Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/05/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 264 /2024 da:
L'avv. TARSITANO GIULIO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. DE NOBILI DIANORA per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, a seguito di discussione orale, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 264 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a ordinanza ingiunzione, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giul io Tarsitano C.F._2
RICORRENTE
E
(P.I. , in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Dianora De Nobili
RESISTENTE
Discussione come da note sostitutive dell'udienza de 2 maggio 2025
FATTO E DIRITTO
1.1. Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 5970 del 4 gennaio 2024, notificata l'11 gennaio 2024, con cui è stato intimato il pagamento di euro
430,44 per aver tagliato, secondo quanto accertato nel verbale di contestazion e n. 19/2019
R.S.C.P. del 15 novembre 2019 del Raggruppamento Carabinieri Parco di San Donato di
Ninea, 19 piante di alto fusto di ontano napoletano e castagno nel bosco di proprietà di
, sito in San Donato di Ninea, censito al cata sto al fg. 20, p.lla 75, Parte_2 senza la prescritta autorizzazione, in violazione dell'art. 50, comma 1, delle PMPF, sanzionato dall'art. 37, comma 1. lettera “I” L.R. n. 45/12.
1
1.2. Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
2. Nel merito si osserva quanto segue.
In primo luogo, è oppor tuno ricordare che, nell'opposizione a sanzione amministrativa grava sull'autorità l'onere di dimostrare la fondatezza della pretesa.
Inoltre, non è consentito integrare in sede giudiziale gli accertamenti effettuati e la motivazione posta a fondamento del provvedimento sanzionatorio.
Infatti, con riferimento al provvedimento amministrativo in generale, ma esprimendo un principio applicabile a maggior ragione ai procedimenti sanzionatori, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “l'integrazione della motivazione in sede giudiziale nel processo amministrativo è ammissibile solo se avviene attraverso gli atti del procedimento o con un provvedimento autonomo di convalida, utilizzando elementi univoci e sufficienti presenti negli atti istruttori. Al cont rario, è inammissibile un'integrazione postuma della motivazione tramite atti processuali o scritti difensivi” (Consiglio di Stato sez. VI, 27 febbraio 2024, n. 1903; cfr. anche ( sez. V, 8 agosto 2022, n. 5324, CP_3 CP_4 secondo cui “una motivazione postuma degli atti amministrativi — ricorrente ogni qual volta, come nel caso di specie, la parte pubblica esponga nei propri scritti difensivi ulteriori presupposti di fatto (o ragioni giuridiche) a giustificazione della decisione assunta dall'Amministrazione nel provvedimento impugnato, non evincibili nemmeno implicitamente dalla sua motivazione — è da ritenersi inammissibile, costituendo la motivazione il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vinco lata
e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile” e Controparte_5
Sez. VII, 2 gennaio 2025, n. 4, secondo cui “come chiarito da costante e condivisa giurisprudenza amministrativa, nel processo amministrativo l'integrazione i n sede giudiziale della motivazione dell'atto amministrativo è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento - nella misura in cui i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi l e concrete ragioni della determinazione assunta - oppure attraverso l'emanazione di un autonomo provvedimento di convalida. È invece inammissibile un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensi vi, com'è nel caso di specie (Cfr. ex multis TAR
Molise, sez. I, 29 giugno 2024, n. 214; Cons. Stato, sez. III, 28 novembre 2022, n. 10448; id., sez. VI, 9 marzo 2021, n. 2001; id., sez. IV, 19 luglio 2021, n. 5401; id., sez. 10 maggio
2021, n. 3666)”).
Pertanto, nella fattispecie in esame vanno considerate soltanto le ragioni della sanzione espresse nell'ordinanza ingiunzione opposta e negli atti del procedimento e nella
2 documentazione in quella sede acquisita, mentre alcun rilievo va riconosciuto alle ult eriori argomentazioni e alla documentazione prodotta per la prima volta in sede giudiziale.
Anche con specifico riferimento al procedimento sanzionatorio, è stato affermato che
“l'amministrazione non può dedurre, a sostegno della pretesa sanzionatoria, mot ivi o circostanze diversi da quelle enunciati con l'ingiunzione, e, infine, che il giudice non ha il potere di rilevare d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto, salve le ipotesi di inesistenza (ex plurim is, Cass. 10/08;2007, n. 17625;
16/04/2003, n. 6013; 28/05/2002, n. 7790)” (Cass. civ., Sez. II, 31 ottobre 2018, n. 27909; cfr. anche Tribunale Mantova, 5 febbraio 2019, secondo cui “in tema di opposizione a sanzioni amministrative, la legge n. 689/1981 c onfigura un modello procedimentale di tipo impugnatorio nel quale l'amministrazione non può dedurre, a sostegno della pretesa sanzionatoria, motivi o circostanze diversi da quelli enunciati con l'ordinanza”.
E', quindi, evidente che la legittimità della sanzione va valutata soltanto sulla base degli atti e degli accertamenti compiuti nel corso del procedimento sanzionatorio senza alcuna possibilità di utilizzare accertamenti successivi alla conclusione dello stesso e all'emissione dell'ordinanza ingiunzione.
3. Ciò chiarito, nel caso di specie nel corso del procedimento sanzionatorio non è stato compiuto alcun accertamento sulla natura del terreno, accertamento che sarebbe stato quanto mai necessario in considerazione del fatto che, sin dalla prima comunicaz ione alla CP_1 del 2 agosto 2019, con cui si preannunciava il taglio in virtù di quanto imposto dal CP_2 con provvedimento del 10 luglio 2019, l'odierna parte attrice ha sempre dichiarato che il terreno in esame era un castagneto da frutto.
Nell'ambito del procedimento sanzionatorio, invece, si riscontra soltanto l'indicazione nel verbale redatto dal Corpo Forestale che il taglio sarebbe avvenuto in un bosco.
La qualificazione di un terreno come bosco o castagneto da frutto, tuttavia, costituisce una valutazione implicante il possesso di adeguate competenze tecniche, ragion per cui all'indicazione contenuta nel verbale non può essere attribuito il valore fino a querela di falso, non trattandosi di un fatto oggetto di percezione, ma di valutazione dell'o rgano accertatore (cfr. Cass. civ., sez. I, 23 dicembre 1997, n. 13010, secondo cui “nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a q uerela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre non è necessario, in applicazione della disciplina di cui agli art. 2699 e 2700 c.c., l'esperimento del detto rimedio della querela qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazio ni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, cui non si estende la fede privilegiata del documento”).
3 Sarebbe stato, quindi, onere della effettuare, nel corso del procedimento CP_1 sanzionatorio, adeguati accertamenti median te personale in possesso delle necessarie competenze tecniche al fine di determinare la natura del terreno, a nulla rilevando, per le ragioni anzidette, l'accertamento eseguito il 23 settembre 2024, il giorno precedente alla costituzione in giudizio della resistente, vale a dire in epoca successiva sia all'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta sia alla presentazione del ricorso, dovendosi peraltro, osservare che la relativa relazione qualifica il terreno come bosco in quanto in stato di abbandono alla data di accertamento senza fornire, quindi, alcuna indicazione utile sullo stato dei luoghi all'epoca della contestata violazione (15 novembre 2019).
4. In definitiva, per le ragioni esposte, l'ordinanza ingiunzione impugnata deve essere annullata.
5. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, vengono poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disat tesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Annulla l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
2. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 70,00 per esborsi ed euro 340,00 (di cui euro 70,00 per la fase di studio, euro 70,00 per la fase introduttiva, euro 100,00 per la fase istruttoria ed euro 100,00 per fase di decisione), oltre spese generali al 15%, cpa e iva come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giulio Tarsitano .
Così deciso in Castrovillari, 2 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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