Art. 19.
Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 991 , e' sostituito dal seguente: "La concessione del suddetto contributo deve essere adottata con provvedimento approvato da un numero di delegati che rappresenti i tre quinti degli iscritti alla Cassa, in una seduta alla quale abbiano partecipato almeno quindici delegati".
Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 991 , e' sostituito dal seguente: "La concessione del suddetto contributo deve essere adottata con provvedimento approvato da un numero di delegati che rappresenti i tre quinti degli iscritti alla Cassa, in una seduta alla quale abbiano partecipato almeno quindici delegati".