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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 14/11/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Maria Teresa Spanu - Presidente
dott.ssa Donatella Aru - Consigliere
dott.ssa Emanuela Cugusi - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 374/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da:
Dott. (C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Di Rienzo (P.E.C.:
; Email_1
- Appellante -
contro
(C.F.: , in proprio e quale amministratrice e legale CP_1 C.F._2
rappresentante della Società Agricola Gula S.S. (P.IVA ), con sede in Capoterra, P.IVA_1
rappresentate e difese dagli avv.ti Aldo De Montis e Anna Maria De Montis;
(C.F.: ), residente in [...] e Parte_2 C.F._3 Pt_3
(C.F.: ), residente in [...], entrambe
[...] C.F._4
rappresentate e difese dall'avv. Gianfranco Marras (P.E.C.: ; Email_2
- Appellate –
e Sig.ra (C.F.: ), residente in [...]; CP_2 C.F._5
- Appellata contumace -
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2152/2022 del Tribunale di Cagliari, pubblicata il
14.09.2022.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante, Dott. "Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, Parte_1
in totale riforma della sentenza n. 2152/2022 del Tribunale di Cagliari, pubblicata il 14.09.2022: disporre l'annullamento della delibera di esclusione della società agricola Gula SS dell'ing. Pt_1
“
[...]
Per le appellate, e Società Agricola Gula S.S., e per le appellate, Sig.re CP_1 Pt_2
e "Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: - In via principale:
[...] Pt_3
rigettare l'appello proposto dal Dott. in quanto infondato in fatto e in diritto e, per Parte_1
l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 2152/2022 del Tribunale di Cagliari;
- In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle socie personalmente;
- Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio."
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 31 agosto 2017, il dott. conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Cagliari la Società Agricola Gula S.S. e le socie , , Parte_2 CP_2
e , per sentire annullare la delibera di esclusione del socio adottata in data 16 CP_1 Pt_3
luglio 2017, comunicatagli il 4 agosto 2017. L'esclusione era motivata dalla “imprevista permanenza all'estero, praticamente ininterrotta dal momento della conclusione del contratto e fino ad oggi”.
L'attore deduceva l'illegittimità della delibera, non costituendo la sua assenza un inadempimento agli obblighi sociali, e chiedeva, in via subordinata, la liquidazione della sua quota di partecipazione per un importo di € 10.000,00, oltre al risarcimento dei danni.
Instaurato il giudizio (R.G. n. 8058/17), l'attore proponeva ricorso cautelare in corso di causa per la sospensione dell'efficacia della delibera. Si costituivano nel procedimento cautelare le parti resistenti, eccependo in via preliminare l'incompetenza del giudice adito in favore del collegio arbitrale previsto dalla clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale.
Con ordinanza del 26 ottobre 2017, il Tribunale, ritenuta la nullità della clausola arbitrale per contrasto con l'art. 34 del D.Lgs. n. 5/2003, accoglieva il ricorso e sospendeva il provvedimento di esclusione.
Nella successiva fase di merito, si costituivano la sig.ra e la Società Agricola Gula CP_1
S.S., a mezzo di altro difensore omettendo di riproporre l'eccezione di incompetenza per arbitrato.
Part Le altre convenute, sig.re e venivano dichiarate contumaci con ordinanza del 27 Pt_2 CP_2
giugno 2018.
Con la sentenza n. 2152/2022, pubblicata il 14 settembre 2022, il Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, dichiarava la propria incompetenza in favore degli arbitri previsti dal capo 8 dello statuto della Società Agricola Gula S.S. Il Giudice di prime cure riteneva che la disciplina speciale dell'arbitrato societario di cui al D.Lgs. n. 5/2003 non fosse applicabile alle società semplici, con conseguente validità della clausola compromissoria statutaria. Assegnava quindi alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio dinanzi al collegio arbitrale e condannava l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore delle convenute.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il dott. con atto di citazione notificato il Parte_1
17 ottobre 2022, affidando il gravame a tre motivi:
1. Violazione dell'art. 112 c.p.c. (ultra petita) per avere il Tribunale dichiarato d'ufficio la propria incompetenza, nonostante l'eccezione di arbitrato, sollevata solo in fase cautelare, non fosse stata riproposta nella comparsa di costituzione di merito dalle parti costituite e dovesse, pertanto, ritenersi rinunciata.
2. Erronea interpretazione e violazione dell'art. 34 del D.Lgs. n. 5/2003. Sostiene l'appellante che tale norma si applichi a tutte le società, incluse quelle di persone, e che la clausola compromissoria statutaria sia nulla in quanto non conferisce il potere di nomina di tutti gli arbitri a un soggetto estraneo alla società. Il Giudice, ravvisando un presunto eccesso di delega, avrebbe dovuto sollevare questione di legittimità costituzionale. Part
3. Erronea e illogica liquidazione delle spese di lite, in particolare in favore delle sig.re , e CP_2
dichiarate contumaci nel merito, e comunque in misura eccessiva rispetto al valore della Pt_2
causa, da ritenersi indeterminabile.
