TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 521
TAR
Ordinanza collegiale 6 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 20 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di istruttoria e motivazione del provvedimento di riesame

    Il provvedimento di riesame è viziato perché la Prefettura ha continuato a fare riferimento al sequestro preventivo, che era stato riformato prima dell'adozione dell'interdittiva, e ha riprodotto argomentazioni del capo di imputazione del sequestro riformato, senza un autonomo giudizio, configurando un vizio istruttorio.

  • Altro
    Illegittimità originaria dell'interdittiva per mancata notifica

    La censura è stata assorbita dall'accoglimento del terzo motivo relativo al provvedimento di riesame.

  • Altro
    Illegittimità originaria dell'interdittiva per sequestro preventivo in corso

    La censura è stata assorbita dall'accoglimento del terzo motivo relativo al provvedimento di riesame.

  • Altro
    Difetto assoluto di motivazione e istruttoria dell'originaria interdittiva

    La censura è stata assorbita dall'accoglimento del terzo motivo relativo al provvedimento di riesame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 521
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 521
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo