Sentenza 12 maggio 2026
Sentenza breve 19 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 12/05/2026, n. 3020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3020 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03020/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00490/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 490 del 2026, proposto da
IR NG, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
avverso e per la declaratoria di illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo della domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. AB AF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
1.- Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 24 gennaio 2026, il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 104/2010 per accertare l'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Caserta - Sportello Unico per l’Immigrazione in ordine alla domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, presentata in data 10 giugno 2025.
Il ricorrente ha lamentato la violazione dell'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro i termini di legge, deducendo la violazione degli artt. 1 e 2 della L. n. 241/1990, nonché dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Ha pertanto chiesto a questo Tribunale di ordinare all'Amministrazione di provvedere sulla sua istanza entro un termine perentorio.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, resistendo al gravame.
All'udienza pubblica del 8 aprile 2026, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione e alla decisione del giudizio.
2.- Alla luce di tale dichiarazione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il processo amministrativo è governato dal principio dispositivo e dalla piena disponibilità dell'interesse a ricorrere da parte del ricorrente (Consiglio di Stato num. 4670/2024). Come chiarito dalla giurisprudenza, "sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione" (TAR Lazio - Roma num. 4039/2026).
In presenza di una siffatta dichiarazione, il giudice non ha il potere di procedere d'ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione della persistenza dell'interesse ad agire. Di conseguenza, il Collegio è tenuto a prendere atto della volontà manifestata dalla parte e a dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), del Codice del processo amministrativo, per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. La giurisprudenza ha infatti precisato che: " il Giudice amministrativo, che ha il dovere di accertare d’ufficio l’effettiva sussistenza dell’interesse al ricorso ove la parte insista per la sua decisione, ma non ha -al contrario- il potere di procedere d'ufficio allorquando la parte deduca di non avere interesse, non potendo in tale secondo caso sostituirsi alla valutazione di questa in ordine all’insussistenza dell'interesse ad agire, è allora senz’altro tenuto, in ossequio al principio dispositivo, alla declaratoria dell'improcedibilità del ricorso" (TAR Molise, num. 380/2024).
Nel caso di specie, la dichiarazione resa in udienza dal difensore del ricorrente costituisce una manifestazione inequivocabile della sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame, imponendo una pronuncia in rito.
Per quanto concerne il regime delle spese di giudizio, il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti. La natura meramente processuale della presente decisione, che non implica una valutazione nel merito della pretesa ma si fonda esclusivamente sulla dichiarazione della parte ricorrente, giustifica la deroga al principio generale della soccombenza.
La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che la valutazione dei giusti motivi per la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale può tener conto di ogni circostanza del caso concreto (Consiglio di Stato num. 4670/2024).
In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile e le spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO PA, Presidente FF
AB AF, Primo Referendario, Estensore
Mara UZ, Primo Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| AB AF | RO PA |
IL SEGRETARIO