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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 21/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 13/07/2023 al n. 502 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2023, discussa all'udienza del giorno 21/01/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Delle Vedove Fabrizio Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. Di Trapani Controparte_1
Vito
RESISTENTE
CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
ASSICURATRICE , in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, con l'avv. Maccari Maria Virginia e l'avv. Squillace Francesca
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: “patto di prova”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la nullità del patto di prova e/o la illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato alla ricorrente per mancato superamento del periodo di prova successivamente alla scadenza dello stesso, e conseguentemente accertare e dichiarare la validità ed efficacia del contratto di lavoro subordinato stipulato tra le parti in data 30.03.2022, con condanna della Amministrazione resistente alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento in favore della stessa di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al pagamento della retribuzione per i 20 giorni, ricompresi tra il 02.11.2022 ed il 21.11.2022, rispetto ai quali la resistente ha omesso di ricevere la prestazione lavorativa offerta dalla dipendente, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dal momento del licenziamento al saldo effettivo.
Spese e competenze legali di causa rifuse, oltre a rimborso forfettario, CNPAF e IVA di legge”.
Per la parte resistente: “In via principale nel merito, per tutte le ragioni sopra esposte, previo eventuale accertamento della nullità dell'art. 40, c. 11, lett. a) del CCNL del
Comparto Sanità pubblica sottoscritto il 2 novembre 2022, per violazione del combinato disposto degli artt. 70, c. 13, d. lgs.vo n. 165/01 e 28 d.p.r. n. 487/94, respingersi le domande attoree perché integralmente infondate in fatto e diritto e comunque non provate. Spese di lite integralmente rifuse. In subordine, sempre nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero venir accolte in tutto o in parte le domande della ricorrente nei confronti di Asufc, manlevare quest'ultima da qualsivoglia importo (a titolo di risarcimento, indennizzi, accessori spese processuali e legali di eventuale soccombenza) dovesse risultar dovuto alla ricorrente in esito alla presente lite, ponendo a carico della terza chiamata Compagnia assicuratrice per la
Responsabilità Civile (p. Parte_2 Controparte_3
Iva ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_1 legale San Cesario sul Panaro (Mo) Corso Libertà n. 53 – i relativi oneri con pagamento diretto in favore della ricorrente. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite”.
Per la parte terza chiamata: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in via principale, con riguardo alla domanda formulata dalla Signora ei confronti di Asufc, rigettare Pt_1
la stessa in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni espo-ste dalla stessa Asufc. In via subordinata, con riguardo alla domanda di garanzia, rigettare l'azione di garanzia proposta da Asufc nei confronti di per la Parte_2
non operatività, in relazione al sinistro per cui è causa, della copertura assicurativa prestata a suo favore ex art.
2.2 CGA e 2.4. lett. j, CGA. In via ulteriormente subordinata, rigettare l'azione di garanzia proposta da Asufc nei confronti di per la non operatività, in relazione al sinistro per cui è causa, Parte_2
della copertura assicurativa prestata a suo favore ex art. 194 e ss. c.c. Con condanna al pagamento delle spese legali del presente giudizio, oltre al rimborso per spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11/07/2023 conveniva in giudizio Parte_1
l (d'ora in avanti, per brevità, solo Controparte_1 CP_4
[...
) per sentire accertare la nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato tra le parti in data 30.03.2022 e/o l'illegittimità o inefficacia del licenziamento alla stessa intimato per mancato superamento del periodo di prova successivamente alla scadenza dello stesso, con conseguente condanna della resistente alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al pagamento della retribuzione relativamente al periodo ricompreso tra il 02.11.2022 ed il 21.11.2022 rispetto al quale la resistente si trovava in una situazione di mora accipiendi per aver omesso di ricevere la prestazione lavorativa offerta dalla dipendente, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dal momento del licenziamento al saldo effettivo.
La difesa attorea allegava che la era stata assunta in data 01.09.2017 alle Pt_1 dipendenze dell' con qualifica di collaboratore Controparte_5 professionale sanitario – infermiere in forza di contratto individuale di lavoro a tempo determinato con durata annuale e periodo di prova pari ad un mese, successivamente prorogato sino al 30.09.2018, e, in seguito, sino al 31.01.2021, venendo assegnata al presidio ospedaliero di Palmanova-Latisana, S.C. Medicina
Interna Palmanova.
In prossimità della scadenza temporale del secondo rinnovo la ricorrente era stata sottoposta a due procedimenti disciplinari, conclusisi, uno, con l'archiviazione e,
l'altro, con l'irrogazione della sanzione del rimprovero scritto.
In seguito, a decorrere dal 01.04.2022 la era stata assunta alle dipendenze Pt_1 dell' (alla quale erano stati nel frattempo trasferiti il patrimonio ed i rapporti CP_4 giuridici attivi e passivi della soppressa ” Controparte_5
relativamente alle sedi ospedaliere di Latisana e di Palmanova) in forza di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato di data 30.03.2022, con qualifica di collaboratore professionale sanitario – infermiere e previsione di un periodo di prova pari a sei mesi, venendo assegnata alla S.O.C. Cardiologia Degenze.
In data 20.10.22 alla lavoratrice era stato comunicato da parte del coordinatore del reparto, dott. e della R.D.A., dott.ssa che, alla luce Persona_1 Persona_2
delle relazioni di valutazione al 2° ed al 5° mese la prova risultava aver avuto esito negativo e che il rapporto di lavoro sarebbe cessato per mancato superamento del periodo di prova con decorrenza dal 01.11.2022.
In data 21.10.2022 la lavoratrice era entrata in malattia ed aveva constatato l'eliminazione del proprio nominativo dal turno di servizio esposto in bacheca relativo al mese di novembre 2022.
Nei giorni successivi, non avendo ricevuto alcuna formale comunicazione di recesso, aveva provveduto ad offrire la propria prestazione lavorativa a mezzo di comunicazione del proprio legale di data 31.10.2022, reiterata in data 16.11.2022, dichiarandosi disponibile a riprendere immediatamente il servizio.
Con lettera di data 21.11.2022 l , evidenziando come la dipendente risultasse CP_4
assente ingiustificata dal servizio dal 02.11.2022, aveva comunicato la ripresa dell'attività lavorativa della stessa a decorrere dal giorno successivo.
La aveva, pertanto, ripreso servizio in data 22.11.2022 ed era stata Pt_1
immediatamente riconvocata in Direzione Professioni Sanitarie per un ulteriore incontro, in occasione del quale le era stata ribadita la cessazione del rapporto per mancato superamento della prova.
Con lettera trasmessa in data 24.11.2022 la resistente aveva comunicato l'intenzione di risolvere il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 40 c. 5 del CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022 con effetto dal 28.11.2022, precisando che le ferie maturate e non fruite alla data di cessazione sarebbero andate a coprire parzialmente il periodo di assenza ritenuto privo di titolo giustificativo intercorrente tra il 02.11.2022 ed il
21.11.2022.
In punto di diritto la ricorrente deduceva la nullità del patto di prova apposto al contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per violazione dell'art. 40 c. 11 del CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022 e dell'art. 25 c. 12 del CCNL Comparto
Sanità del 21.05.2018, avendo ella prestato servizio alle dipendenze della resistente, sia nella attuale che nella precedente articolazione, in forza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata un anno, successivamente prorogato per due volte, per un complessivo periodo di tre anni e quattro mesi di servizio effettivamente prestati senza soluzione di continuità, nella medesima categoria e profilo quale collaboratore professionale sanitario – infermiere, cat. D, ed avendo nel corso di detto rapporto a tempo determinato superato il periodo di prova contrattualmente previsto. La ricorrente censurava altresì la legittimità del recesso della resistente, per essere la risoluzione del rapporto di lavoro comunque intervenuta tardivamente, mediante lettera di “licenziamento per mancato superamento del periodo di prova” trasmessa al proprio legale in data 24.11.2022, e pertanto dopo la scadenza del periodo di prova, computando in aggiunta al termine semestrale i giorni di ferie e di assenza per malattia, ma non invece i giorni ricompresi tra il 02.11.2022 ed il 21.11.2022 imputati dal datore di lavoro ad assenza ingiustificata, evidenziando a tal fine che l'esigenza della effettività della prestazione lavorativa non risultava più attuale in quanto l'esito sfavorevole della prova era già stata comunicato alla dipendente in data 20.10.2022.
Da ultimo la ricorrente richiedeva il pagamento della normale retribuzione per i giorni ricompresi tra il 02.11.2022 ed il 21.11.2022.
2. Si costituiva in giudizio replicando che la ricorrente, con lo spirare del suo CP_4
contratto a termine in data 31 gennaio 2021, aveva cessato ogni rapporto di lavoro alle dipendenze di Asufc ed aveva ripreso servizio soltanto molti mesi dopo, operando dal 4 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 in virtù di un distinto contratto di co.co.co..
La ricorrente, nel corso del rapporto di lavoro parasubordinato, aveva partecipato alla selezione di personale indetta da ASUFC con avviso pubblico e, all'esito di tale procedura, era stata assunta con contratto sottoscritto il 30 marzo 2022 quale dipendente a tempo pieno e indeterminato (36 ore settimanali), con mansioni di
Collaboratore professionale sanitario – infermiere – Cat. D, con decorrenza dal 1° aprile 2022.
L'art. 3 del contratto individuale di lavoro prevedeva un periodo di prova di sei mesi di effettivo servizio, rinviando, per quel che riguardava le concrete modalità
d'espletamento della prova, al CCNL vigente ratione temporis, cioè a dire il CCNL comparto sanità 2016/2018 (all'epoca, infatti, non era stato ancora rinnovato il CCNL relativo al triennio 2019/2021).
La ricorrente era stata assegnata al Reparto di Cardiologia ed affiancata quale tutor, prima, dalla dott.ssa e, poi, dalla dott.ssa . Persona_3 Persona_4
Al secondo e al quinto mese di prova, la ricorrente era stata sottoposta a verifica riportando, in entrambi casi, giudizi di “non adeguatezza” ai compiti assegnati.
Durante il semestre di prova (1.04.22-30.09.22), la ricorrente si era assentata (per malattia e ferie) per complessivo di 32 giorni e conseguentemente, l'originario periodo di prova di sei mesi di servizio effettivo decorrenti dal 1° aprile 2022 sarebbe dovuto scadere il giorno 8 novembre 2022.
Il 20 ottobre 2022, approssimandosi la scadenza del termine originario, la ricorrente era stata informata che, alla luce dei giudizi negativi ricevuti nel corso del periodo di prova, la prova stessa non poteva dirsi superata e che il giudizio definitivo le sarebbe stato rilasciato il giorno seguente.
Sennonché, il 21 ottobre 2022, la ricorrente si era di nuovo assentata per malattia, con prognosi iniziale sino al giorno 23 ottobre 2022, più volte prorogata fino al 1° novembre 2022.
I numerosi tentativi della parte datoriale di contattare la ricorrente per concordare il suo rientro in servizio non avevano avuto esito, poiché la ricorrente non aveva mai risposto al telefono, né richiamato.
Dopo uno scambio di comunicazioni tra il legale della ricorrente e l'azienda resistente, la aveva ripreso servizio il 22 novembre 2022 e il giorno stesso le era stato Pt_1
confermato il mancato superamento della prova.
Co Il 24 novembre 2022, ASU aveva inviato all'avvocato di fiducia della ricorrente
(all'indirizzo pec) e alla ricorrente (all'indirizzo peo dalla stessa fornita all'azienda in sede preassuntiva) comunicazione formale del recesso con efficacia dal 28 novembre 2022 – ultimo giorno di lavoro 27 novembre 2022.
La difesa dell'azienda resistente sosteneva, quindi, la perfetta correttezza e legittimità della condotta della parte datoriale e, per la denegata ipotesi di soccombenza, chiedeva di poter chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni.
3. Concessa l'autorizzazione da parte del Tribunale, si costituiva in giudizio la eccependo l'inoperatività della garanzia ai sensi degli Parte_3 artt.
2.2 e 2.4 lett. j delle condizioni generali di contratto, nonchè ai sensi dell'art. 1914
c.c. e chiedendo il rigetto della domanda di manleva.
4. La causa era istruita sia documentalmente, sia mediante l'assunzione di testimoni.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 21/01/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
5. Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia infondata e non possa, pertanto, trovare accoglimento.
Preliminarmente si reputa corretta la allegazione di parte convenuta secondo la quale il CCNL di comparto relativo al triennio 2019-2021 non è applicabile alla fattispecie concreta in esame, poiché il contratto collettivo è stato sottoscritto dalle parti sociali soltanto il 2 novembre 2022, cioè molti mesi dopo la stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato di cui qui si discute, entrando in vigore il successivo
3 novembre 2022.
Al tempo del perfezionamento del contratto di lavoro della 30 marzo 2022 con Pt_1
decorrenza 1° aprile 2022), il CCNL vigente era, dunque, ancora quello relativo al
Triennio 2016-2018 ed è a questo testo negoziale che dovrà, pertanto, guardarsi per istituti giuridici, quali, segnatamente, il patto di prova inserito nel contratto individuale di lavoro. Le retroattività del nuovo accordo collettivo, infatti, può riguardare esclusivamente gli istituti giuridici od economici ancora passibili di inizio di esecuzione e non quelli che si sono ormai definitivamente consumati entro la cornice dettata dal precedente accordo collettivo di comparto.
La parte normativa del nuovo accordo, infatti, non può che riguardare i futuri rapporti giuridici.
Secondo la parte resistente il patto di prova apposto al contratto di assunzione a tempo indeterminato della sarebbe illegittimo perché detto contratto faceva Pt_1
seguito ad un altro contratto di lavoro a termine, stipulato tra le stesse parti, per le stesse mansioni e in relazione alle quali la lavoratrice era già stata sottoposta al periodo di prova con esito positivo.
Va in primo luogo osservato, però, che il contratto a termine sottoscritto dalla ricorrente, a differenza di quello a tempo indeterminato, non contiene affatto la previsione di un patto di prova.
Infatti la clausola dell'art. 6, c. 2, del primo contratto di lavoro a termine, se correttamente interpretata, non disciplina affatto il patto di prova (tanto è vero che di prova non si parla in alcun modo), ma solo le ipotesi di recesso della parte datoriale ed i relativi effetti, così come il precedente art. 5 disciplina le ipotesi e gli effetti del recesso del lavoratore.
Analoghe previsioni circa il recesso si trovano contenute anche nell'art. 6 del contratto di lavoro a tempo indeterminato, che è infatti rubricato “cause di risoluzione del contratto”, mentre il precedente art. 3 disciplina espressamente il patto di prova, così chiaramente denominato, come indicato nell'apposita rubrica.
Si deve, perciò, ritenere che con l'art. 5 e l'art 6 del contratto a tempo determinato l'azienda abbia semplicemente inteso formalizzare quanto già il codice civile prevede in favore di entrambe le parti di un qualsiasi rapporto di lavoro e cioè la possibilità di recedere unilateralmente dal contratto in caso di gravi inadempimenti altrui (art. 2119
c.c.).
Che tale previsione fosse del tutto disancorata dalla volontà di inserire nel contratto un periodo di prova è avvalorato anche dal fatto che, durante la vigenza di quel primo contratto di lavoro a termine, il CCNL di comparto applicabile ratione temporis, cioè
a dire quello del triennio 2016-2018, non prevedeva neppure l'obbligo della prova per i rapporti di lavoro a termine, ma una semplice facoltà e la lavoratrice infatti non ha in alcun modo allegato di essere stata sottoposta a valutazione da parte del personale dell'azienda, né che l'azienda si fosse mai positivamente pronunciata sul superamento della relativa prova.
Ciò chiarito, l'unico patto di prova ad essere stato effettivamente apposto al contratto di lavoro della ricorrente è quello inerente la sua assunzione a tempo pieno e indeterminato e non poteva essere diversamente, atteso che l'art. 25 CCNL 2016-
2018, intitolato “Periodo di prova”, conformemente alle previsioni di legge (cfr. artt.
70, c. 13, d. lgs.vo n. 165/01 e 17 d.p.r. n. 487/94), statuiva che “il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: a) 2 mesi per i dipendenti inquadrati nella categoria A e B;
b) 6 mesi per le restanti categorie...ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato”.
Peraltro l'avviso pubblico di selezione al quale la ricorrente ha partecipato richiamava in premessa anche il d. lgs.vo n. 165/01 (ivi compreso il patto di prova previsto dal combinato disposto dell'art. 70, c. 13, T.U.P.I. e 17, c. 1, d.p.r. n. 487/94) ed era dunque vincolante per la parte pubblica, la quale, una volta individuati i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal bando pubblico di selezione con cui stipulare i contratti individuali di lavoro, non poteva far altro che tener fede alla proposta già avanzata, rispettando i termini dell'avviso stesso senza poter “privilegiare” qualcuno, dispensandolo dall'espletamento della prova richiesta tanto dal CCNL applicabile ratione temporis, quanto dallo stesso art. 17 d.p.r. 9.05.94, n. 487, in virtù del richiamo operato dall'art. 70, c. 13 del d. lgs.vo . 165/01. La ricorrente, sottoscrivendo il contratto individuale di lavoro, ha accettato la proposta contrattuale, così come formulata dalla datrice di lavoro, ben consapevole che l'assunzione fosse provvisoria in quanto condizionata al positivo superamento della prova.
L'apposizione del patto di prova al contratto individuale, d'altro canto, non contrastava con l'art. 25 del CCNL 2016-2018, il quale ammetteva un possibile esonero dal periodo di prova esclusivamente in favore del dipendente di altre aziende o enti del comparto che avesse già superato in precedenza la prova nella medesima posizione funzionale, profilo e disciplina.
Il citato art. 25 CCNL 2016-2018, infatti, così recitava: “sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti delle aziende sanitarie ed Enti del comparto che lo abbiano già superato nella medesima categoria, profilo e disciplina ove prevista”.
La contrattazione collettiva applicabile prevedeva l'esonero dal periodo di prova esclusivamente per coloro i quali, al tempo della stipula del nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato, si trovassero già in costanza di rapporto di lavoro subordinato con una delle amministrazioni pubbliche del comparto sanità e avessero già superato, in precedenza, un periodo di prova.
La ricorrente non integrava alcuna di queste condizioni soggettive poiché, da un lato, prima di essere assunta a tempo indeterminato in Asufc, non era mai stata sottoposta ad una vera e propria prova nel corso della sua pregressa esperienza lavorativa in ambito sanitario e, dall'altro, la stessa, al tempo della stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, non era più neppure “dipendente”di una delle aziende del comparto.
Infatti, nel marzo 2022, dopo un lungo periodo di lontananza dalla sanità pubblica, la stessa stava semplicemente collaborando con in virtù di un contratto CP_4
co.co.co. (art. 409 c.p.c.).
Sul punto la Cassazione ha da tempo evidenziato che “in materia di rapporti di lavoro pubblico nel settore sanitario, disciplinati, a seguito della privatizzazione dalla contrattazione collettiva nazionale, anche in deroga alle previsioni di legge o regolamento, la previsione del c.c.n.l. di comparto sanità del primo settembre 1995, secondo cui il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova, consente l'esecuzione della prova anche nel caso di assunzione di un lavoratore che in precedenza aveva stipulato un contratto a termine, ancorchè avesse superato la relativa prova, avendo le parti ritenuto utile e comunque funzionale all'interesse pubblico l'espletamento della prova in vista della costituzione di un rapporto a tempo indeterminato” (Cass. civ. sez. lav., 2.10.08, n. 22409).
Ciò perché, ci dice ancora la Cassazione, “nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato il patto di prova non è la conseguenza di una pattuizione eventuale tra le parti ma si inserisce automaticamente per legge nel contratto stesso” (Cass. civ. sez. lav.,
2.08.10, n. 17970).
La giurisprudenza di legittimità, sempre nel medesimo solco interpretativo, ha anche di recente ribadito che “le assunzioni nel pubblico impiego privatizzato, anche se precedute da un contratto di lavoro a termine per il quale sia stata superata la prova, sono ex lege assoggettate all'esito positivo di un periodo di prova, in forza di quanto previsto dall'art. 70, c. 13, del d.lgs.vo n. 165/01 e dall'art. 28 del d.p.r. n. 487/94, non trovando applicazione l'art. 2096 c.c; l'autonomia contrattuale è abilitata esclusivamente alla determinazione della durata del periodo di prova nei limiti di quanto previsto dalla contrattazione collettiva ex art. 2, c. 3, del d. lgs.vo n. 165/01”
(Cass. civ. sez. lav., 29.08.18, n. 21376).
Deve, quindi, concludersi che la parte datoriale correttamente abbia inserito nel contratto di assunzione della tempo indeterminato il periodo di prova. Pt_1
6. Ciò premesso, va anche evidenziato che la ricorrente non ha contestato l'infondatezza nel merito del mancato superamento del periodo di prova;
in altre parole, la stessa non ha dedotto, né ha chiesto di provare che la “prova”, diversamente da quanto valutato dall'azienda sanitaria, abbia dato esito positivo.
Piuttosto la ricorrente si è doluta della tardività della comunicazione del recesso per il mancato superamento della prova che sarebbe pervenuta solo il 24.11.22 e quindi oltre la scadenza del periodo di prova, terminato il 19.11.22.
La tardività della comunicazione avrebbe determinato, quindi, secondo la prospettazione attorea, l'illegittimità del recesso datoriale.
Va tuttavia considerato che “per il licenziamento durante il periodo di prova non è richiesto per legge l'atto scritto. L'art. 10 della l. n. 604/66, prevede che le garanzie di cui alla stessa legge per il caso del licenziamento si applichino ai lavoratori in prova soltanto dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro e, perciò, esclude che durante il periodo di prova il licenziamento debba avvenire con la forma scritta, come disposto, invece, dalla regola generale di cui al precedente art. 2 della medesima legge” (Cass. civ. sez. lav., 12.12.17, n. 29753).
Nella fattispecie in esame è la stessa ricorrente che nel proprio atto introduttivo ha allegato che l'ASU FC ha comunicato direttamente alla lavoratrice il mancato superamento della prova, anticipando la comunicazione formale di recesso, per almeno due volte;
la prima, nel corso del colloquio del 20 ottobre 2022 e la seconda nel corso del colloquio del 22 novembre 2022. In ogni caso quindi la prima comunicazione sarebbe stata perfettamente tempestiva.
La formalizzazione del recesso per iscritto avrebbe dovuto seguire quell'incontro, ma la lavoratrice il giorno successivo è entrata in malattia, rendendosi irreperibile, come confermato dai testi assunti.
In ogni caso va anche rimarcato che durante il periodo di prova la ricorrente è rimasta assente per 55 giorni di cui 31 per malattia e 24 per ferie.
Poiché, per esplicita previsione contrattuale, la prova doveva essere di servizio effettivo e l'orario di lavoro settimanale della ricorrente era distribuito su sei giorni a settimana, è evidente che le 55 giornate non lavorate da recuperare ai fini del periodo di prova di “servizio effettivo”, dovevano essere distribuite su sei giorni settimanali di lavoro. Infatti in difetto di previsione contrattuale, il decorso di un periodo di prova determinato nella misura un complessivo arco temporale, mentre non è sospeso da ipotesi di mancata prestazione lavorativa inerenti il normale svolgimento del rapporto, quali i riposi settimanali e le festività, deve ritenersi escluso, stante la finalità del patto di prova, in relazione ai giorni in cui la prestazione non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del patto stesso, quali la malattia,
l'infortunio, la gravidanza e il puerperio, i permessi, lo sciopero, la sospensione dell'attività del datore di lavoro e, in particolare, il godimento delle ferie annuali.
Ne consegue che il periodo di prova sarebbe scaduto effettivamente solo il giorno 9 dicembre 2022, sicchè anche la formale comunicazione del 24 novembre 2022, corredata anche dei motivi di recesso è da ritenersi tempestiva.
7. La ha infine chiesto che l'azienda sanitaria resistente fosse condannata a Pt_1
corrisponderle la retribuzione per i 20 giorni ricompresi tra il 2 novembre 2022 e il 21 novembre 2022, rispetto ai quali nonostante la formale costituzione in mora, la datrice di lavoro le avrebbe impedito di riprender servizio e le avrebbe trattenuto illegittimamente la relativa retribuzione, imputandola a ferie. Invero la ricorrente non ha informato tempestivamente il proprio Responsabile di essere guarita, preferendo incaricare di tale adempimento il proprio legale, il quale tuttavia ha inviato il 31.10.22 una mail all'indirizzo pec generico dell'azienda, prima per lamentare il mancato inserimento della propria assistita nei turni di novembre
(doglianza di cui non si comprende il senso visto che la ricorrente è rimasta assente per malattia fino al 31 ottobre) e poi per offrire la immediata ripresa dell'attività lavorativa (circostanza impossibile visto che la malattia della ricorrente si è protratta fino al 1° novembre compreso).
Non va sottaciuto che nonostante il primo certificato della ricorrente indicasse una prognosi di 3 giorni, scadente il 23 ottobre 2022, l'assenza per malattia è stata ripetutamente prorogata, facendo recapitare in via telematica, sempre attraverso il medico di base, ulteriori certificati medici a copertura anche del 1° novembre 2022.
Sarebbe stato preciso obbligo della quindi, quello di segnalare per tempo Pt_1 all'azienda la cessazione della malattia e il fatto che la stessa, non solo non abbia telefonato alla datrice di lavoro, ma si sia addirittura rifiutata di rispondere alle chiamate dell'azienda, ha integrato senza ombra di dubbio una condotta in palese contrasto con le regole di correttezza, buona fede e di leale collaborazione cui deve essere sempre improntata l'esecuzione della prestazione lavorativa. Co I testi escussi hanno confermato che ASU fece tutto quanto necessario per permettere all'interessata di rientrare al lavoro: non riuscendo a mettersi in contatto con la ricorrente e non ricevendo da questa alcuna notizia, l'azienda non ha potuto che prendere atto dell'assenza ingiustificata.
Nel mese di novembre 2022, ASUFC ha quindi inizialmente trattenuto la retribuzione delle giornate dal 2 al 22 novembre.
Successivamente, tuttavia, l'ufficio del personale, nel predisporre le spettanze ultimative della ricorrente a seguito dello scioglimento del rapporto, ha imputato le giornate di “assenza ingiustificata” a “ferie arretrate” e a “recupero delle ore lavorate in eccedenza” rispetto al suo normale orario di lavoro, pagando tutto quanto dovuto alla ivi comprese le poste economiche trattenute a novembre, con la busta Pt_1
paga di dicembre 2022.
La lavoratrice, insomma, nonostante l'assenza ingiustificata e la conseguente mancata prestazione lavorativa, prolungatasi dal 2 al 22 novembre 2022, ha comunque percepito tutto quanto le competeva, con un meccanismo di compensazione di debiti/crediti omogenei, liquidi ed esigibili.
8. Il rigetto delle domande attoree rende processualmente superfluo l'esame della domanda di manleva svolta dalla parte resistente nei confronti della compagnia di assicurazioni terza chiamata.
9. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte ricorrente.
In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa, ipotesi che non ricorre nel caso di specie, poiché la parte terza chiamata era effettivamente coinvolta nella vicenda per essere legata da un rapporto di garanzia con l'azienda convenuta in forza di un contratto di assicurazione validamente sottoscritto ed operante al momento in cui la ricorrente ha azionato in giudizio la domanda risarcitoria e nel quale era inoltre inserita una clausola di ultrattività della copertura assicurativa.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14 per ciascuna fase ed in base allo scaglione di valore della domanda azionata, con la specificazione che le spese della parte terza chiamata sono liquidate tenendo conto della minore complessità delle difese svolte che si sono limitate alle questioni inerenti l'operatività della polizza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) rigetta le domande proposte dalla ricorrente;
Parte_1
2) condanna la ricorrente all'integrale rifusione delle spese del Parte_1 presente giudizio sostenute dall'azienda sanitaria resistente, spese che liquida in
€. 4.200,00 per compensi oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge;
3) condanna la ricorrente all'integrale rifusione delle spese del Parte_1
presente giudizio sostenute dalla società terza chiamata Parte_3
spese che liquida in €. 3690,00 per compensi oltre al 15% dei compensi a
[...]
titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge
Udine, 21/01/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 13/07/2023 al n. 502 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2023, discussa all'udienza del giorno 21/01/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Delle Vedove Fabrizio Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. Di Trapani Controparte_1
Vito
RESISTENTE
CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
ASSICURATRICE , in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, con l'avv. Maccari Maria Virginia e l'avv. Squillace Francesca
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: “patto di prova”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la nullità del patto di prova e/o la illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato alla ricorrente per mancato superamento del periodo di prova successivamente alla scadenza dello stesso, e conseguentemente accertare e dichiarare la validità ed efficacia del contratto di lavoro subordinato stipulato tra le parti in data 30.03.2022, con condanna della Amministrazione resistente alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento in favore della stessa di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al pagamento della retribuzione per i 20 giorni, ricompresi tra il 02.11.2022 ed il 21.11.2022, rispetto ai quali la resistente ha omesso di ricevere la prestazione lavorativa offerta dalla dipendente, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dal momento del licenziamento al saldo effettivo.
Spese e competenze legali di causa rifuse, oltre a rimborso forfettario, CNPAF e IVA di legge”.
Per la parte resistente: “In via principale nel merito, per tutte le ragioni sopra esposte, previo eventuale accertamento della nullità dell'art. 40, c. 11, lett. a) del CCNL del
Comparto Sanità pubblica sottoscritto il 2 novembre 2022, per violazione del combinato disposto degli artt. 70, c. 13, d. lgs.vo n. 165/01 e 28 d.p.r. n. 487/94, respingersi le domande attoree perché integralmente infondate in fatto e diritto e comunque non provate. Spese di lite integralmente rifuse. In subordine, sempre nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero venir accolte in tutto o in parte le domande della ricorrente nei confronti di Asufc, manlevare quest'ultima da qualsivoglia importo (a titolo di risarcimento, indennizzi, accessori spese processuali e legali di eventuale soccombenza) dovesse risultar dovuto alla ricorrente in esito alla presente lite, ponendo a carico della terza chiamata Compagnia assicuratrice per la
Responsabilità Civile (p. Parte_2 Controparte_3
Iva ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_1 legale San Cesario sul Panaro (Mo) Corso Libertà n. 53 – i relativi oneri con pagamento diretto in favore della ricorrente. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite”.
Per la parte terza chiamata: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in via principale, con riguardo alla domanda formulata dalla Signora ei confronti di Asufc, rigettare Pt_1
la stessa in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni espo-ste dalla stessa Asufc. In via subordinata, con riguardo alla domanda di garanzia, rigettare l'azione di garanzia proposta da Asufc nei confronti di per la Parte_2
non operatività, in relazione al sinistro per cui è causa, della copertura assicurativa prestata a suo favore ex art.
2.2 CGA e 2.4. lett. j, CGA. In via ulteriormente subordinata, rigettare l'azione di garanzia proposta da Asufc nei confronti di per la non operatività, in relazione al sinistro per cui è causa, Parte_2
della copertura assicurativa prestata a suo favore ex art. 194 e ss. c.c. Con condanna al pagamento delle spese legali del presente giudizio, oltre al rimborso per spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11/07/2023 conveniva in giudizio Parte_1
l (d'ora in avanti, per brevità, solo Controparte_1 CP_4
[...
) per sentire accertare la nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato tra le parti in data 30.03.2022 e/o l'illegittimità o inefficacia del licenziamento alla stessa intimato per mancato superamento del periodo di prova successivamente alla scadenza dello stesso, con conseguente condanna della resistente alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al pagamento della retribuzione relativamente al periodo ricompreso tra il 02.11.2022 ed il 21.11.2022 rispetto al quale la resistente si trovava in una situazione di mora accipiendi per aver omesso di ricevere la prestazione lavorativa offerta dalla dipendente, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dal momento del licenziamento al saldo effettivo.
La difesa attorea allegava che la era stata assunta in data 01.09.2017 alle Pt_1 dipendenze dell' con qualifica di collaboratore Controparte_5 professionale sanitario – infermiere in forza di contratto individuale di lavoro a tempo determinato con durata annuale e periodo di prova pari ad un mese, successivamente prorogato sino al 30.09.2018, e, in seguito, sino al 31.01.2021, venendo assegnata al presidio ospedaliero di Palmanova-Latisana, S.C. Medicina
Interna Palmanova.
In prossimità della scadenza temporale del secondo rinnovo la ricorrente era stata sottoposta a due procedimenti disciplinari, conclusisi, uno, con l'archiviazione e,
l'altro, con l'irrogazione della sanzione del rimprovero scritto.
In seguito, a decorrere dal 01.04.2022 la era stata assunta alle dipendenze Pt_1 dell' (alla quale erano stati nel frattempo trasferiti il patrimonio ed i rapporti CP_4 giuridici attivi e passivi della soppressa ” Controparte_5
relativamente alle sedi ospedaliere di Latisana e di Palmanova) in forza di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato di data 30.03.2022, con qualifica di collaboratore professionale sanitario – infermiere e previsione di un periodo di prova pari a sei mesi, venendo assegnata alla S.O.C. Cardiologia Degenze.
In data 20.10.22 alla lavoratrice era stato comunicato da parte del coordinatore del reparto, dott. e della R.D.A., dott.ssa che, alla luce Persona_1 Persona_2
delle relazioni di valutazione al 2° ed al 5° mese la prova risultava aver avuto esito negativo e che il rapporto di lavoro sarebbe cessato per mancato superamento del periodo di prova con decorrenza dal 01.11.2022.
In data 21.10.2022 la lavoratrice era entrata in malattia ed aveva constatato l'eliminazione del proprio nominativo dal turno di servizio esposto in bacheca relativo al mese di novembre 2022.
Nei giorni successivi, non avendo ricevuto alcuna formale comunicazione di recesso, aveva provveduto ad offrire la propria prestazione lavorativa a mezzo di comunicazione del proprio legale di data 31.10.2022, reiterata in data 16.11.2022, dichiarandosi disponibile a riprendere immediatamente il servizio.
Con lettera di data 21.11.2022 l , evidenziando come la dipendente risultasse CP_4
assente ingiustificata dal servizio dal 02.11.2022, aveva comunicato la ripresa dell'attività lavorativa della stessa a decorrere dal giorno successivo.
La aveva, pertanto, ripreso servizio in data 22.11.2022 ed era stata Pt_1
immediatamente riconvocata in Direzione Professioni Sanitarie per un ulteriore incontro, in occasione del quale le era stata ribadita la cessazione del rapporto per mancato superamento della prova.
Con lettera trasmessa in data 24.11.2022 la resistente aveva comunicato l'intenzione di risolvere il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 40 c. 5 del CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022 con effetto dal 28.11.2022, precisando che le ferie maturate e non fruite alla data di cessazione sarebbero andate a coprire parzialmente il periodo di assenza ritenuto privo di titolo giustificativo intercorrente tra il 02.11.2022 ed il
21.11.2022.
