Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00512/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01007/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1007 del 2022, proposto dal Consorzio Nazionale per il Riciclaggio dei Rifiuti di Beni A Base di Polietilene (Polieco), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Tedeschini, Tommaso Marvasi e Fabiana Seghini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, largo Messico, 7;
contro
il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della Transizione Ecologica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Stato Regioni ed Unificata e l’Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
l’A.N.C.I., non costituita in giudizio;
nei confronti
del CO – Consorzio Nazionale Imballaggi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Alberto Romano e Gian Domenico Mosco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, v.le XXI Aprile, 11;
per l'annullamento
- del decreto del Ministro della Transizione Ecologica – Ministro dello Sviluppo Economico, prot. n. R.00002621 del 23 giugno 2021, pubblicato sul sito del MITE in data 5 luglio 2021 di approvazione, ai sensi dell'art. 225, comma 4, D. Lgs. 152/2006, del “Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio 2019-2023” trasmesso dal CONAI, nella parte in cui possa essere interpretato come conferente un criterio di legittimità alle soluzione delle questioni giuridiche poste nel programma e, in particolare alle controversie giuridiche intercorse o pendenti tra i Consorzi CO (art. 224 T.U. Ambiente) e CO (art. 234 T.U. Ambiente), come espressamente indicate nel corso della trattazione dei motivi di illegittimità;
- del “Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio 2019-2023” predisposto dal CONAI e allegato al predetto decreto n. R.0000261 del 23/06/2021 nelle parti in cui tratta questioni giuridiche offrendo soluzioni parziali – come meglio individuate e trattate nello svolgimento dei motivi di illegittimità – e in particolare di quanto affermato da pag. 25 in poi nel capitolo dedicato alle “controversie con il Consorzio CO”;
- per quanto occorrer possa della nota Ispra del 14 luglio 2020, acquisita al prot. n. 54465/MATTM di approvazione del programma del CO (di tenore sconosciuto);
- per quanto occorrer possa dell'intesa acquisita dalla Conferenza Unificata in data 3 giugno 2021 (di tenore sconosciuto);
- di ogni altro atto, presupposto, connesso o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero della Transizione Ecologica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Stato Regioni ed Unificata e dell’Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale e del CO – Consorzio Nazionale Imballaggi;
Visto l’art. 35, co. 1, lett. c, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. IN OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che con memoria del 19 dicembre 2025 parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al presente ricorso;
Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto, infine, che le spese di lite possano essere compensate in ragione dell’esito in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NR MA, Presidente FF
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
IN OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN OR | NR MA |
IL SEGRETARIO