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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/06/2025, n. 2448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2448 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 14764/2022 R.G.
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice monocratico, nella persona della dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunciato la seguente
Sentenza
tra
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. M. Vigneri ed elettivamente domiciliata presso la sede dall'Avvocatura Regionale in Bari,
Lungomare Nazario Sauro, 31/33
-opponente-
e
liquidazione Controparte_1 coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti F. Semeraro e M. Coletti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Bari, Via
Dante, 51
-opposto-
Oggetto: opposizione all'esecuzione
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 20.3.2025
pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, introduceva ex art. 616 c.p.c. il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione a seguito della fase cautelare svoltasi davanti al G.E., promossa successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento del 15.7.2021, con cui l' aveva avviato l'esecuzione nei suoi confronti Controparte_1 per il recupero della somma di € 3.748.237,18; esponeva che aveva promosso opposizione allo stato passivo con cui aveva chiesto riconoscersi la compensazione tra i debiti della e i crediti T_ ammessi allo stato passivo della Liquidatela;
che con decreto del
13.7.2020 il Tribunale di Bari – Sezione Fallimentare – aveva dichiarato la compensazione invocata;
che, impugnato il provvedimento davanti alla Corte di Cassazione, era stato cassato sul rilievo di una non sufficiente motivazione in punto di riconoscimento della compensazione con rinvio al Tribunale di Bari;
che, riassunto il procedimento a seguito del disposto rinvio e nelle more della decisione, il G.E., respingendo l'istanza di sospensione, aveva assegnato le somme al creditore pignorante.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione, con declaratoria di inammissibilità ed infondatezza della procedura esecutiva intrapresa, con conseguente restituzione delle somme assegnate. Con vittoria di spese di giudizio.
L' Controparte_2
, in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, si costituiva con comparsa di risposta depositata in data 1.2.2023 eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'opposizione per tardiva introduzione del giudizio di merito, che non aveva tenuto conto dell'inapplicabilità della pagina 2 di 5 sospensione feriale ai giudizi di opposizione esecutiva;
sostenendo, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'eccezione preliminare svolta e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese di lite.
All'udienza del 20.3.2025 la rinunciava agli atti e Parte_1 all'azione e la causa, pertanto, veniva rimessa in decisione.
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia all'azione della . Parte_1
La declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce una pronuncia - cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio
– e presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc (cfr. Cass.
5390/00).
La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere.) (Cass. 19845/29).
Per quanto concerne le spese di lite va considerato che la rinuncia all'azione, che diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue pagina 3 di 5 l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante
(Cass. 18255/04).
Le spese del giudizio devono pertanto essere poste a carico della e liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. Parte_1
147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta (con applicazione dei parametri minimi stante l'esigua attività processuale espletata).
Per quanto attiene alle spese della fase cautelare, non liquidate dal
G.E., e di cui la parte opposta ha chiesto la refusione nella fase di merito, deve considerarsi che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che in tema di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., qualora il giudice dell'esecuzione non liquidi le spese della fase sommaria con l'ordinanza con cui dispone la sospensione della procedura, la parte vittoriosa che abbia interesse alla loro liquidazione ha l'onere di instaurare il giudizio di merito prima della scadenza del termine di cui all'art. 616 c.p.c. o, in alternativa, di avanzare istanza di integrazione del provvedimento ai sensi dell'art. 289 c.p.c., anche allo scopo di garantire alle altre parti (previa eventuale rimessione in termini) la possibilità di contestare la liquidazione nella fase di merito dell'opposizione; ne deriva che, in caso di inerzia della parte vittoriosa, dette spese non sono più ripetibili, né altrimenti liquidabili (Cass. 12977/22).
Nel caso di specie, la parte opposta, ossia l' pur essendo P_ vittoriosa all'esito della fase cautelare, non ha introdotto nei termini il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., sia pure ai fini del riconoscimento delle spese della fase cautelare – e sul punto ha pure fondatamente sollevato l'eccezione di tardività dell'introduzione del giudizio di merito a cura della parte opponente (non esaminata in via preliminare stante l'intervenuta rinuncia all'azione) – né ha chiesto una modifica al G.E.
pagina 4 di 5 dell'ordinanza, con l'effetto che tali spese non possono essere liquidate in questa sede.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da T_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei
[...] confronti di RO
, in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto, che si liquidano in € 24.668,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Bari, 23.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice monocratico, nella persona della dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunciato la seguente
Sentenza
tra
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. M. Vigneri ed elettivamente domiciliata presso la sede dall'Avvocatura Regionale in Bari,
Lungomare Nazario Sauro, 31/33
-opponente-
e
liquidazione Controparte_1 coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti F. Semeraro e M. Coletti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Bari, Via
Dante, 51
-opposto-
Oggetto: opposizione all'esecuzione
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 20.3.2025
pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, introduceva ex art. 616 c.p.c. il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione a seguito della fase cautelare svoltasi davanti al G.E., promossa successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento del 15.7.2021, con cui l' aveva avviato l'esecuzione nei suoi confronti Controparte_1 per il recupero della somma di € 3.748.237,18; esponeva che aveva promosso opposizione allo stato passivo con cui aveva chiesto riconoscersi la compensazione tra i debiti della e i crediti T_ ammessi allo stato passivo della Liquidatela;
che con decreto del
13.7.2020 il Tribunale di Bari – Sezione Fallimentare – aveva dichiarato la compensazione invocata;
che, impugnato il provvedimento davanti alla Corte di Cassazione, era stato cassato sul rilievo di una non sufficiente motivazione in punto di riconoscimento della compensazione con rinvio al Tribunale di Bari;
che, riassunto il procedimento a seguito del disposto rinvio e nelle more della decisione, il G.E., respingendo l'istanza di sospensione, aveva assegnato le somme al creditore pignorante.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione, con declaratoria di inammissibilità ed infondatezza della procedura esecutiva intrapresa, con conseguente restituzione delle somme assegnate. Con vittoria di spese di giudizio.
L' Controparte_2
, in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, si costituiva con comparsa di risposta depositata in data 1.2.2023 eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'opposizione per tardiva introduzione del giudizio di merito, che non aveva tenuto conto dell'inapplicabilità della pagina 2 di 5 sospensione feriale ai giudizi di opposizione esecutiva;
sostenendo, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'eccezione preliminare svolta e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese di lite.
All'udienza del 20.3.2025 la rinunciava agli atti e Parte_1 all'azione e la causa, pertanto, veniva rimessa in decisione.
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia all'azione della . Parte_1
La declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce una pronuncia - cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio
– e presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc (cfr. Cass.
5390/00).
La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere.) (Cass. 19845/29).
Per quanto concerne le spese di lite va considerato che la rinuncia all'azione, che diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue pagina 3 di 5 l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante
(Cass. 18255/04).
Le spese del giudizio devono pertanto essere poste a carico della e liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. Parte_1
147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta (con applicazione dei parametri minimi stante l'esigua attività processuale espletata).
Per quanto attiene alle spese della fase cautelare, non liquidate dal
G.E., e di cui la parte opposta ha chiesto la refusione nella fase di merito, deve considerarsi che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che in tema di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., qualora il giudice dell'esecuzione non liquidi le spese della fase sommaria con l'ordinanza con cui dispone la sospensione della procedura, la parte vittoriosa che abbia interesse alla loro liquidazione ha l'onere di instaurare il giudizio di merito prima della scadenza del termine di cui all'art. 616 c.p.c. o, in alternativa, di avanzare istanza di integrazione del provvedimento ai sensi dell'art. 289 c.p.c., anche allo scopo di garantire alle altre parti (previa eventuale rimessione in termini) la possibilità di contestare la liquidazione nella fase di merito dell'opposizione; ne deriva che, in caso di inerzia della parte vittoriosa, dette spese non sono più ripetibili, né altrimenti liquidabili (Cass. 12977/22).
Nel caso di specie, la parte opposta, ossia l' pur essendo P_ vittoriosa all'esito della fase cautelare, non ha introdotto nei termini il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., sia pure ai fini del riconoscimento delle spese della fase cautelare – e sul punto ha pure fondatamente sollevato l'eccezione di tardività dell'introduzione del giudizio di merito a cura della parte opponente (non esaminata in via preliminare stante l'intervenuta rinuncia all'azione) – né ha chiesto una modifica al G.E.
pagina 4 di 5 dell'ordinanza, con l'effetto che tali spese non possono essere liquidate in questa sede.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da T_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei
[...] confronti di RO
, in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto, che si liquidano in € 24.668,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Bari, 23.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo
pagina 5 di 5