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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/12/2025, n. 1893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1893 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 2297/2025 R.G.L. e Prev., vertente
TRA
(cf. rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Rosa Cinnante, presso il cui studio in Cosenza, alla via M. Leporace n.
19, è elettivamente domiciliato
Ricorrente
E
con sede in Controparte_1
Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato, giusta procura generale alle liti per atto del notar in Roma del 23/01/2023, n. 37590 di repertorio e, con gli Persona_1 stessi procuratori, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto 22/a, presso l'ufficio legale dell' . CP_1
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato il 27.5.2025 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420250000628775000, notificato il
18.4.2025, con il quale l' gli ha intimato il pagamento della somma di euro 9.979,42, CP_1 dovuta a titolo di contributi in favore della gestione artigiana (rectius gestione commercianti, ndr.) per il periodo dal 7/2017 al 12/2024; nel dettaglio, l'avviso di addebito è stato emesso per il recupero del regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 190/2014 per gli anni 2017, 2018,
2019, 2020, 2021 nonché per l'omesso pagamento della 4° rata dei contributi fissi 2022, della 1,
2, 3 e 4 rata dei contributi fissi per l'anno 2023, della 3° rata dei contributi fissi per l'anno 2024, nonché dei contributi dovuti sulla parte di reddito eccedente il minimale per l'anno 2017 e
2021.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente sosteneva la non debenza delle somme a titolo di recupero del regime contributivo agevolato siccome l'omessa compilazione era imputabile a un mero errore formale nella redazione della dichiarazione e di avere provveduto a presentare la dichiarazione integrativa, trasmettendola all'Agenzia delle Entrate in data 2.5.2022 e da questa liquidata in data 21.6.2024, in tal modo provvedendo a sanare la precedente omissione.
Su tale assunto sosteneva il proprio diritto ad accedere al regime contributivo agevolato contestato dall' e, dunque, la non debenza delle somme portate dall'avviso di addebito Controparte_2 impugnato.
Pertanto – previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito –, concludeva per la declaratoria di nullità/inefficacia dell'atto impugnato e di inesistenza del diritto dell' a procedere a esecuzione forzata per il recupero delle somme richieste con l'avviso CP_1 opposto.
Ritualmente instaurato il contradditorio, si costituiva in giudizio l' che, eccepita CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, nel merito resisteva al ricorso assumendone diffusamente l'infondatezza ed instando per il suo rigetto con il favore delle spese di lite. In particolare, sul merito della pretesa contributiva, evidenziava che con l'avviso di addebito impugnato è stato intimato anche il pagamento di crediti diversi e ulteriori da quelli relativi alla mancata adesione da parte del ricorrente al regime contributivo agevolato sui quali il ricorrente non solleva alcuna contestazione né in ordine all'an né in ordine al quantum, con conseguente cristallizzazione dei crediti per come richiesti.
Deduceva che la mancata compilazione del nella dichiarazione dei redditi presentata Parte_2 dal ricorrente nell'anno 2018 (redditi 2017) aveva comportato l'opzione per un regime fiscale diverso dal c.d. regime forfettario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m. e che in tal modo difettava un requisito necessario per l'accesso al regime contributivo agevolato;
che il regime fiscale così opzionato non era più modificabile per mezzo di una successiva dichiarazione integrativa, utilizzabile esclusivamente per modificare dati contenuti nella dichiarazione emendata e con riferimento a dichiarazioni di scienza e di giudizio, e non – per come ha inteso fare il ricorrente – per modificare una precedente dichiarazione di volontà negoziale.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, perché infondata. Istruita documentalmente, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per note assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza.
***
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata da parte convenuta, giacché proposta con ricorso del 27.5.2025 nel rispetto del termine di cui all'art. 24, D.
Lgs. 46/1999, avuto riguardo alla notifica dell'avviso opposto in data 18.4.2025.
Ulteriormente, si rileva che nell'avviso di addebito impugnato sono contenute le seguenti voci creditorie:
- recupero del regime agevolato per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021;
- 4a rata dei contributi fissi 2022;
- 1a, 2 a, 3 a e 4 a rata dei contributi fissi per l'anno 2023;
- 3a rata dei contributi fissi per l'anno 2024;
- contributi dovuti sulla parte di reddito eccedente il minimale per l'anno 2017 e 2021,
pertanto, oltre alle somme dovute al recupero del regime agevolato e contestate in questa sede,
l' ha intimato il pagamento di altri crediti, in relazione ai quali il ricorrente nulla ha dedotto CP_1
e contestato, prestando così acquiescenza alla relativa richiesta di pagamento dell' . CP_1
Tanto premesso, nel merito, parte ricorrente afferma il proprio diritto ad accedere al regime di contribuzione agevolata previsto dall'art. 1 commi da 76 a 84 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, per il periodo dal luglio 2017 al dicembre 2024.
