Sentenza breve 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 10/03/2026, n. 4485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4485 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04485/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15345/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15345 del 2025, proposto da
LE AN, rappresentato e difeso dall’avvocato Cinzia Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Velletri, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Lorella Karbon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- Della nota a firma dell’Ing. Andrea Quattrocchi, prot. del 7 ottobre 2025, recante “ Comunicazione di accesso sui luoghi - servizio tecnico finalizzato al frazionamento catastale da eseguire sugli immobili acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale ”, con cui si preannunciava l’accesso tecnico per il giorno 15 ottobre 2025 presso l’immobile di proprietà del ricorrente, ai sensi dell’art. 31, commi 3 e seguenti, D.P.R. 380/2001;
- Nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ivi compresa l’ingiunzione di demolizione n. 4303 dell’8 febbraio 2016, e l’eventuale determinazione dirigenziale n. 839/2025, ove lesiva dei diritti del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Velletri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il dott. LU OA NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato il 27 novembre 2025 e depositato il 15 dicembre 2025, LE AN ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, formulando quattro motivi, così rubricati: “ I. Violazione di legge (art. 31, commi 3-5, D.P.R. 380/2001; artt. 3 e 7 L. 241/1990) – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e travisamento dei presupposti; II. Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza – Eccesso di potere per difetto di motivazione sull’estensione dell’area acquisita (art. 31, comma 3, D.P.R. 380/2001; artt. 3 e 7 L. 241/1990; artt. 42 e 97 Cost.); III. Violazione del giudicato e del principio di leale collaborazione tra autorità – Interferenza con procedimento giurisdizionale pendente; IV. Violazione del principio di partecipazione procedimentale (artt. 7 e 10 L. 241/1990) – Difetto assoluto di comunicazione di avvio del procedimento – Violazione degli artt. 97 e 113 Cost. e dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ”;
Considerato che il Comune di Velletri si è costituito in resistenza il 26 gennaio 2026, concludendo, con la successiva memoria del 29 gennaio 2026, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso “ in quanto proposto avverso una mera comunicazione basata su un’ingiunzione del 1997 (n. 286 del 1.12.1997) valida in quanto mai impugnata nei termini di legge ”, ovvero, in subordine, per il rigetto dello stesso nel merito;
Rilevato che alla camera di consiglio del 24 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione, con avviso alle parti della possibile definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto che l’eccezione di inammissibilità del gravame sia fondata, dal momento che l’atto gravato in principalità è un mero atto endoprocedimentale di natura istruttoria (avente il seguente contenuto: “ il sottoscritto […] nella qualità di tecnico incaricato dal Comune di Velletri Settore Edilizia Privata/Condono Edilizio con Determinazione Dirigenziale n. 839 del 12/06/2025, comunica che il giorno 15/10/2025 alle ore 10.00 effettuerà l’accesso peritale e procederà alle operazioni necessarie al frazionamento delle aree e precisamente in Comune di Velletri (RM) […] per l’inizio delle [operazioni] di rilievo ”) che, a differenza di quanto opinato dal ricorrente, fa seguito all’atto n. 4303, datato 8 febbraio 2016 e notificato il 9 febbraio 2016 (cfr. doc. 8 di parte resistente, nel quale si legge, tra l’altro: “ a seguito di sopralluogo dell’Ufficio di Polizia Locale di Velletri, in data 30 dicembre 2015, è stata accertata l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. 289 dell’1/12/1997 […]. Si comunica pertanto che si procederà alla definizione della consistenza dell’area acquisita al patrimonio comunale ope legis, per effetto di tale inottemperanza, comprensiva dell’area di sedime e della ulteriore necessaria ai fini della demolizione, previo frazionamento catastale ”) di “ accertamento di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione con contestuale comunicazione di avvio del procedimento formale di acquisizione al patrimonio comunale, tramite frazionamento ”, a sua volta consequenziale rispetto all’ordinanza di demolizione n. 289 del 1° dicembre 1997 (notificata al ricorrente in data 23 dicembre 1997: cfr. doc. 2 di parte resistente);
Dato, ancora, conto che tale ordinanza di demolizione è stata assunta ai sensi dell’art. 7 della previgente L. 47/1985 e non già in esito a un procedimento penale, i rilievi di parte ricorrente basati sulla circostanza che sarebbe a tutt’oggi pendente un incidente di esecuzione promosso in sede penale non colgono nel segno, in quanto non idonei a influire sulla validità e sull’efficacia della sequenza procedimentale posta in essere dal Comune, in esecuzione della L. 47/1985 e del D.P.R. 380/2001, fra il 1997 e il 2016;
Valutato, altresì che il ricorso è del pari inammissibile con riguardo alla determinazione dirigenziale n. 839/2025 (trattandosi dell’atto, richiamato nella determina impugnata in principalità nel presente giudizio, e privo di ogni portata lesiva nei riguardi del ricorrente, con cui è stato individuato il tecnico incaricato dell’accesso per cui è causa) e in ogni caso irricevibile con riguardo al provvedimento n. 4303 dell’8 febbraio 2016;
Ritenuto che le spese, nell’ammontare liquidato in parte dispositiva, debbano essere poste a carico di parte ricorrente in base al principio della soccombenza,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte irricevibile.
Condanna parte ricorrente a rifondere al Comune resistente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NT NG, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
LU OA NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU OA NI | NT NG |
IL SEGRETARIO