Articolo 2 della Legge 15 marzo 1986, n. 103
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 aprile 1986
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21 dell'atto costitutivo.
Entrata in vigore il 13 aprile 1986