo grado, ha come riferimento finale la data del deposito del decreto motivato» (Sez. 6, n. 21523 del 18/06/2020, Palla, Rv. 279312: in motivazione, la Corte ha precisato che, svolgendosi il procedimento in camera di consiglio, il provvedimento giurisdizionale acquista giuridica esistenza solo con il deposito, che ne segna il momento perfezionativo). Nel caso di specie, a fronte di un appello proposto nell'anno 2015, soltanto in data 25 marzo 2022 era intervenuto il decreto reiettivo della Corte di appello. Ne consegue la necessità di annullare senza rinvio la disposta confisca di prevenzione, ordinando la restituzione dei beni confiscati agli aventi diritto, con assorbimento delle ulteriori doglianze. 1.2. Quanto alla misura di prevenzione personale, il ricorso è fondato quanto al rilievo di insufficiente analisi della perdurante vicinanza del IN alla compagine associativa di cui è stato riconosciuto concorrente esterno nel periodo 2006/2008. In considerazione della lontananza cronologica del periodo in cui vi è stato un positivo accertamento di contiguità, nonché del dato pregnante del titolo di reato per cui IN è stato condannato - trattasi di concorso esterno e non di inserimento stabile nella compagine associativa - deve affermarsi che non è possibile nel caso di specie fare puro e semplice ricorso alla presunzione di permanente appartenenza alla compagine mafiosa, dovendosi invece dimostrare tramite elementi di fatto la perdurante contiguità del proposto. In tali termini si è espresso il massimo consesso nomofilattico in ordine alla verifica del requisito della attualità della pericolosità del proposto, precisando che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511). Va altresì approfondita l'analisi sulla riproducibilità delle situazioni che avevano sostanziato il contributo esterno e sulla persistenza di qualificati interessi comuni tra il IN e le organizzazioni criminali di riferimento, estendendo l'esame anche agli indici di dissociazione dedotti dalla difesa (che ha invocato la collaborazione del proposto, che ha condotto alla condanna di AR LE, RI RA e AN PA per il reato di estorsione), nell'impugnato decreto neutralizzati con argomentazioni apodittiche. 5 Il Consigliere estensore 3. Deve pertanto annullarsi l'impugnato decreto, con riferimento alla misura di prevenzione personale, con rinvio alla Corte di appello di Messina onde riesaminare il profilo della perdurante pericolosità sociale alla luce degli attuali rapporti del IN con il clan di riferimento. Come già detto, la confisca di prevenzione deve invece essere annullata senza rinvio, per sopravvenuta inefficacia, con restituzione dei beni ablati agli aventi diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla confisca e ordina la restituzione dei beni confiscati agli aventi diritto. Annulla il provvedimento impugnato quanto alla misura di prevenzione personale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Messina. Così deciso il giorno 14 marzo 2023 Il Presidente