Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21 dell'atto costitutivo.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21 dell'atto costitutivo.