Articolo 14 della Legge 23 maggio 1950, n. 253
Articolo 13Articolo 15
Versione
27 maggio 1950
Art. 14.
Qualora l'immobile sia costituito di piu' locali adibiti ad usi che comportano misure diverse di aumento, sono determinate separatamente le quote del canone relative alle parti dell'immobile rispettivamente destinate ad usi diversi.
Entrata in vigore il 27 maggio 1950
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente