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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 20/10/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 491/2025 R.G., introdotta con ricorso depositato in data
31.03.2025 da:
(C.F.: ) nata in [...] il 17 Parte_1 C.F._1
ottobre 1976 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca LL
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), cittadino italiano, nato in [...] CP_1 C.F._2
Piceno il giorno 8 luglio 1968 e residente in [...], via Giacomo
Leopardi n. 9/B
RESISTENTE - CONTUMACE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 15.05.2025 esprimeva parere favorevole
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER PARTE RICORRENTE “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, adversiis reiectis, provvedere come appresso:
1. dichiarare, anche con Sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2. assegnare la casa coniugale
e il sottostante garage, siti in Roccafluvione (AP), via Giacomo Leopardi n. 9/b, di proprietà pro-indiviso di ambo i coniugi e contraddistinti presso N.C.E.U. di detto
Comune al foglio 22, particelle n. 589/10, piano primo, Categ. A/2, classe 6, vani 7,
r.c. euro 506,13 (l'appartamento) e particelle n. 589/29, piano S1, Categ. C/6, classe
4, mq. 24, r.c. 39,66 (il garage), con ogni arredo e corredo a che vi Parte_1
rimarrà ad abitare unitamente alla figlia minore, , collocata presso di lei;
Persona_1
3. stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione stabilire che ciascun genitore ex art. 337 - ter comma terzo c.c. eserciti la responsabilità genitoriale separatamente quando avrà la figlia con sé;
4. stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, la minore sarà iscritta presso il domicilio della madre, genitore collocatario, nell'abitazione familiare sita in Roccafluvione, Giacomo Leopardi n. 9/b;
5. stabilire che il padre, genitore non collocatario, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore un pomeriggio a settimana, il mercoledì, dalle 16.30 alle ore 19.00, oltre ad un fine settimana ogni due, dalle 9 del sabato mattina quando non c'è scuola o dalle ore 14 del sabato quando c'è scuola fino alla 19 del sabato e dalle 9 alle 19 della domenica, pernottamento escluso per le ragioni esposte in parte motiva;
6. stabilire che nel periodo di sospensione della scuola per le vacanze di Natale, di Pasqua e per le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre gli stessi giorni di cui al punto 5 con gli stessi orari.
7. stabilire che, ad anni alterni con l'altro genitore, la minore trascorrerà i giorni del 24, 25 e 26 dicembre, del 31 dicembre e del 1° gennaio e le altre ricorrenze dell'anno importanti (epifania, lunedì in Albis, 25 aprile, 1° maggio,
2 giugno, etc.);
8. stabilire che a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore il padre corrisponderà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo mensile di euro 150,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, sul c.c. alla stessa intestato avente IBAN [...] ed acceso presso la Unicredit filiale di Ascoli Piceno;
9. stabilire che per le spese straordinarie, sia quelle che richiedono il preventivo consenso dei coniugi, sia quelle che non richiedono il preventivo consenso, le parti si atterranno a quanto indicato nel protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimento di famiglia in uso presso questo Tribunale, sia per quanto attiene la tipologia, sia per quanto attiene la percentuale di partecipazione (50% a carico di ciascun genitore) sia per quanto attiene la modalità di rendicontazione e di richiesta di partecipazione all'altro coniuge;
10. disporre che l'altro genitore lasci la casa familiare entro 30 giorni dal provvedimento che disporrà la detta assegnazione anche in via provvisoria, asportando i propri beni personali;
11. disporre che l'autovettura modello Alfa Romeo, tg BH439LR, intestata a e acquistata in data Parte_1
antecedente il matrimonio, rimanga in uso alla stessa che si farà carico di tutte le spese connesse (bollo, assicurazione, revisione etc.); 12. disporre che l'autovettura modello
Fiat 16, tg. DE887DE, intestata a , acquistata in costanza di matrimonio, CP_1
rimanga in uso allo stesso, che si farà carico di tutte le spese connesse (bollo, assicurazione, revisione etc). Con vittoria di spese e competenze legali”.
PER PARTE RESISTENTE - contumace CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in 31.03.2025, la Sig.ra sulla premessa che: Parte_1
1. Aveva contratto matrimonio di rito concordatario con il giorno 11 CP_1
settembre 2004 in Ascoli Piceno, trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune all'anno 2004, parte 2, serie A, n. 151, scegliendo il regime della comunione legale dei beni;
2. dall'unione dei coniugi era nata in [...] il [...] Persona_1
(C.F. ), residente, sin dalla nascita, in Roccafluvione (AP), C.F._3
via Giacomo Leopardi n. 9/b, presso la casa coniugale insieme ai genitori. La minore, a partire dall'età scolare, aveva seguito su prescrizione medica terapia abilitativa logopedica;
è poi risultata affetta da un disturbo specifico dell'apprendimento, tanto da usufruire di un piano didattico personalizzato ed è stata dichiarata invalida con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età e riconoscimento di una indennità di frequenza per circa 300 euro mensili, oltre che portatrice di handicap. Alla cura della figlia aveva sempre provveduto unicamente la mamma. Era stata, inoltre, sempre e solo la mamma a seguire la minore negli studi, peraltro potendo contare solo sul supporto dei nonni materni e dello zio materno;
3. i coniugi avevano stabilito sin da subito la residenza comune presso l'immobile di civile abitazione sito in Roccafluvione (AP), via Giacomo Leopardi n. 9/B, acquistato in parti uguali e pro-indiviso unitamente al sottostante garage con atto di compravendita a rogito Notaio del 27 marzo 2003; Per_2
4. sin da ragazzo soffriva di un disturbo dell'umore (depressione CP_1
maggiore in ciclotimico) e, in conseguenza di tale stato di salute, percepiva una pensione di invalidità dall'Inps;
5. nel corso del matrimonio, nonostante le resistenze del marito, aveva sempre cercato di spronarlo a curarsi. Da circa cinque anni, però, il rifiutava di farsi visitare e CP_1
da tre anni aveva smesso anche di assumere i farmaci. Dal marzo 2024 aveva cessato totalmente di lavorare. La ricorrente, al contrario, aveva continuato sempre a lavorare ed aveva recentemente ottenuto un impiego lavorativo a tempo determinato.
6. aveva cercato di addivenire ad una separazione consensuale con il marito, ma gli inviti rivolti al non avevano prodotto alcun esito;
CP_1
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di indicate nel ricorso.
Con decreto del 02.04.2025, il Presidente del Tribunale nominava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento, e fissava, per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 10.09.2025.
A tale udienza, il giudice, verificata la regolarità e tempestività della notifica, dichiarava la contumacia del resistente;
l'avv. LL rappresentava che il sig. CP_1
aveva da poco trovato un lavoro come taglialegna, seppure saltuario e svolto in modo irregolare ed aveva, altresì, ripreso un percorso di cura presso uno psichiatra;
l'avv.
LL, inoltre, si riportava al ricorso e alle proprie memorie e insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori proposti e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, ivi compresa l'emanazione di sentenza parziale sullo status. Il Giudice, pertanto, adottava i seguenti provvedimenti urgenti: “- affida la figlia minore
[...]
ad entrambi i genitori, secondo le modalità dell'affido condiviso, con Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
- conseguentemente, assegna la casa coniugale e il sottostante garage, siti in Roccafluvione (AP), via Giacomo Leopardi n.
9/b, di proprietà pro-indiviso di ambo i coniugi e contraddistinti presso N.C.E.U. di detto Comune al foglio 22, particelle n. 589/10, piano primo, Categ. A/2, classe 6, vani
7, r.c. euro 506,13 (l'appartamento) e particelle n. 589/29, piano S1, Categ. C/6, classe
4, mq. 24, r.c. 39,66 (il garage), con ogni arredo e corredo, a;
- Parte_1
stabilisce che il padre, genitore non collocatario, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore un pomeriggio a settimana, il mercoledì, dalle 16.30 alle ore 19.00, oltre ad un fine settimana ogni due, dalle 9 del sabato mattina quando non c'è scuola o dalle ore
14 del sabato quando c'è scuola fino alla 19 del sabato e dalle 9 alle 19 della domenica, pernottamento, allo stato escluso, stante le condizioni di salute del - CP_1
stabilisce che nel periodo di sospensione della scuola per le vacanze di Natale, di
Pasqua e per le vacanze estive il potrà vedere e tenere con sé la figlia con la CP_1
frequenza sopra indicata (negli gli stessi giorni e negli stessi orari); - stabilisce che, la minore trascorra con l'altro genitore, ad anni alterni, i giorni del 24, 25 e 26 dicembre, del 31 dicembre e del 1° gennaio e le altre ricorrenze dell'anno importanti
(epifania, lunedì in Albis, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, etc.); - stabilisce che, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, il padre, considerata la sua precaria situazione economica, corrisponda alla entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_1
l'importo mensile di euro 150,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che rendessero necessarie nell'interesse della figlia, il tutto secondo la disciplina e la regolamentazione di cui al vigente Protocollo stipulato tra la Corte d'Appello Marche e i Tribunali e i Consigli degli Ordini degli
Avvocati del distretto;
- dispone che il asci la casa familiare entro 30 giorni dalla CP_1
comunicazione di questo provvedimento, asportando i propri oggetti personali.”
Inoltre, il GI, in considerazione del fatto che non era stato chiesto da parte ricorrente l'addebito di colpa della separazione, non ammetteva le prove orali proposte e, quanto alla sentenza non definitiva di separazione, fissava l'udienza del 07.10.2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, senza assegnazione di termini di cui all'art. 473 bis. 28 cpc, data la contumacia del resistente.
Osserva il Collegio che la domanda di separazione personale proposta da parte ricorrente merita accoglimento, in quanto la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dagli stessi. Osserva, inoltre, il Collegio che le condizioni statuite dal giudice istruttore in sede di adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, stante la delicata situazione di salute, nonché, economico-patrimoniale del resistente, appaiono idonee ed adeguate a tutelare gli interessi delle parti e, soprattutto, quelli della figlia minore Per_1 Stante la natura necessitata della controversia e la circostanza che il resistente non si è costituito in giudizio e non ha contrastato la domanda della ricorrente, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno in quanto l'atto è stato trascritto di detto Comune all'Anno 2004, Parte 2, Serie A, N.
151;
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le modalità Persona_1
dell'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre;
conseguentemente, assegna la casa coniugale e il sottostante garage, siti in
Roccafluvione (AP), via Giacomo Leopardi n. 9/b, di proprietà pro-indiviso di ambo i coniugi e contraddistinti presso N.C.E.U. di detto Comune al foglio 22, particelle n. 589/10, piano primo, Categ. A/2, classe 6, vani 7, r.c. euro 506,13
(l'appartamento) e particelle n. 589/29, piano S1, Categ. C/6, classe 4, mq. 24, r.c.
39,66 (il garage), con ogni arredo e corredo, a;
Parte_1
- il padre, genitore non collocatario, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore un pomeriggio a settimana, il mercoledì, dalle 16.30 alle ore 19.00, oltre ad un fine settimana ogni due, dalle 9 del sabato mattina quando non vi sono lezioni scolastiche o dalle ore 14 del sabato quando vi sono lezioni scolastiche, fino alla
19 del sabato e dalle 9 alle 19 della domenica, senza pernottamento, stante le condizioni di salute del CP_1
- nel periodo di sospensione della lezioni scolastiche per le vacanze di Natale, di
Pasqua e per le vacanze estive il potrà vedere e tenere con sé la figlia con la CP_1
frequenza sopra indicata (negli gli stessi giorni e negli stessi orari); - la minore trascorrerà con l'altro genitore, ad anni alterni, i giorni del 24, 25 e 26 dicembre, del 31 dicembre e del 1° gennaio, dell'Epifania, del Lunedì in Albis, del
25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 1° novembre e dell'8 dicembre;
- a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, il padre, considerata la sua precaria situazione economica, corrisponderà alla entro il giorno 5 di Pt_1
ogni mese, l'importo mensile di euro 150,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che rendessero necessarie nell'interesse della figlia, il tutto secondo la disciplina e la regolamentazione di cui al vigente Protocollo stipulato tra la Corte d'Appello Marche e i Tribunali e i
Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto;
- dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 17/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 491/2025 R.G., introdotta con ricorso depositato in data
31.03.2025 da:
(C.F.: ) nata in [...] il 17 Parte_1 C.F._1
ottobre 1976 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca LL
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), cittadino italiano, nato in [...] CP_1 C.F._2
Piceno il giorno 8 luglio 1968 e residente in [...], via Giacomo
Leopardi n. 9/B
RESISTENTE - CONTUMACE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 15.05.2025 esprimeva parere favorevole
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER PARTE RICORRENTE “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, adversiis reiectis, provvedere come appresso:
1. dichiarare, anche con Sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2. assegnare la casa coniugale
e il sottostante garage, siti in Roccafluvione (AP), via Giacomo Leopardi n. 9/b, di proprietà pro-indiviso di ambo i coniugi e contraddistinti presso N.C.E.U. di detto
Comune al foglio 22, particelle n. 589/10, piano primo, Categ. A/2, classe 6, vani 7,
r.c. euro 506,13 (l'appartamento) e particelle n. 589/29, piano S1, Categ. C/6, classe
4, mq. 24, r.c. 39,66 (il garage), con ogni arredo e corredo a che vi Parte_1
rimarrà ad abitare unitamente alla figlia minore, , collocata presso di lei;
Persona_1
3. stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione stabilire che ciascun genitore ex art. 337 - ter comma terzo c.c. eserciti la responsabilità genitoriale separatamente quando avrà la figlia con sé;
4. stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, la minore sarà iscritta presso il domicilio della madre, genitore collocatario, nell'abitazione familiare sita in Roccafluvione, Giacomo Leopardi n. 9/b;
5. stabilire che il padre, genitore non collocatario, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore un pomeriggio a settimana, il mercoledì, dalle 16.30 alle ore 19.00, oltre ad un fine settimana ogni due, dalle 9 del sabato mattina quando non c'è scuola o dalle ore 14 del sabato quando c'è scuola fino alla 19 del sabato e dalle 9 alle 19 della domenica, pernottamento escluso per le ragioni esposte in parte motiva;
6. stabilire che nel periodo di sospensione della scuola per le vacanze di Natale, di Pasqua e per le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre gli stessi giorni di cui al punto 5 con gli stessi orari.
7. stabilire che, ad anni alterni con l'altro genitore, la minore trascorrerà i giorni del 24, 25 e 26 dicembre, del 31 dicembre e del 1° gennaio e le altre ricorrenze dell'anno importanti (epifania, lunedì in Albis, 25 aprile, 1° maggio,
2 giugno, etc.);
8. stabilire che a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore il padre corrisponderà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo mensile di euro 150,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, sul c.c. alla stessa intestato avente IBAN [...] ed acceso presso la Unicredit filiale di Ascoli Piceno;
9. stabilire che per le spese straordinarie, sia quelle che richiedono il preventivo consenso dei coniugi, sia quelle che non richiedono il preventivo consenso, le parti si atterranno a quanto indicato nel protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimento di famiglia in uso presso questo Tribunale, sia per quanto attiene la tipologia, sia per quanto attiene la percentuale di partecipazione (50% a carico di ciascun genitore) sia per quanto attiene la modalità di rendicontazione e di richiesta di partecipazione all'altro coniuge;
10. disporre che l'altro genitore lasci la casa familiare entro 30 giorni dal provvedimento che disporrà la detta assegnazione anche in via provvisoria, asportando i propri beni personali;
11. disporre che l'autovettura modello Alfa Romeo, tg BH439LR, intestata a e acquistata in data Parte_1
antecedente il matrimonio, rimanga in uso alla stessa che si farà carico di tutte le spese connesse (bollo, assicurazione, revisione etc.); 12. disporre che l'autovettura modello
Fiat 16, tg. DE887DE, intestata a , acquistata in costanza di matrimonio, CP_1
rimanga in uso allo stesso, che si farà carico di tutte le spese connesse (bollo, assicurazione, revisione etc). Con vittoria di spese e competenze legali”.
PER PARTE RESISTENTE - contumace CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in 31.03.2025, la Sig.ra sulla premessa che: Parte_1
1. Aveva contratto matrimonio di rito concordatario con il giorno 11 CP_1
settembre 2004 in Ascoli Piceno, trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune all'anno 2004, parte 2, serie A, n. 151, scegliendo il regime della comunione legale dei beni;
2. dall'unione dei coniugi era nata in [...] il [...] Persona_1
(C.F. ), residente, sin dalla nascita, in Roccafluvione (AP), C.F._3
via Giacomo Leopardi n. 9/b, presso la casa coniugale insieme ai genitori. La minore, a partire dall'età scolare, aveva seguito su prescrizione medica terapia abilitativa logopedica;
è poi risultata affetta da un disturbo specifico dell'apprendimento, tanto da usufruire di un piano didattico personalizzato ed è stata dichiarata invalida con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età e riconoscimento di una indennità di frequenza per circa 300 euro mensili, oltre che portatrice di handicap. Alla cura della figlia aveva sempre provveduto unicamente la mamma. Era stata, inoltre, sempre e solo la mamma a seguire la minore negli studi, peraltro potendo contare solo sul supporto dei nonni materni e dello zio materno;
3. i coniugi avevano stabilito sin da subito la residenza comune presso l'immobile di civile abitazione sito in Roccafluvione (AP), via Giacomo Leopardi n. 9/B, acquistato in parti uguali e pro-indiviso unitamente al sottostante garage con atto di compravendita a rogito Notaio del 27 marzo 2003; Per_2
4. sin da ragazzo soffriva di un disturbo dell'umore (depressione CP_1
maggiore in ciclotimico) e, in conseguenza di tale stato di salute, percepiva una pensione di invalidità dall'Inps;
5. nel corso del matrimonio, nonostante le resistenze del marito, aveva sempre cercato di spronarlo a curarsi. Da circa cinque anni, però, il rifiutava di farsi visitare e CP_1
da tre anni aveva smesso anche di assumere i farmaci. Dal marzo 2024 aveva cessato totalmente di lavorare. La ricorrente, al contrario, aveva continuato sempre a lavorare ed aveva recentemente ottenuto un impiego lavorativo a tempo determinato.
6. aveva cercato di addivenire ad una separazione consensuale con il marito, ma gli inviti rivolti al non avevano prodotto alcun esito;
CP_1
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di indicate nel ricorso.
Con decreto del 02.04.2025, il Presidente del Tribunale nominava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento, e fissava, per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 10.09.2025.
A tale udienza, il giudice, verificata la regolarità e tempestività della notifica, dichiarava la contumacia del resistente;
l'avv. LL rappresentava che il sig. CP_1
aveva da poco trovato un lavoro come taglialegna, seppure saltuario e svolto in modo irregolare ed aveva, altresì, ripreso un percorso di cura presso uno psichiatra;
l'avv.
LL, inoltre, si riportava al ricorso e alle proprie memorie e insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori proposti e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, ivi compresa l'emanazione di sentenza parziale sullo status. Il Giudice, pertanto, adottava i seguenti provvedimenti urgenti: “- affida la figlia minore
[...]
ad entrambi i genitori, secondo le modalità dell'affido condiviso, con Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
- conseguentemente, assegna la casa coniugale e il sottostante garage, siti in Roccafluvione (AP), via Giacomo Leopardi n.
