Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00047/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00165/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 165 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Elena Cainelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero dell’Interno - Questura di Trento,
- Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento,
non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Scerbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento di ammonimento sub Prot. numero -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, unitamente al processo verbale, avente ad oggetto l’ammonimento del ricorrente ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 93/2013 convertito nella legge 15.10.2013 n. 119 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il consigliere CI MB e uditi i difensori delle parti ricorrente e controinteressata, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in esame, depositato il 26.11.2025, l’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento di ammonimento orale emesso dal Questore di Trento ed in epigrafe indicato.
Espone, al riguardo, che:
- il provvedimento scaturisce dall’istanza in tal senso proposta il-OMISSIS- dalla signora -OMISSIS-, moglie separata del ricorrente, che ha riferito di essere stata vittima di atti persecutori;
- è stato inoltrato da parte del Questore l’avvio del procedimento in data -OMISSIS-, che ha dato luogo alla presentazione di scritti difensivi da parte del ricorrente, in data -OMISSIS-, con contestazione delle prospettazioni avversarie e dichiarazione della disponibilità a rendere ulteriori chiarimenti e approfondimenti;
- nonostante tale apporto, l’Amministrazione ha adottato il provvedimento impugnato in data -OMISSIS-, in cui ha invitato il sig. -OMISSIS- “ a tenere una condotta conforme alla legge evitando comportamenti analoghi a quelli che hanno determinato l’adozione del presente provvedimento” ;
- il Questore non ha accolto la richiesta di autotutela successivamente inoltrata dal ricorrente il -OMISSIS-.
2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:
“I. Violazione di legge (art. 2 c.p. con riferimento all’art. 3 D.L. 93/2013 come novellato dalla L. 4 novembre 2023, n. 168, recante <Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica> entrata in vigore il 9 dicembre 2023) ”, con il quale la parte ricorrente si appunta sull’applicazione asseritamente retroattiva delle disposizioni della l. n. 168 del 2023, che ha riguardo al contesto di violenza domestica in cui si realizzano le condotte, con riferimento ai fatti avvenuti antecedentemente alla sua entrata in vigore ed in particolare relativamente ai comportamenti tenuti dal ricorrente in data precedente al -OMISSIS-, data alla quale risale l’abbandono della casa coniugale da parte della controinteressata. Tanto in applicazione del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole ex art. 25, comma 2, della Costituzione, dell’art. 2 c.p. e come espressamente previsto dalla stessa legge n. 168 del 2023.
II. “ Eccesso di potere - Omessa motivazione - Violazione di legge art. 3 DL 93 in relazione all’assenza dei presupposti di fatto per l’adozione del decreto di ammonimento; Carenza istruttoria in relazione alla attendibilità delle dichiarazioni rese dalla signora -OMISSIS- ”, con il quale il sig. -OMISSIS- censura gli elementi istruttori raccolti dal Questore in quanto, in tesi, insufficienti a dare riscontro a condotte realmente persecutorie, che invece si riducono a due episodi nei quali non si evincerebbe alcun intento vessatorio. Un’istruttoria correttamente effettuata, mancante nel caso di specie, avrebbe evidenziato la assoluta carenza probatoria delle contestazioni e l’inattendibilità dell’esposizione avversaria. Le condotte persecutorie sarebbero esposte in maniera assolutamente generica, con conseguente irragionevolezza e sproporzione del provvedimento emesso. L’assenza dei comportamenti necessari per l’adozione del provvedimento impugnato è dimostrata dalla revoca della misura cautelare del divieto di avvicinamento adottata prontamente dal GIP di -OMISSIS- in sede penale, in conseguenza di una rimeditazione dei fatti che in precedenza avevano portato la stessa Autorità Giudiziaria di -OMISSIS- ad emetterla. Pur nell’impossibilità di sovrapporre l’istituto dell’ammonimento rispetto alla tutela penale del reato di stalking , è necessaria l’acquisizione di elementi che abbiano un sufficiente grado di attendibilità circa la sussistenza di un comportamento persecutorio, che sarebbero inesistenti. In senso favorevole al ricorrente sarebbero invece rilevanti le valutazioni svolte in sede penale, stante il fatto che la misura cautelare penale condivide con l’ammonimento quel profilo cautelare che trova il proprio fine nell’evitare il pericolo di condotte lesive.
