Art. 2.
Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano ai contratti relativi a salariati fissi che convivano con le famiglie diretto-coltivatrici o mezzadrili, le quali abbiano alle proprie dipendenze un solo salariato fisso convivente. Esse non si applicano altresi' nelle localita' nelle quali siano intervenuti accordi sindacali tra le categorie interessate.
Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano ai contratti relativi a salariati fissi che convivano con le famiglie diretto-coltivatrici o mezzadrili, le quali abbiano alle proprie dipendenze un solo salariato fisso convivente. Esse non si applicano altresi' nelle localita' nelle quali siano intervenuti accordi sindacali tra le categorie interessate.