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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/12/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud.aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 280/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.25, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
e , n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale sulla Parte_1 Parte_2 minore , rappresentati e difesi dall'avv. Maria Rina Persona_1 appellanti
e
in persona del sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Antonio Tedesco appellato nonché
[...
n.q. rappresentante legale della ” CP_2 Controparte_3
CP_1 appellato - contumace
Conclusioni:
Per gli appellanti: “accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per
l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 912/21, pronunciata dal Tribunale di Castrovillari,
Giudice onorario dott.ssa Vanessa Avolio, in data 08.09.21, pubblicata in data 09.09.21…accertare
e dichiarare la responsabilità del esclusiva, o concorrente con il convenuto Controparte_1
nella qualità di titolare dell' , CP_2 Controparte_4 nella causazione del sinistro per cui è causa, e per l'effetto condannare il convenuto CP_1
al pagamento della somma di €. 5.563,92, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
[...] dovuto al soddisfo, a titolo di risarcimento per tutti i danni subiti dalla minore nel Persona_1 sinistro per cui è causa, anche in via solidale con il sig. nella qualità di titolare CP_2 dell' ; condannare gli odierni appellati, al Controparte_4 pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre Iva, cap e rimborso forfettario come per legge”.
Per l'appellato: “rigettare l'appello, con vittoria di spese di lite”.
Svolgimento del processo
e , n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale Parte_1 Parte_2 sulla minore , convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Castrovillari, il Persona_1 di , esponendo: che, in data 21.05.13, alle ore 16,00 circa, la piccola CP_1 CP_1 Per_1 mentre giocava sul marciapiede, dinanzi alla propria abitazione, urtava contro un grosso chiodo sporgente dal muro di recinzione del piazzale, antistante il campetto da calcio, procurandosi un profondo taglio sulla gamba destra;
che, pertanto, veniva trasportata presso il PS del nosocomio di
IG AB ove le venivano applicati alcuni punti di sutura;
che la responsabilità dell'occorso era da addebitarsi al convenuto ex art. 2051 c.c.; ne chiedevano, pertanto, la condanna al risarcimento dei danni che quantificavano in complessivi €. 17.644,07, oltre accessori.
Si costituiva in giudizio, il il quale preliminarmente eccepiva il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva, chiedendo di chiamare in giudizio l' Controparte_4
, attesa la stipula della convenzione con cui veniva ceduta la gestione del campo
[...] di calcio;
nel merito, contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva in giudizio nella sua qualità CP_2 di rappresentante dell' che eccepiva il proprio difetto di Controparte_4 legittimazione passiva in favore del nel merito, chiedeva il rigetto integrale della domanda CP_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La causa, istruita a mezzo interrogatorio formale, prova testi e c.t.u., veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 912/21, pubblicata il 09.09.21, il Tribunale di Castrovillari dichiarava la responsabilità dell' e la condannava al pagamento, Controparte_4 in favore degli attori, nella loro qualità, della complessiva somma di €. 5.563,92, oltre accessori;
nonché al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.; dichiarava la carenza di legittimazione passiva del e compensava le spese di lite tra gli attori e quest'ultimo. Controparte_1
Avverso la suddetta pronuncia, e , nella loro Parte_1 Parte_2 qualità, interponevano gravame affidandolo ad un unico ed articolato motivo che di seguito sarà esposto. Concludevano, come in epigrafe. Si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto del gravame con Controparte_1 vittoria di spese di lite.
rimaneva contumace, nonostante la rituale citazione in giudizio. CP_2
Con ordinanza del 22.06.22, la Corte rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 08.03.23; poi, ulteriormente rinviata, tenuto conto dei criteri di priorità stabiliti nel programma di gestione, all'udienza del 10.04.24, per i medesimi incombenti.
A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc, decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 16.04.24.
Gli appellanti provvedevano al deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica. L'appellato provvedeva al deposito della sola memoria di replica.
Successivamente, a seguito del collocamento in quiescenza della presidente della Sezione, dott.ssa Carmela Ruberto, con ordinanza del 16.09.25, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'udienza del 22.10.25 per essere decisa in diversa composizione collegiale;
indi, a detta udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione, senza termini, ex art. 190 c.p.c., poiché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di n.q. CP_2 rappresentante legale p.t. dell' Controparte_5 ritualmente citato e non comparso.
