TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/12/2025, n. 2415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2415 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2153/2024 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1
Via Numea n°32, Cod. Fisc. ( ) elettivamente domiciliata C.F._1
in Messina Via XXVII Luglio 34 is. 195 presso e nello studio dell'Avvocato
Francesco Micali che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Michela Foti, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente
CP_ domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.07.2024 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 24.10.2022 per essere sottoposta ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto a godere dell'indennità di accompagnamento, oltre lo status di soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità; che, a seguito di visita medica collegiale del 17.11.2022 da parte della competente Commissione medica, veniva riconosciuta invalida medio-grave 67-99% e soggetto portatore di handicap ma senza connotazione di gravità ex art. 3 comma 1 della L. 104/1992; che pertanto aveva depositato in data 11.04.2023 istanza di A.T.P. (giudizio iscritto al n. RG
1134/2023, acquisito alla presente controversia), volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza il C.T.U. nominato, Dott. , concludeva che: “ Persona_1 Parte_1
di anni 79, in atti generalizzata, per le patologie di cui è affetta e
[...]
riportate in giudizio diagnostico è INVALIDA con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del 100%, a decorrere gennaio 2023. Lo stessa non riunisce i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art.6 della legge 509/88”
L'odierna ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto a conseguire l'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento della disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.
104/1992 dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore antistatario.
Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 31.12.2024 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite rinnovo del CTU.
In data odierna la causa viene decisa.
La domanda è meritevole di accoglimento parziale.
2 Il c.t.u. nominato, Dott. ha infatti chiaramente illustrato al giudicante la Per_2
condizione clinica di descrivendo dettagliatamente le Parte_1
patologie da cui la stessa risulta affetta, evidenziando la sua condizione di uno stato invalidante pari al 100% (Cento per cento), riconoscendo il diritto all'indennità di accompagnamento, oltre la condizione di disabilità secondo la
L.104/92 art. 3 co.1, con decorrenza dal Gennaio 2025(cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal
Consulente.
In definitiva, va dichiarato che è persona invalida nella Parte_1 misura del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento e soggetto in condizione di disabilità ai sensi dell'art 3 comma 1, legge 104/92, a decorrere da
Gennaio 2025.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, attesa CP_2
la natura del presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' l'accertamento di tutte le ulteriori CP_1
condizioni di erogabilità della prestazione.
In ragione del parziale accoglimento delle domande e della decorrenza del beneficio richiesto, invero successiva all'epoca della domanda amministrativa, a quella del deposito del ricorso per ATP e financo a quella del deposito dell'odierno ricorso, sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP.
Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui “In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della
3 prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice- al quale ai sensi dell'art 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa- può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi” (Cass.
Sez. L, n. 1738/2014).
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si
CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 11.07.2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara persona invalida nella misura del 100% con Parte_1
diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere da Gennaio 2025;
- Dichiara soggetto in condizione di disabilità ai sensi Parte_1 dell'art 3 comma 1, legge 104/92, a decorrere da Gennaio 2025.
- Compensa le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase di ATP;
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 23 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
4