Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 3333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3333 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 29.4.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 23424/2024 R.G., alla quale è stata riunita quella n.
14198/2023 R.G. di cui alla precedente fase di ATP
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentata Parte_1 C.F._1 e difesa dall'avv. Ciro Cappabianca
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.7.2023 (al quale veniva assegnato il n. 14198/2023 R.G.), e riunito al presente giudizio in corso di causa, parte ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di accompagnamento, prestazione sospesa in seguito a visita di revisione del 26.6.2023.
Lamentava che la competente commissione medica, in seguito alla visita del 13.12.2022, l'aveva valutata “solo” invalida nella misura del 100%.
CP_ Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
Il c.t.u. nominato, dott. , concludeva la sua relazione, affermando che la Persona_1 ricorrente è invalida nella misura dell'89%.
Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 31.10.2024 (al quale è stato assegnato il n. 23424/20234 R.G.), ha proposto rituale opposizione, chiedendo accertarsi la sussistenza del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento a decorrere dalla visita di revisione, vinte le spese di lite, con attribuzione.
CP_ Si è costituito in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
Acquisita la documentazione prodotta, è stata disposta ed espletata ulteriore consulenza tecnica medico-legale.
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1
Deve premettersi che l'art. 445 bis, 6° comma, c.p.c. dispone che “nel caso di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nel caso in esame, la ricorrente non ha indicato, né tantomeno specificato, i motivi della contestazione delle conclusioni del ctu con riferimento alla prestazione oggetto di domanda.
Ella, piuttosto, si è limitata a dedurre che:
- il ctu l'ha valutata invalida nella misura dell'89%, così andando oltre il quesito postogli;
- “il predetto giudizio medico, non può essere condiviso, in quanto riduttivo”;
- il ctu non avrebbe “considerato tutta la documentazione riversata in atti non valutando tutte le patologie ascritte alla ricorrente”, senza dedurre quale documento e quale patologia non avrebbe preso in considerazione;
- che “il complessivo quadro medico/patologico patito dalla SI.ra , sia Parte_1 ben più grave di quello riportato dal dott. ”, senza allegare il motivo. Per_2
Ciò posto, si osserva che dalla relazione di consulenza emerge chiaramente che l'ausiliare del giudice ha ritenuto l'insussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito sanitario di cui all'indennità di accompagnamento.
In particolare, il ctu, quanto all'esame obiettivo, ha rappresentato quanto segue: GENERALE Soggetto in discrete condizioni generali di nutrizione e sanguificazione. Cute e mucose visibili, normoirrorate. Masse muscolari normotrofiche e normotoniche.
APPARATO RESPIRATORIO
Torace normoespansibile con gli atti respiratori. F.V.T. normotrasmesso.Suono chiaro polmonare alla percussione. All'ascoltazione murmure vescicolare con presenza di rantoli alle basi.
Controparte_2
[...
in sede. Non fremiti pericardici alla palpazione. Aia cardiaca percussoriamente mal delimitabile. Alla ascoltazione assenza di rumore e soffi patologici. Polso radiale ritmico.
Pressione arteriosa omerale:130/80. FC : 66 b/min. Assenza di angor o dispnea a riposo. APPARATO DIGERENTE
Addome globoso, trattabile, non dolente alla palpazione superficiale e profonda. Organi ipocondriaci nei limiti. Non si apprezza la presenza di masse patologiche. Colon non palpabile.
Parte_2
Deambulazione, stazione eretta e passaggi posturali possibili ed autonomi. Rachide con conservata motilità in rapporto all'età. Nella norma le escursioni articolari delle grandi e medie articolazioni.
APPARATO UROGENITALE
Punti ureterali indolenti. Manovra del Giordano negativa bilateralmente. Sistema nervoso
Nervi cranici indenni. Non si apprezzano segni di deficit motori o sensitivi a carico dei nervi spinali. Non segni di piramidalità o extrapiramidalità. Riflessi superficiali e profondi simmetrici, non accentuati. Fenomeno di Romberg assente.
2 Psiche
Il p. è collaborante, orientato nel tempo e nello spazio. Risponde in maniera congrua a domande semplici e complesse. Buono il potere di logica e di critica, compatibile con il livello socio-culturale. Assenza di fenomeni dispercettivi. Funzioni psichiche superiori conservate. Umore volto verso la polarità negativa
Organi di senso
Visus utile. Ode la voce alla normale distanza di conversazione
Quanto appena esposto trova conferma nella integrazione di consulenza depositata in data 27.3.2025 (su richiesta del Tribunale), ove il ctu ha precisato che l'istante:
“… non era da considerarsi né alla data di revisione né all'epoca di effettuazione della relazione di consulenza tecnica di ufficio bisognevole di accompagnamento per la insussistenza dei prescritti requisiti medico-legali”.
Orbene, ritiene il Tribunale che la valutazione del c.t.u. risulta corretta sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione previdenziale vantata ed all'accertamento richiesto, la diagnosi è stata posta in essere con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate.
Le conclusioni dell'ausiliario del giudice, pertanto, in quanto basate su precisi e concreti dati obiettivi, e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise.
Concludendo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
In assenza del requisito sanitario, pertanto, l'opposizione - che come innanzi evidenziato è relativa unicamente al requisito sanitario di cui all'indennità di accompagnamento - deve essere rigettata, restando assorbita ogni altra questione.
Quanto alle spese del giudizio, si rileva che la ricorrente ha depositato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. dalla stessa sottoscritta (cfr. doc. 7).
Per tale motivo la stessa non deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, CP_ comprese quelle relative alla consulenza tecnica che vengono poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) rigetta l'opposizione; CP_ b) dichiara la ricorrente non tenuta a pagare all' le spese di lite;
CP_ c) pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
In Napoli, il 29.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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