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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 26/11/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: divorzio congiunto
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 29.5.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
27.11.1962 a Piacenza (PC), rappresentata e difesa dall'Avv.
IA IC, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù
di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. , nato il [...] a CP_1 C.F._2
Salsomaggiore Terme (PR), rappresentato e difeso dall'Avv. Rita
Rossi, presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 29.5.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) Le parti danno atto di voler regolamentare in via definitiva ogni e qualsivoglia questione tra loro pendente e a tal fine il signor CP_1
si impegna a corrispondere alla signora a somma di
[...] Parte_2
€ 1.135,87 (millecentotrentacinque/87) a titolo di arretrati per la mancata rivalutazione Istat dell'assegno di mantenimento alla sottoscrizione del presente accordo. 2) A fronte del puntuale adempimento di quanto sopra previsto, le parti dichiarano di aver così regolato ogni rapporto e di null'altro avere a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro.
3) Le parti si danno, quindi, reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e autosufficienti dal punto di vista economico e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo né tantomeno a titolo di assegno divorzile, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo.
4) Il signor si impegna, altresì, a corrispondere le CP_1
spese legali dovute dalla signora all'avv. IA Parte_1
IC per l'assistenza legale ricevuta nell'ambito del presente procedimento di divorzio, corrispondendo alla signora la Parte_1
somma onnicomprensiva di euro 2.152,80
(duemilacentocinquantadue/80), entro la data in cui verrà fissata udienza per la comparizione delle parti da sostitu ire mediante deposito di note scritte ex art. 473 -bis.51 co. 3° c.p.c. “
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che
sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
71 c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Spese di lite concordate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra atrimonio Controparte_1 Controparte_2 celebrato in data 23.6.1996 in Salsomaggiore Terme (PR) e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune
al n. 32 , parte II, serie A , anno 1996 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Salsomaggiore
Terme (PR) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D.
09.07.1939 n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite concordate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 25.11.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 29.5.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
27.11.1962 a Piacenza (PC), rappresentata e difesa dall'Avv.
IA IC, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù
di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. , nato il [...] a CP_1 C.F._2
Salsomaggiore Terme (PR), rappresentato e difeso dall'Avv. Rita
Rossi, presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 29.5.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) Le parti danno atto di voler regolamentare in via definitiva ogni e qualsivoglia questione tra loro pendente e a tal fine il signor CP_1
si impegna a corrispondere alla signora a somma di
[...] Parte_2
€ 1.135,87 (millecentotrentacinque/87) a titolo di arretrati per la mancata rivalutazione Istat dell'assegno di mantenimento alla sottoscrizione del presente accordo. 2) A fronte del puntuale adempimento di quanto sopra previsto, le parti dichiarano di aver così regolato ogni rapporto e di null'altro avere a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro.
3) Le parti si danno, quindi, reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e autosufficienti dal punto di vista economico e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo né tantomeno a titolo di assegno divorzile, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo.
4) Il signor si impegna, altresì, a corrispondere le CP_1
spese legali dovute dalla signora all'avv. IA Parte_1
IC per l'assistenza legale ricevuta nell'ambito del presente procedimento di divorzio, corrispondendo alla signora la Parte_1
somma onnicomprensiva di euro 2.152,80
(duemilacentocinquantadue/80), entro la data in cui verrà fissata udienza per la comparizione delle parti da sostitu ire mediante deposito di note scritte ex art. 473 -bis.51 co. 3° c.p.c. “
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che
sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
71 c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Spese di lite concordate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra atrimonio Controparte_1 Controparte_2 celebrato in data 23.6.1996 in Salsomaggiore Terme (PR) e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune
al n. 32 , parte II, serie A , anno 1996 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Salsomaggiore
Terme (PR) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D.
09.07.1939 n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite concordate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 25.11.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti