CGT2
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1334/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5305/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2594/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
11 e pubblicata il 02/04/2024
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. CT0188587 CATASTO-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 170/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 2594.11.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania che, ritenendo congruo il classamento e la relativa rendita catastale proposto con DOCFA, accoglieva il ricorso presentato dal Sig. Resistente_1 contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania - Territorio - ai fini dell'annullamento dell'avviso di accertamento n. 2018CT0187694, notificato il
06/12/2018, che rettificava, ai sensi del D.M. 701/94, il cambio di destinazione d'uso e il classamento proposto con la dichiarazione Docfa presentata il 30/12/2017, assegnando all'unità immobiliare sita nel comune di Mascali, Indirizzo_1, in catasto riportata al foglio Dati_catastali_1 sub. 2, la categoria C/2 di classe 4^ e determinando la rendita catastale definitiva pari ad € 170,64, proponeva appello, in data 30/10/2024, l'Agenzia delle Entrate – Territorio - lamentando carenza di motivazione della sentenza e insistendo sulla legittimità e fondatezza dell'atto impugnato adeguatamente motivato;
chiede, pertanto, l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio.
La parte contribuente deposita, in data 27/12/2024, controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto non può trovare accoglimento e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere confermata.
All'uopo, si rileva che le valutazioni, le motivazioni ed il conseguente dispositivo della sentenza di primo grado restano validi e immuni da censure.
Non si ravvisano, infatti, elementi tali per modificare il giudizio già espresso dai primi Giudici che hanno rilevato i limiti dell'accertamento osservando che, nel caso che ci occupa, il ricorrente ha puntualmente circostanziato le ragioni dell'attribuzione della rendita inferiore rispetto alle indicazioni dell'Agenzia delle
Entrate evidenziando la rilevante distanza del fabbricato dalla sede stradale nonché l'assenza dell'allaccio ai servizi di pubblica utilità, né, tantomeno, l'Agenzia ha replicato a tali elementi di valutazione dell'effettivo valore del fabbricato contestandoli o facendo discendere il classamento da specifiche circostanze migliorative.
In effetti, per quanto emerge dagli atti, appare più convincente la tesi del contribuente tendente alla conferma della categoria C/2 (deposito), Classe 1, evidenziando che il fabbricato si trova a 740 m di altitudine s.l.m. e ad una distanza dalla sede stradale comunale più vicina, decisamente maggiore rispetto agli altri immobili presi in esame a comparazione in quanto risulta provato che l'immobile, allo stato, non può essere destinato ad altro uso se non quello riconducibile alla classazione richiesta né l'Agenzia, in questa sede, nonostante quanto prodotto, ha portato convincenti argomentazione a sostegno della correttezza del classamento attribuito.
Non emergendo, pertanto, elementi tali da modificare il precedente giudizio, non si può che confermare la sentenza impugnata compensando, per la particolarità del caso trattato, le spese di causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle
Entrate e conferma la sentenza impugnata. Spese liquidate come in motivazione.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5305/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2594/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
11 e pubblicata il 02/04/2024
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. CT0188587 CATASTO-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 170/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 2594.11.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania che, ritenendo congruo il classamento e la relativa rendita catastale proposto con DOCFA, accoglieva il ricorso presentato dal Sig. Resistente_1 contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania - Territorio - ai fini dell'annullamento dell'avviso di accertamento n. 2018CT0187694, notificato il
06/12/2018, che rettificava, ai sensi del D.M. 701/94, il cambio di destinazione d'uso e il classamento proposto con la dichiarazione Docfa presentata il 30/12/2017, assegnando all'unità immobiliare sita nel comune di Mascali, Indirizzo_1, in catasto riportata al foglio Dati_catastali_1 sub. 2, la categoria C/2 di classe 4^ e determinando la rendita catastale definitiva pari ad € 170,64, proponeva appello, in data 30/10/2024, l'Agenzia delle Entrate – Territorio - lamentando carenza di motivazione della sentenza e insistendo sulla legittimità e fondatezza dell'atto impugnato adeguatamente motivato;
chiede, pertanto, l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio.
La parte contribuente deposita, in data 27/12/2024, controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto non può trovare accoglimento e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere confermata.
All'uopo, si rileva che le valutazioni, le motivazioni ed il conseguente dispositivo della sentenza di primo grado restano validi e immuni da censure.
Non si ravvisano, infatti, elementi tali per modificare il giudizio già espresso dai primi Giudici che hanno rilevato i limiti dell'accertamento osservando che, nel caso che ci occupa, il ricorrente ha puntualmente circostanziato le ragioni dell'attribuzione della rendita inferiore rispetto alle indicazioni dell'Agenzia delle
Entrate evidenziando la rilevante distanza del fabbricato dalla sede stradale nonché l'assenza dell'allaccio ai servizi di pubblica utilità, né, tantomeno, l'Agenzia ha replicato a tali elementi di valutazione dell'effettivo valore del fabbricato contestandoli o facendo discendere il classamento da specifiche circostanze migliorative.
In effetti, per quanto emerge dagli atti, appare più convincente la tesi del contribuente tendente alla conferma della categoria C/2 (deposito), Classe 1, evidenziando che il fabbricato si trova a 740 m di altitudine s.l.m. e ad una distanza dalla sede stradale comunale più vicina, decisamente maggiore rispetto agli altri immobili presi in esame a comparazione in quanto risulta provato che l'immobile, allo stato, non può essere destinato ad altro uso se non quello riconducibile alla classazione richiesta né l'Agenzia, in questa sede, nonostante quanto prodotto, ha portato convincenti argomentazione a sostegno della correttezza del classamento attribuito.
Non emergendo, pertanto, elementi tali da modificare il precedente giudizio, non si può che confermare la sentenza impugnata compensando, per la particolarità del caso trattato, le spese di causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle
Entrate e conferma la sentenza impugnata. Spese liquidate come in motivazione.