Sentenza 21 marzo 2024
Massime • 1
Ai fini della applicazione della custodia in carcere ai soggetti che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., il giudizio sull'eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari non può fondarsi esclusivamente sulle modalità della condotta e sulla gravità del reato commesso, ma richiede una complessa valutazione, che tenga conto dei precedenti penali e delle pendenze giudiziarie dell'indagato, atta a raggiungere la certezza che lo stesso, ove sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, prosegua nella commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede.
Commentario • 1
- 1. Salute, dignità e misure cautelari: quando la fisioterapia “mancata” rende incompatibile il carcere (Cass. Pen. n. 29635/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 settembre 2025
1. Con ordinanza in data 9 giugno 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro rigettava l'istanza proposta nell'interesse dell'indagato Pi.Pa., con la quale era stata chiesta la sostituzione della misura cautelare in carcere, ancora oggi in corso di esecuzione presso la Casa Circondariale di M, con quella degli arresti domiciliari, per incompatibilità con il regime carcerario applicato a cagione delle condizioni patologiche del detenuto e delle necessità terapeutiche. 1.1. Avverso tale ordinanza, la difesa proponeva un primo appello (ex art. 310 cod. proc. pen.), che era respinto dal Tribunale di Catanzaro (in funzione di riesame e di appello cautelare avverso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2024, n. 20045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20045 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2024 |