Asserisce che per mero errore formale di compilazione, nella dichiarazione 2018 relativa all'anno
2017 non compilava la Sezione II del Quadro LM del modello Redditi PF 2018, riservata ai soggetti che nell'anno 2017 hanno applicato il regime forfettario e che, per tale motivo, riceveva da parte dell' , con provvedimento del 2 febbraio 2022, una richiesta di pagamento per CP_1
l'«Indebita fruizione del regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 190/2014, come modificato dalla legge n. 208/2015. Recupero contribuzione dovuta e non versata», avverso il quale proponeva infruttuosamente ricorso in sede amministrativa.
A seguito di tale richiesta, per come dedotto e documentato, parte ricorrente provvedeva a trasmettere, per via telematica con protocollo del 2.5.2022, la dichiarazione integrativa relativa all'anno d'imposta 2017 all'Agenzia delle Entrate che la liquidava in data 21/6/2024 (cfr. documentazione in atti). Di conseguenza, sostiene in questa sede che con la presentazione della dichiarazione integrativa – che ha sostituito la precedente – ha provveduto a sanare l'omessa compilazione del Quadro LM, con diritto a fruire del regime forfettario e ad accedere alla contribuzione agevolata con conseguente infondatezza della richiesta di pagamento contenuta nell'avviso di addebito opposto per effetto della ritenuta indebita fruizione del regime contributivo agevolato.
L' contesta la fondatezza della tesi difensiva attorea, affermando che per fruire CP_1 dell'agevolazione contributiva prevista dalla legge n. 190/2014 è necessario che il contribuente abbia espresso la volontà di beneficiarne, compilando il Quadro LM, sezione II del Modello
Redditi PF (regime forfettario) e, pertanto, l'omessa o errata compilazione – come nel caso del ricorrente – del comporta l'insussistenza del diritto alla relativa fruizione. Sostiene Parte_2 che, con l'omessa compilazione del e la compilazione di un quadro diverso, parte Parte_2 ricorrente ha optato per un regime fiscale differente – che non dà diritto all'agevolazione contributiva –, attraverso un comportamento concludente, per come previsto dal DPR 10 novembre 1997, n. 442, art. 1, nel quale si legge: «L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività [...]». Afferma, infine, che la presentazione di una dichiarazione integrativa non può influire, modificandola, sulla scelta del regime fiscale operata con la precedente dichiarazione.
Orbene, tanto esposto, per la risoluzione della controversia occorre preliminarmente procedere con la ricostruzione della disciplina normativa entro cui si colloca la fattispecie all'odierno vaglio.
Con la cd. legge di stabilità del 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) il legislatore ha introdotto un regime contributivo agevolato, riservato ai contribuenti persone fisiche esercenti attività
d'impresa, arti o professioni in possesso dei requisiti e che si trovino nelle condizioni previsti dai commi 54 ss. dell'art. 1 (regime forfettario).
In particolare, il comma 83 dell'art. 1, legge n. 190 cit. prevede che al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 54 presentino un'apposita dichiarazione, da effettuare mediante comunicazione telematica, entro i termini in esso stabiliti.
Invero, l'”opzione” per il regime forfettario introdotto dall'art. 54 è condizione necessaria per accedere al regime contributivo agevolato: intanto vi si può accedere in quanto si sia in possesso dei requisiti di cui al comma 54, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m., e non sussista una delle cause di esclusione previste dal comma 57.
Per come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella risposta all'interpello n. 378/2021, “[il regime forfettario] rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 54, dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 e non incorrano in una delle cause di esclusione previste dal successivo comma 57. Ai fini della sua applicazione, da parte di un soggetto già in attività e che applica il regime ordinario, non è, peraltro, prevista alcuna specifica opzione”. Tuttavia, seppur in assenza di determinati obblighi dichiarativi, l'opzione per detto regime comporta che il contribuente dichiari il reddito derivante dall'esercizio dell'attività inserendo i relativi dati nel Quadro LM, con conseguente applicazione di diversi criteri (rispetto al regime ordinario) di rilevazione del reddito imponibile e diversa tassazione.
Orbene, premesso che il D.P.R. 322/1998 e s.m. all'art. 2 comma 8 prevede che: LV
l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore
o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», in materia di dichiarazione integrativa, occorre richiamare quanto ribadito dalla SC nella sentenza n. 2921/2019: «Invero, per la Suprema Corte,
a sezioni unite, in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo
d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria (Cass.Civ., 30 giugno 2016, n. 13378). In motivazione si chiarisce che il principio delle generale ed illimitata emendabilità della dichiarazione fiscale incontra “il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire di decadenze”, come nell'ipotesi di cui all'art. 6 del d.m. 22 luglio 1988, n. 275, il quale stabilisce che il credito di imposta è indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso.
1.3.Successivamente la Suprema Corte ha precisato che, in tema di incentivi fiscali per la ricerca scientifica, l'indicazione del credito
d'imposta di cui all'art. 5 della I. n. 449 del 1997, che deve essere effettuata, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 6 del d.m. n. 275 del 1998, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è concesso, integra un atto negoziale, in quanto diretto a manifestare la volontà di avvalersi del beneficio fiscale in ragione dell'affermazione della rispondenza dell'attività svolta alle finalità perseguite dal legislatore, sicché, il contribuente che abbia omesso tale indicazione non può invocare il principio di generale emendabilità della dichiarazione fiscale, che opera solo in caso di mera esternazione di scienza e non consente, in ogni caso, di superare il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire delle decadenze previste dalla legge (Cass.Civ., 15 dicembre 2017, n. 30172;
Cass.Civ., 12 gennaio 2018, n. 610).
1.4.Tra l'altro, si è venuto consolidando il principio per cui la possibilità di emenda della dichiarazione anche in sede giudiziale vale solo nell'ipotesi ordinaria in cui la dichiarazione riveste carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre laddove detta dichiarazione ha carattere di manifestazione negoziale, tale principio di generale emendabilità della dichiarazione non opera, salvo che il contribuente dimostri l'essenziale ed obiettiva riconoscibilità dell'errore ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c. (Cass.Civ., 24 aprile 2018,
n. 10029; Cass.Civ., 12 gennaio 2018, n. 610; Cass.Civ., 15 dicembre 2017, n. 30172 che qualifica come lapsus calami l'errore del contribuente che commette un errore nell'individuazione della voce di modello in cui collocare la posta in contestazione). Tale distinzione tra mera dichiarazione di scienza, sempre emendabile anche nel corso del giudizio in cui l'amministrazione avanzi pretese maggiori, e dichiarazione di volontà, si staglia anche in materia di crediti di imposta, dove a differenza di alcune tipologia che costituiscono dichiarazione di volontà (Cass.Civ., 27 ottobre 2017, n. 25566 in relazione alla opzione per
l'utilizzo delle perdite di esercizio, che possono essere portate in diminuzione del reddito prodotto nell'anno oggetto della dichiarazione, oppure possono essere portate in diminuzione negli anni successivi;
Cass.Civ., 2 agosto 2017, n. 19215 in tema di plusvalenze ed imposta sostitutiva;
Cass.Civ., 29 marzo 2017, n. 8103 per le agevolazioni prima casa;
Cass.Civ., 22 gennaio 2013, n.
1427 per l'applicazione della aliquota ridotta sugli utili di impresa prodotti dai maggiori investimenti in tema di "dual tax"), ve ne sono altre rappresentative di una mera dichiarazione di scienza, quindi emendabile anche nel corso del giudizio».
In Cass. Civ., 12 ottobre 2018, n. 25596 (richiamata nella prefata decisione della Corte) – con cui la Corte ha ritenuto non emendabile, mediante dichiarazione integrativa, la dichiarazione dei redditi relativa a tre anni precedenti, in quanto il contribuente aveva esercitato l'opzione, quindi con una manifestazione di volontà, e non con una mera dichiarazione di scienza, relativa al trattamento fiscale dei costi deducibili ai fini della determinazione dell'acconto Irap per l'anno precedente – si legge poi: «In tema di imposte dirette, il principio di generale emendabilità della dichiarazione si riferisce all'ipotesi ordinaria nella quale la stessa rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre, nelle parti in cui abbia carattere negoziale, lo stesso non opera, salvo che il contribuente dimostri il carattere essenziale ed obiettivamente riconoscibile dell'errore in cui sia incorso, ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c.» (cfr. anche Cass. 28332/2025).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, dunque, la dichiarazione integrativa può modificare/integrare una precedente dichiarazione solo con riguardo alle dichiarazioni di scienza in essa contenute, mentre non può produrre alcun effetto modificativo sulle manifestazioni di volontà contenute nella dichiarazione emendata, in ragione del loro carattere negoziale;
a meno che il contribuente non dimostri il carattere essenziale ed obiettivamente riconoscibile dell'errore in cui sia incorso, ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c.
Orbene, dai documenti di causa si evince che la dichiarazione integrativa presentata dal ricorrente non era finalizzata a correggere errori formali o sostanziali che lo avevano assoggettato a oneri diversi e più gravosi di quelli posti dalla legge a suo carico e dai quali, dunque, era derivata una maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, bensì a effettuare l'opzione per un diverso regime fiscale, modificando il regime risultante dalla precedente dichiarazione, al fine di potere accedere al regime contributivo agevolato riservato a coloro che optino per il regime forfettario.
Invero, alla luce della costante giurisprudenza della SC cui si è fatto riferimento, deve concludersi che l'opzione per uno dei regimi fiscali alternativi effettuata in sede di dichiarazione dei redditi ha carattere negoziale (dichiarazione di volontà) e, dunque, non è emendabile per mezzo di una dichiarazione fiscale integrativa. Pertanto, la presentazione da parte del ricorrente, peraltro a distanza di diversi anni, della dichiarazione integrativa allo scopo di modificare il regime fiscale opzionato con la precedente dichiarazione, e quindi fruire del regime contributivo agevolato, non ha avuto, e non poteva avere, alcun effetto sanante sotto tale profilo;
né, in questa sede, parte ricorrente ha fatto riferimento, tanto meno provato, il carattere essenziale e l'obiettiva riconoscibilità dell'errore richiamati dalla giurisprudenza della SC. Infine, appare inconferente alla tesi difensiva del ricorrente il richiamo a Cass. 28332/2025, contenuto nelle note del Co 25.11.2025, nella quale, anzi, si trova conferma dei precedenti arresti della in tema di irretrattabilità delle scelte del contribuente che implicano una manifestazione di volontà avente valore di atto negoziale, e nella quale si legge inoltre che “in tema di dichiarazione dei redditi, in caso di mancata fruizione di beneficio fiscale da parte del contribuente, l'errore di fatto o di diritto è emendabile, mediante dichiarazione integrativa, qualora sia imputabile all'obiettiva incertezza interpretativa sulla norma agevolativa”, circostanza, quest'ultima, che, in ogni caso, non si riscontra nel caso di specie ove non è stata dedotta alcuna obiettiva incertezza interpretativa Co sulle norme interessate e che, anzi, conferma ulteriormente l'orientamento della per le ipotesi in cui non sussista detta incertezza.
Risulta, pertanto, infondata la pretesa di parte ricorrente, laddove sostiene la non debenza delle somme richieste dall' in ragione dell'effetto sanate che la successiva dichiarazione CP_1 integrativa avrebbe avuto nella scelta del regime fiscale e sul conseguente diritto di accesso al regime contributivo agevolato previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190.
In ogni caso ed ulteriormente, si osserva quanto segue.
Il già richiamato art. 1, comma 83, della L. n. 190/2014 prevede che “Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 54 che intraprendono l'esercizio di un'attività
d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall' i soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, entro il termine di CP_1 decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l'accesso al regime agevolato può avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di cui al comma 54”.
Con le circolari n. 29/2015 e n. 35/2016 è stata chiarita la natura facoltativa dell'opzione per il regime contributivo agevolato, al quale si accede tramite apposita domanda presentata da chi vi abbia interesse e attestante il possesso dei requisiti di legge, la cui permanenza si estende agli anni successivi, salvo modifiche reddituali.
Orbene, per costante giurisprudenza della SC, grava sulla parte che intende beneficiare di un esonero o di una riduzione contributiva l'onere di provare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge: “rileva, dunque, il principio generale più volte enunciato da questa Corte, secondo cui, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata” (Cass. 16033/2018; v. anche Cass. 30427/2017).
Parte ricorrente – contrariamente a quanto affermato nelle note del 25.11.2025 – non ha provato di avere presentato alcuna domanda amministrativa all'Ente previdenziale convenuto per l'accesso al regime contributivo agevolato previsto dalla legge 190/2014 e neppure di possedere i requisiti di legge richiesti per l'accesso al beneficio.
Invero, nelle note del 25.11.2025, sostiene che la propria adesione al regime forfettario sarebbe dimostrata dal non avere mai applicato l'IVA e dall'avere tenuto una contabilità in regime fiscale di vantaggio, fatti che integrerebbero, appunto, un comportamento concludente nel senso del regime forfettario. Tuttavia, al di là di ogni ulteriore considerazione, parte attrice si è limitata meramente ad affermare tali circostanze, senza, tuttavia, produrre alcuna prova (a mero titolo di esempio, avrebbe potuto produrre copia della documentazione fiscale riferita alle annualità interessate da cui potersi evincere la mancata esposizione dell'IVA e la presenza della prevista dicitura indicante la provenienza del documento da soggetto aderente al regime forfettario).
Da quanto fin qui esposto, rilevato che per le ulteriori voci creditorie pure intimate nell'avviso di addebito non vi è contestazione alcuna, consegue che il ricorso non può essere accolto.
In considerazione della esistenza di precedenti difformi anche di questo Tribunale, le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Cosenza, 9 dicembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 2297/2025 R.G.L. e Prev., vertente
TRA
(cf. rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Rosa Cinnante, presso il cui studio in Cosenza, alla via M. Leporace n.
19, è elettivamente domiciliato
Ricorrente
E
con sede in Controparte_1
Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato, giusta procura generale alle liti per atto del notar in Roma del 23/01/2023, n. 37590 di repertorio e, con gli Persona_1 stessi procuratori, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto 22/a, presso l'ufficio legale dell' . CP_1
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato il 27.5.2025 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420250000628775000, notificato il
18.4.2025, con il quale l' gli ha intimato il pagamento della somma di euro 9.979,42, CP_1 dovuta a titolo di contributi in favore della gestione artigiana (rectius gestione commercianti, ndr.) per il periodo dal 7/2017 al 12/2024; nel dettaglio, l'avviso di addebito è stato emesso per il recupero del regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 190/2014 per gli anni 2017, 2018,
2019, 2020, 2021 nonché per l'omesso pagamento della 4° rata dei contributi fissi 2022, della 1,
2, 3 e 4 rata dei contributi fissi per l'anno 2023, della 3° rata dei contributi fissi per l'anno 2024, nonché dei contributi dovuti sulla parte di reddito eccedente il minimale per l'anno 2017 e
2021.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente sosteneva la non debenza delle somme a titolo di recupero del regime contributivo agevolato siccome l'omessa compilazione era imputabile a un mero errore formale nella redazione della dichiarazione e di avere provveduto a presentare la dichiarazione integrativa, trasmettendola all'Agenzia delle Entrate in data 2.5.2022 e da questa liquidata in data 21.6.2024, in tal modo provvedendo a sanare la precedente omissione.
Su tale assunto sosteneva il proprio diritto ad accedere al regime contributivo agevolato contestato dall' e, dunque, la non debenza delle somme portate dall'avviso di addebito Controparte_2 impugnato.
Pertanto – previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito –, concludeva per la declaratoria di nullità/inefficacia dell'atto impugnato e di inesistenza del diritto dell' a procedere a esecuzione forzata per il recupero delle somme richieste con l'avviso CP_1 opposto.
Ritualmente instaurato il contradditorio, si costituiva in giudizio l' che, eccepita CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, nel merito resisteva al ricorso assumendone diffusamente l'infondatezza ed instando per il suo rigetto con il favore delle spese di lite. In particolare, sul merito della pretesa contributiva, evidenziava che con l'avviso di addebito impugnato è stato intimato anche il pagamento di crediti diversi e ulteriori da quelli relativi alla mancata adesione da parte del ricorrente al regime contributivo agevolato sui quali il ricorrente non solleva alcuna contestazione né in ordine all'an né in ordine al quantum, con conseguente cristallizzazione dei crediti per come richiesti.
Deduceva che la mancata compilazione del nella dichiarazione dei redditi presentata Parte_2 dal ricorrente nell'anno 2018 (redditi 2017) aveva comportato l'opzione per un regime fiscale diverso dal c.d. regime forfettario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m. e che in tal modo difettava un requisito necessario per l'accesso al regime contributivo agevolato;
che il regime fiscale così opzionato non era più modificabile per mezzo di una successiva dichiarazione integrativa, utilizzabile esclusivamente per modificare dati contenuti nella dichiarazione emendata e con riferimento a dichiarazioni di scienza e di giudizio, e non – per come ha inteso fare il ricorrente – per modificare una precedente dichiarazione di volontà negoziale.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, perché infondata. Istruita documentalmente, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per note assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza.
***
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata da parte convenuta, giacché proposta con ricorso del 27.5.2025 nel rispetto del termine di cui all'art. 24, D.
Lgs. 46/1999, avuto riguardo alla notifica dell'avviso opposto in data 18.4.2025.
Ulteriormente, si rileva che nell'avviso di addebito impugnato sono contenute le seguenti voci creditorie:
- recupero del regime agevolato per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021;
- 4a rata dei contributi fissi 2022;
- 1a, 2 a, 3 a e 4 a rata dei contributi fissi per l'anno 2023;
- 3a rata dei contributi fissi per l'anno 2024;
- contributi dovuti sulla parte di reddito eccedente il minimale per l'anno 2017 e 2021,
pertanto, oltre alle somme dovute al recupero del regime agevolato e contestate in questa sede,
l' ha intimato il pagamento di altri crediti, in relazione ai quali il ricorrente nulla ha dedotto CP_1
e contestato, prestando così acquiescenza alla relativa richiesta di pagamento dell' . CP_1
Tanto premesso, nel merito, parte ricorrente afferma il proprio diritto ad accedere al regime di contribuzione agevolata previsto dall'art. 1 commi da 76 a 84 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, per il periodo dal luglio 2017 al dicembre 2024.
Asserisce che per mero errore formale di compilazione, nella dichiarazione 2018 relativa all'anno
2017 non compilava la Sezione II del Quadro LM del modello Redditi PF 2018, riservata ai soggetti che nell'anno 2017 hanno applicato il regime forfettario e che, per tale motivo, riceveva da parte dell' , con provvedimento del 2 febbraio 2022, una richiesta di pagamento per CP_1
l'«Indebita fruizione del regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 190/2014, come modificato dalla legge n. 208/2015. Recupero contribuzione dovuta e non versata», avverso il quale proponeva infruttuosamente ricorso in sede amministrativa.
A seguito di tale richiesta, per come dedotto e documentato, parte ricorrente provvedeva a trasmettere, per via telematica con protocollo del 2.5.2022, la dichiarazione integrativa relativa all'anno d'imposta 2017 all'Agenzia delle Entrate che la liquidava in data 21/6/2024 (cfr. documentazione in atti). Di conseguenza, sostiene in questa sede che con la presentazione della dichiarazione integrativa – che ha sostituito la precedente – ha provveduto a sanare l'omessa compilazione del Quadro LM, con diritto a fruire del regime forfettario e ad accedere alla contribuzione agevolata con conseguente infondatezza della richiesta di pagamento contenuta nell'avviso di addebito opposto per effetto della ritenuta indebita fruizione del regime contributivo agevolato.
L' contesta la fondatezza della tesi difensiva attorea, affermando che per fruire CP_1 dell'agevolazione contributiva prevista dalla legge n. 190/2014 è necessario che il contribuente abbia espresso la volontà di beneficiarne, compilando il Quadro LM, sezione II del Modello
Redditi PF (regime forfettario) e, pertanto, l'omessa o errata compilazione – come nel caso del ricorrente – del comporta l'insussistenza del diritto alla relativa fruizione. Sostiene Parte_2 che, con l'omessa compilazione del e la compilazione di un quadro diverso, parte Parte_2 ricorrente ha optato per un regime fiscale differente – che non dà diritto all'agevolazione contributiva –, attraverso un comportamento concludente, per come previsto dal DPR 10 novembre 1997, n. 442, art. 1, nel quale si legge: «L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività [...]». Afferma, infine, che la presentazione di una dichiarazione integrativa non può influire, modificandola, sulla scelta del regime fiscale operata con la precedente dichiarazione.
Orbene, tanto esposto, per la risoluzione della controversia occorre preliminarmente procedere con la ricostruzione della disciplina normativa entro cui si colloca la fattispecie all'odierno vaglio.
Con la cd. legge di stabilità del 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) il legislatore ha introdotto un regime contributivo agevolato, riservato ai contribuenti persone fisiche esercenti attività
d'impresa, arti o professioni in possesso dei requisiti e che si trovino nelle condizioni previsti dai commi 54 ss. dell'art. 1 (regime forfettario).
In particolare, il comma 83 dell'art. 1, legge n. 190 cit. prevede che al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 54 presentino un'apposita dichiarazione, da effettuare mediante comunicazione telematica, entro i termini in esso stabiliti.
Invero, l'”opzione” per il regime forfettario introdotto dall'art. 54 è condizione necessaria per accedere al regime contributivo agevolato: intanto vi si può accedere in quanto si sia in possesso dei requisiti di cui al comma 54, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m., e non sussista una delle cause di esclusione previste dal comma 57.
Per come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella risposta all'interpello n. 378/2021, “[il regime forfettario] rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 54, dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 e non incorrano in una delle cause di esclusione previste dal successivo comma 57. Ai fini della sua applicazione, da parte di un soggetto già in attività e che applica il regime ordinario, non è, peraltro, prevista alcuna specifica opzione”. Tuttavia, seppur in assenza di determinati obblighi dichiarativi, l'opzione per detto regime comporta che il contribuente dichiari il reddito derivante dall'esercizio dell'attività inserendo i relativi dati nel Quadro LM, con conseguente applicazione di diversi criteri (rispetto al regime ordinario) di rilevazione del reddito imponibile e diversa tassazione.
Orbene, premesso che il D.P.R. 322/1998 e s.m. all'art. 2 comma 8 prevede che: LV
l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore
o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», in materia di dichiarazione integrativa, occorre richiamare quanto ribadito dalla SC nella sentenza n. 2921/2019: «Invero, per la Suprema Corte,
a sezioni unite, in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo
d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria (Cass.Civ., 30 giugno 2016, n. 13378). In motivazione si chiarisce che il principio delle generale ed illimitata emendabilità della dichiarazione fiscale incontra “il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire di decadenze”, come nell'ipotesi di cui all'art. 6 del d.m. 22 luglio 1988, n. 275, il quale stabilisce che il credito di imposta è indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso.
1.3.Successivamente la Suprema Corte ha precisato che, in tema di incentivi fiscali per la ricerca scientifica, l'indicazione del credito
d'imposta di cui all'art. 5 della I. n. 449 del 1997, che deve essere effettuata, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 6 del d.m. n. 275 del 1998, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è concesso, integra un atto negoziale, in quanto diretto a manifestare la volontà di avvalersi del beneficio fiscale in ragione dell'affermazione della rispondenza dell'attività svolta alle finalità perseguite dal legislatore, sicché, il contribuente che abbia omesso tale indicazione non può invocare il principio di generale emendabilità della dichiarazione fiscale, che opera solo in caso di mera esternazione di scienza e non consente, in ogni caso, di superare il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire delle decadenze previste dalla legge (Cass.Civ., 15 dicembre 2017, n. 30172;
Cass.Civ., 12 gennaio 2018, n. 610).
1.4.Tra l'altro, si è venuto consolidando il principio per cui la possibilità di emenda della dichiarazione anche in sede giudiziale vale solo nell'ipotesi ordinaria in cui la dichiarazione riveste carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre laddove detta dichiarazione ha carattere di manifestazione negoziale, tale principio di generale emendabilità della dichiarazione non opera, salvo che il contribuente dimostri l'essenziale ed obiettiva riconoscibilità dell'errore ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c. (Cass.Civ., 24 aprile 2018,
n. 10029; Cass.Civ., 12 gennaio 2018, n. 610; Cass.Civ., 15 dicembre 2017, n. 30172 che qualifica come lapsus calami l'errore del contribuente che commette un errore nell'individuazione della voce di modello in cui collocare la posta in contestazione). Tale distinzione tra mera dichiarazione di scienza, sempre emendabile anche nel corso del giudizio in cui l'amministrazione avanzi pretese maggiori, e dichiarazione di volontà, si staglia anche in materia di crediti di imposta, dove a differenza di alcune tipologia che costituiscono dichiarazione di volontà (Cass.Civ., 27 ottobre 2017, n. 25566 in relazione alla opzione per
l'utilizzo delle perdite di esercizio, che possono essere portate in diminuzione del reddito prodotto nell'anno oggetto della dichiarazione, oppure possono essere portate in diminuzione negli anni successivi;
Cass.Civ., 2 agosto 2017, n. 19215 in tema di plusvalenze ed imposta sostitutiva;
Cass.Civ., 29 marzo 2017, n. 8103 per le agevolazioni prima casa;
Cass.Civ., 22 gennaio 2013, n.
1427 per l'applicazione della aliquota ridotta sugli utili di impresa prodotti dai maggiori investimenti in tema di "dual tax"), ve ne sono altre rappresentative di una mera dichiarazione di scienza, quindi emendabile anche nel corso del giudizio».
In Cass. Civ., 12 ottobre 2018, n. 25596 (richiamata nella prefata decisione della Corte) – con cui la Corte ha ritenuto non emendabile, mediante dichiarazione integrativa, la dichiarazione dei redditi relativa a tre anni precedenti, in quanto il contribuente aveva esercitato l'opzione, quindi con una manifestazione di volontà, e non con una mera dichiarazione di scienza, relativa al trattamento fiscale dei costi deducibili ai fini della determinazione dell'acconto Irap per l'anno precedente – si legge poi: «In tema di imposte dirette, il principio di generale emendabilità della dichiarazione si riferisce all'ipotesi ordinaria nella quale la stessa rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre, nelle parti in cui abbia carattere negoziale, lo stesso non opera, salvo che il contribuente dimostri il carattere essenziale ed obiettivamente riconoscibile dell'errore in cui sia incorso, ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c.» (cfr. anche Cass. 28332/2025).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, dunque, la dichiarazione integrativa può modificare/integrare una precedente dichiarazione solo con riguardo alle dichiarazioni di scienza in essa contenute, mentre non può produrre alcun effetto modificativo sulle manifestazioni di volontà contenute nella dichiarazione emendata, in ragione del loro carattere negoziale;
a meno che il contribuente non dimostri il carattere essenziale ed obiettivamente riconoscibile dell'errore in cui sia incorso, ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c.
Orbene, dai documenti di causa si evince che la dichiarazione integrativa presentata dal ricorrente non era finalizzata a correggere errori formali o sostanziali che lo avevano assoggettato a oneri diversi e più gravosi di quelli posti dalla legge a suo carico e dai quali, dunque, era derivata una maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, bensì a effettuare l'opzione per un diverso regime fiscale, modificando il regime risultante dalla precedente dichiarazione, al fine di potere accedere al regime contributivo agevolato riservato a coloro che optino per il regime forfettario.