Si sono costituite in giudizio le sig.re e la Società Agricola Gula S.S., nonché, con CP_1
separato atto, le sig.re e , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Parte_2 Pt_3
della sentenza impugnata. Le appellate hanno sostenuto che l'eccezione di incompetenza era stata ritualmente sollevata anche per il merito già con la memoria difensiva depositata in fase cautelare, che la sentenza fosse corretta nell'interpretazione della normativa sull'arbitrato e che la liquidazione delle spese fosse congrua. In via preliminare, hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva sulla domanda di annullamento, spettando questa alla sola società.
All'udienza del 26 settembre 2025, la Corte ha dichiarato la contumacia della sig.ra , non CP_2
costituitasi in giudizio, e ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sulla tempestività e ritualità dell'eccezione di compromesso.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il Tribunale si sia pronunciato ultra petita dichiarando la propria incompetenza, poiché l'eccezione di arbitrato non sarebbe stata riproposta nel giudizio di merito dalle parti convenute costituite e, pertanto, si sarebbe dovuta intendere come rinunciata.
La censura è infondata. L'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in favore degli arbitri, ai sensi dell'art. 819-ter c.p.c., deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta .( tra le tante v. Cass. Civ., Sez. 6, N. 26151 del 27-09-2021)
Si tratta di un'eccezione in senso proprio, non rilevabile d'ufficio, che la parte ha l'onere di sollevare nella comparsa di risposta, ovvero nel primo atto difensivo utile.
Nel caso di specie, le appellate si sono costituite nel procedimento di primo grado mediante il deposito di una “memoria di costituzione ai sensi dell'art. 669 sexies c.p.c.” nell'ambito del sub-procedimento cautelare, con la quale hanno, tra l'altro, eccepito la decadenza dell'attore dal potere di opposizione, asseritamente fondata sulla mancata attivazione, entro il termine di 30 giorni di cui all'art. 2287 cc, del giudizio arbitrale, cui, ai sensi dell'art. 8 dell'atto costitutivo della Società, devono essere devolute tutte le controversie insorte tra i soci. Tale atto, che costituisce a tutti gli effetti il primo atto difensivo delle appellate nel giudizio, al di là del nomen iuris, manifestava in modo inequivocabile la volontà di costituirsi nell'intero giudizio di merito (R.G. 8058/17) e di sollevare l'eccezione di compromesso come questione pregiudiziale all'esame di tutta la controversia. Ciò si evince da plurimi elementi:
l'atto recava l'indicazione del numero di ruolo del procedimento principale (R.G. 8058/2017); menzionava espressamente la costituzione “nella causa per annullamento di delibera di esclusione del socio”; e, soprattutto, sollevava l'eccezione di incompetenza del giudice adito in favore degli arbitri, argomentandone le conseguenze non solo sulla tutela cautelare ma anche sulla decisione di merito .
Il procedimento cautelare instaurato in corso di causa e il relativo giudizio di merito non costituiscono due processi distinti e autonomi, ma rappresentano due fasi di un'unica vicenda processuale;
La fase cautelare è caratterizzata da un nesso di strumentalità rispetto al giudizio di merito, essendo finalizzata ad assicurare provvisoriamente gli effetti della futura decisione a cognizione piena;
la giurisprudenza
è costante nel ritenere che la procura rilasciata per la fase cautelare è valida per le successive fasi di merito ( ex multis Cass. 22380/2021),
Ne consegue che non era pertanto necessario riproporre l'eccezione in un successivo atto, essendo essa già ritualmente e tempestivamente introdotta nel thema decidendum. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, è sufficiente che la parte manifesti in modo chiaro e preciso la volontà di sottoporre la questione al giudice.
Il Tribunale non è incorso in alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c., ma si è correttamente pronunciato su un'eccezione ritualmente devoluta alla sua cognizione.
Sulla validità della clausola compromissoria
La questione sottoposta all'esame di questo Collegio attiene all'applicabilità della disciplina speciale dell'arbitrato societario, nella sua formulazione originaria di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5,
Tale disciplina, introdotta dagli artt. 34 e ss. del D.Lgs. n. 5/2003, pur essendo stata abrogata, continua a regolare i procedimenti sorti ratione temporis, quale quello che ci occupa.
Ritiene il Collegio che la questione debba essere risolta in senso affermativo. Un'analisi combinata del dato normativo e dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito conduce a ritenere che le regole procedurali inderogabili, e in particolare la sanzione della nullità per le clausole compromissorie non conformi al modello legale di nomina degli arbitri, trovino piena applicazione anche nell'ambito delle società di persone. Giova sul punto una breve premessa sull'assetto normativo previgente (D.Lgs. n. 5/2003) e l'interpretazione giurisprudenziale.
Il fulcro di tale disciplina era costituito dall'art. 34, comma 2, che imponeva, a pena di nullità, che la clausola compromissoria statutaria conferisse "il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società".
La giurisprudenza ha costantemente affermato che tale previsione, posta a presidio dell'imparzialità dell'organo giudicante, si applica anche alle società di persone. La Corte di cassazione ha chiarito che la nullità della clausola non conforme al modello legale è rilevabile d'ufficio e travolge la convenzione arbitrale, indipendentemente dal tipo sociale. (Cass. Ord. n. 26784 del 19 settembre 2023; confr.
Anche Cass. Sent. n. 3665 del 17 febbraio 2014; Cass. 15700/2023).
Recentemente, sul punto, la Suprema Corte, con una pronuncia relativa a una società in nome collettivo, ha statuito la nullità di una clausola che non rispettava il requisito della nomina di "tutti gli arbitri" da parte di un soggetto terzo, evidenziando l'inderogabilità del precetto normativo. Nel caso di specie, la clausola prevedeva la nomina di un arbitro per ciascun socio, in palese contrasto con la norma. La Corte ha così motivato:
“L'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003, oggi abrogato ma applicabile alla fattispecie ratione temporis, stabilisce per l'arbitrato societario che “la clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale”.
E' quindi necessario non che il solo terzo arbitro, in caso di dissenso tra i soci, sia nominato dal presidente del tribunale, ma che “tutti gli arbitri” siano nominati da soggetto estraneo alla società”
Cass 15700/2023).
La giurisprudenza ha inoltre specificato che l'applicabilità di tali regole non dipende dalla natura rituale o irrituale dell'arbitrato. L'unico limite soggettivo all'applicazione della disciplina era, ed è tuttora, quello relativo alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (4335/2022) La norma obbedisce alla finalità, di interesse generale, di assicurare una posizione paritaria alle parti in sede di nomina dell'organo giudicante e, al contempo, l'imparzialità di quest'ultimo. La ratio di tale inderogabilità risiede nella necessità di garantire un principio di ordine pubblico, quale l'imparzialità del giudice, anche privato. Come statuito dalla Cassazione
Oltre alle fonti normative e giurisprudenziali dirette, esistono argomenti di carattere sistematico che supportano un'applicazione unitaria della disciplina.
La Corte costituzionale, pur pronunciandosi su un tema diverso (la sospensione della prescrizione per le azioni di responsabilità), ha offerto una lettura evolutiva del diritto societario che milita a favore del superamento di rigide distinzioni basate sul tipo sociale. La Consulta ha evidenziato come il criterio della personalità giuridica stia perdendo il suo ruolo di fattore ordinante e come esistano
"confini sempre più fluidi e ricorrenti occasioni di osmosi" tra i diversi tipi sociali (Corte Cost., sentenza n. 262 del 16 dicembre 2015). Secondo la Corte, è "arbitraria" una scelta legislativa che diversifichi discipline fondamentali, come quella della responsabilità degli amministratori, basandosi su un elemento formale come la personalità giuridica, quando la ratio della norma è comune Questo ragionamento può essere esteso per analogia alla disciplina dell'arbitrato, la cui ratio è garantire terzietà e imparzialità nella risoluzione dei conflitti endosocietari, un'esigenza presente tanto nelle società di capitali quanto in quelle di persone.
Da ultimo, giova osservare La RM TA (D.Lgs. n. 149/2022) ha abrogato la disciplina del
D.Lgs. n. 5/2003, trasponendola con alcune modifiche all'interno del Codice di Procedura Civile, agli artt. 838-bis e seguenti. Il nuovo quadro normativo non solo conferma, ma rafforza l'applicabilità della disciplina speciale alle società di persone, superando ogni possibile incertezza interpretativa.
L'art. 838-bis c.p.c. delinea l'ambito di applicazione con una formula generale, riferendosi agli "atti costitutivi delle società'", con la sola eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. La norma prosegue ribadendo la sanzione della nullità per le clausole che non devolvano la nomina di tutti gli arbitri a un soggetto terzo:
La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso,
a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Se il soggetto designato non provvede, la nomina e' richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale. Il legislatore della riforma ha poi inserito una disposizione che elimina ogni dubbio residuo. L'art. 838-quinquies c.p.c., rubricato "Risoluzione di contrasti sulla gestione di società'", prevede espressamente che:” Gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o piu' terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società .
Tale riferimento esplicito alle "società di persone" all'interno del capo dedicato all'arbitrato societario costituisce prova inequivocabile della volontà del legislatore di ricomprendere tali modelli societari nell'ambito della disciplina speciale, codificando di fatto l'orientamento giurisprudenziale formatosi nel vigore della precedente normativa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve concludersi per la piena applicabilità della disciplina dell'arbitrato societario, e in particolare delle norme inderogabili in tema di nomina degli arbitri, anche alle società di persone.
Sul merito della domanda di annullamento
Prima di esaminare il merito, occorre delibare le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle appellate.
2.1. Sul difetto di legittimazione passiva dei singoli soci
Part L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalle sig.re e (in Pt_2 CP_1
proprio) è fondata. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nel giudizio di opposizione avverso la delibera di esclusione di un socio da una società di persone, l'unica legittimata passiva è la società, in persona del suo legale rappresentante, e non anche i singoli soci. ( Cass.
622172023) La domanda proposta nei confronti dei soci in proprio deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione passiva.
Sull'annullamento della delibera di esclusione
L'appellante ha chiesto l'annullamento della delibera con cui è stato escluso dalla Società Agricola
Gula S.S., comunicatagli in data 4 agosto 2017. La società ha giustificato l'esclusione in ragione della
“permanente assenza dall'azienda” del socio e del suo conseguente disinteresse per le sorti Pt_1
sociali, condotta ritenuta gravemente inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il contratto sociale, in particolare quello di “capo azienda” con responsabilità del “piano sviluppo” (art. 4 dello statuto).
La domanda di annullamento è fondata.
Ai sensi dell'art. 2286 c.c., l'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale. Spetta alla società, che delibera l'esclusione, l'onere di provare la sussistenza della giusta causa, ossia di un fatto o di una condotta del socio talmente grave da compromettere il rapporto fiduciario e rendere impossibile la proficua prosecuzione del rapporto sociale.
Nel caso di specie, la società appellata non ha fornito prova sufficiente della gravità degli addebiti contestati al sig. Sebbene sia pacifico che l'appellante si trovasse per periodi prolungati Pt_1
all'estero, la società non ha dimostrato in che modo tale assenza abbia concretamente costituito un inadempimento di gravità tale da giustificare la massima sanzione societaria dell'esclusione. Non è stato provato, ad esempio, che l'assenza abbia paralizzato l'attività sociale, causato un danno economico specifico o violato un obbligo di prestazione personale infungibile essenziale per la vita della società.
Le conversazioni via e-mail prodotte, pur evidenziando un clima di tensione e una divergenza di vedute tra i soci, non sono di per sé sufficienti a integrare la fattispecie della grave inadempienza.
Anzi, da esse emerge un quadro di difficoltà operative e di crisi che la stessa società ammette, ma non viene dimostrato un nesso di causalità diretto ed esclusivo con la condotta dell' L'onere della Pt_1
prova di una giusta causa di esclusione, che deve essere rigoroso, non può ritenersi assolto sulla base di generiche contestazioni di disinteresse o di assenza, senza la dimostrazione di un pregiudizio concreto e irreparabile per la società. (Cass. n. 21550/2021)
Per tali ragioni, in assenza di una prova adeguata della gravità degli inadempimenti contestati, la delibera di esclusione del socio deve essere annullata in quanto illegittima. Parte_1
3. Sulle spese di lite
L'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado comportano, la necessità di una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
All'esito complessivo, le spese del doppio grado del giudizio devono essere così regolate: - poste a carico della parte appellata Società Agricola Gula S.S., risultata soccombente sia sulla questione di competenza che nel merito.
Part
- compensate integralmente nei confronti delle socie e (contumace in Pt_2 CP_2
questo giudizio), considerato che l'eccezione del difetto di legittimo è stata sollevata solo nel presente grado e non hanno partecipato attivamente nel giudizio di merito.
- compensate integralmente nei confronti della socia la quale, a pur eccependo il proprio CP_1
difetto di legittimazione sin dal primo grado, si è costituita unitamente alla società aderendo alle eccezioni e alle tesi difensive risultate infondate.
- Per la liquidazione, si ritiene corretto individuare il valore della causa nello scaglione da €
5.201,00 a € 26.000,00, (valore effettivo della domanda, desumibile anche dalla richiesta subordinata di liquidazione della quota quantificata in € 10.000,00).
Le spese vengono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. 147/2022 sulla fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (per il giudizio di primo grado) e per la fase di studio, introduttiva e decisionale per il presente giudizio (non essendosi tenuta la fase istruttoria).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 2152/2022 del Tribunale di Cagliari,
[...]
ACCOGLIE
l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata:
1. Dichiara la competenza del Tribunale di Cagliari a decidere la controversia.
2. Dichiara il difetto di legittimazione passiva delle sig.re , e Parte_2 Pt_3 [...]
in proprio. CP_1
3. Annulla la delibera di esclusione del socio dalla Società Agricola Gula S.S. Parte_1
comunicata in data 4 agosto 2017. 4. Condanna la Società Agricola Gula S.S., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore di Pt_1
che liquida:
[...]
5. quanto al primo grado, in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
6. quanto al presente grado, in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
7. Compensa le spese del doppio grado tra e le sig.re , Parte_1 Parte_2 CP_2
, e in proprio.
[...] Pt_3 CP_1
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte d'appello il 12 novembre 2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Emanuela Cugusi
Il Presidente
( dott.ssa Maria Teresa Spanu)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Maria Teresa Spanu - Presidente
dott.ssa Donatella Aru - Consigliere
dott.ssa Emanuela Cugusi - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 374/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da:
Dott. (C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Di Rienzo (P.E.C.:
; Email_1
- Appellante -
contro
(C.F.: , in proprio e quale amministratrice e legale CP_1 C.F._2
rappresentante della Società Agricola Gula S.S. (P.IVA ), con sede in Capoterra, P.IVA_1
rappresentate e difese dagli avv.ti Aldo De Montis e Anna Maria De Montis;
(C.F.: ), residente in [...] e Parte_2 C.F._3 Pt_3
(C.F.: ), residente in [...], entrambe
[...] C.F._4
rappresentate e difese dall'avv. Gianfranco Marras (P.E.C.: ; Email_2
- Appellate –
e Sig.ra (C.F.: ), residente in [...]; CP_2 C.F._5
- Appellata contumace -
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2152/2022 del Tribunale di Cagliari, pubblicata il
14.09.2022.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante, Dott. "Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, Parte_1
in totale riforma della sentenza n. 2152/2022 del Tribunale di Cagliari, pubblicata il 14.09.2022: disporre l'annullamento della delibera di esclusione della società agricola Gula SS dell'ing. Pt_1
“
[...]
Per le appellate, e Società Agricola Gula S.S., e per le appellate, Sig.re CP_1 Pt_2
e "Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: - In via principale:
[...] Pt_3
rigettare l'appello proposto dal Dott. in quanto infondato in fatto e in diritto e, per Parte_1
l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 2152/2022 del Tribunale di Cagliari;
- In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle socie personalmente;
- Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio."
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 31 agosto 2017, il dott. conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Cagliari la Società Agricola Gula S.S. e le socie , , Parte_2 CP_2
e , per sentire annullare la delibera di esclusione del socio adottata in data 16 CP_1 Pt_3
luglio 2017, comunicatagli il 4 agosto 2017. L'esclusione era motivata dalla “imprevista permanenza all'estero, praticamente ininterrotta dal momento della conclusione del contratto e fino ad oggi”.
L'attore deduceva l'illegittimità della delibera, non costituendo la sua assenza un inadempimento agli obblighi sociali, e chiedeva, in via subordinata, la liquidazione della sua quota di partecipazione per un importo di € 10.000,00, oltre al risarcimento dei danni.
Instaurato il giudizio (R.G. n. 8058/17), l'attore proponeva ricorso cautelare in corso di causa per la sospensione dell'efficacia della delibera. Si costituivano nel procedimento cautelare le parti resistenti, eccependo in via preliminare l'incompetenza del giudice adito in favore del collegio arbitrale previsto dalla clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale.
Con ordinanza del 26 ottobre 2017, il Tribunale, ritenuta la nullità della clausola arbitrale per contrasto con l'art. 34 del D.Lgs. n. 5/2003, accoglieva il ricorso e sospendeva il provvedimento di esclusione.
Nella successiva fase di merito, si costituivano la sig.ra e la Società Agricola Gula CP_1
S.S., a mezzo di altro difensore omettendo di riproporre l'eccezione di incompetenza per arbitrato.
Part Le altre convenute, sig.re e venivano dichiarate contumaci con ordinanza del 27 Pt_2 CP_2
giugno 2018.
Con la sentenza n. 2152/2022, pubblicata il 14 settembre 2022, il Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, dichiarava la propria incompetenza in favore degli arbitri previsti dal capo 8 dello statuto della Società Agricola Gula S.S. Il Giudice di prime cure riteneva che la disciplina speciale dell'arbitrato societario di cui al D.Lgs. n. 5/2003 non fosse applicabile alle società semplici, con conseguente validità della clausola compromissoria statutaria. Assegnava quindi alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio dinanzi al collegio arbitrale e condannava l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore delle convenute.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il dott. con atto di citazione notificato il Parte_1
17 ottobre 2022, affidando il gravame a tre motivi:
1. Violazione dell'art. 112 c.p.c. (ultra petita) per avere il Tribunale dichiarato d'ufficio la propria incompetenza, nonostante l'eccezione di arbitrato, sollevata solo in fase cautelare, non fosse stata riproposta nella comparsa di costituzione di merito dalle parti costituite e dovesse, pertanto, ritenersi rinunciata.
2. Erronea interpretazione e violazione dell'art. 34 del D.Lgs. n. 5/2003. Sostiene l'appellante che tale norma si applichi a tutte le società, incluse quelle di persone, e che la clausola compromissoria statutaria sia nulla in quanto non conferisce il potere di nomina di tutti gli arbitri a un soggetto estraneo alla società. Il Giudice, ravvisando un presunto eccesso di delega, avrebbe dovuto sollevare questione di legittimità costituzionale. Part
3. Erronea e illogica liquidazione delle spese di lite, in particolare in favore delle sig.re , e CP_2
dichiarate contumaci nel merito, e comunque in misura eccessiva rispetto al valore della Pt_2
causa, da ritenersi indeterminabile.
Si sono costituite in giudizio le sig.re e la Società Agricola Gula S.S., nonché, con CP_1
separato atto, le sig.re e , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Parte_2 Pt_3
della sentenza impugnata. Le appellate hanno sostenuto che l'eccezione di incompetenza era stata ritualmente sollevata anche per il merito già con la memoria difensiva depositata in fase cautelare, che la sentenza fosse corretta nell'interpretazione della normativa sull'arbitrato e che la liquidazione delle spese fosse congrua. In via preliminare, hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva sulla domanda di annullamento, spettando questa alla sola società.
All'udienza del 26 settembre 2025, la Corte ha dichiarato la contumacia della sig.ra , non CP_2
costituitasi in giudizio, e ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sulla tempestività e ritualità dell'eccezione di compromesso.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il Tribunale si sia pronunciato ultra petita dichiarando la propria incompetenza, poiché l'eccezione di arbitrato non sarebbe stata riproposta nel giudizio di merito dalle parti convenute costituite e, pertanto, si sarebbe dovuta intendere come rinunciata.
La censura è infondata. L'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in favore degli arbitri, ai sensi dell'art. 819-ter c.p.c., deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta .( tra le tante v. Cass. Civ., Sez. 6, N. 26151 del 27-09-2021)
Si tratta di un'eccezione in senso proprio, non rilevabile d'ufficio, che la parte ha l'onere di sollevare nella comparsa di risposta, ovvero nel primo atto difensivo utile.
Nel caso di specie, le appellate si sono costituite nel procedimento di primo grado mediante il deposito di una “memoria di costituzione ai sensi dell'art. 669 sexies c.p.c.” nell'ambito del sub-procedimento cautelare, con la quale hanno, tra l'altro, eccepito la decadenza dell'attore dal potere di opposizione, asseritamente fondata sulla mancata attivazione, entro il termine di 30 giorni di cui all'art. 2287 cc, del giudizio arbitrale, cui, ai sensi dell'art. 8 dell'atto costitutivo della Società, devono essere devolute tutte le controversie insorte tra i soci. Tale atto, che costituisce a tutti gli effetti il primo atto difensivo delle appellate nel giudizio, al di là del nomen iuris, manifestava in modo inequivocabile la volontà di costituirsi nell'intero giudizio di merito (R.G. 8058/17) e di sollevare l'eccezione di compromesso come questione pregiudiziale all'esame di tutta la controversia. Ciò si evince da plurimi elementi:
l'atto recava l'indicazione del numero di ruolo del procedimento principale (R.G. 8058/2017); menzionava espressamente la costituzione “nella causa per annullamento di delibera di esclusione del socio”; e, soprattutto, sollevava l'eccezione di incompetenza del giudice adito in favore degli arbitri, argomentandone le conseguenze non solo sulla tutela cautelare ma anche sulla decisione di merito .
Il procedimento cautelare instaurato in corso di causa e il relativo giudizio di merito non costituiscono due processi distinti e autonomi, ma rappresentano due fasi di un'unica vicenda processuale;
La fase cautelare è caratterizzata da un nesso di strumentalità rispetto al giudizio di merito, essendo finalizzata ad assicurare provvisoriamente gli effetti della futura decisione a cognizione piena;
la giurisprudenza
è costante nel ritenere che la procura rilasciata per la fase cautelare è valida per le successive fasi di merito ( ex multis Cass. 22380/2021),
Ne consegue che non era pertanto necessario riproporre l'eccezione in un successivo atto, essendo essa già ritualmente e tempestivamente introdotta nel thema decidendum. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, è sufficiente che la parte manifesti in modo chiaro e preciso la volontà di sottoporre la questione al giudice.
Il Tribunale non è incorso in alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c., ma si è correttamente pronunciato su un'eccezione ritualmente devoluta alla sua cognizione.
Sulla validità della clausola compromissoria
La questione sottoposta all'esame di questo Collegio attiene all'applicabilità della disciplina speciale dell'arbitrato societario, nella sua formulazione originaria di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5,
Tale disciplina, introdotta dagli artt. 34 e ss. del D.Lgs. n. 5/2003, pur essendo stata abrogata, continua a regolare i procedimenti sorti ratione temporis, quale quello che ci occupa.
Ritiene il Collegio che la questione debba essere risolta in senso affermativo. Un'analisi combinata del dato normativo e dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito conduce a ritenere che le regole procedurali inderogabili, e in particolare la sanzione della nullità per le clausole compromissorie non conformi al modello legale di nomina degli arbitri, trovino piena applicazione anche nell'ambito delle società di persone. Giova sul punto una breve premessa sull'assetto normativo previgente (D.Lgs. n. 5/2003) e l'interpretazione giurisprudenziale.
Il fulcro di tale disciplina era costituito dall'art. 34, comma 2, che imponeva, a pena di nullità, che la clausola compromissoria statutaria conferisse "il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società".
La giurisprudenza ha costantemente affermato che tale previsione, posta a presidio dell'imparzialità dell'organo giudicante, si applica anche alle società di persone. La Corte di cassazione ha chiarito che la nullità della clausola non conforme al modello legale è rilevabile d'ufficio e travolge la convenzione arbitrale, indipendentemente dal tipo sociale. (Cass. Ord. n. 26784 del 19 settembre 2023; confr.
Anche Cass. Sent. n. 3665 del 17 febbraio 2014; Cass. 15700/2023).
Recentemente, sul punto, la Suprema Corte, con una pronuncia relativa a una società in nome collettivo, ha statuito la nullità di una clausola che non rispettava il requisito della nomina di "tutti gli arbitri" da parte di un soggetto terzo, evidenziando l'inderogabilità del precetto normativo. Nel caso di specie, la clausola prevedeva la nomina di un arbitro per ciascun socio, in palese contrasto con la norma. La Corte ha così motivato:
“L'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003, oggi abrogato ma applicabile alla fattispecie ratione temporis, stabilisce per l'arbitrato societario che “la clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale”.
E' quindi necessario non che il solo terzo arbitro, in caso di dissenso tra i soci, sia nominato dal presidente del tribunale, ma che “tutti gli arbitri” siano nominati da soggetto estraneo alla società”
Cass 15700/2023).
La giurisprudenza ha inoltre specificato che l'applicabilità di tali regole non dipende dalla natura rituale o irrituale dell'arbitrato. L'unico limite soggettivo all'applicazione della disciplina era, ed è tuttora, quello relativo alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (4335/2022) La norma obbedisce alla finalità, di interesse generale, di assicurare una posizione paritaria alle parti in sede di nomina dell'organo giudicante e, al contempo, l'imparzialità di quest'ultimo. La ratio di tale inderogabilità risiede nella necessità di garantire un principio di ordine pubblico, quale l'imparzialità del giudice, anche privato. Come statuito dalla Cassazione
Oltre alle fonti normative e giurisprudenziali dirette, esistono argomenti di carattere sistematico che supportano un'applicazione unitaria della disciplina.
La Corte costituzionale, pur pronunciandosi su un tema diverso (la sospensione della prescrizione per le azioni di responsabilità), ha offerto una lettura evolutiva del diritto societario che milita a favore del superamento di rigide distinzioni basate sul tipo sociale. La Consulta ha evidenziato come il criterio della personalità giuridica stia perdendo il suo ruolo di fattore ordinante e come esistano
"confini sempre più fluidi e ricorrenti occasioni di osmosi" tra i diversi tipi sociali (Corte Cost., sentenza n. 262 del 16 dicembre 2015). Secondo la Corte, è "arbitraria" una scelta legislativa che diversifichi discipline fondamentali, come quella della responsabilità degli amministratori, basandosi su un elemento formale come la personalità giuridica, quando la ratio della norma è comune Questo ragionamento può essere esteso per analogia alla disciplina dell'arbitrato, la cui ratio è garantire terzietà e imparzialità nella risoluzione dei conflitti endosocietari, un'esigenza presente tanto nelle società di capitali quanto in quelle di persone.
Da ultimo, giova osservare La RM TA (D.Lgs. n. 149/2022) ha abrogato la disciplina del
D.Lgs. n. 5/2003, trasponendola con alcune modifiche all'interno del Codice di Procedura Civile, agli artt. 838-bis e seguenti. Il nuovo quadro normativo non solo conferma, ma rafforza l'applicabilità della disciplina speciale alle società di persone, superando ogni possibile incertezza interpretativa.
L'art. 838-bis c.p.c. delinea l'ambito di applicazione con una formula generale, riferendosi agli "atti costitutivi delle società'", con la sola eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. La norma prosegue ribadendo la sanzione della nullità per le clausole che non devolvano la nomina di tutti gli arbitri a un soggetto terzo:
La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso,
a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Se il soggetto designato non provvede, la nomina e' richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale. Il legislatore della riforma ha poi inserito una disposizione che elimina ogni dubbio residuo. L'art. 838-quinquies c.p.c., rubricato "Risoluzione di contrasti sulla gestione di società'", prevede espressamente che:” Gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o piu' terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società .
Tale riferimento esplicito alle "società di persone" all'interno del capo dedicato all'arbitrato societario costituisce prova inequivocabile della volontà del legislatore di ricomprendere tali modelli societari nell'ambito della disciplina speciale, codificando di fatto l'orientamento giurisprudenziale formatosi nel vigore della precedente normativa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve concludersi per la piena applicabilità della disciplina dell'arbitrato societario, e in particolare delle norme inderogabili in tema di nomina degli arbitri, anche alle società di persone.
Sul merito della domanda di annullamento
Prima di esaminare il merito, occorre delibare le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle appellate.
