Ordinanza collegiale 6 ottobre 2025
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00521/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00539/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 539 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ulisse Corea e Valentina Carucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'interno, U.T.G. - Prefettura di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
- del provvedimento adottato dalla Prefettura – U.T.G. di Crotone in data 11 marzo 2025 nell’ambito del Fascicolo n. -OMISSIS- Area I, trasmesso via Pec in pari data con nota recante: “ Informativa interdittiva antimafia prot. fasc. n. -OMISSIS- Area 1/AM DEL 05 LUGLIO 2013 adottata nei confronti della società -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- Istanza di riesame ed annullamento ”, con cui, all’esito del procedimento di riesame avviato con nota prot. n. -OMISSIS- del 23 luglio 2024, si è disposto il non accoglimento dell’istanza di riesame e di annullamento in autotutela dell’informativa interdittiva antimafia prot. fasc. n. -OMISSIS- -OMISSIS- elevata ai danni della -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- in data 5 luglio 2013 e mai notificata alla Società;
- dell’informativa interdittiva antimafia prot. fasc. n. -OMISSIS- Area 1/AM adottata dalla Prefettura – U.T.G. di Crotone ai danni di -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- in data 10 luglio 2013 e mai notificata alla Società, come pure, per quanto occorrer possa e nei limiti infra precisati, dell’informativa liberatoria prot. n. -OMISSIS-/Area 1/AM del 17 aprile 2014;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti; in particolare: i) del verbale/resoconto della riunione del Gruppo Interforze di cui al D.M. 24 marzo 2013, nucleo ristretto del 13 giugno 2013; ii) del verbale/resoconto della riunione del Gruppo Interforze di cui al D.M. 24 marzo 2013, nucleo ristretto del 4 luglio 2013, entrambi conosciuti dalla Società solo nell’ambito del suddetto procedimento di riesame perché ostesi dalla Prefettura con nota prot. n. -OMISSIS- del 18 febbraio 2025, trasmessa via pec in pari data e qui parimenti impugnata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Crotone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. IC IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente è insorta avverso il provvedimento con il quale il Prefetto della Provincia di -OMISSIS-, all’esito di un procedimento di riesame, ha respinto l’istanza di annullamento in autotutela dell’informativa interdittiva antimafia dalla quale era stata attinta nel 2013.
2. Il provvedimento gravato giunge all’esito di una articolata e complessa vicenda, della quale occorre dare conto, seppure nei suoi tratti essenziali.
Segnatamente, dai documenti versati agli atti del presente giudizio, risulta che:
- la ricorrente si occupa della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed è proprietaria di un parco eolico denominato -OMISSIS-, composto da n. 48 aerogeneratori e relative opere accessorie, sito in -OMISSIS-, -OMISSIS-, ammesso dal GSE al regime di incentivazione dei certificati verdi ai sensi del d.m. 18 dicembre 2008;
- in data 12 luglio 2012, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- ha adottato un decreto di sequestro preventivo d’urgenza ai danni della società, avente ad oggetto, fra l’altro, il parco eolico, poi convalidato dal Giudice per le indagini preliminari in data 23 luglio 2012;
- tale misura è stata separatamente impugnata dai diversi soggetti da essa attinti; segnatamente: (i) con ricorso al Tribunale del riesame, che, in data 18 settembre 2012, ha annullato l’impugnato decreto e, per l’effetto, revocato il sequestro, disponendo la restituzione alla parte ricorrente di quanto sequestrato; e (ii) con istanza di riesame dinanzi allo stesso Gip che lo aveva convalidato, il quale, con ordinanza del 30 ottobre 2012, accogliendo la domanda, ha disposto il dissequestro, fra l’altro, delle quote della società odierna ricorrente;
- senonché, in ragione della pendenza del procedimento penale, il GSE ha deciso di sospendere la erogazione degli incentivi (che da allora non sono più stati concessi) e richiesto alla Prefettura di -OMISSIS- una informativa antimafia nei confronti della società;
- con provvedimento del 10 luglio 2013, la Prefettura ha adottato l’informativa interdittiva antimafia;
- successivamente, su appello proposto dal PM avverso il provvedimento emesso dal Gip il 30 ottobre 2012, il Tribunale -OMISSIS-, con decisione del 25 luglio 2013, ha annullato l’ordinanza impugnata e disposto il sequestro preventivo, fra l’altro, della società odierna ricorrente e del parco eolico, sicché l’impresa è stata affidata alla gestione di amministratori giudiziari;
- ciononostante, in data 14 marzo 2014, il GSE, dato atto che l’interdittiva non era stata impugnata né annullata in autotutela, ha dichiarato la decadenza della società dagli incentivi;
- con ordinanze rispettivamente emesse il 20 agosto, il 4 novembre ed il 20 dicembre 2014, il Gip del Tribunale di -OMISSIS- ha disposto il dissequestro dei beni;
- in data 4 aprile 2014, gli amministratori giudiziari, autorizzati dal Gip, hanno chiesto alla Prefettura la revoca in autotutela dell’interdittiva;
- in data 17 aprile 2014, la Prefettura ha rilasciato l’informativa liberatoria, senza esprimersi sulla richiesta di revoca;
- a fronte di ciò, gli amministratori giudiziari hanno proposto ricorso n.-OMISSIS- dinanzi al Tar -OMISSIS-, Sezione III -ter , avverso il provvedimento di revoca degli incentivi adottato dal GSE;
- con sentenza n.-OMISSIS- del 22 febbraio 2017, il Tar ha respinto il ricorso;
- la società è stata poi coinvolta in altro procedimento penale iscritto nel 2017, nell’ambito del quale, con decreto del Tribunale di -OMISSIS-, Misure di prevenzione antimafia, depositato il -OMISSIS-, è stata disposta la confisca delle quote societarie della società ricorrente e l’amministrazione di quest’ultima è stata affidata all’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ed a coadiutori giudiziari;
- tuttavia, con sentenza n.-OMISSIS- del 22 febbraio 2019, la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la pronuncia resa dalla Corte di appello di -OMISSIS- che aveva, nelle more, confermato il decreto del Tribunale di -OMISSIS-, Misure di prevenzione antimafia, ha annullato il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello;
- con pronuncia del 23 aprile 2020, la Corte d’appello ha, quindi, riformato il decreto con il quale erano state disposte le misure di prevenzione, escludendo la confisca e disponendo la restituzione, fra l’altro, delle quote societarie della società;
- quanto al procedimento penale, con sentenza depositata il 30 aprile 2021, il Tribunale ha assolto i rappresentati della società ricorrente con la formula “ perché il fatto non sussiste ”;
- la sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello con sentenza depositata il 21 marzo 2023, non impugnata in Cassazione e, quindi, passata in giudicato;
- in considerazione degli esiti della vicenda processuale penale, verificata la impossibilità di ottenere, da parte del GSE, la riattivazione degli incentivi – in ragione della esistenza della interdittiva adottata nel 2013 – la ricorrente ha quindi richiesto alla Prefettura l’annullamento della misura;
- a fronte del rifiuto da quest’ultima, opposto con provvedimento del 19 aprile 2022, la ricorrente ha quindi introdotto dinanzi a questo Tar il giudizio n.-OMISSIS- – chiamato (anch’esso, come il giudizio in esame), per la discussione del merito, all’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 – nell’ambito del quale il Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, con ordinanza n.-OMISSIS- dell’11 luglio 2022, pur confermando il rigetto pronunciato da questo Tribunale, ha sollecitato il riesame dell’informativa del 2013 da parte della Prefettura;
- in forza di tale pronuncia, la ricorrente ha quindi formulato, in data 12 luglio 2022, una ulteriore istanza, rispetto alla quale l’amministrazione è rimasta silente;
- l’istante ha quindi proposto nuovo ricorso avverso il silenzio (n. -OMISSIS-), che questo Tribunale ha respinto con sentenza n.-OMISSIS- del 27 dicembre 2022;
- tale ultima pronuncia, tempestivamente gravata, è stata confermata in appello, con la sentenza del 30 giugno 2023, n.-OMISSIS-, nella quale, nondimeno, il Consiglio di Stato, Sezione III, richiamando i rilievi contenuti nella riferita ordinanza della medesima Sezione n.-OMISSIS-, resa nel precedente giudizio, ha ulteriormente stigmatizzato l’opposizione della Prefettura all’intervento in autotutela;
- a fronte delle sollecitazioni provenienti dal giudice amministrativo, la Prefettura ha quindi, infine, deciso di “ avvalersi […] del potere discrezionale di riesame in autotutela della situazione giuridica mediante un procedimento di riesame della interdittiva ”, e, all’esito, ha respinto l’istanza di annullamento in autotutela, ritenendo la legittimità dell’originario provvedimento interdittivo.
3. Agendo in questa sede, la ricorrente ha rappresentato che l’esistenza della originaria interdittiva, come adottata nel 2013, è gravemente pregiudizievole per i propri interessi, essendo “ l’unica ragione che il GSE ancora oppone al ripristino del rapporto di incentivazione, dichiarato decaduto in ragione della suddetta interdittiva. Di conseguenza la Società si trova oggi con un ingente debito verso la Banca tedesca che ha finanziato la realizzazione dell’impianto, che non è in grado di sostenere in mancanza degli incentivi cui aveva diritto, con il rischio che, in mancanza di annullamento ex tunc dell’Interdittiva -OMISSIS- sarà con ogni probabilità destinata al fallimento e a dismettere il parco eolico, con grave nocumento anche di interessi pubblici e ambientali ”.
4. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
4.1. “ Violazione degli artt.24, 111, 113 e 117, c.1, Cost., in relazione agli artt.6 e 13 CEDU e 47 CFDUE. Violazione degli artt. 1, 3, 21-bis, L.n. 241 del 1990 e s.m.i. Motivazione illogica, contraddittoria, perplessa. Ingiustizia manifesta ”, con il quale deduce che il diniego di annullamento in autotutela da parte della Prefettura è illegittimo, in quanto non tiene conto che il provvedimento interdittivo del 2013 non è mai stato notificato alla società, “ con conseguente gravissima illegittimità originaria dell’atto ”, avendo impedito ad essa di tutelarsi in sede giurisdizionale;
4.2. “ Violazione degli artt. 1, 3, 21-bis, L. n. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art.41 CDFUE. Violazione degli artt. 41 e 8, d.lgs. n. 151/2009 e s.m.i. Ingiustizia, contraddittorietà, illogicità della motivazione. Sviamento ”, con il quale lamenta l’illegittimità originaria dell’interdittiva per essere intervenuta, rectius , divenuta efficace, il 25 luglio 2013, ovvero a seguito della conoscenza da parte dell’impresa della sua adozione, quindi in un momento in cui la società e il parco eolico erano in regime di sequestro preventivo e sotto amministrazione giudiziaria, con conseguente insussistenza dei presupposti preventivi e cautelari per la sua adozione, in ragione appunto dell’amministrazione dell’impresa per conto dello Stato;
4.3. “ Violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art.3, L. n.241 del 1990 e s.m.i., degli artt. 84 e ss., d.lgs. n.159/2011. Difetto di motivazione e di istruttoria. Contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta. Sviamento ”, con il quale deduce il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria dell’originaria interdittiva, e quindi la illegittimità di quest’ultima nonché del provvedimento qui gravato, con il quale la Prefettura ha negato l’annullamento in autotutela della prima.
5. L’amministrazione, ritualmente evocata in giudizio, si è costituita, sostenendo la infondatezza del ricorso.
6. All’udienza in camera di consiglio del 21 maggio 2025, la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare proposta ed il Collegio, presone atto, ha fissato l’udienza pubblica per la discussione del merito.
7. All’esito dell’udienza pubblica del 1° ottobre 2025, il Collegio, con ordinanza n.-OMISSIS- del 6 ottobre 2025, considerato che la vicenda sostanziale sottesa al giudizio risulta oggetto di altri due ricorsi pendenti dinanzi a questo Tribunale, nn.-OMISSIS- e -OMISSIS-, in attesa della fissazione dell’udienza di merito, ritenuta l’opportunità di una trattazione congiunta dei diversi ricorsi, ha disposto il rinvio della trattazione del merito del ricorso.
8. All’esito dell’udienza pubblica del 17 dicembre 2025, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, deve evidenziarsi che la ricorrente, oltre al provvedimento di secondo grado, ha impugnato altresì l’originaria interdittiva e gli atti endoprocedimentali ad essa presupposti, ritenuti parimenti illegittimi e dei quali pure domanda l’annullamento.
2. Ebbene, prescindendo dalla evidente tardività formale dell’impugnativa avverso tali atti, può concentrarsi fin da subito l’attenzione sulla domanda di annullamento del provvedimento reso all’esito del riesame, che è fondata, nei sensi e nei limiti di seguito precisati.
In particolare, va accolto il terzo motivo, limitatamente al provvedimento di riesame impugnato, non con riguardo all’originaria interdittiva, con assorbimento di ogni ulteriore censura.
3. Essendo impugnato un provvedimento di secondo grado, appare opportuno prendere le mosse dall’esame del provvedimento originario ma al solo fine di procedere alla verifica circa il corretto esercizio del potere di riesame.
Ricorda il Collegio che è possibile impugnare il diniego di annullamento in autotutela se alla relativa istanza è seguito un riesame (anche istruttorio) della pratica tale da poter qualificare l’atto come confermativo, e quindi autonomamente impugnabile.
Peraltro, per impedire che la presentazione di un’istanza di annullamento in autotutela serva solo ad aggirare i termini di impugnazione del provvedimento da annullare, gli unici vizi ammissibili in giudizio sono quelli riferiti al diniego di autotutela (che hanno quindi comportato un riesame della pratica), e non quelli generalmente riferiti al provvedimento di primo grado che non sono stati riesaminati dall’Amministrazione, peraltro non compulsabile al riguardo ai fini del riesame stesso.
Ebbene, nel provvedimento interdittivo antimafia adottato in data 10 luglio 2013, il Prefetto, a sostegno dell’adozione della misura, ha dato conto del sequestro preventivo della società, disposto con decreto del 12 luglio 2012, e – riferito che la fattispecie è stata approfondita dal Gruppo Interforze nella riunione del 4 luglio 2013 – ha osservato che “ [d]alla lettura del predetto decreto di sequestro preventivo d’urgenza si evince che il legale rappresentante della società in parola, il sig. -OMISSIS-, […], risulta indagato, insieme ad altre persone, […] per i reati di cui agli artt.110, 81 cpv, 12-quinquies della legge 356/1992, 648 bis c.p., 7 d.l. n.152/1951, 3 lett. a) e 4 legge n.146/2006, per avere posto in essere, in concorso morale e materiale tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, un rilevante investimento nel settore dell’energia rinnovabile per conto e nell’interesse della cosca “-OMISSIS-” di -OMISSIS- e nello specifico di -OMISSIS- cl. 1937, già al vertice dell’omonima consorteria, -OMISSIS-, cl. 1953 ed -OMISSIS-, cl. 1964.
In particolare, -OMISSIS-, avvalendosi di terzi prestanome interposti nella titolarità delle quote sociali e delle attività economiche, attraverso un articolato sistema di interposizioni fittizie e reali, ha avviato e realizzato, per conto della medesima cosca, il parco eolico “-OMISSIS- -OMISSIS-” di proprietà della “-OMISSIS- -OMISSIS-”, tramite una fitta rete societaria strumentale all’occultamento della loro riconducibilità dello stesso parco alla famiglia -OMISSIS-.
Nello specifico, i predetti -OMISSIS- cl. 53 e -OMISSIS-, cl. ’64, avvalendosi, in un primo momento, dello schermo societario rappresentato dalla “-OMISSIS- -OMISSIS-”, corrente in -OMISSIS-, detentrice di quote societarie della “-OMISSIS- -OMISSIS-”, di cui risultano titolari -OMISSIS- e -OMISSIS-, risultando lo stesso -OMISSIS- cl. ’64, nel 2005, mandatario della stessa società e, quindi, in epoca successiva, della “-OMISSIS- -OMISSIS-”, per il tramite di -OMISSIS-, intestatario fittizio di quote societarie pari al 10% del capitale di detta società, proprietaria del parco eolico, ed al 40% del capitale sociale della “-OMISSIS- -OMISSIS-”, anch’essa inizialmente socia della “-OMISSIS- -OMISSIS-”, quote di fatto riconducibili ad -OMISSIS- cl. 64 e per il suo tramite, ad -OMISSIS- cl. 53, che, per mezzo delle predette società strumentalmente interposte nella realizzazione del progetto, avviavano il relativo investimento per conto e nell’interesse della famiglia -OMISSIS- e di -OMISSIS- cl. 1937, alla cui persone ed alla cui cosca va ricondotta la titolarità dei capitali illeciti impiegati e, quindi, della stessa opera realizzata.
Lo stesso -OMISSIS- curava tutte le fasi realizzative del parco eolico, direttamente o indirettamente per il tramite di -OMISSIS- cl. 64, -OMISSIS-, -OMISSIS-, anche dopo la fuoriuscita nel 2010 della “-OMISSIS- s.r.l.” dalla “-OMISSIS- s.r.l.”, per quanto attiene alle incombenze di maggior rilievo, nonché per il tramite di imprese a lui di fatto riconducibili come la “-OMISSIS-di -OMISSIS-”, di cui risultano proprietari fittizi -OMISSIS- e -OMISSIS-, società che è di fatto riconducibile ad -OMISSIS- cl. 1953. È altresì da rilevare la presenza del predetto -OMISSIS- nelle trattative inerenti la vendita del parco eolico, per come emerge dalle conversazioni intercettate ed intercorse tra -OMISSIS- e -OMISSIS-, quest’ultimo intermediario nella trattativa medesima e verosimilmente individuato dallo stesso -OMISSIS-.
Tutto ciò era reso possibile grazie alla compartecipazione di alcuni dei principali soggetti formalmente intestatari dell’iniziativa, quali -OMISSIS- e -OMISSIS- che si relazionavano con lo stesso -OMISSIS- nelle fasi cruciali del progetto, pur essendo questi completamente estraneo alla compagine societaria della “-OMISSIS- s.r.l.”, proprietaria del parco eolico.
Tale progetto consentiva alla cosca -OMISSIS- di ottenere un primo ed immediato ritorno economico consistente nella corresponsione dei canoni di locazione dei terreni su cui insiste il parco, per lo più riconducibili direttamente e/o indirettamente a componenti della medesima cosca -OMISSIS-, tra cui la “-OMISSIS-di -OMISSIS-”, tramite -OMISSIS- cl. ’53 e mediante fondi accreditati su conti correnti nazionali ed esteri intestati a -OMISSIS- cl. ’64 e -OMISSIS- ”.
4. Passando, così, all’esame del provvedimento impugnato nel presente giudizio, l’Amministrazione competente, dopo aver deciso di procedere all’invocato riesame del provvedimento del 2013, ne ha ritenuto la legittimità, respingendo la richiesta di annullamento in autotutela più volte sollecitata dalla società ricorrente.
Per quanto rileva ai fini della decisione del presente ricorso, l’Autorità procedente ha, preliminarmente, correttamente osservato che “ l’informazione interdittiva antimafia, la cui legittimità va apprezzata alla luce dell’assetto di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, è stata emessa alla luce degli elementi, esistenti in quel momento, tali da far ritenere secondo il noto criterio del “più probabile che non” il pericolo di infiltrazione mafiosa ”, sicché, “ la conclusione favorevole delle vicende penali, con assoluzione degli amministratori della -OMISSIS- – per come rappresentate dall’istante – non implica che l’Amministrazione in sede di autotutela debba annullare il provvedimento interdittivo con effetto ex tunc , atteso che – come chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa – le circostanze sopravvenute non determinano l’illegittimità del provvedimento interdittivo, ma consentono la rivalutazione della situazione di fatto ed il rilascio di provvedimento liberatorio, già ottenuto dalla società in data 17 aprile 2014 ”.
Nel merito, poi, ha ritenuto, in sede di riesame, una volta comunque determinatasi a procedere, la legittimità della misura allora adottata, osservando che “ il provvedimento interdittivo era plurimotivato con riferimento non solo al decreto di sequestro preventivo, ma anche e soprattutto con riferimento al collegamento con la consorteria ‘ndranghetista da parte del legale rappresentante della Società, che risultava indagato, insieme ad altre persone, “per aver posto in essere, in concorso morale e materiale tra loro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, un rilevante investimento nel settore dell’energia rinnovabile per conto e nell’interesse della cosca -OMISSIS- e nello specifico di -OMISSIS- , cl 1937, già al vertice dell’omonima consorteria, -OMISSIS-, cl 1953, ed -OMISSIS-, cl. 1964”. Del resto si ribadisce che i successivi provvedimenti di dissequestro e l’esito complessivo del procedimento penale non possono determinare l’illegittimità retroattiva del provvedimento interdittivo a suo tempo emesso ”, e, quindi, concludendo nel senso che “ non emergono vizi di legittimità che consentono di procedere all’annullamento in autotutela del provvedimento interdittivo del 5 luglio 2013 prot. fasc. -OMISSIS-, in quanto, come già argomentato, nessun profilo di illegittimità può essere ascritto al suddetto provvedimento tale da sorreggere, in sede di autotutela decisoria ex art. 21 - nonies della Legge n. 241/90, una decisione di annullamento ex tunc”.
5. Contestando tali motivazioni, la ricorrente ha dedotto la illegittimità del diniego di annullamento in autotutela, sostenendo che il Prefetto ha erroneamente motivato nell’escludere tout court la illegittimità del provvedimento interdittivo del 2013.
In particolare, quanto al motivo ora in esame, e dunque al fine di ben delimitare il decisum , scontandosi comunque gli effetti della mancata impugnativa del provvedimento del 2013 da parte degli amministratori del tempo, la reclamante sostiene il difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento di riesame gravato, rilevando che la Prefettura, quanto al provvedimento interdittivo originario, non ha ben valutato che:
- si è basato integralmente ed acriticamente sul provvedimento di sequestro adottato in sede penale, senza svolgere un autonomo giudizio;
- ha omesso di considerare che, alla data di adozione della misura, il sequestro era stato annullato;
- ha omesso di considerare che, alla medesima data, era state archiviate le accuse con riferimento al reato associativo.
L’illegittimità del mancato riesame nei sensi auspicati troverebbe conforto nella successiva sentenza n. -OMISSIS- del 22 febbraio 2019, già riferita nelle premesse in fatto, con cui la Corte di Cassazione avrebbe dato atto “ dell’esistenza dei numerosi elementi istruttori e indiziari già disponibili al momento di adozione dell’Interdittiva e già nelle mani degli inquirenti e del GIA, che però non sono stati considerati dalla Prefettura che quindi confermano, sotto ulteriori aspetti, il già lamentato difetto istruttorio e motivazionale originario della stessa ”.
6. La censura risulta in effetti fondata, nei limiti che si vanno sinteticamente ad esporre, per come consentiti dall’ambito del decidere.
La principale critica mossa dalla ricorrente al provvedimento interdittivo del 2013, posta a fondamento delle plurime istanze di riesame e ribadita nel presente giudizio, è riferita al fatto che la Prefettura avesse, all’epoca, omesso di considerare che, alla data di adozione della misura, il sequestro preventivo posto a suo fondamento (i), in data 18 settembre 2012, era stato annullato dal Tribunale del riesame e (ii), in data 30 ottobre 2012, revocato dallo stesso Giudice per le indagini preliminari che lo aveva inizialmente convalidato, sul presupposto, fra l’altro che, come evidenziato dal Tribunale della libertà, in sede di riesame, la società “ non può ritenersi riconducibile alla persona di -OMISSIS- cl. 37 o, comunque, alla “famiglia -OMISSIS- ” (considerazioni che poi sono state fatte proprie dal Gip).
Ebbene, risulta effettivamente che di tali rilevanti esiti del procedimento penale, l’Amministrazione nel riesaminare il provvedimento prefettizio del 2013 non abbia dato sufficiente conto, continuando a fare pressoché esclusivo riferimento al provvedimento di sequestro che, tuttavia, già da diversi mesi antecedentemente all’interdittiva del 2013, era stato riformato.
A fronte di ciò, nel provvedimento oggi gravato, unico - si ribadisce - a poter essere oggetto di valutazione da parte del Collegio, la Prefettura ha sostenuto che, in realtà, il provvedimento interdittivo fosse plurimotivato, non fondandosi solo sulla esistenza del decreto di sequestro (in quel momento, come visto, non più efficace), ma “ anche e soprattutto con riferimento al collegamento con la consorteria ‘ndranghetista da parte del legale rappresentante della Società ”.
Il rilievo, tuttavia, non può essere condiviso.
Sebbene, infatti, il provvedimento interdittivo, dopo il riferimento al decreto di sequestro, contenga articolate e nutrite argomentazioni sulle circostanze che avrebbero dimostrato il “ collegamento con la consorteria ‘ndranghetista da parte del legale rappresentante della Società ” e, quindi, sostenuto il giudizio di pericolosità sotteso alla misura, risulta che tali ragioni sono nient’altro che la fedele riproduzione di una parte del capo di imputazione contenuto nel decreto di sequestro, poi riformato.
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dall’amministrazione nel provvedimento di diniego di autotutela in sede di riesame, l’interdittiva non era in realtà plurimotivata, fondandosi, di contro, su un unico elemento istruttorio, il provvedimento di sequestro, il quale, tuttavia, come si è visto, alla data del 4 luglio 2013, era stato riformato.
Se così è, la motivazione addotta dalla Prefettura per confermare il provvedimento interdittivo si rivela viziata nei sensi lamentati da parte ricorrente, emergendo il dedotto vizio istruttorio, in ordine alla mancata considerazione di un elemento in fatto di natura determinante ai fini della valutazione del complessivo quadro indiziario e del giudizio probabilistico sul pericolo di infiltrazione mafiosa, ove si ricordi che, nella vicenda in esame, il giudice della prevenzione cautelare penale si era espresso successivamente alla adozione del provvedimento di sequestro, valutando il quadro indiziario in modo difforme dalla pubblica accusa, riformando la misura adottata.
7. Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, essendo emerso il lamentato vizio di motivazione legato al difetto di completa istruttoria, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento reso all’esito del riesame, salva la facoltà di riesercitare il potere, in ossequio al principio conformativo che assiste la presente pronunzia.
8. Le spese possono essere compensate, in considerazione della peculiarità e della complessità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla il provvedimento adottato dalla Prefettura – U.T.G. di Crotone in data 11 marzo 2025 all’esito del procedimento di riesame.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente ed ogni altro soggetto.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER AS, Presidente
IC IC, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC IC | ER AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.