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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 116/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MODENA MARCO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 282/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Toscana
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84100 Salerno SA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240057665181000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 127/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: HI
- In via pregiudiziale sospendersi l'esecutività della cartella qui impugnata, in quanto il fumus è nei motivi di ricorso.
- Nel merito dichiararsi comunque l'annullamento della cartella esattoriale qui impugnata, per tutto quanto esposto nella premessa e per quanto in generale esposto nel presente ricorso.
- In via subordinata dichiarare non dovuti in quanto inapplicabili gli interessi di mora e le sanzioni in relazione alla mancata notifica.
- Condannare la parte resistente alla refusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
- In via gradata e subordinata, per mero scrupolo difensivo, la rideterminazione e riliquidazione dell'imposta dovuta.
- Con rifusione di spese ed onorari di causa.
Resistente ADER: affinché l'Ill.ma Corte di giustizia tributaria di primo grado adita voglia, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via preliminare:
• rigettare la richiesta di sospensiva spiegata dalla ricorrente, per assoluto difetto dei presupposti di legge;
- nel merito:
• dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
• dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992.
Resistente MEF – Segreteria Corte Giustizia Tributaria II Grado Toscana: Voglia codesta Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado respingere la richiesta di sospensione dell'atto impugnato stante l'insussistenza dei presupposti di legge e dichiarare, per quanto attiene le eccezioni riferite agli atti di competenza dello scrivente Ufficio, in via preliminare, il ricorso inammissibile o, in subordine, respingerlo, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente declaratoria di legittimità degli atti prodromici all'iscrizione a ruolo e, quindi, all'emissione della cartella di pagamento impugnata. Con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, come da nota spese allegata, nonché di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Col ricorso indicato in epigrafe, ha impugnato la cartella egualmente ivi indicata, emessa per il pagamento del contributo unificato in relazione all'iscrizione, presso la Corte di Giustizia di Secondo Grado della Toscana, di un ricorso in appello iscritto al n. 906/22 RGA. Secondo la ricorrente, la cartella sarebbe nulla perché: 1) non sarebbe stata preceduta dall'invito al pagamento previsto dall'art. 212 TUSG - Testo Unico Spese di Giustizia (DPR 115/02); 2) l'atto impositivo non sarebbe motivato, con particolare riferimento alla sanzione applicata, contestandosi a tal proposito la circolare 1/2011; 3) mancherebbe la sottoscrizione del ruolo.
Si costituiva l'ADER, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, e osservando comunque che il ruolo è atto interno, e in mancanza di espressa sanzione di nullità la sua omessa sottoscrizione non può essere sanzionata, oltre al fatto che dovrebbe trovare applicazione la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 5-ter lettera e) DL 106/05 conv. in L. 156. Inoltre, l'obbligo di motivazione non concerne gli atti dell'agente della riscossione.
Si costituiva altresì, quale ufficio impositore, la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Toscana, rilevando di aver, a tempo debito, correttamente notificato l'invito alla ricorrente nel suo domicilio eletto, ed osservando che alla particolare sanzione irrogata nel caso di specie, frutto di automatismo, non è applicabile il procedimento di cui al D.L.vo 472/97, e la gravità della violazione può desumersi dalla misura del ritardo (Cass. 16283/21, 19791/23). Inoltre, l'Ufficio ha rilevato che nella cartella impugnata sono espressamente indicate le ragioni della richiesta, ed infine ha richiamato la giurisprudenza in base alla quale non è prevista alcuna sanzione per l'omessa sottoscrizione dei ruoli, anch'esso richiamando a sua volta la norma di interpretazione autentica già invocata dall'ADER.
Con ordinanza 15.5.25, questo giudice ha respinto l'istanza di sospensione, compensando le spese della fase.
In data 22.1.26, l'Ufficio impositore depositava memoria illustrativa.
All'odierna camera di consiglio la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto va rilevato che, come previsto dall'art. 248 comma 2 TUSG, è stato regolarmente notificato, in data 26.7.22, l'invito al pagamento del contributo notificato omesso (atto n. Z01 2022 000204810 3), presso il domicilio eletto nella causa alla quale si riferisce il tributo, ossia presso l'avv. Difensore_1 a mezzo pec (Email_1), così come successivamente è stato notificato, in data 4.11.22 il provvedimento di irrogazione di sanzione (atto n. 162/22/RCN) (docc. 2, 3 e 5 della Segreteria della Corte di II Grado).