2.1. Sul difetto di legittimazione passiva dei singoli soci
Part L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalle sig.re e (in Pt_2 CP_1
proprio) è fondata. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nel giudizio di opposizione avverso la delibera di esclusione di un socio da una società di persone, l'unica legittimata passiva è la società, in persona del suo legale rappresentante, e non anche i singoli soci. ( Cass.
622172023) La domanda proposta nei confronti dei soci in proprio deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione passiva.
Sull'annullamento della delibera di esclusione
L'appellante ha chiesto l'annullamento della delibera con cui è stato escluso dalla Società Agricola
Gula S.S., comunicatagli in data 4 agosto 2017. La società ha giustificato l'esclusione in ragione della
“permanente assenza dall'azienda” del socio e del suo conseguente disinteresse per le sorti Pt_1
sociali, condotta ritenuta gravemente inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il contratto sociale, in particolare quello di “capo azienda” con responsabilità del “piano sviluppo” (art. 4 dello statuto).
La domanda di annullamento è fondata.
Ai sensi dell'art. 2286 c.c., l'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale. Spetta alla società, che delibera l'esclusione, l'onere di provare la sussistenza della giusta causa, ossia di un fatto o di una condotta del socio talmente grave da compromettere il rapporto fiduciario e rendere impossibile la proficua prosecuzione del rapporto sociale.
Nel caso di specie, la società appellata non ha fornito prova sufficiente della gravità degli addebiti contestati al sig. Sebbene sia pacifico che l'appellante si trovasse per periodi prolungati Pt_1
all'estero, la società non ha dimostrato in che modo tale assenza abbia concretamente costituito un inadempimento di gravità tale da giustificare la massima sanzione societaria dell'esclusione. Non è stato provato, ad esempio, che l'assenza abbia paralizzato l'attività sociale, causato un danno economico specifico o violato un obbligo di prestazione personale infungibile essenziale per la vita della società.
Le conversazioni via e-mail prodotte, pur evidenziando un clima di tensione e una divergenza di vedute tra i soci, non sono di per sé sufficienti a integrare la fattispecie della grave inadempienza.
Anzi, da esse emerge un quadro di difficoltà operative e di crisi che la stessa società ammette, ma non viene dimostrato un nesso di causalità diretto ed esclusivo con la condotta dell' L'onere della Pt_1
prova di una giusta causa di esclusione, che deve essere rigoroso, non può ritenersi assolto sulla base di generiche contestazioni di disinteresse o di assenza, senza la dimostrazione di un pregiudizio concreto e irreparabile per la società. (Cass. n. 21550/2021)
Per tali ragioni, in assenza di una prova adeguata della gravità degli inadempimenti contestati, la delibera di esclusione del socio deve essere annullata in quanto illegittima. Parte_1
3. Sulle spese di lite
L'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado comportano, la necessità di una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
All'esito complessivo, le spese del doppio grado del giudizio devono essere così regolate: - poste a carico della parte appellata Società Agricola Gula S.S., risultata soccombente sia sulla questione di competenza che nel merito.
Part
- compensate integralmente nei confronti delle socie e (contumace in Pt_2 CP_2
questo giudizio), considerato che l'eccezione del difetto di legittimo è stata sollevata solo nel presente grado e non hanno partecipato attivamente nel giudizio di merito.
- compensate integralmente nei confronti della socia la quale, a pur eccependo il proprio CP_1
difetto di legittimazione sin dal primo grado, si è costituita unitamente alla società aderendo alle eccezioni e alle tesi difensive risultate infondate.
- Per la liquidazione, si ritiene corretto individuare il valore della causa nello scaglione da €
5.201,00 a € 26.000,00, (valore effettivo della domanda, desumibile anche dalla richiesta subordinata di liquidazione della quota quantificata in € 10.000,00).
Le spese vengono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. 147/2022 sulla fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (per il giudizio di primo grado) e per la fase di studio, introduttiva e decisionale per il presente giudizio (non essendosi tenuta la fase istruttoria).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 2152/2022 del Tribunale di Cagliari,
[...]
ACCOGLIE
l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata:
1. Dichiara la competenza del Tribunale di Cagliari a decidere la controversia.
2. Dichiara il difetto di legittimazione passiva delle sig.re , e Parte_2 Pt_3 [...]
in proprio. CP_1
3. Annulla la delibera di esclusione del socio dalla Società Agricola Gula S.S. Parte_1
comunicata in data 4 agosto 2017. 4. Condanna la Società Agricola Gula S.S., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore di Pt_1
che liquida:
[...]
5. quanto al primo grado, in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
6. quanto al presente grado, in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
7. Compensa le spese del doppio grado tra e le sig.re , Parte_1 Parte_2 CP_2
, e in proprio.
[...] Pt_3 CP_1
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte d'appello il 12 novembre 2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Emanuela Cugusi
Il Presidente
( dott.ssa Maria Teresa Spanu)