Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3905/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3905/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. COLETTA Parte_1 C.F._1
MARIANNA
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. COLETTA Controparte_1 C.F._2
MARIANNA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
pagina 1 di 7
2. La casa coniugale in Carpi (MO), via Pacchioni n. 4 di proprietà di entrambi nella misura di 75/100 della sig.ra e di 25/100 del sig. , identificata al Fg. 97-Mapp. 223 sub. 6, via Parte_1 CP_1
Pacchioni Lidia n. 4 Piano T-1-2 Cat. A/7 Cl. 4 Vani 6 Sup. catastale mq. 132 R.C. Euro 650,74;
Mapp. 223 sub. 5 in via Pacchioni Lidia n. 4 Piano T Cat. C/6 Cl. 5 Mq. 14 sup. catastale mq 17 R.C. euro 63,63; e precisamente villetta a schiera con annessa area cortiliva di pertinenza esclusiva, avente accesso dal civico 4 di via Pacchioni composta da piano terra comprendente ingresso su cucina- pranzo-soggiorno, disimpegno, bagno, vano scala e scala ascendente ai piani superiori e annesso locale ad uso autorimessa;
primo piano comprendente scala e vano scale, due camere, disimpegno, bagno, vano armadi, balcone;
piano secondo comprendente vano scala e scala discendente ai piani inferiori, soffitta e terrazza, con tutte le sue pertinenze viene assegnata alla sig.ra , Parte_1
unitamente agli arredi e corredi della casa stessa, la quale continuerà ad abitarla unitamente alla IG . Il SI. avrà il diritto di asportare dalla casa coniugale i beni Per_1 Controparte_1
strettamente personali e quelli di Sua esclusiva proprietà.
3. La IG minore , nat a a Carpi (MO) in data 18/03/2009 , sarà affidata a ai coniugi in modo Per_1
condiviso in modo tale che la potestà genitoriale sia esercitata da ciascun genitore e la stessa sarà in grado di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ambedue i genitori anche se continuerà ad abitare con la madre , presso la quale è collocata . Parte_1
4. I genitori dovranno concordare ed assumere congiuntamente e preventivamente le decisioni di maggior interesse riguardanti la salute, la formazione, l'istruzione e l'attività futura della figli a , Per_1 nonché l'indirizzo da imprimere all'educazione della stessa, nel rispetto delle inclinazioni e delle aspirazioni della figli a stessa, fatto salvo l'intervento del Giudice in caso di disaccordo;
5. La IG trascorrerà con il padre: Per_1
• un pomeriggio a settimana, indicativamente il mercoledì dalle ore 18.30 alle 21.30, compatibilmente con gli impegni lavorativi dello stesso;
il sig. continuerà ad occuparsi della IG al mattino CP_1
per accompagnarla a scuola, circostanza già in atto;
• durante i fine settimana alternativamente con la madre, dalle ore 18.30 del venerdì sera alle ore
21.00 circa della domenica;
• la minore trascorrer à ad anni alterni la vigilia di natale con un genitore e il giorno di Natale Per_1 con l'altro, così come i genitori provvederanno a dividere il restante periodo di sospensione scolastica in maniera equa;
• per le vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà un anno con il papà e uno con la Per_1
mamma il giorno di Pasqua e Pasquetta, dividendo in maniera equa la sospensione scolastica;
pagina 2 di 7 • durante le vacanze scolastiche estive la IG trascorrerà con il padre un periodo di vacanza di Per_1
tre settimane di cui due consecutive, con facoltà di scelta dal 10 Giugno al 5 Settembre;
i coniugi concorderanno per iscritto possibilmente entro il 30 Aprile di ogni annoil periodo delle vacanze estive;
I costi per la villeggiatura della IG come pure i costi per la frequentazione di corsi ed attività Per_1
sportive e ludiche, che saranno eventualmente esercitate dalla minore in occasione delle vacanze estive ed invernali, sono interamente a carico del genitore che con essi trascorrerà il periodo di ferie. È fatto obbligo ad entrambi i coniugi, durante il periodo di vacanza con la minore, di comunicare la località di villeggiatura prescelta nonché il recapito anche telefonico.
6. Le suesposte condizioni devono comunque sempre essere osservate, rispettando il desiderio della minore ed essere compatibile con le esigenze di vita scolastica, degli impegni sportivi e ricreativi e di relazione della stessa;
7. Il SI. si obbliga a versare alla moglie la somma mensile di € 400,00.= Controparte_1
(quattrocento=), a titolo di contributo per il mantenimento della IG , somma da versarsi a Per_1
mezzo bonifico bancario al seguente IBAN [...] in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati della Provincia di Modena, prendendo come indice di base il mese precedente a quello di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Il versamento relativo alla minore inizierà ad essere corrisposto dal mese di ottobre 2024.
8. Sono a carico dai genitori, nella misura del 50% ciascuno, intendendosi per tali quelle sanitarie, scolastiche, ricreative, le spese straordinarie sostenute per: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 3 di 7 • spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituiti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui
è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
9. L'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della IG di cui ai precedenti punti 7 e 8 proseguirà sino alla indipendenza economica della stessa e, comunque, nei limiti di legge.
10. I genitori concordano sin da ora che in relazione ad alcune spese di carattere straordinario, come acquisto di capi spalla o scarpe per la IG, il cui importo minimo di spesa sarà pari ad euro 200,00, sarà condiviso tra gli stessi;
11. I coniugi si prestano sin da ora il reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per sé e per la IG minore.
12. L'accordo patrimoniale è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
13. I coniugi sig.ra e , al fine di definire consensualmente la Parte_1 Controparte_1
separazione, hanno necessità di assicurarsi e definire la comproprietà dell'immobile indicato in premessa, nel modo che segue:
3. l a SI.ra promette di acquistare la quota del 25/100 di proprietà del sig. Parte_1 [...]
della casa coniugale, identificata: al Fg. 97 -Mapp. 223 sub. 6, via Pacchioni Lidia n. 4 CP_1
Piano T - 1 -2 Cat. A/7 Cl. 4 Vani 6 Sup. catastale mq. 132 R.C. Euro 650,74; Mapp. 223 sub. 5 in via
Pacchioni Lidia n. 4 Piano T Cat. C/6 Cl. 5 Mq. 14 sup. catastale mq 17 R.C. euro 63,63; e precisamente villetta a schiera con annessa area cortiliva di pertinenza esclusiva, avente accesso dal civico 4 di via Pacchioni composta da piano terra comprendente ingresso su cucina -pranzo - soggiorno, disimpegno, bagno, vano scala e scala ascendente ai piani superiori e annesso locale ad pagina 4 di 7 uso autorimessa;
primo piano comprendente scala e vano scale, due camere, disimpegno, bagno, vano armadi, balcone;
piano secondo comprendente vano scala e scala discendente ai piani inferiori, soffitta e terrazza.
Quanto in oggetto è pervenuto al sig. con atto Notaio dott. n. Controparte_1 Persona_2
repertorio 36413 -raccolta 11287.
Il prezzo convenuto tra le parti in complessivi euro 80.00 0,00 (ottantamila/00) viene così regolato: quanto a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) verrà corrisposto dalla sig.ra al sig. Parte_1 CP_1
entro la data del 15 ottobre;
la parte restante, ossia 30.000,00 (trentamila/00) verrà versata all'atto del rogito definitivo di compravendita. Il possesso dell'immobile in oggetto è dato con effetto dal rogito, con oneri e i vantaggi relativi. Quanto in oggetto verrà compravenduto nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben noto alla parte promittente acquirente (SI. ) così e come Parte_1
la promittente parte venditrice (SI. ) lo possiede ed ha il diritto di possederlo, con Controparte_1
tutti gli annessi e connessi, adiacenze e pertinenze, usi, diritti, ragioni ed azioni, servitù attive e passive se e legalmente esistenti, a corpo, tutto incluso, e con la proporzionale quota dei locali, spazi, impianti e servizi comuni, con tutti i vantaggi ed oneri come per legge.
La parte promittente venditrice (SI. ) pur dispensato dall'obbligo di fornire la Controparte_1
relativa documentazione, dichiara e garantisce che quanto in oggetto gli appartiene in piena proprietà ed assoluta disponibilità e che lo stesso è libero da pesi, vincoli, privilegi anche fiscali, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e diritti di terzi.
La parte promittente venditrice (SI. ) si riserva di meglio descrivere catastalmente Controparte_1
l'immobile nell'atto definitivo di compravendita, rettificando se opportuno i dati riportati e si obbliga a rendere nello stesso atto definitivo di compravendita tutte le dichiarazioni necessarie, comprese quelle di cui alla legge 28/2 /1985 n. 47 e succ. modifiche relative alla conformità urbanistica, e quelle di cui DL 78 del 31.5.2010 relativa alla conformità catastale;
inoltre la parte promittente venditrice
(SI. ) garantisce fin da ora la conformità degli impianti alla normativa in materia Controparte_1
di sicurezza di cui alla legge 46/90 dandosi atto che la relativa documentazione amministrativa e tecnica verrà consegnata;
alla parte promittente acquirente entro la data del rogito. La parte promittente venditrice (SI. ) dà atto, infine, che ai sensi della vigente normativa Controparte_1
regionale e nazionale, la porzione immobiliare in oggetto dovrà essere dotato di attestato di certificazione energetica, che verrà predisposto a cura e spese della parte promittente venditrice (SI.
) entro e non oltre la data del rogito ed in tale sede consegnata alla parte Controparte_1
promittente acquirente (SI.ra ). Parte_1
pagina 5 di 7 14. Le spese per i trasferimenti e le imposte di cui al paragrafo precedente saranno suddivise secondo le rispettive quote: 75% sig.ra e 25% . 1 Parte_1 Parte_2
15. Per la compravendita, i sig.ri e si impegnano a rogitare Controparte_1 Parte_1
entro e non oltre il 20 marzo 2025.
16. Gli accordi di cui ai punti nn. 14 e 15 costituiscono promessa di cessione e il presente atto sono da intendersi quali atti preliminari per la ridetta cessione, eseguibili, per quanto occorrer possa, ai sensi dell'art. 2932 C.C..
17. I coniugi concordano espressamente che le vetture, marca Citroen C3 Tg. FZ624GV di proprietà della sig.ra resterà assegnata alla stessa, mentre la Peugept Tg. FM756CN, resterà Parte_1 assegnata al sig. ”. CP_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e nato a [...]_1
FORMIGINE (MO) il 28/07/1978
si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 7/01/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SOLIERA (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2009 Atto n. 5 Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
pagina 6 di 7 Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 5/03/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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