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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/02/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 6252/2024 R.G.L. promossa da:
[...]
Parte_1
[...]
[...]
(avv.ti FILIERI - GITTO) RICORRENTI
contro
Controparte_1
(dott.sse COPPOLINO - CESARO)
RESISTENTE OGGETTO: Personale della Scuola - Carta docenti
Le ricorrenti hanno ricevuto dal convenuto Controparte_1
incarichi di supplenza fino al termine delle attività scolastiche negli aa.ss.
[...] specificati in ricorso, e sono in servizio nel corrente a.s. 2024/2025 (le docenti e immesse in ruolo). Pt_1 Parte_1
Ciò premesso, sussistono i presupposti per riconoscere ai docenti l'invocato diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ai sensi dell'art. 1, c. 121 della L. 107/2015.
La giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. 29961/2023) è stabilmente orientata a riconoscere il diritto alla carta docente in capo all'assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999 (ovvero incarico di supplenza destinata a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici), sul presupposto che l'art. 1, c. 121 cit. sia in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. Da ciò consegue che l'art. 1, c. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto ai docenti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche
(art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Pertanto, previa parziale disapplicazione dell'art. 1, c. 121, L. 107/2015, il deve essere condannato ad attribuire Controparte_1 la Carta Docente in relazione agli aa.ss.
2021/2022 e 2022/2023 ( ); Parte_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 ( e Parte_1 Pt_1
);
[...]
2019/2020 e 2020/2021 ( ), Parte_1
oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del (con CP_1 distrazione in favore dei procuratori antistatari) nella misura liquidata in dispositivo.
Il valore della domanda è determinato sulla base dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, per cui l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, maggiorato del
30% per i primi dieci clienti (art. 4, comma 2, d.m. 55/14), anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
tuttavia, se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto (come nel caso di specie), a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra (art. 4 c. 4); in ogni caso, il valore della causa da porre a base del calcolo è quello della domanda più elevata
(Cass. civ. sez. III - 17/04/2024, n. 10367).
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta,
dichiara tenuto e condanna il ad Controparte_1 attribuire alle ricorrenti la Carta Docente di cui all'art. 1, c. 121, L. 107/2015, in relazione agli aa.ss.
2021/2022 e 2022/2023 ( ) Parte_1 dal 2019/2020 al 2022/2023 ( ) Parte_1 dal 2019/2020 al 2022/2023 (RENDA NORMA)
2019/2020 e 2020/2021 ( ), Parte_1 oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.738,47, rimb. forf., c.p.a., IVA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Torino, il 3 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 6252/2024 R.G.L. promossa da:
[...]
Parte_1
[...]
[...]
(avv.ti FILIERI - GITTO) RICORRENTI
contro
Controparte_1
(dott.sse COPPOLINO - CESARO)
RESISTENTE OGGETTO: Personale della Scuola - Carta docenti
Le ricorrenti hanno ricevuto dal convenuto Controparte_1
incarichi di supplenza fino al termine delle attività scolastiche negli aa.ss.
[...] specificati in ricorso, e sono in servizio nel corrente a.s. 2024/2025 (le docenti e immesse in ruolo). Pt_1 Parte_1
Ciò premesso, sussistono i presupposti per riconoscere ai docenti l'invocato diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ai sensi dell'art. 1, c. 121 della L. 107/2015.
La giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. 29961/2023) è stabilmente orientata a riconoscere il diritto alla carta docente in capo all'assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999 (ovvero incarico di supplenza destinata a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici), sul presupposto che l'art. 1, c. 121 cit. sia in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. Da ciò consegue che l'art. 1, c. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto ai docenti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche
(art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Pertanto, previa parziale disapplicazione dell'art. 1, c. 121, L. 107/2015, il deve essere condannato ad attribuire Controparte_1 la Carta Docente in relazione agli aa.ss.
2021/2022 e 2022/2023 ( ); Parte_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 ( e Parte_1 Pt_1
);
[...]
2019/2020 e 2020/2021 ( ), Parte_1
oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del (con CP_1 distrazione in favore dei procuratori antistatari) nella misura liquidata in dispositivo.
Il valore della domanda è determinato sulla base dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, per cui l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, maggiorato del
30% per i primi dieci clienti (art. 4, comma 2, d.m. 55/14), anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
tuttavia, se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto (come nel caso di specie), a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra (art. 4 c. 4); in ogni caso, il valore della causa da porre a base del calcolo è quello della domanda più elevata
(Cass. civ. sez. III - 17/04/2024, n. 10367).
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta,
dichiara tenuto e condanna il ad Controparte_1 attribuire alle ricorrenti la Carta Docente di cui all'art. 1, c. 121, L. 107/2015, in relazione agli aa.ss.
2021/2022 e 2022/2023 ( ) Parte_1 dal 2019/2020 al 2022/2023 ( ) Parte_1 dal 2019/2020 al 2022/2023 (RENDA NORMA)
2019/2020 e 2020/2021 ( ), Parte_1 oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.738,47, rimb. forf., c.p.a., IVA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Torino, il 3 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo