Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/02/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2158/2024 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SCARPELLI MASSIMO, ed elettivamente domiciliato in Torino, corso Vittorio Emanuele II
n. 92, presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA: CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA – CONTUMACE
OGGETTO: retribuzioni – emolumenti da accantonare alla Parte_2
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: come da verbale
1
1. Con ricorso depositato in data 14/3/2024, ha allegato: Parte_1
CP_
- di essere stato assunto quale lavoratore subordinato dalla (società corrente in CP_1
Torino), a tempo pieno ed indeterminato, in data 24/1/2024, con mansioni di operaio edile,
inquadramento al livello 2 del CCNL Edilizia – Imprese Artigiane;
di avere lavorato per tale società sino al 25/5/2023, data nella quale è stato licenziato per giustificato motivo soggettivo;
- di avere svolto attività lavorativa regolare nel mese di aprile 2023, ma di avere ricevuto, per tale periodo, una busta paga che non esponeva tutte le ore lavorate (pertanto da lui contestata)
e che riportava quindi una retribuzione (inferiore a quella spettante) pari ad euro 1.479,00,
comunque non saldata dalla società datrice di lavoro;
- di avere svolto due giorni di attività lavorativa nel mese di maggio 2023, non pagati, e per i quali non è stata neppure emessa busta paga;
- di avere anche svolto lavoro straordinario non retribuito, per complessiva corrispondente retribuzione di euro 602,10, nonché lavoro festivo parimenti non retribuito, per euro 267,70; di non avere ricevuto rimborso di spese per complessivi euro 150,00;
- che la società datrice di lavoro non ha versato emolumenti da accantonare presso la Pt_2
per complessivi euro 3.107,94.
[...]
Il ha quindi chiesto in questa sede la condanna della al pagamento di Pt_1 CP_1
complessivi euro 3.131,49 a titolo di retribuzioni ordinarie, straordinarie e festive, nonché a titolo di rimborso spese a pie' di lista;
ed al pagamento di euro 3.107,94 per competenze non accantonate presso la . Parte_2
La prima udienza di trattazione del 20/11/2024 ha avuto un differimento, a causa di vizio di notifica degli atti introduttivi alla convenuta;
è stato quindi ordinato il rinnovo della notifica.
All'udienza del 20/11/2024 parte ricorrente ha comunque dichiarato di rinunciare agli atti
2 relativamente alle domande di corresponsione di retribuzione per lavoro straordinario, lavoro festivo e di rimborso delle spese anticipate.
All'odierna udienza è stata constatata la regolarità della nuova notifica effettuata nei confronti della entro il termine perentorio assegnato;
parte ricorrente ha ribadito la rinuncia CP_1
agli atti di cui sopra (comunque notificata alla parte convenuta, in quanto presente nel verbale di udienza del 20/11/2024, facente parte degli atti introduttivi nuovamente notificati alla
[...]
in data 23/12/2024). CP_1
Parte convenuta, nonostante la ritualità della nuova notifica, non si è costituita in giudizio ed è
stata pertanto dichiarata contumace.
La causa è stata discussa da parte della ricorrente per la decisione, con precisazione delle conclusioni come da ricorso, fatta salva la rinuncia parziale agli atti.
***
2. Le domande del ricorrente sono fondate e devono essere accolte.
Costituiscono prova del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il e la Pt_1 CP_1
[...
- il contratto di assunzione a tempo indeterminato, con mansioni di muratore, inquadramento al livello 2 del CCNL Edili Artigianato, datato 21/1/2022, con decorrenza dal 24/1/2022 (doc. 1
ricorrente);
- la busta paga relativa al mese di aprile 2023 (doc. 2 ricorrente);
- la contestazione disciplinare per assenze non giustificate del 3 e del 4 maggio 2023, lettera datata 4/5/2023 (doc. 4 ricorrente) ed il conseguente licenziamento disciplinare, irrogato in data
25/5/2023 (doc. 5 ricorrente).
Limitata la domanda del ricorrente, e di conseguenza il campo di indagine, alle sole differenze per retribuzione ordinaria ed agli emolumenti che avrebbero dovuto essere accantonati alla
Edile (v. rinuncia agli atti), deve osservarsi che: Pt_2
3 - la busta paga di aprile del 2023 (doc. 2 ricorrente) riporta un numero di ore lavorate pari a
144, evidentemente inferiore a quelle corrispondenti al tempo pieno (173); il ricorrente ha contestato tale quantificazione, dichiarando di avere lavorato numero di ore pari a quelle da contratto;
parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha eccepito l'inadempimento al contratto di lavoro, come era suo onere (si ricorda che trattasi di eccezione in senso stretto, non rilevabile in via officiosa); né la parte convenuta ha provato, come era suo onere, il pagamento di detta retribuzione;
deve ritenersi pertanto che la retribuzione per tale mese spetti per il monte ore contrattuale (173 mensili), come da conteggio allegato al ricorso;
- tanto deve dirsi anche per il mese di maggio del 2023, per il quale neppure vi è busta paga;
peraltro, per tale mese il chiede pagamento di soli due giorni di lavoro;
anche tale Pt_1
voce spetta, pertanto;
- per quanto riguarda gli accantonamenti non effettuati presso la , essi risultano dal Parte_2
doc. 8 di parte ricorrente, ovvero dall'estratto contributivo di tale Ente;
risultano non versati dalla complessivi euro 3.107,94; il ricorrente è legittimato a chiedere il pagamento CP_1
di queste c.d. maggiorazioni edili, ovvero degli accantonamenti appunto da versarsi da parte del datore di lavoro alla CA;
ha osservato la giurisprudenza di legittimità che Pt_2
“L'obbligo della di pagare ai lavoratori ferie, gratifiche natalizie e festività Parte_2
infrasettimanali non deriva dal mero sorgere del rapporto di lavoro, ma sorge con il pagamento
da parte del datore di lavoro degli accantonamenti relativi, ciò che dà origine al rapporto
delegatorio. Ne consegue che, nel caso di non adempimento degli obblighi del datore verso la
in ragione del suo fallimento, i lavoratori hanno il diritto di chiamare in giudizio Pt_2
direttamente il datore "in bonis" o di insinuarsi direttamente nel fallimento di quest'ultimo per
il recupero delle somme retributive loro spettanti […]” (Cass. n. 6869/2012; conformi, le successive Cass. n. 1604/2015, Cass. ord. n. 17961/2018); anche tale domanda risulta quindi fondata.
4 In conclusione, deve emettersi condanna nei confronti della per complessivi euro CP_1
5.219,73 (euro 2.111,79 per retribuzioni di aprile e di maggio 2023, corrispondenti a 189 ore lavorate moltiplicate per euro 11,15 di paga oraria base, euro 3.107,94 per somme non accantonate presso la ), oltre a rivalutazione ed interessi. Parte_2
3. Le spese di lite seguono la soccombenza;
le stesse sono liquidate in dispositivo, applicazione del parametro di cui al DM 55/14, scaglione di valore euro 5.201,00 – 26.000,00.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
visto l'art. 429 c.p.c.:
a) accerta e dichiara che tra ed è intercorso rapporto di lavoro a Parte_1 CP_1
tempo indeterminato, dal 24/1/2022 al 25/5/2023, con inquadramento del al Parte_1
livello 2° operaio edile, CCNL Edilizia Artigianato, e per l'effetto condanna al CP_1
pagamento, in favore del ricorrente di euro 5.219,73, di cui euro 2.111,79 per Parte_1
retribuzioni dei mesi di aprile e di maggio 2023, ed euro 3.107,94 per somme non accantonate presso la CA Edile;
oltre a rivalutazione ed interessi;
b) visto l'art. 91 cpc, condanna alla rifusione, in favore del ricorrente CP_1 Parte_1
delle spese processuali;
spese liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre a rimborso
[...]
forfettario al 15%, iva e cpa, contributo unificato se versato.
Torino, 14/2/2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
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