2.- Nel merito, con un unico ed articolato motivo, gli appellanti censurano la pronuncia laddove il Tribunale ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva del Controparte_1 quale proprietario dell'impianto sportivo e dell'area limitrofa, ove è avvenuto il sinistro, sulla base di una convenzione esistente con rappresentate legale dell' CP_2 [...]
. Controparte_5
Il primo giudice avrebbe ritenuto, infatti, erroneamente, che: “è impensabile ritenere che il terzo possa essere chiamato a rispondere di manutenere il parco con esclusione del muro di recinzione. Deve, quindi, escludersi la responsabilità per custodia in capo al Controparte_1 per il danno subito dal minore”.
Sarebbe, infatti, emerso chiaramente, durante l'istruzione probatoria, che il sinistro occorso alla minore si è verificato mentre la stessa percorreva il marciapiede pubblico, antistante il Per_1 campetto di calcio, a causa dell'urto con un chiodo sporgente dal muretto di recinzione che costeggia il predetto marciapiede. Il Tribunale, invero, non avrebbe tenuto conto del fatto che il muretto è posto all'esterno della struttura sportiva e fa parte della sede stradale pubblica, denominata via Plutarco, come tale, riservata al transito dei pedoni e rispetto al quale, il esercita la custodia. CP_1
In ogni caso - proseguono i coniugi - anche a voler considerare il marciapiede Controparte_6 ed il predetto muretto, facenti parte della struttura sportiva e del parco pubblico, l'ente comunale è proprietario di detti beni ed il fatto che li abbia affidati in concessione ad un terzo non determinerebbe, per ciò solo, la perdita della qualità di custode, ex art. 2051 c.c.
Peraltro, sulla base di detta convenzione, resterebbe ferma la responsabilità del CP_1 poiché, con l'art. 13, quest'ultimo si è riservato la facoltà di controllo della corretta conduzione dell'impianto sportivo prevedendo, addirittura, la predisposizione di un verbale, da redigere semestralmente, di buon stato di conservazione;
inoltre, è previsto che eventuali carenze manutentive della struttura siano contestate alla concessionaria e, qualora quest'ultima non si attivi, le stesse vengano colmate con intervento della concedente e a spese della società sportiva.
Ed ancora, all'art. 5 della convenzione è previsto, a carico dell'associazione sportiva, la sola manutenzione ordinaria del campo di calcetto e delle aree limitrofe, date in concessione, con riferimento certamente alle aree interne al parco.
Sarebbe pacifico, quindi, che la manutenzione del marciapiede e del muretto - quantomeno il lato esterno che fa da parapetto al marciapiede stesso, trovandosi al di fuori della struttura sportiva - sia di competenza dell'ente comunale.
Infine, l'art. 7 prevede uno specifico esonero della responsabilità del concedente per i danni arrecati a terzi per l'uso e la custodia del solo impianto sportivo, nulla prevedendo sul resto delle aree pubbliche (parco e marciapiedi) e l'art. 11 riserva all'Ente convenuto il diritto d'uso dell'impianto sportivo per lo svolgimento di eventi e manifestazioni sportive.
Dunque, nonostante la cessione del servizio dell'impianto sportivo a terzi, sarebbe evidente che l'Ente pubblico abbia voluto riservarsi la possibilità di utilizzare la struttura sportiva per gli eventi pubblici, nonché il potere di impartire prescrizioni, anche in ordine al rispetto delle normative di sicurezza.
Concludono gli appellanti rilevando che, in ogni caso, la responsabilità dell'evento occorso alla minore potrebbe trovare fondamento, sia nell'art. 2043 c.c., totalmente disapplicato dal giudice di prime cure, sia nell'art. 2049 c.c.
2.1- L'appello è infondato.
Ritiene, infatti, la Corte che il giudice di prime cure abbia, adeguatamente ed attentamente, valutato le prove acquisite ed abbia, altresì, correttamente applicato i principi giurisprudenziali in materia di responsabilità da cose in custodia. E' pacifico che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito - inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico ed è comprensivo della condotta incauta del danneggiato o del fatto di un terzo connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (ex multis, Cass. S.U. n. 20943/22; n. 27724/18).
Pertanto, l'onere probatorio gravante sull'attore si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o pericolosa o che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi propri della responsabilità, ex art. 2043 c.c.,
(ex multis, Cass. n. 39965/21, n. 25214/14; n. 10687/01).
Orbene, risulta dagli atti di causa che l'evento dannoso si è verificato a causa di un grosso chiodo, conficcato nel muretto di recinzione del piazzale, antistante il campo di calcio, gestito dall , in virtù di specifica concessione stipulata Controparte_4 con il Controparte_1
La predetta convenzione, infatti, nel regolamentare obblighi e diritti tra concedente e concessionario, pone a carico dell'associazione convenuta (cfr. art. 5) la manutenzione dell'intera struttura sportiva con specifica previsione di cura: “...della recinzione e delle aree limitrofe...” nonché
“di manutenere il parco adiacente in struttura sportiva…”.
Pertanto, come giustamente rilevato dal primo giudice: “è impensabile ritenere che il terzo possa essere chiamato a rispondere di manutenere il parco con esclusione del muro di recinzione
Deve, quindi, escludersi la responsabilità per custodia in capo al per il danno Controparte_1 subito dal minore.
È evidente, infatti, che detta società - alla quale sono riconducibili poteri effettivi di disponibilità, controllo e gestione della res - è venuta meno agli obblighi derivanti dall'attività di manutenzione, controllo e vigilanza, sulla medesima gravanti.
Alcun pregio riveste l'osservazione degli appellanti secondo i quali, poiché il chiodo era conficcato sul lato esterno del muro di recinzione - che fa parte della sede stradale pubblica - la manutenzione spettava al in quanto custode. CP_1
Invero, come emerge dal corredo fotografico in atti, il predetto muro costituisce la recinzione della struttura sportiva, non rilevando che il chiodo in questione fosse conficcato sulla parte esterna, prospiciente il marciapiede, attesa l'espressa previsione di cui all'art.5 della citata convenzione che onera, espressamente, la società sportiva a provvedere alla manutenzione e cura della recinzione e delle aree limitrofe al campo di calcio.
Né, infine, ha rilievo il fatto che l'ente comunale - nella predetta convenzione - si sia riservato la facoltà di controllo della corretta conduzione dell'impianto sportivo, o la possibilità di intervenire per colmare eventuali carenze manutentive della struttura e di utilizzare la struttura sportiva per eventi pubblici, atteso che, a seguito della citata convenzione, ha trasferito la relazione di custodia e, dunque,
l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla res, alla società sportiva.
La Corte condivide, pertanto, la motivazione resa dal primo giudice laddove si legge: “nessuna prova liberatoria è stata, invece, fornita dal terzo chiamato il quale, per andare esente da responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., avrebbe dovuto dimostrare il caso fortuito, consistente, come detto, nella sussistenza di una situazione “estrinseca” di pericolo (perché non immanente al bene e creata dalla condotta di terzi), ovvero nel crearsi di un pericolo repentino, non suscettibile di essere rimosso in tempi brevi malgrado la diligenza nella custodia. Nulla di tutto ciò è stato provato
e, pertanto, accertato il nesso di casualità tra l'omessa adozione di idonee cautele e manutenzione dell'associazione, per come indicato in convenzione, e l'evento occorso alla piccola , Persona_1 il terzo chiamato è tenuto al risarcimento del danno ex art. 2051 c.c.
Si impone, dunque, il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi, di cui ai DD.MM. 55/14 e 147/22, scaglione compreso tra €.
5.201 ed €. 26.000, escluso il compenso per la fase istruttoria, perché non tenuta, ed applicata la diminuzione del 50% per la fase decisionale, attesa l'esigua attività svolta.
Nulla sulle spese in favore di n.q. in quanto contumace. CP_2
Il rigetto dell'appello comporta l'obbligo per gli appellanti, in solido, di versare un ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
PQM
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello principale, proposto da e n.q., avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 912/21, pubblicata il 09.09.21, emessa dal Tribunale di Castrovillari, così provvede:
- dichiara la contumacia di n.q. amministratore della CP_2 Controparte_3
;
[...]
- rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
- condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del grado, in favore del CP_1
, che liquida in complessivi €. 3.010,50, per compensi, oltre rimborso spese generali, nella
[...] misura del 15%, iva e cpa, come per legge;
- nulla sulle spese in favore di n.q. CP_2
- si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per imporre agli appellanti, in solido, il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.11.25
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott. Biagio Politano)