Invero, alla luce della costante giurisprudenza della SC cui si è fatto riferimento, deve concludersi che l'opzione per uno dei regimi fiscali alternativi effettuata in sede di dichiarazione dei redditi ha carattere negoziale (dichiarazione di volontà) e, dunque, non è emendabile per mezzo di una dichiarazione fiscale integrativa. Pertanto, la presentazione da parte del ricorrente, peraltro a distanza di diversi anni, della dichiarazione integrativa allo scopo di modificare il regime fiscale opzionato con la precedente dichiarazione, e quindi fruire del regime contributivo agevolato, non ha avuto, e non poteva avere, alcun effetto sanante sotto tale profilo;
né, in questa sede, parte ricorrente ha fatto riferimento, tanto meno provato, il carattere essenziale e l'obiettiva riconoscibilità dell'errore richiamati dalla giurisprudenza della SC. Infine, appare inconferente alla tesi difensiva del ricorrente il richiamo a Cass. 28332/2025, contenuto nelle note del Co 25.11.2025, nella quale, anzi, si trova conferma dei precedenti arresti della in tema di irretrattabilità delle scelte del contribuente che implicano una manifestazione di volontà avente valore di atto negoziale, e nella quale si legge inoltre che “in tema di dichiarazione dei redditi, in caso di mancata fruizione di beneficio fiscale da parte del contribuente, l'errore di fatto o di diritto è emendabile, mediante dichiarazione integrativa, qualora sia imputabile all'obiettiva incertezza interpretativa sulla norma agevolativa”, circostanza, quest'ultima, che, in ogni caso, non si riscontra nel caso di specie ove non è stata dedotta alcuna obiettiva incertezza interpretativa Co sulle norme interessate e che, anzi, conferma ulteriormente l'orientamento della per le ipotesi in cui non sussista detta incertezza.
Risulta, pertanto, infondata la pretesa di parte ricorrente, laddove sostiene la non debenza delle somme richieste dall' in ragione dell'effetto sanate che la successiva dichiarazione CP_1 integrativa avrebbe avuto nella scelta del regime fiscale e sul conseguente diritto di accesso al regime contributivo agevolato previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190.
In ogni caso ed ulteriormente, si osserva quanto segue.
Il già richiamato art. 1, comma 83, della L. n. 190/2014 prevede che “Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 54 che intraprendono l'esercizio di un'attività
d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall' i soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, entro il termine di CP_1 decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l'accesso al regime agevolato può avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di cui al comma 54”.
Con le circolari n. 29/2015 e n. 35/2016 è stata chiarita la natura facoltativa dell'opzione per il regime contributivo agevolato, al quale si accede tramite apposita domanda presentata da chi vi abbia interesse e attestante il possesso dei requisiti di legge, la cui permanenza si estende agli anni successivi, salvo modifiche reddituali.
Orbene, per costante giurisprudenza della SC, grava sulla parte che intende beneficiare di un esonero o di una riduzione contributiva l'onere di provare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge: “rileva, dunque, il principio generale più volte enunciato da questa Corte, secondo cui, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata” (Cass. 16033/2018; v. anche Cass. 30427/2017).
Parte ricorrente – contrariamente a quanto affermato nelle note del 25.11.2025 – non ha provato di avere presentato alcuna domanda amministrativa all'Ente previdenziale convenuto per l'accesso al regime contributivo agevolato previsto dalla legge 190/2014 e neppure di possedere i requisiti di legge richiesti per l'accesso al beneficio.
Invero, nelle note del 25.11.2025, sostiene che la propria adesione al regime forfettario sarebbe dimostrata dal non avere mai applicato l'IVA e dall'avere tenuto una contabilità in regime fiscale di vantaggio, fatti che integrerebbero, appunto, un comportamento concludente nel senso del regime forfettario. Tuttavia, al di là di ogni ulteriore considerazione, parte attrice si è limitata meramente ad affermare tali circostanze, senza, tuttavia, produrre alcuna prova (a mero titolo di esempio, avrebbe potuto produrre copia della documentazione fiscale riferita alle annualità interessate da cui potersi evincere la mancata esposizione dell'IVA e la presenza della prevista dicitura indicante la provenienza del documento da soggetto aderente al regime forfettario).
Da quanto fin qui esposto, rilevato che per le ulteriori voci creditorie pure intimate nell'avviso di addebito non vi è contestazione alcuna, consegue che il ricorso non può essere accolto.
In considerazione della esistenza di precedenti difformi anche di questo Tribunale, le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Cosenza, 9 dicembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fedora Cavalcanti