TAR
Sentenza breve 1 dicembre 2025
Sentenza breve 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 01/12/2025, n. 2228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2228 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01456/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 01/12/2025
N. 02228 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01456/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1456 del 2025, proposto da
Arriva Veneto S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B78CD3AF88, rappresentata e difesa dagli avvocati Danilo
SS ZO, NO BE e LF LL, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Chioggia, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Perini, Umberto Balducci, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
Città Metropolitana di Venezia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento N. 01456/2025 REG.RIC.
per l'annullamento
- del bando di gara trasmesso in data 7 luglio 2025, pubblicato in data 9 luglio 2025 sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, con cui è stata indetta una procedura aperta sopra soglia europea per «l'affidamento del servizio di trasporto scolastico e altri servizi di trasporto. Periodo dal A.S. 2025/2026 al A.S. 2029/2030. CIG:
B78CD3AF88. N. gara: 2025_SUA030»;
- del disciplinare di gara, della determina a contrarre del Comune di Chioggia n. 635 del 26 giugno 2025, del capitolato speciale d'appalto, del progetto di gestione del servizio, dell'elenco del personale attualmente impiegato nel servizio; del piano di trasporto scolastico, relativi alla predetta procedura di gara, nonché dei connessi ulteriori allegati, nella parte in cui impediscono e/o limitano la partecipazione alla procedura stessa e la par condicio tra i concorrenti, come indicato nel ricorso;
- di tutti i chiarimenti resi in relazione alla predetta procedura di gara, laddove interpretati nel senso di impedire e/o limitare la partecipazione alla procedura stessa e la par condicio tra i concorrenti, come indicato nel ricorso, e/o di integrare in via postuma e senza il rispetto della normativa vigente le indicazioni contenute negli atti di gara;
- della nota del Comune di Chioggia in data 1° agosto 2025, con cui è stata rigettata l'istanza di annullamento in autotutela presentata dalla ricorrente in data 25 luglio2025, in quanto confermativa delle previsioni della legge di gara ritenute censurate con il ricorso e/o intesa ad integrare in via postuma e senza il rispetto della normativa di settore in materia di pubblicazione e differimento dei termini le indicazioni/motivazioni contenute negli atti di gara;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la nota della società Euro Tours S.r.l. in data 1° agosto 2025, recante l'integrazione delle informazioni attinenti ai dipendenti oggetto della clausola sociale N. 01456/2025 REG.RIC.
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more del giudizio e, in via subordinata, per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento per equivalente dell'ingiusto danno derivante alla ricorrente in conseguenza dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Chioggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 il dott. OL RD
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che con determinazione n. 888/2025, il Comune di Chioggia ha revocato la procedura di gara cui afferiscono gli atti impugnati sospesi con decreto monocratico n. 351/2025, svincolando le relative risorse finanziarie precedentemente impegnate e acquisendo la disponibilità delle stesse mediante imputazione ai capitoli di bilancio di pertinenza;
- che con determinazione n. 899/2025, il Comune ha quindi disposto la proroga tecnica del contratto avente ad oggetto il servizio di trasporto scolastico comunale, attualmente in essere, estendendolo all'intero anno scolastico 2025-2026;
- che la parte ricorrente, sentita nel corso dell'odierna camera di consiglio, ha confermato che è venuto meno l'interesse alla decisione del ricorso, in quanto la sopravvenuta revoca della procedura priva di qualsiasi ulteriore utilità l'annullamento della lex specialis, impugnata nella parte in cui essa avrebbe precluso la presentazione dell'offerta da parte di Arriva Veneto;
Ritenuto: N. 01456/2025 REG.RIC.
- che sussistono i presupposti per definire il giudizio nella presente sede cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., eventualità di cui è stato dato rituale avviso nel corso dell'udienza, come attestato nel relativo verbale;
- che tenuto conto di quanto poc'anzi esposto, deve essere dichiarata, a norma dell'art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse;
- che le spese vanno integralmente compensate, pur in presenza di non implausibili profili di fondatezza della domanda (peraltro confermati dall'intervenuto annullamento degli atti di gara), considerata la specificità della questione esaminata, ferma la rifusione del contributo unificato a favore della parte ricorrente, da porsi integralmente a carico del Comune di Chioggia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso, come in epigrafe proposto;
- condanna il Comune di Chioggia a rifondere alla ricorrente, Arriva Veneto S.r.l., il contributo unificato nell'importo versato, e per il resto compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA NI, Presidente
OL RD, Primo Referendario, Estensore
AL MO, Referendario N. 01456/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
OL RD
IL PRESIDENTE
NA NI
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 01/12/2025
N. 02228 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01456/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1456 del 2025, proposto da
Arriva Veneto S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B78CD3AF88, rappresentata e difesa dagli avvocati Danilo
SS ZO, NO BE e LF LL, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Chioggia, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Perini, Umberto Balducci, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
Città Metropolitana di Venezia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento N. 01456/2025 REG.RIC.
