Art. 4.
La Fabbrica del Duomo di Milano ha facolta' di rilasciare direttamente delegazioni sull'addizionale spettantele a garanzia delle operazioni di credito previste dall' art. 3 della legge 13 giugno 1935, n. 1282 , con le condizioni stabilite dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.
La Fabbrica del Duomo di Milano ha facolta' di rilasciare direttamente delegazioni sull'addizionale spettantele a garanzia delle operazioni di credito previste dall' art. 3 della legge 13 giugno 1935, n. 1282 , con le condizioni stabilite dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.