“ III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 DL 93 e della L. 241/1990 - Carenza istruttoria - Carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione ”, che si appunta sulla mancanza di audizione personale del ricorrente in assenza di ragioni atte a giustificarne l’omissione, con violazione del principio del contraddittorio. Infatti, dalla documentazione versata nel procedimento, si poteva evincere il carattere reciprocamente conflittuale del rapporto tra ex coniugi, la genericità dei fatti dedotti da controparte e gli elementi favorevoli al ricorrente, circostanze tutte che avrebbero reso indispensabile un approfondimento istruttorio.
3. Si è costituita la signora -OMISSIS-, controinteressata, e con memorie di data 16.02.2026 e di data 26.02.2026 ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, altresì rappresentando come il ricorrente a tutt’oggi non abbia cessato dai comportamenti persecutori, nonostante la notifica dell’atto di ammonimento, come risulterebbe dalla documentazione versata in giudizio. La controinteressata deduce che la l.n. 168 del 2023 si è limitata ad ampliare il novero delle condotte che legittimano l’attivazione dell’istituto dell’ammonimento includendo espressamente l’art. 612 bis c.p. nel contesto della violenza domestica. La natura amministrativa del provvedimento esclude l’applicazione del principio di irretroattività della legge penale, principio riferibile esclusivamente a norme incriminatrici e comunque aventi intento punitivo. Inoltre, l’ammonimento si applica alla situazione attuale indipendentemente dal fatto che gli episodi storici posti alla base del convincimento del Questore risalgano a prima dell’entrata in vigore della nuova normativa. La valutazione dell’Autorità è infatti un giudizio prognostico ex ante sulla possibilità di reiterazione di comportamenti lesivi, e nel caso di specie le condotte si collocano in un rapporto coniugale di conflittualità pregresso. La disposizione in argomento - art. 3 del d.l. n. 93 del 2013 - valorizza quale contesto di violenza domestica anche le relazioni affettive cessate, in coerenza con la finalità della disposizione di offrire una tutela preventiva alla vittima. Inoltre, non è ammissibile una sovrapposizione dei presupposti dell’azione penale con quelli dell’azione amministrativa, il che determina l’irrilevanza della revoca della misura cautelare in sede penale, stante la natura preventiva e cautelare del potere esercitato, mentre l’occasionalità degli incontri non esclude di per sé il carattere intimidatorio delle condotte nella situazione in cui versa la sig.ra -OMISSIS-. L’autonomia dell’ambito penale rispetto a quello amministrativo è pianamente evincibile dalla giurisprudenza consolidata che ricorda anche come l’Autorità goda di ampia discrezionalità nell’esercizio del potere che può prescindere dall’audizione del soggetto responsabile delle condotte moleste; comunque, l’interessato ha potuto partecipare al procedimento, mediante il deposito di una memoria difensiva, valutata dall’Amministrazione.
4. Le Amministrazioni intimate, pur rese ritualmente notificatarie del ricorso, non si sono costituite in giudizio.
5. Alla odierna udienza pubblica il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
I. Il ricorso non è fondato per le motivazioni di seguito illustrate.
II. Il primo motivo di ricorso non ha pregio.
L’art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 e ss. mm. e ii., dispone che:
“ 1. Fino a quando non è proposta querela per i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni.
3. Le pene per i delitti di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l’ammonimento previsto dal presente articolo.
4. Si procede d’ufficio per i delitti previsti dagli articoli 612-bis e 612-ter quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l’ammonimento previsto dal presente articolo ”.
L’art. 3, commi 1 e 2, prima parte, del d.l. 14 agosto 2013, n. 93 (conv. dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119, come successivamente modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 24 novembre 2023, n. 168) – emanato per il contrasto alla violenza di genere e per prevenire condotte di violenza domestica – stabilisce, coerentemente con la surriportata disposizione generale, quanto segue:
“ 1. Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell’ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all’ammonimento dell’autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto ”.
In base a tali disposizioni l’istituto dell’ammonimento si configura, sin dalla sua prima introduzione, quale misura di prevenzione adottata da parte dell’Autorità di P.S. con finalità dissuasive, finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione particolarmente nel contesto di relazioni affettive e/o sentimentali (ex art. 612 bis comma 2, c.p.).
III. In primis deve rilevarsi, alla luce del quadro ordinamentale sopra esposto, che la tutela anticipatoria di cui l’ammonimento costituisce espressione, con riferimento a comportamenti ascrivibili al reato di stalking di cui all’art. 612 bis c.p., trova fondamento nella fattispecie generale prevista dall’art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 e ss. mm. e ii., a prescindere dall’applicazione dell’art. 3, commi 1 e 2, prima parte, del d.l. n. 93 del 2013 (conv. dalla l. n. 119 del 2013) come successivamente modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), della l. n. 168 del 2023 che ne ha esteso l’applicazione, per quanto qui rileva, al fine di contrastare la violenza di genere e per prevenire condotte di violenza domestica. Entrambe le disposizioni di legge sono citate quali presupposti normativi del provvedimento impugnato e ne costituiscono autonoma giustificazione.