In punto di diritto la ricorrente deduceva la nullità del patto di prova apposto al contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per violazione dell'art. 40 c. 11 del CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022 e dell'art. 25 c. 12 del CCNL Comparto
Sanità del 21.05.2018, avendo ella prestato servizio alle dipendenze della resistente, sia nella attuale che nella precedente articolazione, in forza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata un anno, successivamente prorogato per due volte, per un complessivo periodo di tre anni e quattro mesi di servizio effettivamente prestati senza soluzione di continuità, nella medesima categoria e profilo quale collaboratore professionale sanitario – infermiere, cat. D, ed avendo nel corso di detto rapporto a tempo determinato superato il periodo di prova contrattualmente previsto. La ricorrente censurava altresì la legittimità del recesso della resistente, per essere la risoluzione del rapporto di lavoro comunque intervenuta tardivamente, mediante lettera di “licenziamento per mancato superamento del periodo di prova” trasmessa al proprio legale in data 24.11.2022, e pertanto dopo la scadenza del periodo di prova, computando in aggiunta al termine semestrale i giorni di ferie e di assenza per malattia, ma non invece i giorni ricompresi tra il 02.11.2022 ed il 21.11.2022 imputati dal datore di lavoro ad assenza ingiustificata, evidenziando a tal fine che l'esigenza della effettività della prestazione lavorativa non risultava più attuale in quanto l'esito sfavorevole della prova era già stata comunicato alla dipendente in data 20.10.2022.
Da ultimo la ricorrente richiedeva il pagamento della normale retribuzione per i giorni ricompresi tra il 02.11.2022 ed il 21.11.2022.
2. Si costituiva in giudizio replicando che la ricorrente, con lo spirare del suo CP_4
contratto a termine in data 31 gennaio 2021, aveva cessato ogni rapporto di lavoro alle dipendenze di Asufc ed aveva ripreso servizio soltanto molti mesi dopo, operando dal 4 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 in virtù di un distinto contratto di co.co.co..
La ricorrente, nel corso del rapporto di lavoro parasubordinato, aveva partecipato alla selezione di personale indetta da ASUFC con avviso pubblico e, all'esito di tale procedura, era stata assunta con contratto sottoscritto il 30 marzo 2022 quale dipendente a tempo pieno e indeterminato (36 ore settimanali), con mansioni di
Collaboratore professionale sanitario – infermiere – Cat. D, con decorrenza dal 1° aprile 2022.
L'art. 3 del contratto individuale di lavoro prevedeva un periodo di prova di sei mesi di effettivo servizio, rinviando, per quel che riguardava le concrete modalità
d'espletamento della prova, al CCNL vigente ratione temporis, cioè a dire il CCNL comparto sanità 2016/2018 (all'epoca, infatti, non era stato ancora rinnovato il CCNL relativo al triennio 2019/2021).
La ricorrente era stata assegnata al Reparto di Cardiologia ed affiancata quale tutor, prima, dalla dott.ssa e, poi, dalla dott.ssa . Persona_3 Persona_4
Al secondo e al quinto mese di prova, la ricorrente era stata sottoposta a verifica riportando, in entrambi casi, giudizi di “non adeguatezza” ai compiti assegnati.
Durante il semestre di prova (1.04.22-30.09.22), la ricorrente si era assentata (per malattia e ferie) per complessivo di 32 giorni e conseguentemente, l'originario periodo di prova di sei mesi di servizio effettivo decorrenti dal 1° aprile 2022 sarebbe dovuto scadere il giorno 8 novembre 2022.
Il 20 ottobre 2022, approssimandosi la scadenza del termine originario, la ricorrente era stata informata che, alla luce dei giudizi negativi ricevuti nel corso del periodo di prova, la prova stessa non poteva dirsi superata e che il giudizio definitivo le sarebbe stato rilasciato il giorno seguente.
Sennonché, il 21 ottobre 2022, la ricorrente si era di nuovo assentata per malattia, con prognosi iniziale sino al giorno 23 ottobre 2022, più volte prorogata fino al 1° novembre 2022.
I numerosi tentativi della parte datoriale di contattare la ricorrente per concordare il suo rientro in servizio non avevano avuto esito, poiché la ricorrente non aveva mai risposto al telefono, né richiamato.
Dopo uno scambio di comunicazioni tra il legale della ricorrente e l'azienda resistente, la aveva ripreso servizio il 22 novembre 2022 e il giorno stesso le era stato Pt_1
confermato il mancato superamento della prova.
Co Il 24 novembre 2022, ASU aveva inviato all'avvocato di fiducia della ricorrente
(all'indirizzo pec) e alla ricorrente (all'indirizzo peo dalla stessa fornita all'azienda in sede preassuntiva) comunicazione formale del recesso con efficacia dal 28 novembre 2022 – ultimo giorno di lavoro 27 novembre 2022.
La difesa dell'azienda resistente sosteneva, quindi, la perfetta correttezza e legittimità della condotta della parte datoriale e, per la denegata ipotesi di soccombenza, chiedeva di poter chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni.
3. Concessa l'autorizzazione da parte del Tribunale, si costituiva in giudizio la eccependo l'inoperatività della garanzia ai sensi degli Parte_3 artt.
2.2 e 2.4 lett. j delle condizioni generali di contratto, nonchè ai sensi dell'art. 1914
c.c. e chiedendo il rigetto della domanda di manleva.
4. La causa era istruita sia documentalmente, sia mediante l'assunzione di testimoni.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 21/01/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
5. Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia infondata e non possa, pertanto, trovare accoglimento.
Preliminarmente si reputa corretta la allegazione di parte convenuta secondo la quale il CCNL di comparto relativo al triennio 2019-2021 non è applicabile alla fattispecie concreta in esame, poiché il contratto collettivo è stato sottoscritto dalle parti sociali soltanto il 2 novembre 2022, cioè molti mesi dopo la stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato di cui qui si discute, entrando in vigore il successivo
3 novembre 2022.
Al tempo del perfezionamento del contratto di lavoro della 30 marzo 2022 con Pt_1
decorrenza 1° aprile 2022), il CCNL vigente era, dunque, ancora quello relativo al
Triennio 2016-2018 ed è a questo testo negoziale che dovrà, pertanto, guardarsi per istituti giuridici, quali, segnatamente, il patto di prova inserito nel contratto individuale di lavoro. Le retroattività del nuovo accordo collettivo, infatti, può riguardare esclusivamente gli istituti giuridici od economici ancora passibili di inizio di esecuzione e non quelli che si sono ormai definitivamente consumati entro la cornice dettata dal precedente accordo collettivo di comparto.
La parte normativa del nuovo accordo, infatti, non può che riguardare i futuri rapporti giuridici.
Secondo la parte resistente il patto di prova apposto al contratto di assunzione a tempo indeterminato della sarebbe illegittimo perché detto contratto faceva Pt_1
seguito ad un altro contratto di lavoro a termine, stipulato tra le stesse parti, per le stesse mansioni e in relazione alle quali la lavoratrice era già stata sottoposta al periodo di prova con esito positivo.
Va in primo luogo osservato, però, che il contratto a termine sottoscritto dalla ricorrente, a differenza di quello a tempo indeterminato, non contiene affatto la previsione di un patto di prova.
Infatti la clausola dell'art. 6, c. 2, del primo contratto di lavoro a termine, se correttamente interpretata, non disciplina affatto il patto di prova (tanto è vero che di prova non si parla in alcun modo), ma solo le ipotesi di recesso della parte datoriale ed i relativi effetti, così come il precedente art. 5 disciplina le ipotesi e gli effetti del recesso del lavoratore.
