Art. 15.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvedera' ad emanare il regolamento per l'applicazione della presente legge, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge medesima.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvedera' ad emanare il regolamento per l'applicazione della presente legge, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge medesima.