Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 19/12/2025, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02086/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01422/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1422 del 2025, proposto dalla signora BE CA, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli e Leonardo Tovoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lucca, sezione lavoro, n. 395 del 11 novembre 2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 il dott. ID De RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, è stato accertato e dichiarato il diritto della ricorrente al beneficio della carta elettronica di cui all’art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015, così come attuato dal relativo DPCM, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l’effetto, il diritto della ricorrente a ricevere la detta carta e, in accredito sulla stessa, le somme corrispondenti a € 500,00 per ognuno dei suddetti anni scolastici, somme da impiegare negli stessi termini e secondo le medesime modalità dei docenti di ruolo.
La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale emittente del 15.05.2025.
Dalla sua notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, effettuata il 11.11.2024, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, come successivamente modificato e integrato.
Con ricorso ritualmente proposto, la parte creditrice ha convenuto il Ministero debitore dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’ottemperanza del giudicato formatosi sul suddetto titolo giudiziale, con assegnazione alla ricorrente della carta del docente e accredito sulla stessa delle corrispondenti somme, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, e per la nomina, in caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione debitrice, di un commissario ad acta che provveda in sua sostituzione.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio, nonostante il ricorso sia stato ad esso notificato in data 16.05.2025 tramite PEC all’indirizzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze estratto da pubblici registri.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Tutto quanto sopra premesso, salvo che per quello che riguarda gli interessi, non riconosciuti dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta, il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Infatti, non risulta dagli atti di causa che il titolo della cui ottemperanza si tratta sia stato eseguito.
Deve dunque essere ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza ad ogni adempimento a tal fine necessario.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio.
Il commissario così designato provvederà, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine assegnato al Ministero, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione del titolo e al pagamento delle somme ancora dovute.
Le spese del presente giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti.
Deve infine disporsi la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto,
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di dare immediata e integrale esecuzione al titolo giudiziale in epigrafe indicato, nei termini precisati in motivazione;
- per il caso di eventuale ulteriore inottemperanza, nomina quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda nei sessanta giorni successivi, su richiesta della parte interessata, ai necessari adempimenti;
- condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 800,00 (euro ottocento/00), oltre oneri e accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avvocati Leonardo Tovoli, Fabio Ganci, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi e Nicola Zampieri.
Dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IA La DI, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
ID De RA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID De RA | IA La DI |
IL SEGRETARIO