per l'annullamento
- del bando di gara trasmesso in data 7 luglio 2025, pubblicato in data 9 luglio 2025 sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, con cui è stata indetta una procedura aperta sopra soglia europea per «l'affidamento del servizio di trasporto scolastico e altri servizi di trasporto. Periodo dal A.S. 2025/2026 al A.S. 2029/2030. CIG:
B78CD3AF88. N. gara: 2025_SUA030»;
- del disciplinare di gara, della determina a contrarre del Comune di Chioggia n. 635 del 26 giugno 2025, del capitolato speciale d'appalto, del progetto di gestione del servizio, dell'elenco del personale attualmente impiegato nel servizio; del piano di trasporto scolastico, relativi alla predetta procedura di gara, nonché dei connessi ulteriori allegati, nella parte in cui impediscono e/o limitano la partecipazione alla procedura stessa e la par condicio tra i concorrenti, come indicato nel ricorso;
- di tutti i chiarimenti resi in relazione alla predetta procedura di gara, laddove interpretati nel senso di impedire e/o limitare la partecipazione alla procedura stessa e la par condicio tra i concorrenti, come indicato nel ricorso, e/o di integrare in via postuma e senza il rispetto della normativa vigente le indicazioni contenute negli atti di gara;
- della nota del Comune di Chioggia in data 1° agosto 2025, con cui è stata rigettata l'istanza di annullamento in autotutela presentata dalla ricorrente in data 25 luglio2025, in quanto confermativa delle previsioni della legge di gara ritenute censurate con il ricorso e/o intesa ad integrare in via postuma e senza il rispetto della normativa di settore in materia di pubblicazione e differimento dei termini le indicazioni/motivazioni contenute negli atti di gara;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la nota della società Euro Tours S.r.l. in data 1° agosto 2025, recante l'integrazione delle informazioni attinenti ai dipendenti oggetto della clausola sociale N. 01456/2025 REG.RIC.
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more del giudizio e, in via subordinata, per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento per equivalente dell'ingiusto danno derivante alla ricorrente in conseguenza dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Chioggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 il dott. OL RD
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che con determinazione n. 888/2025, il Comune di Chioggia ha revocato la procedura di gara cui afferiscono gli atti impugnati sospesi con decreto monocratico n. 351/2025, svincolando le relative risorse finanziarie precedentemente impegnate e acquisendo la disponibilità delle stesse mediante imputazione ai capitoli di bilancio di pertinenza;
- che con determinazione n. 899/2025, il Comune ha quindi disposto la proroga tecnica del contratto avente ad oggetto il servizio di trasporto scolastico comunale, attualmente in essere, estendendolo all'intero anno scolastico 2025-2026;
- che la parte ricorrente, sentita nel corso dell'odierna camera di consiglio, ha confermato che è venuto meno l'interesse alla decisione del ricorso, in quanto la sopravvenuta revoca della procedura priva di qualsiasi ulteriore utilità l'annullamento della lex specialis, impugnata nella parte in cui essa avrebbe precluso la presentazione dell'offerta da parte di Arriva Veneto;
Ritenuto: N. 01456/2025 REG.RIC.
- che sussistono i presupposti per definire il giudizio nella presente sede cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., eventualità di cui è stato dato rituale avviso nel corso dell'udienza, come attestato nel relativo verbale;
- che tenuto conto di quanto poc'anzi esposto, deve essere dichiarata, a norma dell'art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse;
- che le spese vanno integralmente compensate, pur in presenza di non implausibili profili di fondatezza della domanda (peraltro confermati dall'intervenuto annullamento degli atti di gara), considerata la specificità della questione esaminata, ferma la rifusione del contributo unificato a favore della parte ricorrente, da porsi integralmente a carico del Comune di Chioggia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso, come in epigrafe proposto;
- condanna il Comune di Chioggia a rifondere alla ricorrente, Arriva Veneto S.r.l., il contributo unificato nell'importo versato, e per il resto compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA NI, Presidente
OL RD, Primo Referendario, Estensore
AL MO, Referendario N. 01456/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
OL RD
IL PRESIDENTE
NA NI
IL SEGRETARIO