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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 16172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16172 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31070/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AN NC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31070/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GI IC e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE GIULIO CESARE 95
00192 ROMApresso il difensore avv. GI IC
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SABBATANI SCHIUMA CLAUDIO, elettivamente domiciliato in VIA FABIO
MASSIMO, 45 00192 presso il difensore avv. SABBATANI SCHIUMA CLAUDIO CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC, come modificato da L. 2009 / 69.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste delle parti;
osservato che nella vicenda in esame l'istruttoria si incentra sulla consulenza tecnica di Ufficio che ha consentito di accertare il punto di doglianza attoreo dal punto di vista tecnico, superando le eventuali risultanze testimoniali, non ammesse perché le conclusioni della CTU si sono mostrate esaustive anche sui punti avanzati dalla convenuta e precisamente l'insussistenza del danno da ritardo e l'impedimento opposto dalla parte attrice avverso l'esecuzione dei lavori da parte della ditta;
richiamati i provvedimenti istruttori emessi nel corso del giudizio ed in particolare quello del
25.10.2021 nel quale sono contenuti gli elementi fondamentali in risposta alle doglianze attoree;
si osserva che, in primo luogo, trattasi di giudizio impugnatorio avverso la delibera assembleare del;
e ribadito il concetto per cui, secondo indirizzi giurisprudenziali peraltro indicati alle parti nel corso del giudizio con il provvedimento del 25.10.2021, il non può contestare la validità della CP_1 costituzione dell'assemblea dal punto di vista del quorum deliberativo / costitutivo se l'invalidità non si riverbera sulla propria sfera giuridica, perché in tale caso difetta l'interesse ad agire del;
il CP_1 vizio di convocazione / costituzione dei condomini in assemblea, in altri termini, deve essere direttamente riferibile al condomino eccipiente, e non può consistere in una lamentela generica, estesa alla totalità dei condomini, ciò per impedire che doglianze 'generiche' per l'appunto possano paralizzare l'attività del Condominio (nel quale la gestione dei beni / delle cose comuni si riverbera sulla totalità dei condomini e non di un solo); inoltre, l'indicazione nel verbale assembleare dei condomini partecipanti con i relativi millesimi equivale a dare atto della relativa presenza;
sul punto si osserva come dalla lettura del verbale dell'assemblea, si evince l'indicazione dei condomini presenti con i relativi millesimi ed il totale dei millesimi;
ne consegue che alcun vizio che comporterebbe l'annullabilità della delibera può rinvenirsi.
Con riferimento al punto di doglianza relativo alla mancata corrispondenza tra i punti posti all'ordine del giorno e quelli indicati nel verbale di convocazione, si richiama il provvedimento istruttorio emesso nel corso del giudizio per significare che è effettivamente sufficiente indicare in modo generico purchè chiaro tutti i punti posti alla discussione degli ordini del giorno, sui quali i condomini sono chiamati ad esprimersi;
così come la mancata integrale allegazione della documentazione di bilancio non è né motivo di annullabilità della delibera né di irregolarità della stessa, potendo essere omessa e potendo / dovendo il singolo chiederne copia e visione previo accordo con l'amministratore di CP_1
pagina 2 di 4 Si noti che tali principi sono posti, come noto sono indirizzi di legittimità piuttosto risalenti ma granitici, per facilitare l'andamento della vita condominiale e della gestione della cosa comune, e per non appesantire / aggravare il lavoro dell'amministratore che non può essere obbligato all'invio ad ogni singolo condomino copie dei bilanci / resoconti condominiali, sicchè il condomino interessato ha il diritto di ottenerne copia previo accordo con l'amministratore, ovvero chiederne la ricezione in modo diretto previa comunicazione via pec / via mail;
tuttavia è il condomino interessato a doversi attivare ed unicamente solo laddove si opponga un rifiuto ingiustificato da parte dell'amministratore, può essere legittimamente avanzata doglianza nei confronti dell'operato del gestore del Condominio.
Si aggiunga altresì che le lamentele dell'attore circa il punto 12 del verbale assembleare, non sono comprovate ovvero che non è chiaro quale sia la ripercussione in negativo nella sfera giuridica dell'attore dal fatto dell'approvazione del consuntivo lavori 'non preceduti da una discussione sulla relativa entità'.
Inoltre, non appare conforme al vero che non siano stati indicati i 'preventivi di spesa', ovvero che non vi sia stata allegazione dei dati contabili – in sostanza – poiché in allegato al verbale assembleare vi è la relazione sintetica dell'amministratore, con i riparti delle spese.
Circa le contestazioni attinenti il riparto delle spese in violazione dell'art. 1123 CC non è emerso il collegamento tra quanto asserito e l'ammontare della spesa di cui si chiede l'accertamento, seppure nel richiamo alla disposizione civilistica, la parte attrice si è lamentata di una disomogeneità nel riparto
(evidentemente).
Tuttavia, la norma evocata pertiene al criterio di riparto delle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni, e… per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, ma nel caso in concreto che ci occupa non è dimostrato il punctum dolens attoreo, e ciò con particolare riferimento agli effetti dannosi e contra legem sulla quantificazione della spesa a carico del attore. CP_1
Con riferimento alla contestazione dell'addebito della spesa per l'abbonamento alla rivista, si osserva, in primo luogo, che l'assemblea è 'sovrana' nel determinarsi circa l'indirizzo da intraprendere per una migliore gestione della cosa comune, ragione per cui il giudice non può sindacare nel merito le ragioni di opportunità delle scelte;
ciò è a dirsi anche con riferimento all'ulteriore punto di domanda relativo alla concessione in locazione del bene.
La verifica giurisdizionale in materia condominiale va effettuata unicamente agli aspetti indicati agli artt. 1136 e ss CC, e specificamente ai profili di legittimità / illegittimità della delibera.
Le scelte nell'indicazione degli ordini del giorno e delle materie da trattare sono di competenza dell'amministratore e dell'assemblea condominiale, i quali debbono intraprendere tutte le attività utili per la migliore gestione della cosa comune. pagina 3 di 4 Posto ciò, va anche detto che all'impugnativa dell'assemblea condominiale deve corrispondere anche l'interesse del condomino poiché vi è lesione del proprio diritto 'soggettivo' uti singulus.
Il profilo dell'interesse e della lesione - quantificabile economicamente nel caso si impugni il bilancio ed il riparto di spese - del diritto deve essere oggetto di prova da parte del condomino impugnante, diversamente rimanendo generica la domanda.
Nel corso del giudizio odierno, poi, è stata svolta CTU, espletata al fine di verificare l'esistenza / ammontare dei danni in conseguenza dei lavori commissionati dal , danni la cui CP_1 determinazione l'attore ha riservato alla fase istruttoria ovvero in via equitativa.
Si osservi sin da subito che la determinazione in via equitativa è ammissibile laddove il danno, verificatosi ed incontestato, non può essere provato nel preciso ammontare. Nel caso in esame, la prova non è stata raggiunta dall'attore che ne lamenta la verificazione.
Mentre deve osservarsi che lo stato dei luoghi risulta ammalorato, in peggioramento e necessitante di intervento urgente al fine di non portare ad ulteriori conseguenze. La CTU, che qui si richiama espressamente e sulle cui conclusioni non possono aversi dubbi, ha però accertato, attraverso l'esame dei documenti forniti dalle parti, la fondatezza delle argomentazioni difensive del CP_1 convenuto, con la conseguenza che 1) i danni causati dall'esecuzione dei lavori non sono stati provati e
2) che i lavori non sono stati eseguiti / né terminati per opposizione dell'attore stesso.
La domanda pertanto è rimasta sfornita di prova e non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate.
PTM
Il tribunale definitivamente pronunziando, ogni altra istanza disattesa ed assorbita,
1) Respinge la domanda di;
Parte_1
2) Condanna l'attore, , in ragione della soccombenza, al rimborso delle Parte_1 spese di lite in favore del convenuto, CP_1 Controparte_1
che si quantificano in € 7.500,00 per competenze professionali, oltre iva cpa e spese
[...] generale come per legge;
3) Spese della Consulenza Tecnica di Ufficio a carico dell'attore integralmente in virtù della soccombenza.
Così deciso
Roma, 18.11.2025.
Il Giudice
AN NC pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AN NC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31070/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GI IC e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE GIULIO CESARE 95
00192 ROMApresso il difensore avv. GI IC
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SABBATANI SCHIUMA CLAUDIO, elettivamente domiciliato in VIA FABIO
MASSIMO, 45 00192 presso il difensore avv. SABBATANI SCHIUMA CLAUDIO CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC, come modificato da L. 2009 / 69.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste delle parti;
osservato che nella vicenda in esame l'istruttoria si incentra sulla consulenza tecnica di Ufficio che ha consentito di accertare il punto di doglianza attoreo dal punto di vista tecnico, superando le eventuali risultanze testimoniali, non ammesse perché le conclusioni della CTU si sono mostrate esaustive anche sui punti avanzati dalla convenuta e precisamente l'insussistenza del danno da ritardo e l'impedimento opposto dalla parte attrice avverso l'esecuzione dei lavori da parte della ditta;
richiamati i provvedimenti istruttori emessi nel corso del giudizio ed in particolare quello del
25.10.2021 nel quale sono contenuti gli elementi fondamentali in risposta alle doglianze attoree;
si osserva che, in primo luogo, trattasi di giudizio impugnatorio avverso la delibera assembleare del;
e ribadito il concetto per cui, secondo indirizzi giurisprudenziali peraltro indicati alle parti nel corso del giudizio con il provvedimento del 25.10.2021, il non può contestare la validità della CP_1 costituzione dell'assemblea dal punto di vista del quorum deliberativo / costitutivo se l'invalidità non si riverbera sulla propria sfera giuridica, perché in tale caso difetta l'interesse ad agire del;
il CP_1 vizio di convocazione / costituzione dei condomini in assemblea, in altri termini, deve essere direttamente riferibile al condomino eccipiente, e non può consistere in una lamentela generica, estesa alla totalità dei condomini, ciò per impedire che doglianze 'generiche' per l'appunto possano paralizzare l'attività del Condominio (nel quale la gestione dei beni / delle cose comuni si riverbera sulla totalità dei condomini e non di un solo); inoltre, l'indicazione nel verbale assembleare dei condomini partecipanti con i relativi millesimi equivale a dare atto della relativa presenza;
sul punto si osserva come dalla lettura del verbale dell'assemblea, si evince l'indicazione dei condomini presenti con i relativi millesimi ed il totale dei millesimi;
ne consegue che alcun vizio che comporterebbe l'annullabilità della delibera può rinvenirsi.
Con riferimento al punto di doglianza relativo alla mancata corrispondenza tra i punti posti all'ordine del giorno e quelli indicati nel verbale di convocazione, si richiama il provvedimento istruttorio emesso nel corso del giudizio per significare che è effettivamente sufficiente indicare in modo generico purchè chiaro tutti i punti posti alla discussione degli ordini del giorno, sui quali i condomini sono chiamati ad esprimersi;
così come la mancata integrale allegazione della documentazione di bilancio non è né motivo di annullabilità della delibera né di irregolarità della stessa, potendo essere omessa e potendo / dovendo il singolo chiederne copia e visione previo accordo con l'amministratore di CP_1
pagina 2 di 4 Si noti che tali principi sono posti, come noto sono indirizzi di legittimità piuttosto risalenti ma granitici, per facilitare l'andamento della vita condominiale e della gestione della cosa comune, e per non appesantire / aggravare il lavoro dell'amministratore che non può essere obbligato all'invio ad ogni singolo condomino copie dei bilanci / resoconti condominiali, sicchè il condomino interessato ha il diritto di ottenerne copia previo accordo con l'amministratore, ovvero chiederne la ricezione in modo diretto previa comunicazione via pec / via mail;
tuttavia è il condomino interessato a doversi attivare ed unicamente solo laddove si opponga un rifiuto ingiustificato da parte dell'amministratore, può essere legittimamente avanzata doglianza nei confronti dell'operato del gestore del Condominio.
Si aggiunga altresì che le lamentele dell'attore circa il punto 12 del verbale assembleare, non sono comprovate ovvero che non è chiaro quale sia la ripercussione in negativo nella sfera giuridica dell'attore dal fatto dell'approvazione del consuntivo lavori 'non preceduti da una discussione sulla relativa entità'.
Inoltre, non appare conforme al vero che non siano stati indicati i 'preventivi di spesa', ovvero che non vi sia stata allegazione dei dati contabili – in sostanza – poiché in allegato al verbale assembleare vi è la relazione sintetica dell'amministratore, con i riparti delle spese.
Circa le contestazioni attinenti il riparto delle spese in violazione dell'art. 1123 CC non è emerso il collegamento tra quanto asserito e l'ammontare della spesa di cui si chiede l'accertamento, seppure nel richiamo alla disposizione civilistica, la parte attrice si è lamentata di una disomogeneità nel riparto
(evidentemente).
Tuttavia, la norma evocata pertiene al criterio di riparto delle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni, e… per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, ma nel caso in concreto che ci occupa non è dimostrato il punctum dolens attoreo, e ciò con particolare riferimento agli effetti dannosi e contra legem sulla quantificazione della spesa a carico del attore. CP_1
Con riferimento alla contestazione dell'addebito della spesa per l'abbonamento alla rivista, si osserva, in primo luogo, che l'assemblea è 'sovrana' nel determinarsi circa l'indirizzo da intraprendere per una migliore gestione della cosa comune, ragione per cui il giudice non può sindacare nel merito le ragioni di opportunità delle scelte;
ciò è a dirsi anche con riferimento all'ulteriore punto di domanda relativo alla concessione in locazione del bene.
La verifica giurisdizionale in materia condominiale va effettuata unicamente agli aspetti indicati agli artt. 1136 e ss CC, e specificamente ai profili di legittimità / illegittimità della delibera.
Le scelte nell'indicazione degli ordini del giorno e delle materie da trattare sono di competenza dell'amministratore e dell'assemblea condominiale, i quali debbono intraprendere tutte le attività utili per la migliore gestione della cosa comune. pagina 3 di 4 Posto ciò, va anche detto che all'impugnativa dell'assemblea condominiale deve corrispondere anche l'interesse del condomino poiché vi è lesione del proprio diritto 'soggettivo' uti singulus.
Il profilo dell'interesse e della lesione - quantificabile economicamente nel caso si impugni il bilancio ed il riparto di spese - del diritto deve essere oggetto di prova da parte del condomino impugnante, diversamente rimanendo generica la domanda.
Nel corso del giudizio odierno, poi, è stata svolta CTU, espletata al fine di verificare l'esistenza / ammontare dei danni in conseguenza dei lavori commissionati dal , danni la cui CP_1 determinazione l'attore ha riservato alla fase istruttoria ovvero in via equitativa.
Si osservi sin da subito che la determinazione in via equitativa è ammissibile laddove il danno, verificatosi ed incontestato, non può essere provato nel preciso ammontare. Nel caso in esame, la prova non è stata raggiunta dall'attore che ne lamenta la verificazione.
Mentre deve osservarsi che lo stato dei luoghi risulta ammalorato, in peggioramento e necessitante di intervento urgente al fine di non portare ad ulteriori conseguenze. La CTU, che qui si richiama espressamente e sulle cui conclusioni non possono aversi dubbi, ha però accertato, attraverso l'esame dei documenti forniti dalle parti, la fondatezza delle argomentazioni difensive del CP_1 convenuto, con la conseguenza che 1) i danni causati dall'esecuzione dei lavori non sono stati provati e
2) che i lavori non sono stati eseguiti / né terminati per opposizione dell'attore stesso.
La domanda pertanto è rimasta sfornita di prova e non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate.
PTM
Il tribunale definitivamente pronunziando, ogni altra istanza disattesa ed assorbita,
1) Respinge la domanda di;
Parte_1
2) Condanna l'attore, , in ragione della soccombenza, al rimborso delle Parte_1 spese di lite in favore del convenuto, CP_1 Controparte_1
che si quantificano in € 7.500,00 per competenze professionali, oltre iva cpa e spese
[...] generale come per legge;
3) Spese della Consulenza Tecnica di Ufficio a carico dell'attore integralmente in virtù della soccombenza.
Così deciso
Roma, 18.11.2025.
Il Giudice
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