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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/12/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2944 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Linda Dal Fiume
e
FO FA, C.F. , nato a [...] il C.F._2
26/12/1971, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampaolo Lealini
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi FO NO E
[...]
; Pt_1
- ordinare al Comune di Montecchio Maggiore di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è
sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
- omologare le seguenti CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE:
I°) affidare il figlio minore ad entrambi i genitori in modo condiviso Persona_1
con collocazione prevalente presso la casa coniugale insieme al padre.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale.
Per i tempi di frequentazione del genitore non collocatario, le parti concordano nel lasciare al figlio la massima libertà di gestirsi come meglio creda, in piena Per_1
libertà e autonomia, essendo facilitato anche dal fatto che può muoversi in moto tra la casa coniugale e la residenza della madre;
- durante il periodo delle vacanze natalizie, trascorrerà il giorno di Natale e Per_1
Santo Ste-fano con un genitore e il capodanno e il giorno dell'Epifania con l'altro,
avendo cura i genitori di alternarsi di anno in anno;
il prossimo Natale/Santo Per_2
lo trascorrerà con il padre;
[...]
- per quanto riguarda le vacanze pasquali, trascorrerà il giorno di Pasqua con Per_1
un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro, alternandosi di anno in anno;
2 - in caso di ponti infrasettimanali, ovvero di festività infrasettimanali, i genitori si alterneranno tra loro i periodi di vacanza a seconda del calendario annuale;
- il compleanno del genitore, lo trascorrerà con quest'ultimo. Per_1
- Per le questioni di ordinaria amministrazione (ad es. gite scolastiche che non importino pernottamenti, frequentazione di compagni di scuola o amici in orari o situazioni normali rapportati all'età del figlio, piccoli acquisti) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei giorni in cui il figlio sarà con ciascuno di essi, salvo impegni già assunti dal minore. A tale scopo i due genitori si impegnano a comunicarsi immediatamente e reciprocamente e a concordare se possibile, attività e impegni del figlio da loro consentite o disposte.
II°) Assegnare la casa coniugale sita in Montecchio Maggiore via Maraga Francesco
n. 13, di proprietà del signor FO FA, allo stesso, con tutto il mobilio ivi presente,
il quale vi risiederà insieme ai figli e . Per_1 Per_3
III°) verserà a FO FA a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1
ordinario dei figli e la somma mensile di € 50,00 per ciascun figlio (pari Per_1 Per_3
ad € 100,00 complessivi), a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al signor FO, entro il giorno 20 di ciascun mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e ciò in considerazione del fatto che i figli frequenteranno in modo pressoché paritetico entrambi i genitori.
IV°) Per quanto riguarda la figlia i genitori contribuiranno in maniera diretta e Per_4
paritetica al mantenimento ordinario della stessa.
V°) Le spese straordinarie sostenute per tutti i figli, così come indicate nell'allegato D)
del Protocollo del Tribunale di Vicenza datato 26.10.2017 ben noto ai coniugi, saranno
3 suddivise al 50% tra i genitori, con modalità di rimborso per il genitore che le abbia anticipate come previsto dal Protocollo Vicentino, quindi con estratto conto bimestrale e pagamento entro 15 giorni dalla richiesta documentata.
VI°) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni loro reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale e di non pretendere nulla l'uno nei confronti dell'altra.
VII°) I coniugi dichiarano che ai fini delle detrazioni fiscali i figli saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, mentre l'assegno unico universale versato dall'INPS, verrà percepito nella misura del 100% dal signor FO FA.
IX°) Le spese e competenze legali della presente procedura interamente compensate tra le parti
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 31/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Montecchio Maggiore (VI) in data
12.10.2002, che dall'unione erano nati tre figli, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 18.11.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e
4 sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , al collocamento dello stesso presso Per_1
il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre;
-neppure vi è motivo di disattendere gli accordi intercorsi tra le parti riguardo al mantenimento dei figli, tenuto conto del fatto, precisato in ricorso, che e Per_1 Per_3
frequentano in modo pressoché paritetico il padre e la madre;
-le spese straordinarie relative ai tre figli, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Montecchio Maggiore (VI), via Maraga Francesco n.13, in favore di FO FA
quale genitore convivente con i figli;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
5 Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e FO FA, Parte_1
uniti in matrimonio in Montecchio Maggiore (VI) in data 12.10.2002 con atto trascritto al n. 33, parte II, serie A, anno 2002 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Montecchio Maggiore (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
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