In secondo luogo, anche avendo riguardo alla fattispecie descritta dall’art. 3, commi 1 e 2, prima parte, del d.l. n. 93 del 2013 (conv. dalla l. n. 119 del 2013), come successivamente modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), della l. n. 168 del 2023, il potere esercitato dal Questore nel caso di specie non costituisce applicazione retroattiva della disposizione della l. n. 168 del 2023, in quanto, come bene evidenziato dalla controinteressata, l’Autorità ha valutato il comportamento tenuto dal ricorrente costituito dagli episodi narrati dalla stessa sig.ra -OMISSIS- in sede di istanza di ammonimento. Gli episodi pregressi relativi al periodo 2022 non costituiscono, pertanto, l’oggetto della valutazione ma integrano la rappresentazione del contesto relazionale in cui si inquadrano le condotte complessive e recenti del ricorrente, che il Questore è chiamato a valutare al fine di ritenere adeguatamente comprovato un quadro indiziario sufficiente a deporre per la sussistenza del pericolo che giustifica l’intervento ammonitorio. Non si è trattato in definitiva di apprezzare e sanzionare comportamenti o fatti storici, quali quelli realizzatisi in tempi non recenti, in data anteriore all’entrata in vigore della l. n. 168 del 2023, ma di qualificare il comportamento attuale dell’ammonito alla luce della disposizione oggetto di applicazione che definisce la “ violenza domestica” come segue: “ Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima....” . Alla stregua dello stesso tenore letterale della disposizione assumono rilevanza, in tal senso, anche a relazioni affettive o di coniugio pregresse e pur in assenza di un’attualità di convivenza, quali quelle che intercorrono tra le due parti della presente controversia.
IV. Anche il secondo mezzo di gravame non è fondato. Con tale motivo si censura il difetto istruttorio in cui sarebbe incorsa l’Autorità, che avrebbe dato rilievo solo a condotte esposte in maniera assolutamente generica, non realmente persecutorie, “che invece si riducono a due episodi nei quali non si evincerebbe alcun intento vessatorio”, evidenziando a tale riguardo la assoluta carenza probatoria delle contestazioni e l’inattendibilità dell’esposizione avversaria, in difetto dell’acquisizione di elementi dotati di un sufficiente grado di attendibilità. In particolare, la parte ricorrente valorizza la revoca in sede penale della misura cautelare del divieto di avvicinamento, in un primo tempo disposta dal GIP in data -OMISSIS- avendo ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza, ma successivamente revocata dallo stesso GIP di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, in conseguenza di una rimeditazione degli stessi accadimenti, e ciò per il fatto che la misura cautelare penale condivide con l’ammonimento quel profilo cautelare che trova il proprio fine nell’evitare il pericolo di condotte lesive.
V. Vale rammentare al riguardo che, secondo la consolidata giurisprudenza anche di questo Tribunale, il provvedimento di ammonimento orale si caratterizza per la sua spiccata natura preventiva e cautelare, essendo essenzialmente finalizzato a dissuadere dal tenere comportamenti persecutori e prevenire la commissione di reati contro la persona sulla base di un giudizio prognostico formulato ex ante . In continuità con quanto statuito, da ultimo, nella sentenza di questo Tribunale 14.01.2026, n. 9, “ Coerentemente con tale premessa, sotto il profilo probatorio, non è necessaria l’acquisizione di prove tali da poter resistere in un giudizio penale, né si richiede che le condotte poste alla base del provvedimento posseggano gli stringenti requisiti di cui all’art. 612-bis c.p. (cfr. Consiglio di Stato, III sezione, n. 4422/2022; id., n. 2545/2020). Quel che rileva è, dunque, la mera probabilità che gli atteggiamenti molesti o minacciosi oggetto dell’istanza di ammonimento possano sfociare e degenerare in condotte costituenti reato ai sensi dell’art. 612-bis c.p. A questo scopo, l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella conduzione dell’istruttoria procedimentale, dal momento che la norma afferma che il Questore emana il provvedimento di ammonimento <assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti>. Infatti la disposizione in commento, nella parte in cui subordina ad una valutazione di necessità (<se necessario>) l’acquisizione delle informazioni, evidentemente affida alla libera valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza la modulazione degli strumenti di approfondimento istruttorio. È quindi rimessa al Questore non solo la scelta di emettere o meno la misura, ma anche quella di stabilire la tempistica della sua iniziativa e le modalità dell’indagine (cfr. Consiglio di Stato, III sezione, n. 2620/2020)…” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 3 settembre 2025, n. 7180; nello stesso senso, Consiglio di Stato, Sez. III, 18 novembre 2024, n. 9211)”. Ancora: “…L’ammonimento orale è una misura deputata a svolgere una funzione di prevenzione e di dissuasione dei comportamenti sanzionati penalmente dall’art. 612-bis c.p.. Infatti, il superamento di una soglia di rispetto della libertà e dignità altrui, comunemente insita nei limiti di un <civile> disaccordo e confronto nelle relazioni interpersonali, desta un allarme sociale che ha spinto il Legislatore a prevedere e a sanzionare con l’ammonimento condotte che potrebbero sfociare in ben più gravi forme di violenza. Ai fini della sua emissione, pertanto, non occorre la piena prova della responsabilità dell’ammonito per le condotte previste e punite dal menzionato art. 612-bis c.p., ovvero per comportamenti di cui sia accertato il carattere persecutorio. […] In particolare, l’ammonimento della Questura è un provvedimento discrezionale in cui viene effettuata una delicata valutazione delle condotte poste in essere dal potenziale stalker, in funzione preventiva e dissuasiva, finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione nel contesto delle relazioni affettive/sentimentali e preordinato a impedire che gli atti persecutori non siano più ripetuti e cagionino esiti irreparabili. Inoltre, essendo il potere valutativo del Questore ampiamente discrezionale, il sindacato del giudice amministrativo non può che essere limitato ai casi di insussistenza manifesta dei presupposti di fatto, di manifesta irragionevolezza e sproporzione, senza che sia possibile una sostituzione del giudice all’Autorità amministrativa nella valutazione di merito di fatti e circostanze… (Consiglio di Stato, Sez. III, 4 aprile 2023, n. 3448; in senso conforme, T.R.G.A., Trento, 31 gennaio 2023, n. 14 e sentenza 7 gennaio 2022, n. 2) ”.
VI. Ne deriva che non era necessaria per il Questore l’acquisizione di prove tali da poter resistere nel procedimento penale, anche con riguardo agli elementi costituitivi del reato di cui all’art. 612 bis c.p. ed il tenore del gravato provvedimento, nonché gli atti a cui lo stesso fa richiamo per relationem , depongono per la sufficienza degli elementi circostanziali raccolti in sede istruttoria da cui era possibile effettuare una valutazione di tipo preventivo e cautelare. Occorre rammentare sul punto che, in ragione della discrezionalità ampia di cui il Questore dispone in materia, il Giudice amministrativo può vagliare esclusivamente la manifesta irragionevolezza della valutazione istruttoria di una situazione di pericolo ex ante , nel caso di specie inesistente.
In particolare, ha assunto rilievo, secondo quanto risultante dall’atto impugnato:
a) la circostanziata istanza della controinteressata -OMISSIS-;
b) la necessità della sig.ra -OMISSIS- di ricorrere al centro antiviolenza ed ai servizi sociali del Comune di -OMISSIS-.
Il tutto arricchito dalla situazione di conflittualità conseguente alla recente separazione consensuale, a cui gli ex coniugi sono pervenuti solo in seguito al radicamento di un’azione giudiziale.
Inoltre, nella valutazione del Questore un significativo rilievo è stato attribuito al provvedimento cautelare disposto in sede penale da parte del GIP in data -OMISSIS- il quale, con ampia motivazione, ritenendo sussistenti “ gravi indizi di colpevolezza ”, ha stabilito il divieto di avvicinamento alla controinteressata a carico del ricorrente.
VII. Il sig. -OMISSIS- sottolinea come tale misura sia stata poi revocata da parte dello stesso GIP, senza la sopravvenienza di ulteriori fatti ma solo per una riconsiderazione degli accadimenti occorsi, circostanza che dovrebbe essere valutata a suo favore e condurrebbe all’accoglimento del motivo di ricorso. Tuttavia, la revoca della misura cautelare penale non ha potuto assumere rilievo nella valutazione dell’Autorità di P.S. per ragioni cronologiche, in quanto non nota all’Amministrazione procedente (circostanza che, tra l’altro, consente di differenziare il caso di specie da quello riportato in sede di discussione orale e risultante dalla sentenza del TAR Bologna, sez. I, 12.02.2026, n. 248), e nemmeno può averne in questa sede - così come, reciprocamente, i successivi comportamenti del ricorrente quali dedotti dalla difesa della controinteressata che dimostrerebbero la persistenza all’attualità dell’atteggiamento persecutorio - e tanto per granitico orientamento giurisprudenziale secondo il quale la legittimità di un provvedimento deve essere vagliata avuto riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. V, 20.12.2024, n. 10259; TAR Sicilia, sez. I, 10.11.2025, n. 2453).
VIII. Infatti, l’emissione del provvedimento cautelare da parte dell’Autorità giudiziaria penale, quantunque successivamente revocato, nell’ambito della valutazione discrezionale del Questore ragionevolmente ha costituito un elemento di peso nel coacervo degli altri elementi indiziari, quali sopra indicati, a suffragio della conclusione a cui egli è pervenuto. L’autonomia tra il procedimento amministrativo in parola e il procedimento penale, come riconosciuta dalla costante giurisprudenza sopra richiamata, anche in ragione della diversa finalità della fattispecie penale rispetto alla misura preventiva di cui si controverte, riverbera sull’irrilevanza in linea generale dell’eventuale diverso esito del giudizio penale (come ricordato anche nella sentenza citata dalla parte ricorrente in sede di discussione, cfr. sent cit. TAR Bologna, n. 248/2026), ma non significa che il Questore non possa legittimamente attribuire autonomo rilievo agli elementi emergenti, a quel momento, dall’istruttoria svolta in sede penale. E nel caso di specie il provvedimento cautelare in parola, che ha sancito in un primo tempo il divieto di avvicinamento, era ampiamente circostanziato come ricordato in precedenza.
IX. In definitiva all’atto dell’adozione del provvedimento di ammonimento era adeguatamente presente quel quadro istruttorio bastevole per affermare che vi fosse, con un sufficiente grado di attendibilità, un comportamento persecutorio che abbia ingenerato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura, attesa la funzione tipicamente cautelare e preventiva dell’ammonimento stesso, in quanto preordinato a che gli atti persecutori posti in essere contro la persona non siano più ripetuti e non cagionino esiti irreparabili (cfr. Cons. Stato, sez. III, 18.11. 2024, n. 9211; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 11.06.2024, n. 529; TRGA Trento, 26.02.2025, n. 48). Occorre rammentare sul punto che l’ammonimento si fonda su una “ logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico, che informa l’intero diritto amministrativo della prevenzione ”; di conseguenza, è sufficiente “ la sussistenza di soli elementi indiziari dai quali sia possibile desumere, con un adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o semplicemente molesto, atto a determinare un perdurante e grave stato di <ansia e paura> nella vittima e a potenzialmente degenerare, se non fermato, in condotte costituenti reato” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 18.10.2021, n. 6958; sent. cit. TRGA Trento 9/2026).
X. Non può, infine, condividersi la censura espressa nel terzo motivo di ricorso in cui si lamenta l’insufficiente attivazione del contraddittorio con il sig. -OMISSIS- da parte del Questore, alla luce delle manchevolezze dell’istruttoria svolta. Fermo restando che, per quanto già si è osservato con riferimento al precedente motivo di gravame, non può condividersi la deduzione di insufficienza dell’istruttoria, in ogni caso, per giurisprudenza del tutto consolidata, la mancata audizione del soggetto interessato non configura di per sé una lesione del diritto di difesa (cfr. TRGA, Trento, 19.01.2023, n. 9), mentre il ricorrente ha potuto comunque dispiegare le proprie argomentazioni difensive per iscritto che, al contrario di quanto dedotto nel ricorso, sono state espressamente valutate dal Questore, seppure ritenute non utili ad una diversa conclusione. Come ancora una volta chiarito in giurisprudenza, l’art. 8 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38 “richiede che siano ‘sentite le persone informate dei fatti’, tra le quali rientra sicuramente il soggetto nei cui confronti è chiesto l’ammonimento, ma non significa che quest’ultimo debba essere necessariamente convocato per rendere oralmente le dichiarazioni che egli ben può esporre per iscritto, oltretutto con maggior ponderazione, quindi con maggior completezza ed efficacia ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 25.05.2015, n. 2599: in tal senso da ultimo TRGA, Trento, 26.02.2025, n. 48).
XI. In definitiva, per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
XII. Attesa la peculiarità della vicenda, le spese di giudizio sono compensate tra le parti costituite mentre nulla è dovuto per le Amministrazioni intimate che non si sono costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo rigetta.
Spese compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
ES FA, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
CI MB, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI MB | ES FA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.