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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 01/10/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 723/2023 R.G.
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Parte_1 C.F._1
Bellomo opponenti
e
(di seguito ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_1
p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea P.IVA_1
Ornati opposta
Il Giudice scaduto il termine del 30 settembre 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 1° ottobre 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro
Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 723/2023 R.G. tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Parte_1 C.F._1
Bellomo opponenti
e
(di seguito ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_1
p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea P.IVA_1
Ornati opposta OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo - finanziamento
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30 settembre 2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte
2 previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d.lgs. n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi questa non verificatasi.
1.1. Giova, altresì, evidenziare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute
3 come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre del medesimo tenore).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 [...] proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 844/2022 emesso Controparte_1 dal Tribunale di Crotone con il quale il citato Tribunale gli aveva ingiunto di pagare, in favore dell'opposta, la somma di € 11.675,79 per capitale oltre a interessi e spese della procedura monitoria relativamente al contratto di finanziamento da lui stipulato con la MP Banca
S.p.A., successivamente ceduto alla ricorrente.
A fondamento della propria domanda l'opponente eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notifica oltre il termine di 60 giorni nonché la nullità del medesimo decreto per difetto di legittimazione attiva della . CP_1
Si costituiva quest'ultima, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (verb. ud. 9.4.2024) ed esperito senza successo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa veniva istruita documentalmente e rinviata per la decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
3.1. Ancora sotto il profilo preliminare, va accolta l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, per tardività della notifica dello stesso.
E invero, risulta per tabulas che il detto decreto ingiuntivo è stato emesso dall'intestato
Tribunale in data 14.12.2022 e notificato in data 13.4.2023, quindi oltre il termine di 60 giorni dalla sua emissione, così in violazione di quanto espressamente disposto a pena di inefficacia dall'art. 644 c.p.c., secondo cui: “il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia”.
4 Tale termine deve ritenersi perentorio, con la conseguenza che la notifica del decreto ingiuntivo oltre il detto termine ne comporta la sua inevitabile inefficacia (Cass. n.
3908/2016; Cass. n. 14910/2013; Cass. n. 951/2013; Cass. n. 21050/2006).
Va, tuttavia, osservato che la giurisprudenza è costante nel ritiene che la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di 60 giorni dalla pronuncia, pur comportando l'eventuale inefficacia del provvedimento, non inficia, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale.
Ne segue che ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale) la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.
In altri termini, se il creditore notifica il decreto ingiuntivo oltre il termine dei 60 giorni ed il debitore ne eccepisce, nelle forme ordinarie del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.
l'inefficacia ex art. 644, il Giudice dichiarerà, verificatane la fondatezza, l'inefficacia del provvedimento monitorio, ma non potrà sottrarsi all'obbligo di pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria, se adeguatamente sollecitato dal creditore opposto (Cass. n. 9050/ 2020;
Cass. n. 5239/2018; Trib. di Reggio Emilia n. 751/2018; Cass. n. 3552/2014).
In tale ipotesi, infatti, il monitorio è da considerarsi alla stessa stregua di una domanda giudiziale ordinaria sulla quale, pertanto, deve instaurarsi il rapporto processuale, nonostante il procedimento venga incardinato dall'opponente-convenuto in senso sostanziale, che controbatte in relazione all'inefficacia del decreto ingiuntivo ma, contestualmente, resiste nel merito.
Pertanto, il giudice dell'opposizione avrà il dovere di decidere, versando in ipotesi contenziosa ordinaria, tanto sull'eccezione di inefficacia che nel merito della esistenza della pretesa creditoria avviata con il ricorso per decreto ingiuntivo (Cass. Civ. Sez. I, n.
14910/2013; Cass. Civ. Sez. III, n. 17478/2011; Cass. Civ. Sez. III, n. 18791/2009).
Sicché, sulla base di tale consolidato principio, pur dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo qui opposto, il giudizio prosegue per l'esame del merito.
4. Nel merito, l'opposizione appare comunque infondata e va pertanto rigettata.
Innanzitutto, deve ritenersi non solo puntualmente dedotto ma anche debitamente comprovato nonché ammesso il rapporto contrattuale originariamente intercorso tra la
5 MP Banca S.p.A. e l'opponente e, parimenti, la complessiva esposizione debitoria di quest'ultimo nei confronti dell'originaria titolare del rapporto.
Questione controversa risulta essere l'effettiva e attuale titolarità del credito in capo alla atteso che l'opponente si duole della carenza di titolarità della Controparte_1 ragione creditoria per mancata allegazione del titolo in virtù del quale il credito sarebbe stato alla stessa ceduto dalla MP.
Al riguardo, deve considerarsi come costituisca orientamento consolidato quello secondo cui
è onere del creditore opposto, che si affermi successore a titolo particolare del creditore originario, dimostrare l'esistenza dell'atto di cessione e, più specificatamente, l'inclusione del credito per cui agisce nell'operazione.
L'art. 58 T.U.B. al comma 2 prevede che: "la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità".
Il comma 4 recita: "nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile".
Infine, il comma 7 estende la portata della normativa prevedendo che: "le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106".
In proposito, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha reiteratamente chiarito che in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. n.
3405/2024; Cass. n. 21821/2023; Cass. n. 17944/2023; Cass. n. 17110/2019; Cass. n.
31188/2017).
Inoltre, va tenuto presente che:
a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche
6 indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; così ad esempio, la dichiarazione del cedente, al pari della disponibilità del titolo contrattuale o esecutivo costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, al fine di dimostrare l'avvenuta cessione alla cessionaria del credito in massa (Cass. n. 10200/2021);
b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art 58 TUB. (v. tra tante, Cassazione
n. 17944/2023).
In altri termini, l'incertezza sussisterebbe nella sola ipotesi in cui non fosse in alcun modo possibile comprendere se il credito sia stato o meno inserito nella cessione.
4.1. Sulla base di tali puntualizzazioni e delle doglianze di parte opponente, si deve anzitutto precisare che nella specie non sono contestati né il rapporto contrattuale intercorso né la percezione della somma mutuata (art. 115 c.p.c.).
A tal riguardo, l'opposta ha depositato: copia del contratto di finanziamento de quo stipulato dal con la MP (doc. 7 fasc. mon.); estratto del contratto di cessione del credito Pt_1 intercorsa tra la MP e la con proposta e accettazione e relative mail di conferma CP_1
e trasmissione (doc. 5 fasc. mon.); estratto pubblicazione della cessione in G.U. della
Repubblica Italiana – parte II n. 30 del 15.3.2022, da cui si evince che i crediti oggetto dell'atto di trasferimento sono stati individuati sulla base di chiari criteri correlati al momento genetico e alla causa del credito, nonché all'esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduto (doc. 3 fasc. mon.); lettera racc. a/r del 22.7.2022 con cui la cessionaria ha comunicato al la cessione in oggetto, che ha prodotto gli CP_1 Pt_1 effetti di cui all'art. 1264 c.c. dal momento in cui si è verificata la compiuta giacenza per mancato ritiro da parte del destinatario (doc. 9 fasc. mon. e docc. 4 e 5 comparsa di costituzione); dichiarazione della cedente MP, dettagliata ai fini della sicura identificazione del credito (doc. 9 fasc. mon. e doc. 4 comparsa di costituzione); estratto dei crediti ceduti, tra i quali figura il rapporto contrattuale facente capo al (doc. 6 fasc. Pt_1 mon.); estratto conto ex art. 50 TUB della MP (doc. 8 fasc. mon.).
7 Sulla base di tali documenti deve, perciò, ragionevolmente desumersi e ritenersi che la CP_1 sia titolare della posizione debitoria facente capo al e, quindi, creditrice di esso, per Pt_1 esserle stato il relativo credito ceduto dalla MP.
Peraltro, ulteriore efficacia probatoria deve attribuirsi al possesso da parte della creditrice opposta della copia del contratto di finanziamento firmato dal , con la lettera di messa Pt_1 in mora e l'estratto conto della MP, in quanto idonei a dimostrare che essi sono stati evidentemente consegnati dalla cedente alla cessionaria in virtù del contratto di cessione e della inclusione in esso dello specifico credito qui in contestazione.
Conseguentemente, deve condannarsi l'opponente al pagamento in favore dell'opposta del credito indicato in ricorso e da ritenersi accertato nella misura di € 11.675,79 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale sino al soddisfo.
Ogni altra questione dedotta e trattata deve intendersi assorbita.
5. La declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo giustifica la compensazione delle spese per metà, mentre la restante parte delle spese sostenute dall'opposta va posta a carico dell'opponente soccombente e liquidata come in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento e in virtù dei parametri minimi ex d.m. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta ed esclusa la fase istruttoria, stante la natura documentale della controversia.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione e questione disattesa e/o assorbita:
- dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, n. 844/2022 emesso dal Tribunale di
Crotone, con conseguente revoca del medesimo;
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 11.675,79 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
- compensa per metà le spese e condanna l'opponente a rifondere all'opposta la restante metà delle spese, liquidate per intero (cioè compresa la parte compensata) in € 1.700,00, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Crotone, il 1° ottobre 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
8
SEZIONE CIVILE
Causa n. 723/2023 R.G.
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Parte_1 C.F._1
Bellomo opponenti
e
(di seguito ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_1
p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea P.IVA_1
Ornati opposta
Il Giudice scaduto il termine del 30 settembre 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 1° ottobre 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro
Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 723/2023 R.G. tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Parte_1 C.F._1
Bellomo opponenti
e
(di seguito ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_1
p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea P.IVA_1
Ornati opposta OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo - finanziamento
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30 settembre 2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte
2 previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d.lgs. n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi questa non verificatasi.
1.1. Giova, altresì, evidenziare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute
3 come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre del medesimo tenore).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 [...] proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 844/2022 emesso Controparte_1 dal Tribunale di Crotone con il quale il citato Tribunale gli aveva ingiunto di pagare, in favore dell'opposta, la somma di € 11.675,79 per capitale oltre a interessi e spese della procedura monitoria relativamente al contratto di finanziamento da lui stipulato con la MP Banca
S.p.A., successivamente ceduto alla ricorrente.
A fondamento della propria domanda l'opponente eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notifica oltre il termine di 60 giorni nonché la nullità del medesimo decreto per difetto di legittimazione attiva della . CP_1
Si costituiva quest'ultima, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (verb. ud. 9.4.2024) ed esperito senza successo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa veniva istruita documentalmente e rinviata per la decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
3.1. Ancora sotto il profilo preliminare, va accolta l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, per tardività della notifica dello stesso.
E invero, risulta per tabulas che il detto decreto ingiuntivo è stato emesso dall'intestato
Tribunale in data 14.12.2022 e notificato in data 13.4.2023, quindi oltre il termine di 60 giorni dalla sua emissione, così in violazione di quanto espressamente disposto a pena di inefficacia dall'art. 644 c.p.c., secondo cui: “il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia”.
4 Tale termine deve ritenersi perentorio, con la conseguenza che la notifica del decreto ingiuntivo oltre il detto termine ne comporta la sua inevitabile inefficacia (Cass. n.
3908/2016; Cass. n. 14910/2013; Cass. n. 951/2013; Cass. n. 21050/2006).
Va, tuttavia, osservato che la giurisprudenza è costante nel ritiene che la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di 60 giorni dalla pronuncia, pur comportando l'eventuale inefficacia del provvedimento, non inficia, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale.
Ne segue che ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale) la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.
In altri termini, se il creditore notifica il decreto ingiuntivo oltre il termine dei 60 giorni ed il debitore ne eccepisce, nelle forme ordinarie del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.
l'inefficacia ex art. 644, il Giudice dichiarerà, verificatane la fondatezza, l'inefficacia del provvedimento monitorio, ma non potrà sottrarsi all'obbligo di pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria, se adeguatamente sollecitato dal creditore opposto (Cass. n. 9050/ 2020;
Cass. n. 5239/2018; Trib. di Reggio Emilia n. 751/2018; Cass. n. 3552/2014).
In tale ipotesi, infatti, il monitorio è da considerarsi alla stessa stregua di una domanda giudiziale ordinaria sulla quale, pertanto, deve instaurarsi il rapporto processuale, nonostante il procedimento venga incardinato dall'opponente-convenuto in senso sostanziale, che controbatte in relazione all'inefficacia del decreto ingiuntivo ma, contestualmente, resiste nel merito.
Pertanto, il giudice dell'opposizione avrà il dovere di decidere, versando in ipotesi contenziosa ordinaria, tanto sull'eccezione di inefficacia che nel merito della esistenza della pretesa creditoria avviata con il ricorso per decreto ingiuntivo (Cass. Civ. Sez. I, n.
14910/2013; Cass. Civ. Sez. III, n. 17478/2011; Cass. Civ. Sez. III, n. 18791/2009).
Sicché, sulla base di tale consolidato principio, pur dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo qui opposto, il giudizio prosegue per l'esame del merito.
4. Nel merito, l'opposizione appare comunque infondata e va pertanto rigettata.
Innanzitutto, deve ritenersi non solo puntualmente dedotto ma anche debitamente comprovato nonché ammesso il rapporto contrattuale originariamente intercorso tra la
5 MP Banca S.p.A. e l'opponente e, parimenti, la complessiva esposizione debitoria di quest'ultimo nei confronti dell'originaria titolare del rapporto.
Questione controversa risulta essere l'effettiva e attuale titolarità del credito in capo alla atteso che l'opponente si duole della carenza di titolarità della Controparte_1 ragione creditoria per mancata allegazione del titolo in virtù del quale il credito sarebbe stato alla stessa ceduto dalla MP.
