Ordinanza cautelare 23 giugno 2025
Sentenza 24 marzo 2026
Decreto collegiale 9 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00348/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00679/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 679 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Genova, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
- del provvedimento adottato dall’Ufficio territoriale del Governo quale in data 10.4.2025 portante la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato al ricorrente;
- di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, prodromico, connesso o conseguenziale;
- per la condanna delle Amministrazioni competenti a “ provvedere al rinnovo/conversione del
precedente titolo di soggiorno in permesso per attesa occupazione o in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Genova e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2026 il dott. CE SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso sono state proposte due azioni: quella di annullamento del provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta all’ingresso, nonché quella di condanna della Prefettura di Genova a “provvedere al rinnovo/conversione del precedente titolo di soggiorno in permesso per attesa occupazione o in permesso di soggiorno per lavoro subordinato”.
Nelle more del giudizio la Prefettura, con provvedimento del 15.1.2025, ha disposto la revoca del provvedimento impugnato.
Il ricorrente, con memoria depositata in vista dell’udienza del 20.3.2026, ha dato atto della revoca dell’atto impugnato, ma ha insistito per l’accoglimento del ricorso, stante il mancato rilascio al ricorrente del titolo di soggiorno per lavoro o per attesa occupazione.
All’udienza del 20.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile definizione del giudizio con pronuncia di declaratoria della cessata materia del contendere e di inammissibilità.
Il Collegio rileva, in primo luogo, che in ordine all’azione di annullamento risulta cessata la materia del contendere in quanto il ricorrente, in seguito al ritiro del provvedimento impugnato che aveva revocato il nulla osta al suo ingresso in Italia, ha conseguito il bene della vita richiesto.
E, invece, inammissibile l’ulteriore domanda finalizzata ad ottenere l’ordine all’Amministrazione competente di rilasciare il permesso di soggiorno per lavoro o per attesa occupazione.
La domanda in questione è qualificabile in termini di condanna pubblicistica (azione di adempimento) ai sensi degli artt. 30 e 34 c.p.a., in quanto finalizzata ad ottenere l'adozione di misure idonee a tutelare la situazione soggettiva dedotta in giudizio.
Tale azione, tuttavia, è ammessa solo entro i seguenti limiti rigorosi: a) nelle controversie relative a interessi pretensivi a completamento della tutela costitutiva o di accertamento avente ad oggetto rispettivamente l'illegittimità del diniego o dell'inerzia; b) quando la fondatezza della pretesa sia il portato di un'attività interamente vincolata; c) quando, in ogni caso, non si richiedono adempimenti istruttori, come stabilito dall’art. 34 comma 1, lett. c), in combinato con l'art. 31, comma 3, c.p.a. (cfr. ex aliis: Cons. Stato, sez. IV, 28/11/2022, n. 10440).
Ebbene nel caso in esame, non sussistendo un diritto soggettivo al rilascio della tipologia di permesso indicato né un potere vincolato della PA, ma solo un interesse legittimo pretensivo che necessità dell’esercizio del potere amministrativo discrezionale e che richiede un’istruttoria che non è stata ancora completata, la domanda risulta inammissibile.
Resta fermo, tuttavia, l’obbligo delle Amministrazioni competenti di concludere nei termini previsti il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno in questione, con adozione di un provvedimento espresso.
Conclusivamente il Collegio dichiara:
- la cessazione della materia del contendere in ordine all’azione impugnatoria;
- l’inammissibilità dell’azione di condanna pubblicistica.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, sia in ragione della particolarità della vicenda che dell’inammissibilità dell’azione di condanna suddetta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine all’azione impugnatoria e l’inammissibilità dell’azione di condanna pubblicistica.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PP AR, Presidente
CE SI, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE SI | PP AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.