Ordinanza cautelare 9 giugno 2025
Accoglimento
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00750/2026REG.PROV.COLL.
N. 03851/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3851 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Vigliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 01403/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il Cons. NZ IN, nessuno presente per le parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante ha impugnato, in primo grado, il rigetto, da parte della Prefettura di Milano, della sua richiesta di immediata attivazione delle misure di accoglienza.
2. Il Tar, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il gravame, perché infondato, affermando che:
“ La questione giuridica dirimente attiene alla determinazione delle modalità di presentazione della domanda di protezione internazionale al fine dell’attivazione delle misure di accoglienza.
Si tratta di stabilire se sia sufficiente una qualsiasi manifestazione della volontà di chiedere la protezione, ovvero se ne sia necessaria la formalizzazione nel senso della sua presentazione ad opera dell’interessato personalmente e in luoghi determinati.
Infatti, l’attivazione delle misure di accoglienza è subordinata alla pendenza di una domanda volta a conseguire la concessione della protezione internazionale e non si giustifica, quindi, per il solo fatto che lo straniero si trovi in condizioni di indigenza.
Il Tribunale ritiene che il coordinamento tra i vigenti artt. 1 e 14 del d.l.gs 142/2015, con l’art. 6 del d.lgs. n. 25/2008, come modificato dal d.l. 2023 n. 133, evidenzi che l’attivazione delle misure di accoglienza è subordinata alla formalizzazione, personalmente da parte del richiedente, della domanda di protezione internazionale, avanti alla competente Questura, secondo modalità che non sono state osservate nel caso di specie” .
3. Con l’atto di appello, il ricorrente, nel censurare la mancata partecipazione al procedimento, sostiene il proprio legittimo diritto di ottenere l'attivazione delle misure di accoglienza in suo favore, posto che, questi, “ è un richiedente asilo, avendo, egli, già previamente manifestato espressa volontà in tal senso, come espressamente confermato anche dal provvedimento di rigetto opposto – manifestazione, tra l'altro, come è noto, e contrariamente a quanto assunto dalla sentenza qui appellata, non soggetta al rispetto di forme particolari ex art. 2 Decreto Lgs 142/2015 e ex art. 3 comma 1 DPR 21/2015 – ed essendo, questi, tuttora, in attesa che giunga il giorno dell’appuntamento per la presentazione di siffatta domanda avanti alla Questura di Milano-Ufficio Immigrazione del 08.07.2025…oltre che privo di fissa dimora, e di mezzi di sussistenza, che possano garantirgli una vita dignitosa nelle more della decisione relativa alla sua domanda di protezione internazionale ”.
4. L’Amministrazione intimata si è costituita con atto di mero stile, depositando il fascicolo di primo grado.
5. In esito alla camera di consiglio del 5 giugno 2025, con ord. n. 2071/2025 è stata accolta l’istanza cautelare dell’interessato:
“ Considerato che, nell’ambito della cognizione sommaria tipica della presente fase, i motivi di doglianza presentati da parte appellante meritano adeguato approfondimento nella sede di merito, soprattutto alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Sezione secondo cui, nel disciplinare le misure di accoglienza, il legislatore si è avvalso della facoltà, riconosciuta dall’articolo 4 della direttiva 2013/33/UE, di introdurre disposizioni più favorevoli agli stranieri (purché compatibili con la direttiva stessa) ed abbia ritenuto di ancorare l’accesso alle misure di accoglienza, salva ovviamente la decadenza in caso di mancato buon esito della domanda di protezione, non necessariamente alla comparizione personale del richiedente presso la Questura, essendo sufficiente la semplice “manifestazione di volontà” di proporre domanda di protezione internazionale, momento che può essere logicamente e cronologicamente anteriore a quello della presentazione personale in Questura (cfr., Consiglio di Stato, III Sezione, ord. nn. 714/2025, 712/2025 e, da ultimo, anche ord. n. 1003/2025).
Ritenuto, sotto il profilo del periculum, che, in assenza di profili di pericolo per la sicurezza, debba ritenersi prevalente la posizione giuridica dell’appellante ”.
6. Con decr. n. 99/2025 la Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato presso il Consiglio di Stato ha ammesso l’istante al gratuito patrocinio, avendo ritenuto le prospettazioni difensive non manifestamente infondate;
7. Con dichiarazione in data 19.11.2025 il legale dell’appellante, procuratore antistatario:
- ha comunicato che l'Amministrazione resistente ha disposto l'attivazione delle misure di accoglienza in favore del deducente;
- ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare il giudizio;
- ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione della causa.
8. All’udienza pubblica del 27 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preso atto della dichiarazione del procuratore dell’appellante, al Collegio non rimane che dichiarare, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., cessata la materia del contendere.
2. Le spese di lite, considerata la natura della controversia, possono formare oggetto di compensazione inter partes.
3. Da ultimo, va confermata l’ammissione al gratuito patrocinio dell’appellante, già disposta dalla competente Commissione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Accoglie definitivamente l’istanza di ammissione dell’appellante al patrocinio a spese dello Stato per il giudizio di appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante e di ogni altra persona fisica citata nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CH IN, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
NZ IN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ IN | CH IN |
IL SEGRETARIO