Al riguardo, deve considerarsi come costituisca orientamento consolidato quello secondo cui
è onere del creditore opposto, che si affermi successore a titolo particolare del creditore originario, dimostrare l'esistenza dell'atto di cessione e, più specificatamente, l'inclusione del credito per cui agisce nell'operazione.
L'art. 58 T.U.B. al comma 2 prevede che: "la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità".
Il comma 4 recita: "nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile".
Infine, il comma 7 estende la portata della normativa prevedendo che: "le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106".
In proposito, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha reiteratamente chiarito che in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. n.
3405/2024; Cass. n. 21821/2023; Cass. n. 17944/2023; Cass. n. 17110/2019; Cass. n.
31188/2017).
Inoltre, va tenuto presente che:
a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche
6 indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; così ad esempio, la dichiarazione del cedente, al pari della disponibilità del titolo contrattuale o esecutivo costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, al fine di dimostrare l'avvenuta cessione alla cessionaria del credito in massa (Cass. n. 10200/2021);
b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art 58 TUB. (v. tra tante, Cassazione
n. 17944/2023).
In altri termini, l'incertezza sussisterebbe nella sola ipotesi in cui non fosse in alcun modo possibile comprendere se il credito sia stato o meno inserito nella cessione.
4.1. Sulla base di tali puntualizzazioni e delle doglianze di parte opponente, si deve anzitutto precisare che nella specie non sono contestati né il rapporto contrattuale intercorso né la percezione della somma mutuata (art. 115 c.p.c.).
A tal riguardo, l'opposta ha depositato: copia del contratto di finanziamento de quo stipulato dal con la MP (doc. 7 fasc. mon.); estratto del contratto di cessione del credito Pt_1 intercorsa tra la MP e la con proposta e accettazione e relative mail di conferma CP_1
e trasmissione (doc. 5 fasc. mon.); estratto pubblicazione della cessione in G.U. della
Repubblica Italiana – parte II n. 30 del 15.3.2022, da cui si evince che i crediti oggetto dell'atto di trasferimento sono stati individuati sulla base di chiari criteri correlati al momento genetico e alla causa del credito, nonché all'esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduto (doc. 3 fasc. mon.); lettera racc. a/r del 22.7.2022 con cui la cessionaria ha comunicato al la cessione in oggetto, che ha prodotto gli CP_1 Pt_1 effetti di cui all'art. 1264 c.c. dal momento in cui si è verificata la compiuta giacenza per mancato ritiro da parte del destinatario (doc. 9 fasc. mon. e docc. 4 e 5 comparsa di costituzione); dichiarazione della cedente MP, dettagliata ai fini della sicura identificazione del credito (doc. 9 fasc. mon. e doc. 4 comparsa di costituzione); estratto dei crediti ceduti, tra i quali figura il rapporto contrattuale facente capo al (doc. 6 fasc. Pt_1 mon.); estratto conto ex art. 50 TUB della MP (doc. 8 fasc. mon.).
7 Sulla base di tali documenti deve, perciò, ragionevolmente desumersi e ritenersi che la CP_1 sia titolare della posizione debitoria facente capo al e, quindi, creditrice di esso, per Pt_1 esserle stato il relativo credito ceduto dalla MP.
Peraltro, ulteriore efficacia probatoria deve attribuirsi al possesso da parte della creditrice opposta della copia del contratto di finanziamento firmato dal , con la lettera di messa Pt_1 in mora e l'estratto conto della MP, in quanto idonei a dimostrare che essi sono stati evidentemente consegnati dalla cedente alla cessionaria in virtù del contratto di cessione e della inclusione in esso dello specifico credito qui in contestazione.
Conseguentemente, deve condannarsi l'opponente al pagamento in favore dell'opposta del credito indicato in ricorso e da ritenersi accertato nella misura di € 11.675,79 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale sino al soddisfo.
Ogni altra questione dedotta e trattata deve intendersi assorbita.
5. La declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo giustifica la compensazione delle spese per metà, mentre la restante parte delle spese sostenute dall'opposta va posta a carico dell'opponente soccombente e liquidata come in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento e in virtù dei parametri minimi ex d.m. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta ed esclusa la fase istruttoria, stante la natura documentale della controversia.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione e questione disattesa e/o assorbita:
- dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, n. 844/2022 emesso dal Tribunale di
Crotone, con conseguente revoca del medesimo;
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 11.675,79 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
- compensa per metà le spese e condanna l'opponente a rifondere all'opposta la restante metà delle spese, liquidate per intero (cioè compresa la parte compensata) in € 1.700,00, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Crotone, il 1° ottobre 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
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