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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/11/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IL ON
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 25/11/2025 nella causa iscritta al n. 3773 /2024 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. MARTA OTTAVIO, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 17.6.2024, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1.9.2022, dovuti in virtù del decreto di omologa r.g. n. 2267/2022 emesso 14.3.2023 dal Tribunale di Tivoli, oltre interessi legali.
L'Ente resistente è rimasto contumace, nonostante la ritualità della notifica, e deve quindi dichiararsene la contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente e decisa all'udienza odierna.
Dagli atti depositati in giudizio si evince che parte ricorrente ha ottenuto il decreto di omologa, attestante la sussistenza del requisito sanitario utile per la prestazione richiesta, all'esito del procedimento per ATP in data 14.3.2023, e che lo ha notificato in data 17.1.2024, correttamente alla sede provinciale.
Il ricorrente omette tuttavia radicalmente di allegare la sussistenza del requisito socioeconomico utile al fine di beneficiare della prestazione richiesta, costituito nel caso di specie dalla condizione di non ricovero con retta a carico dello stato.
Sul punto si osserva che la mancata allegazione di un elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio impone il rigetto a prescindere da qualsiasi risultanza documentale, posto che l'onere di allegazione precede logicamente l'onere della prova. La giurisprudenza di legittimità, proprio per tale ragione, considera il difetto di allegazione questione che il giudice può affrontare in via preliminare, sulla scorta del principio della ragione più liquida (ex multis, cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 17214 del
19/8/2016), senza che possa essere svolta istruttoria alcuna, neppure attraverso il mero esame delle prove precostituite e prodotte dalla parte, posto che le stesse devono appunto riguardare i fatti allegati,
e posto che non può pretendersi che la controparte, né il giudice d'ufficio, svolgano un defatigante lavoro di ricostruzione degli elementi di fatto sottesi alla domanda, desumendoli dall'esame dei documenti offerti in prova (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/9/2017).
Fermo quindi il carattere assorbente del rilevato difetto di allegazione, ad abundantiam si osserva che in ogni caso la parte non ha neppure documentato di aver trasmesso all'ente il modello AP70, necessario alla verifica della sussistenza di detto requisito in sede amministrativa e quindi alla liquidazione del beneficio.
La domanda deve quindi essere rigettata.
La contumacia di parte resistente esclude una statuizione sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3773/2024 r.g.:
- Rigetta il ricorso.
- Nulla sulle spese.
Tivoli, 25.11.2025
Il Giudice
IL ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IL ON
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 25/11/2025 nella causa iscritta al n. 3773 /2024 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. MARTA OTTAVIO, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 17.6.2024, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1.9.2022, dovuti in virtù del decreto di omologa r.g. n. 2267/2022 emesso 14.3.2023 dal Tribunale di Tivoli, oltre interessi legali.
L'Ente resistente è rimasto contumace, nonostante la ritualità della notifica, e deve quindi dichiararsene la contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente e decisa all'udienza odierna.
Dagli atti depositati in giudizio si evince che parte ricorrente ha ottenuto il decreto di omologa, attestante la sussistenza del requisito sanitario utile per la prestazione richiesta, all'esito del procedimento per ATP in data 14.3.2023, e che lo ha notificato in data 17.1.2024, correttamente alla sede provinciale.
Il ricorrente omette tuttavia radicalmente di allegare la sussistenza del requisito socioeconomico utile al fine di beneficiare della prestazione richiesta, costituito nel caso di specie dalla condizione di non ricovero con retta a carico dello stato.
Sul punto si osserva che la mancata allegazione di un elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio impone il rigetto a prescindere da qualsiasi risultanza documentale, posto che l'onere di allegazione precede logicamente l'onere della prova. La giurisprudenza di legittimità, proprio per tale ragione, considera il difetto di allegazione questione che il giudice può affrontare in via preliminare, sulla scorta del principio della ragione più liquida (ex multis, cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 17214 del
19/8/2016), senza che possa essere svolta istruttoria alcuna, neppure attraverso il mero esame delle prove precostituite e prodotte dalla parte, posto che le stesse devono appunto riguardare i fatti allegati,
e posto che non può pretendersi che la controparte, né il giudice d'ufficio, svolgano un defatigante lavoro di ricostruzione degli elementi di fatto sottesi alla domanda, desumendoli dall'esame dei documenti offerti in prova (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/9/2017).
Fermo quindi il carattere assorbente del rilevato difetto di allegazione, ad abundantiam si osserva che in ogni caso la parte non ha neppure documentato di aver trasmesso all'ente il modello AP70, necessario alla verifica della sussistenza di detto requisito in sede amministrativa e quindi alla liquidazione del beneficio.
La domanda deve quindi essere rigettata.
La contumacia di parte resistente esclude una statuizione sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3773/2024 r.g.:
- Rigetta il ricorso.
- Nulla sulle spese.
Tivoli, 25.11.2025
Il Giudice
IL ON