Analoghe previsioni circa il recesso si trovano contenute anche nell'art. 6 del contratto di lavoro a tempo indeterminato, che è infatti rubricato “cause di risoluzione del contratto”, mentre il precedente art. 3 disciplina espressamente il patto di prova, così chiaramente denominato, come indicato nell'apposita rubrica.
Si deve, perciò, ritenere che con l'art. 5 e l'art 6 del contratto a tempo determinato l'azienda abbia semplicemente inteso formalizzare quanto già il codice civile prevede in favore di entrambe le parti di un qualsiasi rapporto di lavoro e cioè la possibilità di recedere unilateralmente dal contratto in caso di gravi inadempimenti altrui (art. 2119
c.c.).
Che tale previsione fosse del tutto disancorata dalla volontà di inserire nel contratto un periodo di prova è avvalorato anche dal fatto che, durante la vigenza di quel primo contratto di lavoro a termine, il CCNL di comparto applicabile ratione temporis, cioè
a dire quello del triennio 2016-2018, non prevedeva neppure l'obbligo della prova per i rapporti di lavoro a termine, ma una semplice facoltà e la lavoratrice infatti non ha in alcun modo allegato di essere stata sottoposta a valutazione da parte del personale dell'azienda, né che l'azienda si fosse mai positivamente pronunciata sul superamento della relativa prova.
Ciò chiarito, l'unico patto di prova ad essere stato effettivamente apposto al contratto di lavoro della ricorrente è quello inerente la sua assunzione a tempo pieno e indeterminato e non poteva essere diversamente, atteso che l'art. 25 CCNL 2016-
2018, intitolato “Periodo di prova”, conformemente alle previsioni di legge (cfr. artt.
70, c. 13, d. lgs.vo n. 165/01 e 17 d.p.r. n. 487/94), statuiva che “il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: a) 2 mesi per i dipendenti inquadrati nella categoria A e B;
b) 6 mesi per le restanti categorie...ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato”.
Peraltro l'avviso pubblico di selezione al quale la ricorrente ha partecipato richiamava in premessa anche il d. lgs.vo n. 165/01 (ivi compreso il patto di prova previsto dal combinato disposto dell'art. 70, c. 13, T.U.P.I. e 17, c. 1, d.p.r. n. 487/94) ed era dunque vincolante per la parte pubblica, la quale, una volta individuati i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal bando pubblico di selezione con cui stipulare i contratti individuali di lavoro, non poteva far altro che tener fede alla proposta già avanzata, rispettando i termini dell'avviso stesso senza poter “privilegiare” qualcuno, dispensandolo dall'espletamento della prova richiesta tanto dal CCNL applicabile ratione temporis, quanto dallo stesso art. 17 d.p.r. 9.05.94, n. 487, in virtù del richiamo operato dall'art. 70, c. 13 del d. lgs.vo . 165/01. La ricorrente, sottoscrivendo il contratto individuale di lavoro, ha accettato la proposta contrattuale, così come formulata dalla datrice di lavoro, ben consapevole che l'assunzione fosse provvisoria in quanto condizionata al positivo superamento della prova.
L'apposizione del patto di prova al contratto individuale, d'altro canto, non contrastava con l'art. 25 del CCNL 2016-2018, il quale ammetteva un possibile esonero dal periodo di prova esclusivamente in favore del dipendente di altre aziende o enti del comparto che avesse già superato in precedenza la prova nella medesima posizione funzionale, profilo e disciplina.
Il citato art. 25 CCNL 2016-2018, infatti, così recitava: “sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti delle aziende sanitarie ed Enti del comparto che lo abbiano già superato nella medesima categoria, profilo e disciplina ove prevista”.
La contrattazione collettiva applicabile prevedeva l'esonero dal periodo di prova esclusivamente per coloro i quali, al tempo della stipula del nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato, si trovassero già in costanza di rapporto di lavoro subordinato con una delle amministrazioni pubbliche del comparto sanità e avessero già superato, in precedenza, un periodo di prova.
La ricorrente non integrava alcuna di queste condizioni soggettive poiché, da un lato, prima di essere assunta a tempo indeterminato in Asufc, non era mai stata sottoposta ad una vera e propria prova nel corso della sua pregressa esperienza lavorativa in ambito sanitario e, dall'altro, la stessa, al tempo della stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, non era più neppure “dipendente”di una delle aziende del comparto.
Infatti, nel marzo 2022, dopo un lungo periodo di lontananza dalla sanità pubblica, la stessa stava semplicemente collaborando con in virtù di un contratto CP_4
co.co.co. (art. 409 c.p.c.).
Sul punto la Cassazione ha da tempo evidenziato che “in materia di rapporti di lavoro pubblico nel settore sanitario, disciplinati, a seguito della privatizzazione dalla contrattazione collettiva nazionale, anche in deroga alle previsioni di legge o regolamento, la previsione del c.c.n.l. di comparto sanità del primo settembre 1995, secondo cui il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova, consente l'esecuzione della prova anche nel caso di assunzione di un lavoratore che in precedenza aveva stipulato un contratto a termine, ancorchè avesse superato la relativa prova, avendo le parti ritenuto utile e comunque funzionale all'interesse pubblico l'espletamento della prova in vista della costituzione di un rapporto a tempo indeterminato” (Cass. civ. sez. lav., 2.10.08, n. 22409).
Ciò perché, ci dice ancora la Cassazione, “nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato il patto di prova non è la conseguenza di una pattuizione eventuale tra le parti ma si inserisce automaticamente per legge nel contratto stesso” (Cass. civ. sez. lav.,
2.08.10, n. 17970).
La giurisprudenza di legittimità, sempre nel medesimo solco interpretativo, ha anche di recente ribadito che “le assunzioni nel pubblico impiego privatizzato, anche se precedute da un contratto di lavoro a termine per il quale sia stata superata la prova, sono ex lege assoggettate all'esito positivo di un periodo di prova, in forza di quanto previsto dall'art. 70, c. 13, del d.lgs.vo n. 165/01 e dall'art. 28 del d.p.r. n. 487/94, non trovando applicazione l'art. 2096 c.c; l'autonomia contrattuale è abilitata esclusivamente alla determinazione della durata del periodo di prova nei limiti di quanto previsto dalla contrattazione collettiva ex art. 2, c. 3, del d. lgs.vo n. 165/01”
(Cass. civ. sez. lav., 29.08.18, n. 21376).
Deve, quindi, concludersi che la parte datoriale correttamente abbia inserito nel contratto di assunzione della tempo indeterminato il periodo di prova. Pt_1
6. Ciò premesso, va anche evidenziato che la ricorrente non ha contestato l'infondatezza nel merito del mancato superamento del periodo di prova;
in altre parole, la stessa non ha dedotto, né ha chiesto di provare che la “prova”, diversamente da quanto valutato dall'azienda sanitaria, abbia dato esito positivo.
Piuttosto la ricorrente si è doluta della tardività della comunicazione del recesso per il mancato superamento della prova che sarebbe pervenuta solo il 24.11.22 e quindi oltre la scadenza del periodo di prova, terminato il 19.11.22.
