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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/07/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1262/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1262/2024, in materia di modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
nata ad [...], il [...], con l'Avv. Massimo Grattarola CP_1
e nato a [...], il [...], con l'Avv. Monia Mora Controparte_2
e nata ad [...], il [...], contumace Controparte_3
e nata ad [...], il [...], contumace Controparte_4
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 19.6.2024.
Condizioni congiunte: “voglia il Tribunale, previa ogni pronuncia del caso e di legge, tenuto conto delle sopravvenute circostanze descritte in premessa, modificare la sentenza n. 198/2019 depositata
1 in data 04/03/2019 come segue: 1) Disporre che a far data dal mese di gennaio 2024 nessun contributo al mantenimento della figlia sia corrisposto dal padre in favore della CP_3
medesima, stante la raggiunta indipendenza economica della stessa;
2) Disporre che, a far data dal mese di gennaio 2024, nulla sarà dovuto dal a titolo di spese straordinarie per la figlia CP_2
; 3) Dare atto che il sig. risulta regolare nel pagamento del mantenimento CP_3 CP_2
ordinario e delle spese straordinarie pregressi per la figlia e della relativa rivalutazione CP_3
monetaria sino a dicembre 2023 o che comunque nulla è da lui dovuto per il pregresso;
4) Disporre che nessun contributo al mantenimento della figlia sia corrisposto dal padre, stante la CP_4
sua indipendenza economica già a far data dal ricorso di divorzio;
5) Disporre che, in relazione ai
CP_ finanziamenti sottoscritti dalla signora presso CO (contratto N.________) e presso OS
TO SP (contratto N. 54154019 del 23.03.2016), di cui il signor è garante, la signora CP_2
CP_ provvederà al puntuale pagamento di tutte le rate mancanti fino ad estinzione totale dei medesimi, tenendo indenne il signor da qualunque richiesta di pagamento, nonché da CP_2
eventuali procedure esecutive;
6) Disporre che le parti hanno già definito ogni loro rapporto patrimoniale e dichiarano di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo, ragione o causa;
7) Disporre che le spese legali per la presente procedura saranno a carico di ciascuna parte secondo gli incarichi conferiti, rinunciando, sin d'ora, i rispettivi legali al vincolo della solidarietà; 8) I ricorrenti dichiarano di rinunciare fin da ora a proporre impugnazione avverso l'emanando provvedimento, le cui condizioni sono già state concordate tra le parti nel presente ricorso congiunto”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 30.5.2024, le parti hanno domandato modifica delle condizioni di divorzio.
2. All'udienza dell'1.4.2025, i Sig.ri e hanno dichiarato: CP_1 Controparte_2
“ancorché, nella sentenza di divorzio non sia specificato, è pacifico che la somma di Euro
200,00 mensili prevista in sede di divorzio era relativa al mantenimento della figlia , CP_3 mentre la figlia, , era già economicamente autosufficiente all'epoca del divorzio. CP_4
Da circa un mese, sia sia sono disoccupate, pur percependo la NASPI. CP_4 CP_3
, che ha 27 anni, all'epoca del divorzio, lavorava per un'impresa di pulizie, con CP_4
contratto a tempo indeterminato, con retribuzione di circa Euro 800,00 mensili. Poi, dopo due o tre anni, ha cambiato, è andata a fare l'incassatrice , presso con CP_5 CP_6
contratto a tempo indeterminato, per circa Euro 1.200,00 / 1.300,00 mensili netti. Un mese fa, è stata licenziata per mancanza di lavoro e prende la NASPI. CP_4 CP_4
2 convive con un ragazzo che prende anche lui la NASPI. , che ha 25 anni, all'epoca CP_3
del divorzio, viveva con la madre e non lavorava. Poi, è stata assunta presso la fabbrica di cappelli Borsalino, con contratto a tempo indeterminato. A dicembre 2024, è stata licenziata, per esubero di personale. convive con un ragazzo che lavora, fa il meccanico, CP_3 prende circa Euro 1.100,00 / 1.200,00 mensili netti”.
3. Integrato il contraddittorio con le figlie maggiorenni, rappresentate come non più conviventi coi genitori, all'udienza del 27.5.2025, quest'ultime hanno dichiarato: “è vero che non conviviamo più con nessuno dei genitori ed è vero che siamo economicamente autosufficienti dal gennaio del 2024. Non siamo interessate a difenderci in questo giudizio tramite un difensore”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- modifica “la sentenza n. 198/2019 depositata in data 04/03/2019 come segue: 1) Disporre che a far data dal mese di gennaio 2024 nessun contributo al mantenimento della figlia sia corrisposto dal padre in favore della medesima, stante la raggiunta indipendenza CP_3
economica della stessa;
2) Disporre che, a far data dal mese di gennaio 2024, nulla sarà dovuto dal a titolo di spese straordinarie per la figlia;
3) Dare atto che il CP_2 CP_3
sig. risulta regolare nel pagamento del mantenimento ordinario e delle spese CP_2
straordinarie pregressi per la figlia e della relativa rivalutazione monetaria sino a CP_3
dicembre 2023 o che comunque nulla è da lui dovuto per il pregresso;
4) Disporre che nessun contributo al mantenimento della figlia sia corrisposto dal padre, stante la sua CP_4
indipendenza economica già a far data dal ricorso di divorzio;
5) Disporre che, in relazione CP_ ai finanziamenti sottoscritti dalla signora presso CO (contratto N.________) e presso OS TO SP (contratto N. 54154019 del 23.03.2016), di cui il signor è CP_2
CP_ garante, la signora provvederà al puntuale pagamento di tutte le rate mancanti fino ad estinzione totale dei medesimi, tenendo indenne il signor da qualunque richiesta di CP_2
3 pagamento, nonché da eventuali procedure esecutive;
6) Disporre che le parti hanno già definito ogni loro rapporto patrimoniale e dichiarano di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo, ragione o causa;
7) Disporre che le spese legali per la presente procedura saranno a carico di ciascuna parte secondo gli incarichi conferiti, rinunciando, sin d'ora, i rispettivi legali al vincolo della solidarietà; 8) I ricorrenti dichiarano di rinunciare fin da ora a proporre impugnazione avverso l'emanando provvedimento, le cui condizioni sono già state concordate tra le parti nel presente ricorso congiunto”, ferma - per il resto - la sentenza di divorzio;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, l'8 luglio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1262/2024, in materia di modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
nata ad [...], il [...], con l'Avv. Massimo Grattarola CP_1
e nato a [...], il [...], con l'Avv. Monia Mora Controparte_2
e nata ad [...], il [...], contumace Controparte_3
e nata ad [...], il [...], contumace Controparte_4
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 19.6.2024.
Condizioni congiunte: “voglia il Tribunale, previa ogni pronuncia del caso e di legge, tenuto conto delle sopravvenute circostanze descritte in premessa, modificare la sentenza n. 198/2019 depositata
1 in data 04/03/2019 come segue: 1) Disporre che a far data dal mese di gennaio 2024 nessun contributo al mantenimento della figlia sia corrisposto dal padre in favore della CP_3
medesima, stante la raggiunta indipendenza economica della stessa;
2) Disporre che, a far data dal mese di gennaio 2024, nulla sarà dovuto dal a titolo di spese straordinarie per la figlia CP_2
; 3) Dare atto che il sig. risulta regolare nel pagamento del mantenimento CP_3 CP_2
ordinario e delle spese straordinarie pregressi per la figlia e della relativa rivalutazione CP_3
monetaria sino a dicembre 2023 o che comunque nulla è da lui dovuto per il pregresso;
4) Disporre che nessun contributo al mantenimento della figlia sia corrisposto dal padre, stante la CP_4
sua indipendenza economica già a far data dal ricorso di divorzio;
5) Disporre che, in relazione ai
CP_ finanziamenti sottoscritti dalla signora presso CO (contratto N.________) e presso OS
TO SP (contratto N. 54154019 del 23.03.2016), di cui il signor è garante, la signora CP_2
CP_ provvederà al puntuale pagamento di tutte le rate mancanti fino ad estinzione totale dei medesimi, tenendo indenne il signor da qualunque richiesta di pagamento, nonché da CP_2
eventuali procedure esecutive;
6) Disporre che le parti hanno già definito ogni loro rapporto patrimoniale e dichiarano di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo, ragione o causa;
7) Disporre che le spese legali per la presente procedura saranno a carico di ciascuna parte secondo gli incarichi conferiti, rinunciando, sin d'ora, i rispettivi legali al vincolo della solidarietà; 8) I ricorrenti dichiarano di rinunciare fin da ora a proporre impugnazione avverso l'emanando provvedimento, le cui condizioni sono già state concordate tra le parti nel presente ricorso congiunto”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 30.5.2024, le parti hanno domandato modifica delle condizioni di divorzio.
2. All'udienza dell'1.4.2025, i Sig.ri e hanno dichiarato: CP_1 Controparte_2
“ancorché, nella sentenza di divorzio non sia specificato, è pacifico che la somma di Euro
200,00 mensili prevista in sede di divorzio era relativa al mantenimento della figlia , CP_3 mentre la figlia, , era già economicamente autosufficiente all'epoca del divorzio. CP_4
Da circa un mese, sia sia sono disoccupate, pur percependo la NASPI. CP_4 CP_3
, che ha 27 anni, all'epoca del divorzio, lavorava per un'impresa di pulizie, con CP_4
contratto a tempo indeterminato, con retribuzione di circa Euro 800,00 mensili. Poi, dopo due o tre anni, ha cambiato, è andata a fare l'incassatrice , presso con CP_5 CP_6
contratto a tempo indeterminato, per circa Euro 1.200,00 / 1.300,00 mensili netti. Un mese fa, è stata licenziata per mancanza di lavoro e prende la NASPI. CP_4 CP_4
2 convive con un ragazzo che prende anche lui la NASPI. , che ha 25 anni, all'epoca CP_3
del divorzio, viveva con la madre e non lavorava. Poi, è stata assunta presso la fabbrica di cappelli Borsalino, con contratto a tempo indeterminato. A dicembre 2024, è stata licenziata, per esubero di personale. convive con un ragazzo che lavora, fa il meccanico, CP_3 prende circa Euro 1.100,00 / 1.200,00 mensili netti”.
3. Integrato il contraddittorio con le figlie maggiorenni, rappresentate come non più conviventi coi genitori, all'udienza del 27.5.2025, quest'ultime hanno dichiarato: “è vero che non conviviamo più con nessuno dei genitori ed è vero che siamo economicamente autosufficienti dal gennaio del 2024. Non siamo interessate a difenderci in questo giudizio tramite un difensore”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- modifica “la sentenza n. 198/2019 depositata in data 04/03/2019 come segue: 1) Disporre che a far data dal mese di gennaio 2024 nessun contributo al mantenimento della figlia sia corrisposto dal padre in favore della medesima, stante la raggiunta indipendenza CP_3
economica della stessa;
2) Disporre che, a far data dal mese di gennaio 2024, nulla sarà dovuto dal a titolo di spese straordinarie per la figlia;
3) Dare atto che il CP_2 CP_3
sig. risulta regolare nel pagamento del mantenimento ordinario e delle spese CP_2
straordinarie pregressi per la figlia e della relativa rivalutazione monetaria sino a CP_3
dicembre 2023 o che comunque nulla è da lui dovuto per il pregresso;
4) Disporre che nessun contributo al mantenimento della figlia sia corrisposto dal padre, stante la sua CP_4
indipendenza economica già a far data dal ricorso di divorzio;
5) Disporre che, in relazione CP_ ai finanziamenti sottoscritti dalla signora presso CO (contratto N.________) e presso OS TO SP (contratto N. 54154019 del 23.03.2016), di cui il signor è CP_2
CP_ garante, la signora provvederà al puntuale pagamento di tutte le rate mancanti fino ad estinzione totale dei medesimi, tenendo indenne il signor da qualunque richiesta di CP_2
3 pagamento, nonché da eventuali procedure esecutive;
6) Disporre che le parti hanno già definito ogni loro rapporto patrimoniale e dichiarano di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo, ragione o causa;
7) Disporre che le spese legali per la presente procedura saranno a carico di ciascuna parte secondo gli incarichi conferiti, rinunciando, sin d'ora, i rispettivi legali al vincolo della solidarietà; 8) I ricorrenti dichiarano di rinunciare fin da ora a proporre impugnazione avverso l'emanando provvedimento, le cui condizioni sono già state concordate tra le parti nel presente ricorso congiunto”, ferma - per il resto - la sentenza di divorzio;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, l'8 luglio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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