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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 93/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ROSATI DAVIDE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 271/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Castel Di Sangro - Corso Vittorio Emanuele 10 67031 Castel Di Sangro AQ
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 470/20 (PR.22402 DEL 5/12/24) IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso.
Resistente: rigetto della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso inviato telematicamente in data 14 aprile 2025 il Difensore di impugnava l'avviso di accertamento sopra indicato, emesso dal Comune di Castel di Sangro (notificato il 27.2.2025), inerente al parziale pagamento della somma complessiva di €.305,00 per l'annualità 2020 dell'I.M.U., relativa ad un immobile di comproprietà della ricorrente (unitamente al marito), ove la stessa ha la residenza anagrafica.
Nell'impugnativa si prospetta l'infondatezza della pretesa tributaria, avendo diritto la ricorrente all'agevolazione prevista dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in quanto il menzionato immobile oggetto dell'accertamento rappresenterebbe la sua abitazione principale e ricorrerebbe, quindi, la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale del (solo) possessore, alla luce dell'ordinanza della Corte n.19684 del 17 luglio 2024.
Il Comune di Castel di Sangro si costituiva in giudizio in data 18 settembre 2025 ed in data 26 gennaio 2026 depositava le proprie controdeduzioni, concludendo per il rigetto del ricorso.
All'esito dell'odierna udienza il processo veniva assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato.
Con riferimento all'unico motivo di gravame, deve rilevarsi che, effettivamente, la Corte Costituzionale con sentenza n.209 del 13.10.2022 (provvedimento al quale fa espresso riferimento la menzionata ordinanza della Corte Suprema di cassazione indicata nel ricorso) ha modificato l'ambito di applicazione dell'esenzione dell'I.M.U. invocata dalla ricorrente per l'abitazione principale, escludendo - tra i presupposti per beneficiare di tale vantaggio fiscale - il riferimento al nucleo familiare del possessore dell'immobile.
Nel caso di specie, il relativo beneficio fiscale compete - tuttavia - al verificarsi di due condizioni: la dimora abituale e la residenza anagrafica del contribuente sull'abitazione principale, intesa quale “immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.
Nella concreta fattispecie, godendo la ricorrente della residenza anagrafica nel Comune di Castel di Sangro, risulta fondamentale accertare se ricorrano in capo alla stessa anche i presupposti per reputare sussistente il requisito della “dimora abituale”.
L'art. 43 Cod. civ. stabilisce che il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Quest'ultima rappresenta, quindi, il luogo in cui la persona abita in forma continuativa (né sporadicamente, né in maniera occasionale) per lo svolgimento della propria vita quotidiana, dovendo coincidere con il luogo di residenza.
Pertanto, si ha dimora abituale quando una persona fisica fissa la propria residenza in un determinato luogo, scegliendo di abitarvi stabilmente, ivi svolgendo con continuità le sue normali consuetudini di vita e le normali relazioni sociali.
Ed, allora, sulla base di tali presupposti non può trovare accoglimento l'argomentazione prospettata dalla ricorrente in ordine all'inapplicabilità dell'imposta accertata dal Comune di Castel di Sangro, in ragione dell'indimostrata circostanza che l'unità immobiliare oggetto dell'accertamento tributario da parte dell'ente impositore rivesta i requisiti normativi per essere considerata l'abitazione principale della contribuente e, quindi, per essere esentata - ex art. 13, co. 2°, D.L. 12/6/2011, n.201 (convertito nella Legge 22/12/2011, n. 214) - dal pagamento della citata imposta comunale.
Invero, sebbene la ricorrente abbia rappresentato di essere anagraficamente residente presso l'immobile de quo, tale circostanza formale costituisce solo uno dei presupposti ineludibili per beneficiare dell'esenzione tributaria, atteso che - come si è detto - la detrazione in esame necessita anche che il possessore del cespite dimori stabilmente in tale immobile.
Nella vicenda in esame, invero, la ricorrente può vantare solo uno dei requisiti per la prospettata esenzione tributaria - essendo comproprietaria dell'immobile de quo, ove la stessa ha la residenza anagrafica -, mentre non risulta - come si specificherà infra - l'ulteriore presupposto normativo sopra indicato per ritenere tale immobile l'abitazione principale, ovvero che la stessa vi dimori stabilmente.
Deve sul punto premettersi che, se è vero che incombe sull'Amministrazione l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, è anche vero che, in tema di agevolazioni tributarie, è chi vuol far valere una qualsiasi forma di esenzione o agevolazione che deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che ne legittimano la richiesta (cfr. Cass. civ., 28.3.2019, n. 8627).
Tale fondamentale principio giuridico non risulta contraddetto da quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella menzionata sentenza n.209/2022, nella quale si fa unicamente presente che i Comuni dispongono di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni, tra cui, in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 10 lett. c punto 2 D.L.vo n.23/2011, anche l'acceso ai dati relativi alla somministrazione dei servizi (gas, luce, acqua, ecc.) relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio.
Pertanto, nella concreta fattispecie, reputa questo Giudice che la contribuente non abbia adeguatamente dimostrato di avere adibito l'immobile in esame a propria abitazione principale, in quanto gli unici documenti dimostrativi dell'utilizzo dell'immobile (riguardanti le fatture relative alla di luce e gas dell'abitazione) non risultano intrinsecamente idonei a provare Ricorrente_1compiutamente la fondamentale circostanza che - nel periodo di imposta in esame - abbia effettivamente dimorato stabilmente nell'abitazione oggetto dell'accertamento tributario.
Ed, infatti, proprio dallo sviluppo del ragionamento sostenuto nello stesso ricorso circa l'assenza di apprezzabili variazioni dei consumi dell'energia elettrica e termica (che sono costanti e non ci sono picchi in determinati periodi dell'anno che determinano l'effettiva residenza della sig.ra Ricorrente_1 che vivendo da sola ha consumi moti ridotti) discende logicamente la conseguenziale conclusione che la ricorrente non dimori stabilmente nell'immobile de quo, in quanto la situazione dell'uniforme impiego energetico risulta in contrasto con l'esigenza del maggiore utilizzo di luce e di gas nel periodo autunno/inverno, in ragione dell'oggettiva circostanza che Castel di Sangro è un Comune montano.
Pertanto, in assenza di ulteriori affidabili elementi valutativi per suffragare l'effettivo radicamento della ricorrente presso il territorio comunale nel periodo oggetto dell'attività accertativa, il ricorso dev'essere respinto.
Al giudizio di soccombenza segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, che sui liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in €.231,50 (duecentotrentuno/50), oltre agli accessori di Legge.
L'Aquila, li 16 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico
Dott. Davide ROSATI
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ROSATI DAVIDE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 271/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Castel Di Sangro - Corso Vittorio Emanuele 10 67031 Castel Di Sangro AQ
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 470/20 (PR.22402 DEL 5/12/24) IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso.
Resistente: rigetto della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso inviato telematicamente in data 14 aprile 2025 il Difensore di impugnava l'avviso di accertamento sopra indicato, emesso dal Comune di Castel di Sangro (notificato il 27.2.2025), inerente al parziale pagamento della somma complessiva di €.305,00 per l'annualità 2020 dell'I.M.U., relativa ad un immobile di comproprietà della ricorrente (unitamente al marito), ove la stessa ha la residenza anagrafica.
Nell'impugnativa si prospetta l'infondatezza della pretesa tributaria, avendo diritto la ricorrente all'agevolazione prevista dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in quanto il menzionato immobile oggetto dell'accertamento rappresenterebbe la sua abitazione principale e ricorrerebbe, quindi, la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale del (solo) possessore, alla luce dell'ordinanza della Corte n.19684 del 17 luglio 2024.
Il Comune di Castel di Sangro si costituiva in giudizio in data 18 settembre 2025 ed in data 26 gennaio 2026 depositava le proprie controdeduzioni, concludendo per il rigetto del ricorso.
All'esito dell'odierna udienza il processo veniva assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato.
Con riferimento all'unico motivo di gravame, deve rilevarsi che, effettivamente, la Corte Costituzionale con sentenza n.209 del 13.10.2022 (provvedimento al quale fa espresso riferimento la menzionata ordinanza della Corte Suprema di cassazione indicata nel ricorso) ha modificato l'ambito di applicazione dell'esenzione dell'I.M.U. invocata dalla ricorrente per l'abitazione principale, escludendo - tra i presupposti per beneficiare di tale vantaggio fiscale - il riferimento al nucleo familiare del possessore dell'immobile.
Nel caso di specie, il relativo beneficio fiscale compete - tuttavia - al verificarsi di due condizioni: la dimora abituale e la residenza anagrafica del contribuente sull'abitazione principale, intesa quale “immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.
Nella concreta fattispecie, godendo la ricorrente della residenza anagrafica nel Comune di Castel di Sangro, risulta fondamentale accertare se ricorrano in capo alla stessa anche i presupposti per reputare sussistente il requisito della “dimora abituale”.
L'art. 43 Cod. civ. stabilisce che il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Quest'ultima rappresenta, quindi, il luogo in cui la persona abita in forma continuativa (né sporadicamente, né in maniera occasionale) per lo svolgimento della propria vita quotidiana, dovendo coincidere con il luogo di residenza.
Pertanto, si ha dimora abituale quando una persona fisica fissa la propria residenza in un determinato luogo, scegliendo di abitarvi stabilmente, ivi svolgendo con continuità le sue normali consuetudini di vita e le normali relazioni sociali.
Ed, allora, sulla base di tali presupposti non può trovare accoglimento l'argomentazione prospettata dalla ricorrente in ordine all'inapplicabilità dell'imposta accertata dal Comune di Castel di Sangro, in ragione dell'indimostrata circostanza che l'unità immobiliare oggetto dell'accertamento tributario da parte dell'ente impositore rivesta i requisiti normativi per essere considerata l'abitazione principale della contribuente e, quindi, per essere esentata - ex art. 13, co. 2°, D.L. 12/6/2011, n.201 (convertito nella Legge 22/12/2011, n. 214) - dal pagamento della citata imposta comunale.
Invero, sebbene la ricorrente abbia rappresentato di essere anagraficamente residente presso l'immobile de quo, tale circostanza formale costituisce solo uno dei presupposti ineludibili per beneficiare dell'esenzione tributaria, atteso che - come si è detto - la detrazione in esame necessita anche che il possessore del cespite dimori stabilmente in tale immobile.
Nella vicenda in esame, invero, la ricorrente può vantare solo uno dei requisiti per la prospettata esenzione tributaria - essendo comproprietaria dell'immobile de quo, ove la stessa ha la residenza anagrafica -, mentre non risulta - come si specificherà infra - l'ulteriore presupposto normativo sopra indicato per ritenere tale immobile l'abitazione principale, ovvero che la stessa vi dimori stabilmente.
Deve sul punto premettersi che, se è vero che incombe sull'Amministrazione l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, è anche vero che, in tema di agevolazioni tributarie, è chi vuol far valere una qualsiasi forma di esenzione o agevolazione che deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che ne legittimano la richiesta (cfr. Cass. civ., 28.3.2019, n. 8627).
Tale fondamentale principio giuridico non risulta contraddetto da quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella menzionata sentenza n.209/2022, nella quale si fa unicamente presente che i Comuni dispongono di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni, tra cui, in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 10 lett. c punto 2 D.L.vo n.23/2011, anche l'acceso ai dati relativi alla somministrazione dei servizi (gas, luce, acqua, ecc.) relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio.
Pertanto, nella concreta fattispecie, reputa questo Giudice che la contribuente non abbia adeguatamente dimostrato di avere adibito l'immobile in esame a propria abitazione principale, in quanto gli unici documenti dimostrativi dell'utilizzo dell'immobile (riguardanti le fatture relative alla di luce e gas dell'abitazione) non risultano intrinsecamente idonei a provare Ricorrente_1compiutamente la fondamentale circostanza che - nel periodo di imposta in esame - abbia effettivamente dimorato stabilmente nell'abitazione oggetto dell'accertamento tributario.
Ed, infatti, proprio dallo sviluppo del ragionamento sostenuto nello stesso ricorso circa l'assenza di apprezzabili variazioni dei consumi dell'energia elettrica e termica (che sono costanti e non ci sono picchi in determinati periodi dell'anno che determinano l'effettiva residenza della sig.ra Ricorrente_1 che vivendo da sola ha consumi moti ridotti) discende logicamente la conseguenziale conclusione che la ricorrente non dimori stabilmente nell'immobile de quo, in quanto la situazione dell'uniforme impiego energetico risulta in contrasto con l'esigenza del maggiore utilizzo di luce e di gas nel periodo autunno/inverno, in ragione dell'oggettiva circostanza che Castel di Sangro è un Comune montano.
Pertanto, in assenza di ulteriori affidabili elementi valutativi per suffragare l'effettivo radicamento della ricorrente presso il territorio comunale nel periodo oggetto dell'attività accertativa, il ricorso dev'essere respinto.
Al giudizio di soccombenza segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, che sui liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in €.231,50 (duecentotrentuno/50), oltre agli accessori di Legge.
L'Aquila, li 16 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico
Dott. Davide ROSATI