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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 1946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1946 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2323/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Marco Pasquale Papasso Parte_1
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con Dott.ssa Serena Cianflone, Dott.ssa Roberta Travia e Dott.
TA GL resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28.05.2025 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di Controparte_1 essere stata docente con incarico sino al mese di giugno 2025 e di aver prestato servizio per l'Amministrazione convenuta negli anni scolastici
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 in forza di contratti a tempo determinato, deduceva di non aver beneficiato in tali annualità dell'erogazione dell'importo di € 500,00 annuo prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015 destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Lamentava la discriminazione rispetto al personale docente di ruolo e, dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022 e di CGUE del 18.5.2022, concludeva chiedendo “[..] accertare il diritto della ricorrente di ottenere per gli anni scolastici 2021/2022,
1 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 la Carta docente, per l'importo di Euro
500,00 annui e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta Carta per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge [..]”.
Il si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda relativa agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 e aderendovi in relazione agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.
La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 9.12.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Premesso che, in punto di fatto, gli incarichi di docenza indicati in ricorso non sono contestati e sono documentalmente provati (cfr. fasc. ricorrente e stato matricolare in fasc. MI), deve osservarsi che sulla questione oggetto del presente giudizio è intervenuta la Suprema Corte che, con sentenza n.
29961/2023, ha fissato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze
2 scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Facendo applicazione di tali principi, atteso che parte ricorrente – docente supplente con incarico sino al mese di giugno 2025 - è stata destinataria di incarichi con contratti a tempo determinato, deve essere dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, mediante accreditamento su detta Carta elettronica della somma € 500,00 annua per gli anni scolastici indicati in ricorso.
Premesso, invero, che per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 vengono in considerazione docenze svolte sino al 30.6 (e rispetto a tali annualità Cont scolastiche il ha aderito alla domanda di parte ricorrente), si osserva che per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 sono state documentate le docenze svolte e la contraria posizione assunta dal convenuto (per CP_1
3 cui, trattandosi di docenze brevi/saltuarie, non potrebbe essere riconosciuto il diritto qui invocato) – pur condivisa da questo Tribunale – deve ritenersi cedevole a fronte della recente pronuncia del 3 luglio 2025 della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea. In detta pronuncia la CGUE ha affermato “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di
EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”. Cont Ebbene, nel caso di specie non è stata dedotta dal e non è evincibile dagli atti una ragione oggettiva che giustifichi la disparità di trattamento.
Deve, pertanto, affermarsi il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico anche in relazione a tali annualità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accerta il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici indicati in ricorso (2021/2022, 2022/2023, 2023/2024,
2024/2025) e, per l'effetto, condanna il a Controparte_1 provvedere in tal senso;
condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.314,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta, maggiorate di euro 49,00 a titolo di contributo unificato.
4 Così deciso in Cosenza, 10 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
5
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2323/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Marco Pasquale Papasso Parte_1
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con Dott.ssa Serena Cianflone, Dott.ssa Roberta Travia e Dott.
TA GL resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28.05.2025 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di Controparte_1 essere stata docente con incarico sino al mese di giugno 2025 e di aver prestato servizio per l'Amministrazione convenuta negli anni scolastici
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 in forza di contratti a tempo determinato, deduceva di non aver beneficiato in tali annualità dell'erogazione dell'importo di € 500,00 annuo prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015 destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Lamentava la discriminazione rispetto al personale docente di ruolo e, dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022 e di CGUE del 18.5.2022, concludeva chiedendo “[..] accertare il diritto della ricorrente di ottenere per gli anni scolastici 2021/2022,
1 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 la Carta docente, per l'importo di Euro
500,00 annui e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta Carta per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge [..]”.
Il si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda relativa agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 e aderendovi in relazione agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.
La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 9.12.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Premesso che, in punto di fatto, gli incarichi di docenza indicati in ricorso non sono contestati e sono documentalmente provati (cfr. fasc. ricorrente e stato matricolare in fasc. MI), deve osservarsi che sulla questione oggetto del presente giudizio è intervenuta la Suprema Corte che, con sentenza n.
29961/2023, ha fissato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze
2 scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Facendo applicazione di tali principi, atteso che parte ricorrente – docente supplente con incarico sino al mese di giugno 2025 - è stata destinataria di incarichi con contratti a tempo determinato, deve essere dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, mediante accreditamento su detta Carta elettronica della somma € 500,00 annua per gli anni scolastici indicati in ricorso.
Premesso, invero, che per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 vengono in considerazione docenze svolte sino al 30.6 (e rispetto a tali annualità Cont scolastiche il ha aderito alla domanda di parte ricorrente), si osserva che per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 sono state documentate le docenze svolte e la contraria posizione assunta dal convenuto (per CP_1
3 cui, trattandosi di docenze brevi/saltuarie, non potrebbe essere riconosciuto il diritto qui invocato) – pur condivisa da questo Tribunale – deve ritenersi cedevole a fronte della recente pronuncia del 3 luglio 2025 della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea. In detta pronuncia la CGUE ha affermato “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di
EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”. Cont Ebbene, nel caso di specie non è stata dedotta dal e non è evincibile dagli atti una ragione oggettiva che giustifichi la disparità di trattamento.
Deve, pertanto, affermarsi il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico anche in relazione a tali annualità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accerta il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici indicati in ricorso (2021/2022, 2022/2023, 2023/2024,
2024/2025) e, per l'effetto, condanna il a Controparte_1 provvedere in tal senso;
condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.314,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta, maggiorate di euro 49,00 a titolo di contributo unificato.
4 Così deciso in Cosenza, 10 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
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