In secondo luogo, “La motivazione giustificativa dell'irrogazione (anche nella sua entità massima) della sanzione per l'omesso versamento del contributo unificato può essere desunta dal precedente invito al pagamento, in ragione della natura speciale della procedura di recupero del contributo unificato rispetto alla generalità delle sanzioni tributarie e dell'individuazione, con circolare del MEF del 21 settembre 2011, dei parametri per la determinazione dell'importo della sanzione.” (Cass. 24249/25). Nella specie, nell'invito al pagamento sopra indicato, l'Ufficio aveva avvisato che, perdurando il ritardo nel pagamento, avrebbe applicato con atto separato la sanzione prevista dall'art. 16, comma 1-bis, del DPR 115/02, da quantificarsi in relazione ai giorni di ritardo (33% in caso di versamento entro 60 giorni, 150% nel caso di versamento eseguito tra 61° e 90° giorno, 200% nel caso di versamento successivo). Quindi l'obbligo motivazionale risulta assolto con riferimento alla sanzione, con atto peraltro non impugnato nei termini e ormai definitivo (donde risulta inammissibile anche la subordinata richiesta di riduzione della sanzione stessa); mentre, per quanto attiene al tributo, la motivazione stessa è del pari assolta dallo stesso invito, che indicava gli estremi del procedimento cui si riferiva il contributo unificato omesso, la data del deposito del ricorso, il calcolo del CUT in base al valore, i termini e le modalità per il pagamento, nonché le modalità per eventuali ricorsi, motivazioni tutte che non dovevano essere ripetute nella cartella, la quale si è correttamente limitata a richiamare gli estremi dell'invito.
In terzo luogo, per quanto attiene al ruolo, va anzitutto ricordata la disposizione di interpretazione autentica di cui all'art. 1 comma 5-bis lettera e) D.L. 106/05, convertito nella L. 156/05, secondo cui “le disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice”, disposizione cui fa seguito la giurisprudenza, richiamata dalle parti resistenti, secondo cui il ruolo è atto interno privo di autonoma rilevanza, e l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge (Cass. 29242/22, 1545/18, Corte cost. 117/00), e quindi non è prevista alcuna sanzione per l'omessa sottoscrizione dei ruoli d'imposta (Cass. 27561/18, 19405/21, 20656/24).
Il ricorso deve pertanto essere respinto, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese, che vanno estese alla fase cautelare, in riforma (art. 59, comma 5, D.L.vo 175/24, già art. 15, comma 2-quater D.L.vo 546/92) dell'ordinanza (fondata essenzialmente sul difetto di periculum in mora) che le compensava, in quanto, esaminando il merito, si è meglio potuto apprezzare la manifesta infondatezza e pretestuosità del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore delle controparti, delle spese del giudizio, ivi comprese (in riforma dell'ordinanza 15 maggio 2025) quelle della fase cautelare, liquidate, per ciascuna parte resistente costituita, in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali e oneri di legge se dovuti.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MODENA MARCO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 282/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Toscana
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84100 Salerno SA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240057665181000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 127/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: HI
- In via pregiudiziale sospendersi l'esecutività della cartella qui impugnata, in quanto il fumus è nei motivi di ricorso.
- Nel merito dichiararsi comunque l'annullamento della cartella esattoriale qui impugnata, per tutto quanto esposto nella premessa e per quanto in generale esposto nel presente ricorso.
- In via subordinata dichiarare non dovuti in quanto inapplicabili gli interessi di mora e le sanzioni in relazione alla mancata notifica.
- Condannare la parte resistente alla refusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
- In via gradata e subordinata, per mero scrupolo difensivo, la rideterminazione e riliquidazione dell'imposta dovuta.
- Con rifusione di spese ed onorari di causa.
Resistente ADER: affinché l'Ill.ma Corte di giustizia tributaria di primo grado adita voglia, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via preliminare:
• rigettare la richiesta di sospensiva spiegata dalla ricorrente, per assoluto difetto dei presupposti di legge;
- nel merito:
• dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
• dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992.
Resistente MEF – Segreteria Corte Giustizia Tributaria II Grado Toscana: Voglia codesta Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado respingere la richiesta di sospensione dell'atto impugnato stante l'insussistenza dei presupposti di legge e dichiarare, per quanto attiene le eccezioni riferite agli atti di competenza dello scrivente Ufficio, in via preliminare, il ricorso inammissibile o, in subordine, respingerlo, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente declaratoria di legittimità degli atti prodromici all'iscrizione a ruolo e, quindi, all'emissione della cartella di pagamento impugnata. Con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, come da nota spese allegata, nonché di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Col ricorso indicato in epigrafe, ha impugnato la cartella egualmente ivi indicata, emessa per il pagamento del contributo unificato in relazione all'iscrizione, presso la Corte di Giustizia di Secondo Grado della Toscana, di un ricorso in appello iscritto al n. 906/22 RGA. Secondo la ricorrente, la cartella sarebbe nulla perché: 1) non sarebbe stata preceduta dall'invito al pagamento previsto dall'art. 212 TUSG - Testo Unico Spese di Giustizia (DPR 115/02); 2) l'atto impositivo non sarebbe motivato, con particolare riferimento alla sanzione applicata, contestandosi a tal proposito la circolare 1/2011; 3) mancherebbe la sottoscrizione del ruolo.
Si costituiva l'ADER, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, e osservando comunque che il ruolo è atto interno, e in mancanza di espressa sanzione di nullità la sua omessa sottoscrizione non può essere sanzionata, oltre al fatto che dovrebbe trovare applicazione la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 5-ter lettera e) DL 106/05 conv. in L. 156. Inoltre, l'obbligo di motivazione non concerne gli atti dell'agente della riscossione.
Si costituiva altresì, quale ufficio impositore, la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Toscana, rilevando di aver, a tempo debito, correttamente notificato l'invito alla ricorrente nel suo domicilio eletto, ed osservando che alla particolare sanzione irrogata nel caso di specie, frutto di automatismo, non è applicabile il procedimento di cui al D.L.vo 472/97, e la gravità della violazione può desumersi dalla misura del ritardo (Cass. 16283/21, 19791/23). Inoltre, l'Ufficio ha rilevato che nella cartella impugnata sono espressamente indicate le ragioni della richiesta, ed infine ha richiamato la giurisprudenza in base alla quale non è prevista alcuna sanzione per l'omessa sottoscrizione dei ruoli, anch'esso richiamando a sua volta la norma di interpretazione autentica già invocata dall'ADER.
Con ordinanza 15.5.25, questo giudice ha respinto l'istanza di sospensione, compensando le spese della fase.
In data 22.1.26, l'Ufficio impositore depositava memoria illustrativa.
All'odierna camera di consiglio la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto va rilevato che, come previsto dall'art. 248 comma 2 TUSG, è stato regolarmente notificato, in data 26.7.22, l'invito al pagamento del contributo notificato omesso (atto n. Z01 2022 000204810 3), presso il domicilio eletto nella causa alla quale si riferisce il tributo, ossia presso l'avv. Difensore_1 a mezzo pec (Email_1), così come successivamente è stato notificato, in data 4.11.22 il provvedimento di irrogazione di sanzione (atto n. 162/22/RCN) (docc. 2, 3 e 5 della Segreteria della Corte di II Grado).
In secondo luogo, “La motivazione giustificativa dell'irrogazione (anche nella sua entità massima) della sanzione per l'omesso versamento del contributo unificato può essere desunta dal precedente invito al pagamento, in ragione della natura speciale della procedura di recupero del contributo unificato rispetto alla generalità delle sanzioni tributarie e dell'individuazione, con circolare del MEF del 21 settembre 2011, dei parametri per la determinazione dell'importo della sanzione.” (Cass. 24249/25). Nella specie, nell'invito al pagamento sopra indicato, l'Ufficio aveva avvisato che, perdurando il ritardo nel pagamento, avrebbe applicato con atto separato la sanzione prevista dall'art. 16, comma 1-bis, del DPR 115/02, da quantificarsi in relazione ai giorni di ritardo (33% in caso di versamento entro 60 giorni, 150% nel caso di versamento eseguito tra 61° e 90° giorno, 200% nel caso di versamento successivo). Quindi l'obbligo motivazionale risulta assolto con riferimento alla sanzione, con atto peraltro non impugnato nei termini e ormai definitivo (donde risulta inammissibile anche la subordinata richiesta di riduzione della sanzione stessa); mentre, per quanto attiene al tributo, la motivazione stessa è del pari assolta dallo stesso invito, che indicava gli estremi del procedimento cui si riferiva il contributo unificato omesso, la data del deposito del ricorso, il calcolo del CUT in base al valore, i termini e le modalità per il pagamento, nonché le modalità per eventuali ricorsi, motivazioni tutte che non dovevano essere ripetute nella cartella, la quale si è correttamente limitata a richiamare gli estremi dell'invito.
In terzo luogo, per quanto attiene al ruolo, va anzitutto ricordata la disposizione di interpretazione autentica di cui all'art. 1 comma 5-bis lettera e) D.L. 106/05, convertito nella L. 156/05, secondo cui “le disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice”, disposizione cui fa seguito la giurisprudenza, richiamata dalle parti resistenti, secondo cui il ruolo è atto interno privo di autonoma rilevanza, e l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge (Cass. 29242/22, 1545/18, Corte cost. 117/00), e quindi non è prevista alcuna sanzione per l'omessa sottoscrizione dei ruoli d'imposta (Cass. 27561/18, 19405/21, 20656/24).
Il ricorso deve pertanto essere respinto, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese, che vanno estese alla fase cautelare, in riforma (art. 59, comma 5, D.L.vo 175/24, già art. 15, comma 2-quater D.L.vo 546/92) dell'ordinanza (fondata essenzialmente sul difetto di periculum in mora) che le compensava, in quanto, esaminando il merito, si è meglio potuto apprezzare la manifesta infondatezza e pretestuosità del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore delle controparti, delle spese del giudizio, ivi comprese (in riforma dell'ordinanza 15 maggio 2025) quelle della fase cautelare, liquidate, per ciascuna parte resistente costituita, in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali e oneri di legge se dovuti.