9/b, di proprietà pro-indiviso di ambo i coniugi e contraddistinti presso N.C.E.U. di detto Comune al foglio 22, particelle n. 589/10, piano primo, Categ. A/2, classe 6, vani
7, r.c. euro 506,13 (l'appartamento) e particelle n. 589/29, piano S1, Categ. C/6, classe
4, mq. 24, r.c. 39,66 (il garage), con ogni arredo e corredo, a;
- Parte_1
stabilisce che il padre, genitore non collocatario, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore un pomeriggio a settimana, il mercoledì, dalle 16.30 alle ore 19.00, oltre ad un fine settimana ogni due, dalle 9 del sabato mattina quando non c'è scuola o dalle ore
14 del sabato quando c'è scuola fino alla 19 del sabato e dalle 9 alle 19 della domenica, pernottamento, allo stato escluso, stante le condizioni di salute del - CP_1
stabilisce che nel periodo di sospensione della scuola per le vacanze di Natale, di
Pasqua e per le vacanze estive il potrà vedere e tenere con sé la figlia con la CP_1
frequenza sopra indicata (negli gli stessi giorni e negli stessi orari); - stabilisce che, la minore trascorra con l'altro genitore, ad anni alterni, i giorni del 24, 25 e 26 dicembre, del 31 dicembre e del 1° gennaio e le altre ricorrenze dell'anno importanti
(epifania, lunedì in Albis, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, etc.); - stabilisce che, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, il padre, considerata la sua precaria situazione economica, corrisponda alla entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_1
l'importo mensile di euro 150,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che rendessero necessarie nell'interesse della figlia, il tutto secondo la disciplina e la regolamentazione di cui al vigente Protocollo stipulato tra la Corte d'Appello Marche e i Tribunali e i Consigli degli Ordini degli
Avvocati del distretto;
- dispone che il asci la casa familiare entro 30 giorni dalla CP_1
comunicazione di questo provvedimento, asportando i propri oggetti personali.”
Inoltre, il GI, in considerazione del fatto che non era stato chiesto da parte ricorrente l'addebito di colpa della separazione, non ammetteva le prove orali proposte e, quanto alla sentenza non definitiva di separazione, fissava l'udienza del 07.10.2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, senza assegnazione di termini di cui all'art. 473 bis. 28 cpc, data la contumacia del resistente.
Osserva il Collegio che la domanda di separazione personale proposta da parte ricorrente merita accoglimento, in quanto la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dagli stessi. Osserva, inoltre, il Collegio che le condizioni statuite dal giudice istruttore in sede di adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, stante la delicata situazione di salute, nonché, economico-patrimoniale del resistente, appaiono idonee ed adeguate a tutelare gli interessi delle parti e, soprattutto, quelli della figlia minore Per_1 Stante la natura necessitata della controversia e la circostanza che il resistente non si è costituito in giudizio e non ha contrastato la domanda della ricorrente, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno in quanto l'atto è stato trascritto di detto Comune all'Anno 2004, Parte 2, Serie A, N.
151;
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le modalità Persona_1
dell'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre;
conseguentemente, assegna la casa coniugale e il sottostante garage, siti in
Roccafluvione (AP), via Giacomo Leopardi n. 9/b, di proprietà pro-indiviso di ambo i coniugi e contraddistinti presso N.C.E.U. di detto Comune al foglio 22, particelle n. 589/10, piano primo, Categ. A/2, classe 6, vani 7, r.c. euro 506,13
(l'appartamento) e particelle n. 589/29, piano S1, Categ. C/6, classe 4, mq. 24, r.c.
39,66 (il garage), con ogni arredo e corredo, a;
Parte_1
- il padre, genitore non collocatario, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore un pomeriggio a settimana, il mercoledì, dalle 16.30 alle ore 19.00, oltre ad un fine settimana ogni due, dalle 9 del sabato mattina quando non vi sono lezioni scolastiche o dalle ore 14 del sabato quando vi sono lezioni scolastiche, fino alla
19 del sabato e dalle 9 alle 19 della domenica, senza pernottamento, stante le condizioni di salute del CP_1
- nel periodo di sospensione della lezioni scolastiche per le vacanze di Natale, di
Pasqua e per le vacanze estive il potrà vedere e tenere con sé la figlia con la CP_1
frequenza sopra indicata (negli gli stessi giorni e negli stessi orari); - la minore trascorrerà con l'altro genitore, ad anni alterni, i giorni del 24, 25 e 26 dicembre, del 31 dicembre e del 1° gennaio, dell'Epifania, del Lunedì in Albis, del
25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 1° novembre e dell'8 dicembre;
- a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, il padre, considerata la sua precaria situazione economica, corrisponderà alla entro il giorno 5 di Pt_1
ogni mese, l'importo mensile di euro 150,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che rendessero necessarie nell'interesse della figlia, il tutto secondo la disciplina e la regolamentazione di cui al vigente Protocollo stipulato tra la Corte d'Appello Marche e i Tribunali e i
Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto;
- dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 17/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi