TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XIV CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Claudio Tedeschi, a definizione del procedimento iscritto al n. 1598-1/2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso presentato con atto depositato il 28.10.2024 da:
e , rappresentati e difesi dall'avv. NT TO in virtù di Parte_1 Parte_2 relativo mandato;
RICORRENTI E NEI CONFRONTI DI ' rappresentata e difesa in virtù di relativa Controparte_1 procura dall'avv. Walter Giacono Caturano: OPPONENTE E
[...] rappresentata e difesa in forza di mandato in atti dall'avv. Controparte_2
Marco Pesenti;
OPPONENTE avente ad oggetto: omologazione di piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e ss. d. l.vo 12 gennaio 2019 n. 14. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 28.10.2024 e hanno proposto Parte_1 Parte_2
'ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore' ai sensi degli artt. 67 e ss.
d. l.vo 12 gennaio 2019 n. 14 (in seguito: CCII), esponendo:
-di essere coniugati in regime patrimoniale di separazione di beni e di essere genitori dei due figli a nome e;
Per_1 Per_2
-di versare in condizione di sovraindebitamento;
-di non aver fatto ricorso nel quinquennio precedente a procedura alcuna per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento e di non aver posto in essere atto alcuno di frode;
-di non essere assoggettabili a procedura concorsuali e di rivestire la qualità di 'consumatore';
-che a seguito di loro interpello l'organismo di composizione della crisi istituito presso questo tribunale aveva designato quale 'gestore della crisi' l'avv. ; Controparte_3
-che la comune condizione di precarietà era conseguita alle spese sostenute: per l'acquisto di prima casa in Roma ove il nucleo familiare si era trasferito dall'anno 1989;
1 per il sostentamento della famiglia;
in dipendenza di grave patologia che aveva colpito la sig.ra nell'anno 2018; poter ospitare la madre del ricorrente Parte_2 Parte_1
, affetta da Alzheimer, in relativa struttura ove era deceduta nell'anno 2019;
[...]
-di aver contratto, su indicazione degli istituti di credito finanziatori che gli avevano prospettato la agevole possibilità di farvi fronte, finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio che avevano determinato l'incremento esponenziale del debito;
-che la propria condotta all'origine di tale situazione era esente da profilo alcuno di dolo o di colpa;
-che, quanto alla relativa situazione reddituale e patrimoniale:
a) percepisce trattamento pensionistico mensile di euro 2.300,00 circa Parte_1 quale dipendente del ministero della Difesa e, di essi, euro 1.250.00 avrebbero potuto essere destinati quali 'pagamenti mensili'; la debitoria a suo carico ammonta ad euro 268.975,83 di cui euro 175.586,39 con collocazione privilegiata ed euro 59.542,06 in chirografo;
b) percepisce trattamento pensionistico di euro 2.300,00 mensili circa di Parte_2 cui euro 1.500,00 avrebbero potuto essere destinati a 'pagamenti mensili', la debitoria a di lei carico è pari ad euro 93.389,00 con appostamento chirografo;
-che a garanzia di mutuo fondiario contratto per l'acquisto della casa di abitazione l'istituto di credito erogante 'Chebanca s.p.a.' aveva iscritto ipoteca anche su unità immobiliare in proprietà di che, unitamente a quella beneficiante del Parte_2 mutuo era soggetta a procedura espropriativa pendente presso questo tribunale al n. 72/2023;
-che, inoltre, aveva garantito finanziamento originariamente concesso al Parte_2 marito da 'Findomestic' e successivamente ceduto a ' che, a seguito di CP_4 ingiunzione giudiziale di pagamento, aveva iscritto pignoramento presso terzi in di lei danno;
-che, oltre a questa, risultavano pendenti ulteriore procedure esecutive: di pignoramento presso terzi nei confronti di entrambi i ricorrenti promossa da 'Chebanca s.p.a.' per il complessivo importo di euro 175.586,39 che aveva condotto, alla data del 26.04.2021, all'acquisizione di complessivi euro 12.432,11, lasciando residuare un debito di euro 162.836,66; espropriativa immobiliare promossa da
'Chebanca s.p.a.';
-che le spese mensili occorrenti per il mantenimento del nucleo familiare, come da relativo prospetto, assommavano ad euro 1.480,00 mensili alle quali ciascuno dei ricorrenti avrebbe provveduto con apporto individuale di euro 740,00;
-che la proposta di accordo prevede: a) il 'pagamento dei crediti in prededuzioni', in essi compreso: il 'compenso per l'OCC' per euro 12.995,28 'integralmente e in prededuzione'; il 'compenso per l'assistenza legale', quantificato dall'avv. NT TO in euro 7.000,00 oltre accessori, che avrebbe avuto collocazione in prededuzione per la quota parte del 75% e tale debito
2 sarebbe stato soddisfatto da per complessivi euro 18.889,28 con 15 ratei Parte_2 mensili di euro 1.259,95 decorrenti dal mese successivo all'omologa; b) quanto ai 'creditori privilegiati': la prosecuzione del rimborso del mutuo fondiario con il versamento del rateo mensile di euro 1.660,00 (in luogo di euro 1.122,01 stabilito nel piano di ammortamento) per i primi 17 mesi dopo l'omologa e di euro 2.960,00 dal diciottesimo mese successivo all'omologa di modo da 'proseguire il piano di ammortamento e, contestualmente, saldare le rate pregresse insolute', con versamento dei ratei nei diciassette mesi successivi all'omologa da parte di Parte_1
e i successivi con partecipazione anche di con apporto di euro
[...] Parte_2
1.300,00; il pagamento del 25% del compenso spettante all'avv. NT TO in due ratei mensili di euro 834,50 ognuno, dal sedicesimo mese post-omologa da parte di;
Parte_2
c) quanto ai creditori chirografari –' ' ' e ' il 25% CP_5 CP_6 CP_1 Controparte_7 del relativo ammontare individuale in settanta ratei mensili successivi all'omologa dell'importo di euro 339,87 ciascuno corrisposti da;
Parte_2
-che tale proposta appalesa profili di maggiore convenienza rispetto al 'recupero coattivo dei crediti' e alla 'alternativa liquidatoria', tenuto conto che gli immobili soggetti ad esecuzione immobiliare avevano registrato valori di base d'asta di euro 100.500,00 quanto a quello in proprietà di ed euro 207.750 quanto a Parte_1 quello in proprietà di;
Parte_2 hanno conclusivamente chiesto la preliminare sospensione del 'pagamento del quinto della retribuzione mensile' e l'omologa del proposto piano di ristrutturazione. 2. Al ricorso è stata allegata relazione del 'gestore della crisi' designato dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento forense di Roma nella persona dell'avv. . Controparte_3
3. Con decreto del 5.12.2024 questo g.d. rilevava che:
- secondo il pertinente ordito di disciplina, nel caso di domanda proposta da soggetto avente la qualifica di 'consumatore' e volta alla ristrutturazione della propria situazione debitoria, la verifica demandata al tribunale prima della trasmissione della relativa proposta ai creditori, per espresso dettato normativo è limitata al riscontro della sola 'ammissibilità' (art. 70 comma 1 CCII), ossia del rispetto dei presupposti previsti quanto alla legittimazione del proponente, alla ricorrenza delle condizioni richieste e alla sussistenza del relativo corredo documentale e con esclusione di verifica alcuna circa la effettiva realizzabilità delle prospettate modalità solutorie -che il comma 7 dell'art. 70 CCII differisce al successivo momento procedimentale dell'omologa- ovvero della maggiore convenienza della alternativa liquidatoria -che il successivo comma 9 dell'art. 70 CCII stabilisce possa essere vagliata solamente in caso di specifica contestazione da parte del creditore quale parametro in forza del quale comunque poter convalidare la proposta di componimento- e ciò al chiaro ed
3 evidente fine, che ne integra la sottesa ratio, di delimitare l'iniziale sindacato giurisdizionale nel perimetro della sola legalità formale, rimettendo alle scelte ed opzioni dei creditori, quali soggetti avente diretto ed immediato interesse, ogni decisione in punto di idoneità di quanto prospettato dal debitore ai fini adempitivi per l'effettivo soddisfo e realizzo delle proprie pretese, e ciò in pieno parallelismo con l'omologa disciplina dell'istituto del concordato preventivo in continuità aziendale di cui agli artt. 47 e 112 CCII;
-che entrambi i ricorrenti hanno comune residenza in Roma, in via Poggio A Caiano n. 5, int. 4, pal b) –come da relativa certificazione anagrafica prodotta in allegato n. 9 del relativo fascicolo- e ciò radica la competenza di questo tribunale a delibare la proposta istanza ex art. 27 commi 2 e 3 lett. d) CCII;
- la comune residenza e la presenza tra i ricorrenti di vincolo coniugale attestato da detta certificazione, in difetto di elemento alcuno di segno contrario, deve ritenersi indice di convivenza rilevante ai sensi dell'art. 66 comma 1 CCII;
-doveva riconoscersi in capo ad entrambi i ricorrenti la qualità di 'consumatore' ex art. 2 comma 1 lett. e) CCII poiché il debito di cui era chiesto il componimento, tenuto conto di quanto esposto in ricorso e delle risultanze della relazione dell'OCC, non aveva causale inerenza all'esercizio, diretto o anche mediato attraverso partecipazione societaria, di attività imprenditoriale;
-la domanda era corredata: dall'elenco dei creditori e delle somme di rispettiva spettanza e di eventuale titolo prelatizio;
dell'indicazione della consistenza e composizione del patrimonio e degli atti di straordinaria amministrazione posti in essere nel precedente quinquennio;
delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
della menzione della composizione del nucleo familiare, dei redditi percepiti e di quanto necessario al mantenimento proprio;
-che, al riguardo, per quel che concerne gli importi di cui i ricorrenti avevano affermato necessitare mensilmente e pari ad euro 1.500.00, osservava che tale computo, per espresso assunto del ricorso, era stato effettuato sulla scorta di relativa 'autocertificazione' e che trattavasi di profilo afferente la convenienza del piano di ristrutturazione e, quindi, non incidendo sulla sua ammissibilità, avrebbe potuto essere oggetto di giudiziale vaglio solamente nel caso di opposizione del creditore;
-al ricorso era allegata relazione dell'OCC il cui contenuto appariva rispondente alle prescrizioni dettate dall'art. 68, comma 2, CCII e nella quale , vagliati alla luce della documentazione di supporto, aveva indicato negli importi di euro 1.250,00 quanto a ed euro 1.500,00 quanto a le somme che sarebbero state Parte_1 Parte_2 messe a disposizione del ceto creditorio per il componimento della debitoria secondo le modalità articolate nel proposto piano, come traibili dai rispettivi emolumenti pensionistici mensili al netto di quanto necessario per il sostentamento del nucleo familiare, cifre in relazione alle quali il ricorso non risultava sufficientemente chiaro;
-che, tenuto conto della ricostruzione delle cause della situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti, come ripercorsa dall'OCC nella propria relazione
4 sulla scorta di relativo apparato documentale di supporto, non si riscontravano, allo stato, quali ragioni determinante le relative genesi, comportamenti improntati a malafede, colpa grave o frode del debitore -in ipotesi ostativi all'accesso alla postulata procedura in ragione della prescrizione dettata dall'art. 69 comma 1 ultima parte CCII- tenuto anche conto, da parte delle società erogatrici di finanziamenti garantiti da cessione del quinto dello stipendio, dell'omessa adeguata considerazione del merito creditizio del richiedente, rapportata alle relativa condizioni reddituali, come compiutamente ricostruito nella relazione dell'OCC;
- riteneva sussistenti i presupposti richiesti per la positiva valutazione di ammissibilità della proposta istanza e della richiesta ancillare di sospensiva ex art. 70 comma 4 CCII delle procedure esecutive, immobiliari e presso terzi, pendenti in danno dei ricorrenti la cui ulteriore prosecuzione avrebbe sottratto in favore del solo creditore procedente, l'acquisizione di risorse attive che avrebbero dovuto avere utilizzo solutorio nel contesto del piano di ristrutturazione dei debiti e avrebbe precluso, quanto alle espropriazioni immobiliari il perseguimento delle prefisse finalità ex art. 67 comma 5 CCII.
-pertanto, ai sensi dell'art. 70 CCII, ritenuti ammissibili il piano e la proposta avanzata da e con ricorso con relativi allegati depositati il 28.10.2024 Parte_1 Parte_2 disponeva la pubblicazione di tali atti nell'apposita area del sito web del tribunale di Roma;
la comunicazione a cura dell'OCC degli stessi oltre che del detto decreto a tutti i creditori;
invitava ciascun creditore, una volta ricevuta la comunicazione, a indicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata avvisando che, in mancanza, le comunicazioni inerenti il presente procedimento sarebbero state effettuate con deposito in cancelleria;
e che nei venti giorni successivi alla comunicazione avrebbero potuto presentare osservazioni inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato;
il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti Parte_1
e ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII sino alla conclusione del
[...] Parte_2 presente procedimento. 4. il gestore della crisi con relazione depositata il 10.03.2025 ha trasmesso, con proprie note di riscontro critico, le osservazioni depositate da ' , e CP_2 CP_6
4.a
' precisato il proprio credito relativo a Controparte_1
'finanziamento contro cessione del quinto di pensione' in euro 28.128,00 ha dedotto, quali ragioni di opposizione:
-la 'colpa grave del debitore', 'carenze formali del piano e della relazione particolareggiata' e la 'inversione dei rapporti causa-effetto del presunto sovraindebitamento', sostenendo: la carenza di prova quanto all'assunto dei ricorrenti relativo all'utilizzo delle somme elargite loro per consentire ai figli gli studi universitari e far fronte ad accertamenti clinici anche all'estero, asserti che l' OCC aveva acriticamente recepito e che non trovano supporto documentale dimostrativo
5 alcuno, utile a dare evidenza alla carenza di colpa grave nell'assunzione di oneri di entità superiore alle 'proprie capacità ordinarie di spesa e di rimborso'; inoltre dalla relazione del gestore della crisi emergeva che l'assunzione di finanziamenti era stata successiva alla condizione di sovraindebitamento poiché, in essa, era stato riportato che: i ricorrenti nell'anno 2017 avevano contratto mutuo di euro 195.000,00 per l'acquisto della casa coniugale;
successivamente ne avevano stipulati ulteriori per consentire ai figli gli studi universitari;
nell'anno 2015 le spese da fronteggiare si erano incrementare per problemi di salute della ricorrente sicchè da tale Pt_2 ricostruzione emergeva che l'assunzione del debito ulteriore era intervenuta nella ricorrenza di una condizione già assestata di precarietà; inoltre la stipula del mutuo per l'acquisto della casa coniugale era intervenuta nell'anno 2017 allorquando già sussisteva in ragione delle precarie condizioni di salute della ricorrente emerse Pt_2 nell'anno 2015 condizione di incertezza e necessità di approvvigionamenti per far fronte alle spese necessarie e sebbene costei fosse proprietaria di altro immobile in Roma, in via Generale Roberto Bencivenga n. 32/B, in tal modo dando evidenza alla colpa grave nella insorgenza del sovraindebitamento;
- la 'non convenienza – erronea stima dell'alternativa liquidatoria e sottrazione di reddito disponibile ai creditori', poiché il gestore della crisi aveva preso a riferimento il valore 'base d'asta' degli immobili (di via Poggio a Caiano n. 5 e di via Generale Roberto Bencivenga n. 32 in Roma, entrambi gravati da ipoteca) e senza tener invece conto del loro valore di mercato al quale tale prospettiva concorrente avrebbe dovuto rapportarsi;
inoltre detto 'valore d'asta' assommava nel complesso ad euro 308.250,00 mentre il debito totale era di euro 268.975,80 dando così evidenza alla maggior convenienza del percorso liquidatorio;
- la 'stima arbitraria delle spese mensili 'necessarie'' poiché meramente 'autocertificate' dai medesimi debitori e in alcun modo riscontrate dal gestore della crisi;
esse includevano anche la cifra di euro 310,00 mensili per 'spese universitarie' nel mentre risultava che entrambi i figli dei ricorrenti svolgessero attività lavorativa e avessero propria autonoma collocazione abitativa;
- la 'modalità di corresponsione dei compensi all'OCC ed al Gestore della Crisi – violazione dell'art. 71, quarto comma, CCII' poiché la proposta indicava il pagamento dei compensi per il gestore della crisi e per l' 'advisor', nelle rispettive misure del 100%
e del 75% 'nei primi mesi di esecuzione del Piano, con soddisfazione postergata degli altri creditori' laddove l'art. 71 comma 4 CCII prevede che il compenso all'OCC sia liquidato e saldato previa quantificazione del giudice all'esito dell'esecuzione del piano;
-che la falcidia prevista a proprio carico era, quindi, indebita e avrebbe, inoltre, comportato la perdita delle garanzie connesse al mutuo quali il versamento diretto dei ratei da parte dell'ente erogatore del trattamento pensionistico e la connessa polizza vita obbligatoria;
6 -che il merito creditizio era stato correttamente considerato poiché all'atto della stipula del mutuo all'origine del proprio credito non emergeva situazione alcuna che desse evidenza a insolvibilità della parte mutuataria;
ha conclusivamente chiesto la revoca del provvedimento di apertura della procedura e delle connesse pronunce accessorie e il rigetto della proposta omologa.
4.b ' che ha eccepito la miglior convenienza dell'alternativa Controparte_8 liquidatoria anche perché la relazione del gestore della crisi non aveva considerato che nella procedura espropriativa immobiliare iscritta presso questo tribunale al n. 72/2023 su proprio impulso, gli immobili staggiti di via Poggio a Caiano n. 5 e di via
Generale Roberto Bencivenga n. 32 in Roma, all'esito dell'esperimento d'asta del 20 novembre 2024 erano stati aggiudicati per i rispettivi importi di euro 158.000,00 e di euro 210.000,00 per un complessivo ammontare di euro 368.500,00 che avrebbe consentito l'integrale soddisfo del proprio credito, oltre accessori, all'esito dell'assegnazione del ricavato laddove il proposto piano aveva invece previsto il pagamento della sola cifra di euro 175.586,39 in ratei mensili per la durata di otto anni;
4.c
'Compass' con mail dell'11.12.2024 ha indicato in euro 5.291,41 oltre accessori ed oltre ad euro 1.736,35 per spese legali oltre accessori il proprio credito;
4.d I ricorrenti, sulla scorta di tali opposizioni, in nota depositata dal gestore della crisi in allegato all'indicata memoria, dopo aver dato atto dell'intervenuta aggiudicazione nel contesto delle procedure espropriative individuali degli immobili in loro proprietà 'pochi giorni prima' della giudiziale concessione delle misure di protezione, hanno concluso chiedendo l'omologazione del piano proposto nel caso in cui gli aggiudicatari decadano per mancato versamento del prezzo di aggiudicazione;
nell'ipotesa inversa, di 'prevedere che il prezzo che verrà eventualmente saldato dagli aggiudicatari vada a beneficio di tutti i creditori dei ricorrenti e ripartiti in base alle legittime cause di prelazione', ritenendo che la sospensione della procedura esecutiva precluda l'assegnazione ai creditori ivi procedenti. Il gestore della crisi nella propria nota depositata il 10.03.2025 ha affermato l'assenza di dolo o colpa grave nelle condotte dei ricorrenti quanto alla determinazione della condizione di sovraindebitamento e richiamando le conclusioni rassegnate dai ricorrenti si è rimesso alle decisioni del tribunale.
5. Esaminati gli atti ritiene il g.d. sulla scorta delle deduzioni rassegnate dagli opponenti ' e ' che la richiesta Controparte_1 Controparte_8 di omologa vada rigettata. Va opportunamente premesso che nella presente sede delibativa possono essere rivalutati anche i profili relativi alla ammissibilità della domanda sulla cui scorta è
7 intervenuto decreto di apertura della procedura qualora, nel contesto di un più ampio contradditorio esteso anche all'apporto partecipativo del ceto creditorio, intervengano elementi a ciò utili.
5.a Ciò premesso, l'opponente ' tra i propri motivi Controparte_1 di contestazione ha eccepito la ricorrenza di colpa grave dei ricorrenti nella determinazione della condizione di sovraindebitamento: tale ragione di opposizione, il cui contenuto è stato riportato nella superiore narrativa, anche perchè non contraddetta da eventuali risultanze idonee a determinare alternativo differente convincimento, deve ritenersi fondata.
L'opponente banca ha sostenuto che l'assunzione di oneri economici nell'anno 2017 per effetto della stipula di mutuo ipotecario per l'acquisto della casa coniugale era intervenuto dopo che due anni addietro, nel 2015, si era prospettata la necessità di far fronte a spese non preventivate e necessitate dalle cure cui la ricorrente Pt_2
necessitava; ha, poi lamentato la carenza di prova alcuna circa l'affermata
[...] necessità di acquisire nuovi finanziamenti, residuati non rimborsati, per così far fronte alle indicate necessità terapeutiche e consentire ai figli gli studi universitari. Il gestore della crisi, nella propria relazione ex art. 68 comma 2 CCII ha reso conformi asserti nel mentre i ricorrenti, nei rispettivi ricorsi che hanno dato abbrivio al presente procedimento, hanno sostenuto che la comune condizione di precarietà economica aveva avuto avvio una volta stipulato mutuo per l'acquisto della casa di abitazione cui si erano correlate, in successivo avvicendamento, ulteriori necessità afferenti le esigenze di studio dei figli, a partire dall'anno 2018 le cure mediche richieste per patologia che aveva afferito la ricorrente sig.ra , la sistemazione a far data Pt_2 dall'anno 2008 presso idonea struttura della madre del ricorrente , Parte_1 deceduta nell'anno 2019. Rileva il decidente che, come evidenziato dalla parte opponente, tale evoluzione in senso di progressivo aumento delle debitorie abbisognevoli di composizione non ha visto, a proprio corroboro, elemento alcuno idoneo a dare dimostrazione della effettiva ricorrenza di circostanze tali da poter, in ipotesi, far ritenere giustificata da ragioni oggettivamente apprezzabili il costante incremento delle passività. Le situazioni indicate, e sin qui riassunte, sono residuate al mero stato enunciativo e anche la relazione dell'OCC opera, al riguardo, generico richiamo a documenti che oltre a non essere stati dettagliati comunque non si rinvengono in atti. Mette poi conto evidenziare che a seguito della proposta opposizione, né i ricorrenti, né il gestore della crisi hanno offerto elemento alcuno idoneo a superare tale critica avversativa. In particolare il gestore della crisi, come in precedenza accennato, ha depositato il 10.03.2025 propria nota in allegato alla quale trovasi le deduzioni che i ricorrenti hanno presentato avverso le sole contestazioni sollevate dal creditore
[...]
–così estrinseca conferma di quanto affermato dal Controparte_8 Parte_3
8 medesimo gestore, di essere stati messi a conoscenza degli intervenuti gravami-e nulla hanno dedotto con riferimento a quanto affermato dall'ulteriore citato opponente. Né, poi, il gestore della crisi con riferimento ai detti rilievi oppositivi, nei quali era stata anche denunciato l'omesso acritico recepimento nella propria relazione di quanto solamente allegato dai ricorrenti in punto di genesi formativa della propria condizione di sovraindebitamento ha proposto argomenti e riscontri probanti utili al loro superamento. La proposta doglianza risulta condivisibile atteso che la formazione del monte debitorio a carico di ciascuno degli istanti risulta aver trovato progressivo crescente incremento nonostante la sussistenza di passività che avrebbero dovuto disincentivare dalla creazione di ulteriore debito che appariva non fronteggiabile con le risorse finanziarie disponibili sì da necessitare del ricorso ad ulteriori prestiti e, soprattutto, nonostante le contestazioni sollevate al riguardo, non ha trovato riscontro dimostrativo l'effettiva ricorrenza di una situazione di cogente bisogno tale da offrire giustificazione a tale modus procedendi.
5.b Deve ritenersi adesivamente riscontrabile l'ulteriore motivo di opposizione articolato ' circa la preferibilità degli esiti satisfattivi conseguibili in Controparte_8 alternativa liquidatoria rispetto a quelli prefigurato nel piano.
Premesso che, al riguardo, l'espressione riportata all'art. 70 comma 7 ultima parte CCII: 'i credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata' non può essere esegeticamente letta in senso restrittivo come limitata al solo dato quantitativo numerico ma va estesa alla considerazione di tutte le componenti che condizionano in ciascuna delle due situazioni prese a riferimento il programma adempitivo, deve rilevarsi che, secondo la prospettazione del piano, l'adempimento del credito in sua attiva titolarità, garantito da ipoteca, sarebbe intervenuto per la totalità dell'importo ma cadenzato con versamenti rateali estesi per ottantotto mesi laddove nel caso di liquidazione controllata è stata evidenziata possibilità di soddisfo all'esito dell'alienazione dei cespiti gravati dalla garanzia il cui ricavato –come comprovato dall'intervenuta loro dismissione in sede esecutiva individuale- presenta capienza tale da consentire l'integrale pagamento delle sottesa pretesa garantita. Quanto, infine, all'applicazione, in parte qua, della previsione dell'art. 67 comma 5 CCII, per la quale il piano avrebbe potuto prevedere 'anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data' osta alla sua applicazione, nel caso in esame, la circostanza relativa all'esistenza di inadempimento del mutuatario –comprovata dall'abbrivio di relative azioni espropriative immobiliari
9 individuali promosse dal creditore prelatizio- esistente all'atto del deposito del ricorso di avvio del presente procedimento cui non ha fatto seguito la richiesta del debitore di autorizzazione a regolare la propria morosità con il versamento di quanto spettante per sorte capitale ed accessori già maturati. 6. La domanda di omologa va, pertanto, rigettata e le spese del procedimento possono integralmente compensarsi, tenuto conto della particolarità dei fatti accertati e della rilevanza, per la patrocinata soluzione decisionale, degli esiti della procedura esecutiva individuale sopravvenuti in sua costanza e svolgimento. Va infine disposta ai sensi dell'art. 70 comma 10 CCII l'inefficacia delle misure protettive concesse con decreto del 5 dicembre 2024.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando rigetta la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. cCCII proposta da Parte_1
e con ricorso depositato il 28.10.2024;
[...] Parte_2
-dichiara ai sensi dell'articolo 70 comma 10 CCII l'inefficacia delle misure protettive accordate con decreto del 5 dicembre 2024;
-compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Roma, 31 marzo 2025 Il giudice dott. Claudio Tedeschi
10
e , rappresentati e difesi dall'avv. NT TO in virtù di Parte_1 Parte_2 relativo mandato;
RICORRENTI E NEI CONFRONTI DI ' rappresentata e difesa in virtù di relativa Controparte_1 procura dall'avv. Walter Giacono Caturano: OPPONENTE E
[...] rappresentata e difesa in forza di mandato in atti dall'avv. Controparte_2
Marco Pesenti;
OPPONENTE avente ad oggetto: omologazione di piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e ss. d. l.vo 12 gennaio 2019 n. 14. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 28.10.2024 e hanno proposto Parte_1 Parte_2
'ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore' ai sensi degli artt. 67 e ss.
d. l.vo 12 gennaio 2019 n. 14 (in seguito: CCII), esponendo:
-di essere coniugati in regime patrimoniale di separazione di beni e di essere genitori dei due figli a nome e;
Per_1 Per_2
-di versare in condizione di sovraindebitamento;
-di non aver fatto ricorso nel quinquennio precedente a procedura alcuna per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento e di non aver posto in essere atto alcuno di frode;
-di non essere assoggettabili a procedura concorsuali e di rivestire la qualità di 'consumatore';
-che a seguito di loro interpello l'organismo di composizione della crisi istituito presso questo tribunale aveva designato quale 'gestore della crisi' l'avv. ; Controparte_3
-che la comune condizione di precarietà era conseguita alle spese sostenute: per l'acquisto di prima casa in Roma ove il nucleo familiare si era trasferito dall'anno 1989;
1 per il sostentamento della famiglia;
in dipendenza di grave patologia che aveva colpito la sig.ra nell'anno 2018; poter ospitare la madre del ricorrente Parte_2 Parte_1
, affetta da Alzheimer, in relativa struttura ove era deceduta nell'anno 2019;
[...]
-di aver contratto, su indicazione degli istituti di credito finanziatori che gli avevano prospettato la agevole possibilità di farvi fronte, finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio che avevano determinato l'incremento esponenziale del debito;
-che la propria condotta all'origine di tale situazione era esente da profilo alcuno di dolo o di colpa;
-che, quanto alla relativa situazione reddituale e patrimoniale:
a) percepisce trattamento pensionistico mensile di euro 2.300,00 circa Parte_1 quale dipendente del ministero della Difesa e, di essi, euro 1.250.00 avrebbero potuto essere destinati quali 'pagamenti mensili'; la debitoria a suo carico ammonta ad euro 268.975,83 di cui euro 175.586,39 con collocazione privilegiata ed euro 59.542,06 in chirografo;
b) percepisce trattamento pensionistico di euro 2.300,00 mensili circa di Parte_2 cui euro 1.500,00 avrebbero potuto essere destinati a 'pagamenti mensili', la debitoria a di lei carico è pari ad euro 93.389,00 con appostamento chirografo;
-che a garanzia di mutuo fondiario contratto per l'acquisto della casa di abitazione l'istituto di credito erogante 'Chebanca s.p.a.' aveva iscritto ipoteca anche su unità immobiliare in proprietà di che, unitamente a quella beneficiante del Parte_2 mutuo era soggetta a procedura espropriativa pendente presso questo tribunale al n. 72/2023;
-che, inoltre, aveva garantito finanziamento originariamente concesso al Parte_2 marito da 'Findomestic' e successivamente ceduto a ' che, a seguito di CP_4 ingiunzione giudiziale di pagamento, aveva iscritto pignoramento presso terzi in di lei danno;
-che, oltre a questa, risultavano pendenti ulteriore procedure esecutive: di pignoramento presso terzi nei confronti di entrambi i ricorrenti promossa da 'Chebanca s.p.a.' per il complessivo importo di euro 175.586,39 che aveva condotto, alla data del 26.04.2021, all'acquisizione di complessivi euro 12.432,11, lasciando residuare un debito di euro 162.836,66; espropriativa immobiliare promossa da
'Chebanca s.p.a.';
-che le spese mensili occorrenti per il mantenimento del nucleo familiare, come da relativo prospetto, assommavano ad euro 1.480,00 mensili alle quali ciascuno dei ricorrenti avrebbe provveduto con apporto individuale di euro 740,00;
-che la proposta di accordo prevede: a) il 'pagamento dei crediti in prededuzioni', in essi compreso: il 'compenso per l'OCC' per euro 12.995,28 'integralmente e in prededuzione'; il 'compenso per l'assistenza legale', quantificato dall'avv. NT TO in euro 7.000,00 oltre accessori, che avrebbe avuto collocazione in prededuzione per la quota parte del 75% e tale debito
2 sarebbe stato soddisfatto da per complessivi euro 18.889,28 con 15 ratei Parte_2 mensili di euro 1.259,95 decorrenti dal mese successivo all'omologa; b) quanto ai 'creditori privilegiati': la prosecuzione del rimborso del mutuo fondiario con il versamento del rateo mensile di euro 1.660,00 (in luogo di euro 1.122,01 stabilito nel piano di ammortamento) per i primi 17 mesi dopo l'omologa e di euro 2.960,00 dal diciottesimo mese successivo all'omologa di modo da 'proseguire il piano di ammortamento e, contestualmente, saldare le rate pregresse insolute', con versamento dei ratei nei diciassette mesi successivi all'omologa da parte di Parte_1
e i successivi con partecipazione anche di con apporto di euro
[...] Parte_2
1.300,00; il pagamento del 25% del compenso spettante all'avv. NT TO in due ratei mensili di euro 834,50 ognuno, dal sedicesimo mese post-omologa da parte di;
Parte_2
c) quanto ai creditori chirografari –' ' ' e ' il 25% CP_5 CP_6 CP_1 Controparte_7 del relativo ammontare individuale in settanta ratei mensili successivi all'omologa dell'importo di euro 339,87 ciascuno corrisposti da;
Parte_2
-che tale proposta appalesa profili di maggiore convenienza rispetto al 'recupero coattivo dei crediti' e alla 'alternativa liquidatoria', tenuto conto che gli immobili soggetti ad esecuzione immobiliare avevano registrato valori di base d'asta di euro 100.500,00 quanto a quello in proprietà di ed euro 207.750 quanto a Parte_1 quello in proprietà di;
Parte_2 hanno conclusivamente chiesto la preliminare sospensione del 'pagamento del quinto della retribuzione mensile' e l'omologa del proposto piano di ristrutturazione. 2. Al ricorso è stata allegata relazione del 'gestore della crisi' designato dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento forense di Roma nella persona dell'avv. . Controparte_3
3. Con decreto del 5.12.2024 questo g.d. rilevava che:
- secondo il pertinente ordito di disciplina, nel caso di domanda proposta da soggetto avente la qualifica di 'consumatore' e volta alla ristrutturazione della propria situazione debitoria, la verifica demandata al tribunale prima della trasmissione della relativa proposta ai creditori, per espresso dettato normativo è limitata al riscontro della sola 'ammissibilità' (art. 70 comma 1 CCII), ossia del rispetto dei presupposti previsti quanto alla legittimazione del proponente, alla ricorrenza delle condizioni richieste e alla sussistenza del relativo corredo documentale e con esclusione di verifica alcuna circa la effettiva realizzabilità delle prospettate modalità solutorie -che il comma 7 dell'art. 70 CCII differisce al successivo momento procedimentale dell'omologa- ovvero della maggiore convenienza della alternativa liquidatoria -che il successivo comma 9 dell'art. 70 CCII stabilisce possa essere vagliata solamente in caso di specifica contestazione da parte del creditore quale parametro in forza del quale comunque poter convalidare la proposta di componimento- e ciò al chiaro ed
3 evidente fine, che ne integra la sottesa ratio, di delimitare l'iniziale sindacato giurisdizionale nel perimetro della sola legalità formale, rimettendo alle scelte ed opzioni dei creditori, quali soggetti avente diretto ed immediato interesse, ogni decisione in punto di idoneità di quanto prospettato dal debitore ai fini adempitivi per l'effettivo soddisfo e realizzo delle proprie pretese, e ciò in pieno parallelismo con l'omologa disciplina dell'istituto del concordato preventivo in continuità aziendale di cui agli artt. 47 e 112 CCII;
-che entrambi i ricorrenti hanno comune residenza in Roma, in via Poggio A Caiano n. 5, int. 4, pal b) –come da relativa certificazione anagrafica prodotta in allegato n. 9 del relativo fascicolo- e ciò radica la competenza di questo tribunale a delibare la proposta istanza ex art. 27 commi 2 e 3 lett. d) CCII;
- la comune residenza e la presenza tra i ricorrenti di vincolo coniugale attestato da detta certificazione, in difetto di elemento alcuno di segno contrario, deve ritenersi indice di convivenza rilevante ai sensi dell'art. 66 comma 1 CCII;
-doveva riconoscersi in capo ad entrambi i ricorrenti la qualità di 'consumatore' ex art. 2 comma 1 lett. e) CCII poiché il debito di cui era chiesto il componimento, tenuto conto di quanto esposto in ricorso e delle risultanze della relazione dell'OCC, non aveva causale inerenza all'esercizio, diretto o anche mediato attraverso partecipazione societaria, di attività imprenditoriale;
-la domanda era corredata: dall'elenco dei creditori e delle somme di rispettiva spettanza e di eventuale titolo prelatizio;
dell'indicazione della consistenza e composizione del patrimonio e degli atti di straordinaria amministrazione posti in essere nel precedente quinquennio;
delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
della menzione della composizione del nucleo familiare, dei redditi percepiti e di quanto necessario al mantenimento proprio;
-che, al riguardo, per quel che concerne gli importi di cui i ricorrenti avevano affermato necessitare mensilmente e pari ad euro 1.500.00, osservava che tale computo, per espresso assunto del ricorso, era stato effettuato sulla scorta di relativa 'autocertificazione' e che trattavasi di profilo afferente la convenienza del piano di ristrutturazione e, quindi, non incidendo sulla sua ammissibilità, avrebbe potuto essere oggetto di giudiziale vaglio solamente nel caso di opposizione del creditore;
-al ricorso era allegata relazione dell'OCC il cui contenuto appariva rispondente alle prescrizioni dettate dall'art. 68, comma 2, CCII e nella quale , vagliati alla luce della documentazione di supporto, aveva indicato negli importi di euro 1.250,00 quanto a ed euro 1.500,00 quanto a le somme che sarebbero state Parte_1 Parte_2 messe a disposizione del ceto creditorio per il componimento della debitoria secondo le modalità articolate nel proposto piano, come traibili dai rispettivi emolumenti pensionistici mensili al netto di quanto necessario per il sostentamento del nucleo familiare, cifre in relazione alle quali il ricorso non risultava sufficientemente chiaro;
-che, tenuto conto della ricostruzione delle cause della situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti, come ripercorsa dall'OCC nella propria relazione
4 sulla scorta di relativo apparato documentale di supporto, non si riscontravano, allo stato, quali ragioni determinante le relative genesi, comportamenti improntati a malafede, colpa grave o frode del debitore -in ipotesi ostativi all'accesso alla postulata procedura in ragione della prescrizione dettata dall'art. 69 comma 1 ultima parte CCII- tenuto anche conto, da parte delle società erogatrici di finanziamenti garantiti da cessione del quinto dello stipendio, dell'omessa adeguata considerazione del merito creditizio del richiedente, rapportata alle relativa condizioni reddituali, come compiutamente ricostruito nella relazione dell'OCC;
- riteneva sussistenti i presupposti richiesti per la positiva valutazione di ammissibilità della proposta istanza e della richiesta ancillare di sospensiva ex art. 70 comma 4 CCII delle procedure esecutive, immobiliari e presso terzi, pendenti in danno dei ricorrenti la cui ulteriore prosecuzione avrebbe sottratto in favore del solo creditore procedente, l'acquisizione di risorse attive che avrebbero dovuto avere utilizzo solutorio nel contesto del piano di ristrutturazione dei debiti e avrebbe precluso, quanto alle espropriazioni immobiliari il perseguimento delle prefisse finalità ex art. 67 comma 5 CCII.
-pertanto, ai sensi dell'art. 70 CCII, ritenuti ammissibili il piano e la proposta avanzata da e con ricorso con relativi allegati depositati il 28.10.2024 Parte_1 Parte_2 disponeva la pubblicazione di tali atti nell'apposita area del sito web del tribunale di Roma;
la comunicazione a cura dell'OCC degli stessi oltre che del detto decreto a tutti i creditori;
invitava ciascun creditore, una volta ricevuta la comunicazione, a indicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata avvisando che, in mancanza, le comunicazioni inerenti il presente procedimento sarebbero state effettuate con deposito in cancelleria;
e che nei venti giorni successivi alla comunicazione avrebbero potuto presentare osservazioni inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato;
il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti Parte_1
e ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII sino alla conclusione del
[...] Parte_2 presente procedimento. 4. il gestore della crisi con relazione depositata il 10.03.2025 ha trasmesso, con proprie note di riscontro critico, le osservazioni depositate da ' , e CP_2 CP_6
4.a
' precisato il proprio credito relativo a Controparte_1
'finanziamento contro cessione del quinto di pensione' in euro 28.128,00 ha dedotto, quali ragioni di opposizione:
-la 'colpa grave del debitore', 'carenze formali del piano e della relazione particolareggiata' e la 'inversione dei rapporti causa-effetto del presunto sovraindebitamento', sostenendo: la carenza di prova quanto all'assunto dei ricorrenti relativo all'utilizzo delle somme elargite loro per consentire ai figli gli studi universitari e far fronte ad accertamenti clinici anche all'estero, asserti che l' OCC aveva acriticamente recepito e che non trovano supporto documentale dimostrativo
5 alcuno, utile a dare evidenza alla carenza di colpa grave nell'assunzione di oneri di entità superiore alle 'proprie capacità ordinarie di spesa e di rimborso'; inoltre dalla relazione del gestore della crisi emergeva che l'assunzione di finanziamenti era stata successiva alla condizione di sovraindebitamento poiché, in essa, era stato riportato che: i ricorrenti nell'anno 2017 avevano contratto mutuo di euro 195.000,00 per l'acquisto della casa coniugale;
successivamente ne avevano stipulati ulteriori per consentire ai figli gli studi universitari;
nell'anno 2015 le spese da fronteggiare si erano incrementare per problemi di salute della ricorrente sicchè da tale Pt_2 ricostruzione emergeva che l'assunzione del debito ulteriore era intervenuta nella ricorrenza di una condizione già assestata di precarietà; inoltre la stipula del mutuo per l'acquisto della casa coniugale era intervenuta nell'anno 2017 allorquando già sussisteva in ragione delle precarie condizioni di salute della ricorrente emerse Pt_2 nell'anno 2015 condizione di incertezza e necessità di approvvigionamenti per far fronte alle spese necessarie e sebbene costei fosse proprietaria di altro immobile in Roma, in via Generale Roberto Bencivenga n. 32/B, in tal modo dando evidenza alla colpa grave nella insorgenza del sovraindebitamento;
- la 'non convenienza – erronea stima dell'alternativa liquidatoria e sottrazione di reddito disponibile ai creditori', poiché il gestore della crisi aveva preso a riferimento il valore 'base d'asta' degli immobili (di via Poggio a Caiano n. 5 e di via Generale Roberto Bencivenga n. 32 in Roma, entrambi gravati da ipoteca) e senza tener invece conto del loro valore di mercato al quale tale prospettiva concorrente avrebbe dovuto rapportarsi;
inoltre detto 'valore d'asta' assommava nel complesso ad euro 308.250,00 mentre il debito totale era di euro 268.975,80 dando così evidenza alla maggior convenienza del percorso liquidatorio;
- la 'stima arbitraria delle spese mensili 'necessarie'' poiché meramente 'autocertificate' dai medesimi debitori e in alcun modo riscontrate dal gestore della crisi;
esse includevano anche la cifra di euro 310,00 mensili per 'spese universitarie' nel mentre risultava che entrambi i figli dei ricorrenti svolgessero attività lavorativa e avessero propria autonoma collocazione abitativa;
- la 'modalità di corresponsione dei compensi all'OCC ed al Gestore della Crisi – violazione dell'art. 71, quarto comma, CCII' poiché la proposta indicava il pagamento dei compensi per il gestore della crisi e per l' 'advisor', nelle rispettive misure del 100%
e del 75% 'nei primi mesi di esecuzione del Piano, con soddisfazione postergata degli altri creditori' laddove l'art. 71 comma 4 CCII prevede che il compenso all'OCC sia liquidato e saldato previa quantificazione del giudice all'esito dell'esecuzione del piano;
-che la falcidia prevista a proprio carico era, quindi, indebita e avrebbe, inoltre, comportato la perdita delle garanzie connesse al mutuo quali il versamento diretto dei ratei da parte dell'ente erogatore del trattamento pensionistico e la connessa polizza vita obbligatoria;
6 -che il merito creditizio era stato correttamente considerato poiché all'atto della stipula del mutuo all'origine del proprio credito non emergeva situazione alcuna che desse evidenza a insolvibilità della parte mutuataria;
ha conclusivamente chiesto la revoca del provvedimento di apertura della procedura e delle connesse pronunce accessorie e il rigetto della proposta omologa.
4.b ' che ha eccepito la miglior convenienza dell'alternativa Controparte_8 liquidatoria anche perché la relazione del gestore della crisi non aveva considerato che nella procedura espropriativa immobiliare iscritta presso questo tribunale al n. 72/2023 su proprio impulso, gli immobili staggiti di via Poggio a Caiano n. 5 e di via
Generale Roberto Bencivenga n. 32 in Roma, all'esito dell'esperimento d'asta del 20 novembre 2024 erano stati aggiudicati per i rispettivi importi di euro 158.000,00 e di euro 210.000,00 per un complessivo ammontare di euro 368.500,00 che avrebbe consentito l'integrale soddisfo del proprio credito, oltre accessori, all'esito dell'assegnazione del ricavato laddove il proposto piano aveva invece previsto il pagamento della sola cifra di euro 175.586,39 in ratei mensili per la durata di otto anni;
4.c
'Compass' con mail dell'11.12.2024 ha indicato in euro 5.291,41 oltre accessori ed oltre ad euro 1.736,35 per spese legali oltre accessori il proprio credito;
4.d I ricorrenti, sulla scorta di tali opposizioni, in nota depositata dal gestore della crisi in allegato all'indicata memoria, dopo aver dato atto dell'intervenuta aggiudicazione nel contesto delle procedure espropriative individuali degli immobili in loro proprietà 'pochi giorni prima' della giudiziale concessione delle misure di protezione, hanno concluso chiedendo l'omologazione del piano proposto nel caso in cui gli aggiudicatari decadano per mancato versamento del prezzo di aggiudicazione;
nell'ipotesa inversa, di 'prevedere che il prezzo che verrà eventualmente saldato dagli aggiudicatari vada a beneficio di tutti i creditori dei ricorrenti e ripartiti in base alle legittime cause di prelazione', ritenendo che la sospensione della procedura esecutiva precluda l'assegnazione ai creditori ivi procedenti. Il gestore della crisi nella propria nota depositata il 10.03.2025 ha affermato l'assenza di dolo o colpa grave nelle condotte dei ricorrenti quanto alla determinazione della condizione di sovraindebitamento e richiamando le conclusioni rassegnate dai ricorrenti si è rimesso alle decisioni del tribunale.
5. Esaminati gli atti ritiene il g.d. sulla scorta delle deduzioni rassegnate dagli opponenti ' e ' che la richiesta Controparte_1 Controparte_8 di omologa vada rigettata. Va opportunamente premesso che nella presente sede delibativa possono essere rivalutati anche i profili relativi alla ammissibilità della domanda sulla cui scorta è
7 intervenuto decreto di apertura della procedura qualora, nel contesto di un più ampio contradditorio esteso anche all'apporto partecipativo del ceto creditorio, intervengano elementi a ciò utili.
5.a Ciò premesso, l'opponente ' tra i propri motivi Controparte_1 di contestazione ha eccepito la ricorrenza di colpa grave dei ricorrenti nella determinazione della condizione di sovraindebitamento: tale ragione di opposizione, il cui contenuto è stato riportato nella superiore narrativa, anche perchè non contraddetta da eventuali risultanze idonee a determinare alternativo differente convincimento, deve ritenersi fondata.
L'opponente banca ha sostenuto che l'assunzione di oneri economici nell'anno 2017 per effetto della stipula di mutuo ipotecario per l'acquisto della casa coniugale era intervenuto dopo che due anni addietro, nel 2015, si era prospettata la necessità di far fronte a spese non preventivate e necessitate dalle cure cui la ricorrente Pt_2
necessitava; ha, poi lamentato la carenza di prova alcuna circa l'affermata
[...] necessità di acquisire nuovi finanziamenti, residuati non rimborsati, per così far fronte alle indicate necessità terapeutiche e consentire ai figli gli studi universitari. Il gestore della crisi, nella propria relazione ex art. 68 comma 2 CCII ha reso conformi asserti nel mentre i ricorrenti, nei rispettivi ricorsi che hanno dato abbrivio al presente procedimento, hanno sostenuto che la comune condizione di precarietà economica aveva avuto avvio una volta stipulato mutuo per l'acquisto della casa di abitazione cui si erano correlate, in successivo avvicendamento, ulteriori necessità afferenti le esigenze di studio dei figli, a partire dall'anno 2018 le cure mediche richieste per patologia che aveva afferito la ricorrente sig.ra , la sistemazione a far data Pt_2 dall'anno 2008 presso idonea struttura della madre del ricorrente , Parte_1 deceduta nell'anno 2019. Rileva il decidente che, come evidenziato dalla parte opponente, tale evoluzione in senso di progressivo aumento delle debitorie abbisognevoli di composizione non ha visto, a proprio corroboro, elemento alcuno idoneo a dare dimostrazione della effettiva ricorrenza di circostanze tali da poter, in ipotesi, far ritenere giustificata da ragioni oggettivamente apprezzabili il costante incremento delle passività. Le situazioni indicate, e sin qui riassunte, sono residuate al mero stato enunciativo e anche la relazione dell'OCC opera, al riguardo, generico richiamo a documenti che oltre a non essere stati dettagliati comunque non si rinvengono in atti. Mette poi conto evidenziare che a seguito della proposta opposizione, né i ricorrenti, né il gestore della crisi hanno offerto elemento alcuno idoneo a superare tale critica avversativa. In particolare il gestore della crisi, come in precedenza accennato, ha depositato il 10.03.2025 propria nota in allegato alla quale trovasi le deduzioni che i ricorrenti hanno presentato avverso le sole contestazioni sollevate dal creditore
[...]
–così estrinseca conferma di quanto affermato dal Controparte_8 Parte_3
8 medesimo gestore, di essere stati messi a conoscenza degli intervenuti gravami-e nulla hanno dedotto con riferimento a quanto affermato dall'ulteriore citato opponente. Né, poi, il gestore della crisi con riferimento ai detti rilievi oppositivi, nei quali era stata anche denunciato l'omesso acritico recepimento nella propria relazione di quanto solamente allegato dai ricorrenti in punto di genesi formativa della propria condizione di sovraindebitamento ha proposto argomenti e riscontri probanti utili al loro superamento. La proposta doglianza risulta condivisibile atteso che la formazione del monte debitorio a carico di ciascuno degli istanti risulta aver trovato progressivo crescente incremento nonostante la sussistenza di passività che avrebbero dovuto disincentivare dalla creazione di ulteriore debito che appariva non fronteggiabile con le risorse finanziarie disponibili sì da necessitare del ricorso ad ulteriori prestiti e, soprattutto, nonostante le contestazioni sollevate al riguardo, non ha trovato riscontro dimostrativo l'effettiva ricorrenza di una situazione di cogente bisogno tale da offrire giustificazione a tale modus procedendi.
5.b Deve ritenersi adesivamente riscontrabile l'ulteriore motivo di opposizione articolato ' circa la preferibilità degli esiti satisfattivi conseguibili in Controparte_8 alternativa liquidatoria rispetto a quelli prefigurato nel piano.
Premesso che, al riguardo, l'espressione riportata all'art. 70 comma 7 ultima parte CCII: 'i credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata' non può essere esegeticamente letta in senso restrittivo come limitata al solo dato quantitativo numerico ma va estesa alla considerazione di tutte le componenti che condizionano in ciascuna delle due situazioni prese a riferimento il programma adempitivo, deve rilevarsi che, secondo la prospettazione del piano, l'adempimento del credito in sua attiva titolarità, garantito da ipoteca, sarebbe intervenuto per la totalità dell'importo ma cadenzato con versamenti rateali estesi per ottantotto mesi laddove nel caso di liquidazione controllata è stata evidenziata possibilità di soddisfo all'esito dell'alienazione dei cespiti gravati dalla garanzia il cui ricavato –come comprovato dall'intervenuta loro dismissione in sede esecutiva individuale- presenta capienza tale da consentire l'integrale pagamento delle sottesa pretesa garantita. Quanto, infine, all'applicazione, in parte qua, della previsione dell'art. 67 comma 5 CCII, per la quale il piano avrebbe potuto prevedere 'anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data' osta alla sua applicazione, nel caso in esame, la circostanza relativa all'esistenza di inadempimento del mutuatario –comprovata dall'abbrivio di relative azioni espropriative immobiliari
9 individuali promosse dal creditore prelatizio- esistente all'atto del deposito del ricorso di avvio del presente procedimento cui non ha fatto seguito la richiesta del debitore di autorizzazione a regolare la propria morosità con il versamento di quanto spettante per sorte capitale ed accessori già maturati. 6. La domanda di omologa va, pertanto, rigettata e le spese del procedimento possono integralmente compensarsi, tenuto conto della particolarità dei fatti accertati e della rilevanza, per la patrocinata soluzione decisionale, degli esiti della procedura esecutiva individuale sopravvenuti in sua costanza e svolgimento. Va infine disposta ai sensi dell'art. 70 comma 10 CCII l'inefficacia delle misure protettive concesse con decreto del 5 dicembre 2024.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando rigetta la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. cCCII proposta da Parte_1
e con ricorso depositato il 28.10.2024;
[...] Parte_2
-dichiara ai sensi dell'articolo 70 comma 10 CCII l'inefficacia delle misure protettive accordate con decreto del 5 dicembre 2024;
-compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Roma, 31 marzo 2025 Il giudice dott. Claudio Tedeschi
10