La tardività della comunicazione avrebbe determinato, quindi, secondo la prospettazione attorea, l'illegittimità del recesso datoriale.
Va tuttavia considerato che “per il licenziamento durante il periodo di prova non è richiesto per legge l'atto scritto. L'art. 10 della l. n. 604/66, prevede che le garanzie di cui alla stessa legge per il caso del licenziamento si applichino ai lavoratori in prova soltanto dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro e, perciò, esclude che durante il periodo di prova il licenziamento debba avvenire con la forma scritta, come disposto, invece, dalla regola generale di cui al precedente art. 2 della medesima legge” (Cass. civ. sez. lav., 12.12.17, n. 29753).
Nella fattispecie in esame è la stessa ricorrente che nel proprio atto introduttivo ha allegato che l'ASU FC ha comunicato direttamente alla lavoratrice il mancato superamento della prova, anticipando la comunicazione formale di recesso, per almeno due volte;
la prima, nel corso del colloquio del 20 ottobre 2022 e la seconda nel corso del colloquio del 22 novembre 2022. In ogni caso quindi la prima comunicazione sarebbe stata perfettamente tempestiva.
La formalizzazione del recesso per iscritto avrebbe dovuto seguire quell'incontro, ma la lavoratrice il giorno successivo è entrata in malattia, rendendosi irreperibile, come confermato dai testi assunti.
In ogni caso va anche rimarcato che durante il periodo di prova la ricorrente è rimasta assente per 55 giorni di cui 31 per malattia e 24 per ferie.
Poiché, per esplicita previsione contrattuale, la prova doveva essere di servizio effettivo e l'orario di lavoro settimanale della ricorrente era distribuito su sei giorni a settimana, è evidente che le 55 giornate non lavorate da recuperare ai fini del periodo di prova di “servizio effettivo”, dovevano essere distribuite su sei giorni settimanali di lavoro. Infatti in difetto di previsione contrattuale, il decorso di un periodo di prova determinato nella misura un complessivo arco temporale, mentre non è sospeso da ipotesi di mancata prestazione lavorativa inerenti il normale svolgimento del rapporto, quali i riposi settimanali e le festività, deve ritenersi escluso, stante la finalità del patto di prova, in relazione ai giorni in cui la prestazione non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del patto stesso, quali la malattia,
l'infortunio, la gravidanza e il puerperio, i permessi, lo sciopero, la sospensione dell'attività del datore di lavoro e, in particolare, il godimento delle ferie annuali.
Ne consegue che il periodo di prova sarebbe scaduto effettivamente solo il giorno 9 dicembre 2022, sicchè anche la formale comunicazione del 24 novembre 2022, corredata anche dei motivi di recesso è da ritenersi tempestiva.
7. La ha infine chiesto che l'azienda sanitaria resistente fosse condannata a Pt_1
corrisponderle la retribuzione per i 20 giorni ricompresi tra il 2 novembre 2022 e il 21 novembre 2022, rispetto ai quali nonostante la formale costituzione in mora, la datrice di lavoro le avrebbe impedito di riprender servizio e le avrebbe trattenuto illegittimamente la relativa retribuzione, imputandola a ferie. Invero la ricorrente non ha informato tempestivamente il proprio Responsabile di essere guarita, preferendo incaricare di tale adempimento il proprio legale, il quale tuttavia ha inviato il 31.10.22 una mail all'indirizzo pec generico dell'azienda, prima per lamentare il mancato inserimento della propria assistita nei turni di novembre
(doglianza di cui non si comprende il senso visto che la ricorrente è rimasta assente per malattia fino al 31 ottobre) e poi per offrire la immediata ripresa dell'attività lavorativa (circostanza impossibile visto che la malattia della ricorrente si è protratta fino al 1° novembre compreso).
Non va sottaciuto che nonostante il primo certificato della ricorrente indicasse una prognosi di 3 giorni, scadente il 23 ottobre 2022, l'assenza per malattia è stata ripetutamente prorogata, facendo recapitare in via telematica, sempre attraverso il medico di base, ulteriori certificati medici a copertura anche del 1° novembre 2022.
Sarebbe stato preciso obbligo della quindi, quello di segnalare per tempo Pt_1 all'azienda la cessazione della malattia e il fatto che la stessa, non solo non abbia telefonato alla datrice di lavoro, ma si sia addirittura rifiutata di rispondere alle chiamate dell'azienda, ha integrato senza ombra di dubbio una condotta in palese contrasto con le regole di correttezza, buona fede e di leale collaborazione cui deve essere sempre improntata l'esecuzione della prestazione lavorativa. Co I testi escussi hanno confermato che ASU fece tutto quanto necessario per permettere all'interessata di rientrare al lavoro: non riuscendo a mettersi in contatto con la ricorrente e non ricevendo da questa alcuna notizia, l'azienda non ha potuto che prendere atto dell'assenza ingiustificata.
Nel mese di novembre 2022, ASUFC ha quindi inizialmente trattenuto la retribuzione delle giornate dal 2 al 22 novembre.
Successivamente, tuttavia, l'ufficio del personale, nel predisporre le spettanze ultimative della ricorrente a seguito dello scioglimento del rapporto, ha imputato le giornate di “assenza ingiustificata” a “ferie arretrate” e a “recupero delle ore lavorate in eccedenza” rispetto al suo normale orario di lavoro, pagando tutto quanto dovuto alla ivi comprese le poste economiche trattenute a novembre, con la busta Pt_1
paga di dicembre 2022.
La lavoratrice, insomma, nonostante l'assenza ingiustificata e la conseguente mancata prestazione lavorativa, prolungatasi dal 2 al 22 novembre 2022, ha comunque percepito tutto quanto le competeva, con un meccanismo di compensazione di debiti/crediti omogenei, liquidi ed esigibili.
8. Il rigetto delle domande attoree rende processualmente superfluo l'esame della domanda di manleva svolta dalla parte resistente nei confronti della compagnia di assicurazioni terza chiamata.
9. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte ricorrente.
In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa, ipotesi che non ricorre nel caso di specie, poiché la parte terza chiamata era effettivamente coinvolta nella vicenda per essere legata da un rapporto di garanzia con l'azienda convenuta in forza di un contratto di assicurazione validamente sottoscritto ed operante al momento in cui la ricorrente ha azionato in giudizio la domanda risarcitoria e nel quale era inoltre inserita una clausola di ultrattività della copertura assicurativa.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14 per ciascuna fase ed in base allo scaglione di valore della domanda azionata, con la specificazione che le spese della parte terza chiamata sono liquidate tenendo conto della minore complessità delle difese svolte che si sono limitate alle questioni inerenti l'operatività della polizza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) rigetta le domande proposte dalla ricorrente;
Parte_1
2) condanna la ricorrente all'integrale rifusione delle spese del Parte_1 presente giudizio sostenute dall'azienda sanitaria resistente, spese che liquida in
€. 4.200,00 per compensi oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge;
3) condanna la ricorrente all'integrale rifusione delle spese del Parte_1
presente giudizio sostenute dalla società terza chiamata Parte_3
spese che liquida in €. 3690,00 per compensi oltre al 15% dei compensi a
[...]
titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge
Udine, 21/01/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli