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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 3151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3151 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3151/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARZO ELISABETTA, Presidente
PALLIGGIANO GIANMARIO, Relatore
SURIANO MARIO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11643/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Icca Srl - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Napoli 2 - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. A-4845 CONSTATAZ.. N. 30-2025 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA
ELETTRICA 2021
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. CONTESTAZIONE 41-2025 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta al ricorso ed insiste sull'accoglimento.
Resistente/Appellato: Si riporta alle controdeduzioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con l'odierno ricorso, notificato il 20 maggio 2025, le Ricorrente_1 S.r.l., Codice fiscale n. P.IVA_2 e Ricorrente_1 S.r.l., Codice fiscale n. P.IVA_1 - esercenti officina di energia elettrica con impianti fotovoltaici - con sede legale rispettivamente, in LL TR (NA), Indirizzo_3 e LL CC (NA) Indirizzo_4, hanno impugnato l'avviso di pagamento Prot. AIDA/n. 4845/2025 – Prot. RU/n. 13030/2025 e l'atto d'irrogazione immediata di sanzioni amministrative Prot. A/n. 30/2025 - Prot. RU/n. 13045/2025, emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle Dogane di Napoli 2 - per l'omesso versamento dei diritti di licenza e per l'esercizio di un'officina di energia elettrica della fattispecie di cui all'art. 53-bis, comma 3, del d. lgs 504/1995, il Testo Unico Accise (TUA), in mancanza della licenza fiscale di esercizio.
Con l'avviso di pagamento in questione l'Ufficio ha richiesto il pagamento dell'importo di € 8.231,63 per accisa sull'energia elettrica, € 69,72 per diritti di licenza, € 124,58 per interessi doganali ed €. 498,07
d'indennità di mora.
Con l'atto di irrogazione l'Ufficio ha altresì fissato una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva pari ad € 16.532,98, per avere le società ricorrenti usufruito dell'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett.
b), del TUA, in mancanza della licenza fiscale di esercizio prevista dall'art. 53-bis, comma 3, TUA.
Gli atti impugnati hanno tratto origine dal processo verbale di constatazione (PVC), Prot. RI/n. 1866/2022, col quale l'Ufficio delle Dogane di Napoli 2 aveva contestato alla Società ICCA s.r.l., quale obbligato principale, ed alla Ricorrente_1 s.r.l., quale obbligato solidale, le sopradescritte violazioni.
Gli atti erano emessi nei confronti di entrambe le Società, atteso che, in corso di verifica, si era realizzato un fitto d'azienda dalla Ricorrente_1 s.r.l. alla Società_1 s.r.l..
2.- Le società ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e 59 TUA: 504/1995.
Ad avviso delle ricorrenti, la mancanza di licenza per l'esercizio di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici dovrebbe comportare solo l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 59 TUA, non anche il pagamento dell'accisa, in assenza dell'elemento fraudolento ed essendo stata l'energia elettrica prodotta, comunque, con un impianto fotovoltaico. 2) illegittimità dell'avviso per mancanza del dettaglio di calcolo degli interessi e dell'indennità di mora.
3.- L'Agenzia delle Dogane e dei monopoli si è costituita in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
4.- La causa, inserita nel ruolo dell'udienza del 17 novembre 2025, è stata trattenuta per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso è infondato.
2.- Non fondata è la prima censura.
L'art. 52, comma 3, lett. b), TUA ammette l'esenzione dal pagamento dell'accisa allorquando l'energia elettrica
è prodotta da fonti rinnovabili. La disposizione stabilisce espressamente che :.. “È esente all'accisa l'energia elettrica:... b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni ubicati nel medesimo sito di produzione”.
L'art. 53-bis, comma 3, TUA precisa altresì che: "... Per i soggetti di cui all'articolo 53, comma 2, lettera a), che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all'articolo 21, la licenza di cui al comma 2, lettera b), è rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale".
Pertanto, il menzionato art 53-bis, comma 3, TUA dispone che, per l'esercizio di officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, sia rilasciata una licenza subordinata al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale. La disposizione prescrive con chiarezza che la licenza è rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali, tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.
Ebbene, le società ricorrenti, pur avendo iniziato l'iter autorizzativo, non lo avevano completato lasciando per di più inevase le richieste di acquisizione di documenti avanzate dall'Ufficio.
Secondo l'impianto normativo di riferimento, il rispetto delle prescrizioni e il completamento del procedimento autorizzativo hanno valenza non meramente formale bensì sostanziale, dovendo l'amministrazione riscontrare, tramite una serie di adempimenti endoprocedimentali, la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti normativi perché il contribuente possa avere diritto all'esenzione fiscale.
La produzione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili è ovviamente attività di per sé lecita, tuttavia la stessa richiede un provvedimento autorizzatorio per essere esercitata. Ne deriva che l'assenza dell'elemento fraudolento, richiamato da parte ricorrente a sostegno della sostenibilità comunque dell'agevolazione, non costituisce elemento sufficiente ad attribuire il diritto all'esenzione.
Diversamente ragionando e consentendo così al contribuente di beneficiare dell'esenzione benché in assenza della licenza, si finirebbe per svuotare gli elementi funzionali del provvedimento autorizzativo.
Va peraltro considerato che, come da insegnamento del giudice di legittimità (cfr., ex multis, Cass. civ., ordinanza n. 17976 del 2021; sez. VI, 16 luglio 2020, n. 15249, in connessione con Cass. civ., sez. un. 22 settembre 2016, n. 18574, che richiama il precedente delle Sezioni unite 3 giugno 2015, n. 11373), le norme fiscali che riconoscono agevolazioni o benefici fiscali sono norme di stretta interpretazione, in quanto dettate in deroga all'ordinario regime d'imposizione, il quale contribuisce in misura determinante al perseguimento degli equilibri della finanza pubblica in conformità ai principi di cui agli artt. 23, 53 e 81 Cost. (cfr. C. cost. 10/2015).
Per queste ragioni non è applicabile al caso di specie la pretesa esenzione prevista dall'art. 52 TUA.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi richiamando il disposto di cui all'art. 59 del TUA il quale prevede l'applicazione di una sanzione nel caso di esercizio di un'officina in assenza di licenza;
la disposizione ha carattere generale valevole per tutti i tipi di licenze, senza che possa esimere dall'applicazione dei criteri operanti in materia di agevolazione
2.2.- Infondata è la seconda censura.
L'avviso impugnato, dopo avere precisato l'importo degli interessi, precisa anche che " ... L'importo degli interessi di cui sopra è da intendersi determinato alla data del presente atto". L'avviso include altresì una tabella nella quale è indicato l'importo degli interessi in base alla data del pagamento.
3.- Si ravvisano le giuste ragioni, in considerazione della particolarità della questione controversa, per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso, in Napoli, il 17 novembre 2025.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARZO ELISABETTA, Presidente
PALLIGGIANO GIANMARIO, Relatore
SURIANO MARIO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11643/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Icca Srl - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Napoli 2 - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. A-4845 CONSTATAZ.. N. 30-2025 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA
ELETTRICA 2021
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. CONTESTAZIONE 41-2025 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta al ricorso ed insiste sull'accoglimento.
Resistente/Appellato: Si riporta alle controdeduzioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con l'odierno ricorso, notificato il 20 maggio 2025, le Ricorrente_1 S.r.l., Codice fiscale n. P.IVA_2 e Ricorrente_1 S.r.l., Codice fiscale n. P.IVA_1 - esercenti officina di energia elettrica con impianti fotovoltaici - con sede legale rispettivamente, in LL TR (NA), Indirizzo_3 e LL CC (NA) Indirizzo_4, hanno impugnato l'avviso di pagamento Prot. AIDA/n. 4845/2025 – Prot. RU/n. 13030/2025 e l'atto d'irrogazione immediata di sanzioni amministrative Prot. A/n. 30/2025 - Prot. RU/n. 13045/2025, emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle Dogane di Napoli 2 - per l'omesso versamento dei diritti di licenza e per l'esercizio di un'officina di energia elettrica della fattispecie di cui all'art. 53-bis, comma 3, del d. lgs 504/1995, il Testo Unico Accise (TUA), in mancanza della licenza fiscale di esercizio.
Con l'avviso di pagamento in questione l'Ufficio ha richiesto il pagamento dell'importo di € 8.231,63 per accisa sull'energia elettrica, € 69,72 per diritti di licenza, € 124,58 per interessi doganali ed €. 498,07
d'indennità di mora.
Con l'atto di irrogazione l'Ufficio ha altresì fissato una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva pari ad € 16.532,98, per avere le società ricorrenti usufruito dell'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett.
b), del TUA, in mancanza della licenza fiscale di esercizio prevista dall'art. 53-bis, comma 3, TUA.
Gli atti impugnati hanno tratto origine dal processo verbale di constatazione (PVC), Prot. RI/n. 1866/2022, col quale l'Ufficio delle Dogane di Napoli 2 aveva contestato alla Società ICCA s.r.l., quale obbligato principale, ed alla Ricorrente_1 s.r.l., quale obbligato solidale, le sopradescritte violazioni.
Gli atti erano emessi nei confronti di entrambe le Società, atteso che, in corso di verifica, si era realizzato un fitto d'azienda dalla Ricorrente_1 s.r.l. alla Società_1 s.r.l..
2.- Le società ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e 59 TUA: 504/1995.
Ad avviso delle ricorrenti, la mancanza di licenza per l'esercizio di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici dovrebbe comportare solo l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 59 TUA, non anche il pagamento dell'accisa, in assenza dell'elemento fraudolento ed essendo stata l'energia elettrica prodotta, comunque, con un impianto fotovoltaico. 2) illegittimità dell'avviso per mancanza del dettaglio di calcolo degli interessi e dell'indennità di mora.
3.- L'Agenzia delle Dogane e dei monopoli si è costituita in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
4.- La causa, inserita nel ruolo dell'udienza del 17 novembre 2025, è stata trattenuta per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso è infondato.
2.- Non fondata è la prima censura.
L'art. 52, comma 3, lett. b), TUA ammette l'esenzione dal pagamento dell'accisa allorquando l'energia elettrica
è prodotta da fonti rinnovabili. La disposizione stabilisce espressamente che :.. “È esente all'accisa l'energia elettrica:... b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni ubicati nel medesimo sito di produzione”.
L'art. 53-bis, comma 3, TUA precisa altresì che: "... Per i soggetti di cui all'articolo 53, comma 2, lettera a), che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all'articolo 21, la licenza di cui al comma 2, lettera b), è rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale".
Pertanto, il menzionato art 53-bis, comma 3, TUA dispone che, per l'esercizio di officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, sia rilasciata una licenza subordinata al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale. La disposizione prescrive con chiarezza che la licenza è rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali, tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.
Ebbene, le società ricorrenti, pur avendo iniziato l'iter autorizzativo, non lo avevano completato lasciando per di più inevase le richieste di acquisizione di documenti avanzate dall'Ufficio.
Secondo l'impianto normativo di riferimento, il rispetto delle prescrizioni e il completamento del procedimento autorizzativo hanno valenza non meramente formale bensì sostanziale, dovendo l'amministrazione riscontrare, tramite una serie di adempimenti endoprocedimentali, la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti normativi perché il contribuente possa avere diritto all'esenzione fiscale.
La produzione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili è ovviamente attività di per sé lecita, tuttavia la stessa richiede un provvedimento autorizzatorio per essere esercitata. Ne deriva che l'assenza dell'elemento fraudolento, richiamato da parte ricorrente a sostegno della sostenibilità comunque dell'agevolazione, non costituisce elemento sufficiente ad attribuire il diritto all'esenzione.
Diversamente ragionando e consentendo così al contribuente di beneficiare dell'esenzione benché in assenza della licenza, si finirebbe per svuotare gli elementi funzionali del provvedimento autorizzativo.
Va peraltro considerato che, come da insegnamento del giudice di legittimità (cfr., ex multis, Cass. civ., ordinanza n. 17976 del 2021; sez. VI, 16 luglio 2020, n. 15249, in connessione con Cass. civ., sez. un. 22 settembre 2016, n. 18574, che richiama il precedente delle Sezioni unite 3 giugno 2015, n. 11373), le norme fiscali che riconoscono agevolazioni o benefici fiscali sono norme di stretta interpretazione, in quanto dettate in deroga all'ordinario regime d'imposizione, il quale contribuisce in misura determinante al perseguimento degli equilibri della finanza pubblica in conformità ai principi di cui agli artt. 23, 53 e 81 Cost. (cfr. C. cost. 10/2015).
Per queste ragioni non è applicabile al caso di specie la pretesa esenzione prevista dall'art. 52 TUA.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi richiamando il disposto di cui all'art. 59 del TUA il quale prevede l'applicazione di una sanzione nel caso di esercizio di un'officina in assenza di licenza;
la disposizione ha carattere generale valevole per tutti i tipi di licenze, senza che possa esimere dall'applicazione dei criteri operanti in materia di agevolazione
2.2.- Infondata è la seconda censura.
L'avviso impugnato, dopo avere precisato l'importo degli interessi, precisa anche che " ... L'importo degli interessi di cui sopra è da intendersi determinato alla data del presente atto". L'avviso include altresì una tabella nella quale è indicato l'importo degli interessi in base alla data del pagamento.
3.- Si ravvisano le giuste ragioni, in considerazione della particolarità della questione controversa, per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso, in Napoli, il 17 novembre 2025.