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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 17/05/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. 380/2024 R.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE ORDINARIO DI GORIZIA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GORIZIA
- SEZIONE CIVILE – in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Francesca Di Donato pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 380 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
AVV. (c.f. ), in proprio ex art. 86 c.p.c., ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il proprio Studio in Ronchi dei Legionari alla Via
Redipuglia n. 33;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Ministro legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante in carica, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Trieste alla Piazza Dalmazia n. 3;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione avverso decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi ex art. 116 DPR 115/2002.
Conclusioni: per parte ricorrente: “Nel merito: a. Accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto di rigetto, da parte del Tribunale di Gorizia / Ufficio GUP (in ricorso, per mero refuso da copia/incolla, nelle sole conclusioni era stato riportato erroneamente Giudice di Pace), dell'istanza di liquidazione compensi al difensore d'ufficio, per quanto meglio esposto in narrativa;
Per l'effetto: b. Sostituire il decreto impugnato, ed ivi liquidare il compenso dovuto a favore del difensore d'ufficio per la fase GUP, nella misura già prudenzialmente determinata in narrativa (o nella diversa misura ritenuta di
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giustizia) con l'assunzione di ogni provvedimento necessario e conseguente, di cui, per la difesa penale nella fase GUP: € 1.512,66, oltre a rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge;
c.
Spese e competenze di lite rifuse;”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. del 23 maggio 2024 l'avv. instava Parte_1
nei confronti del , al fine di sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto di rigetto, da parte del Tribunale di
Gorizia / Ufficio GUP, dell'istanza di liquidazione compensi al difensore d'ufficio, per quanto meglio esposto in narrativa;
Per l'effetto: b. Sostituire il decreto impugnato, ed ivi liquidare il compenso dovuto a favore del difensore d'ufficio nella misura già prudenzialmente determinata in narrativa (o nella diversa misura ritenuta di giustizia) con l'assunzione di ogni provvedimento necessario e conseguente, di cui, per la difesa penale nella fase GUP, € 1.512,66, oltre a rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge;
c. Spese e competenze di lite rifuse”.
Il ricorrente premetteva di essere stato nominato difensore di nel Parte_2
procedimento n. 1913/18 RGNR del reato p. e p. ex art. 612 bis c.p. e di non aver percepito compensi per l'attività svolta, consistita in particolare dall'espletamento dell'udienza preliminare del 25.06.19 (sub n. 1913/18 RGNR;
n. 487/19 RG Gip), comprensiva di studio fascicolo, disamina costituzione di parte civile e discussione e a seguito del rinvio a giudizio dell'imputato e della fase dibattimentale (sub n. 1913/18 RGNR;
n. 289/19 RG
Trib.), con partecipazione alle udienze del 18.11.19, 12.03.21, 18.06.21, 14.01.22, 08.07.22,
21.10.22, comprensive di studio fascicolo, istanze istruttorie, esame testi dell'accusa e della parte civile, oltre a discussione. Deduceva che il giudizio si concludeva con l'adozione di una sentenza di condanna.
Rappresentava, altresì che, rimasta inevasa la richiesta di pagamento stragiudiziale, procedeva al recupero giudiziale del credito mediante liquidazione all'ordine, decreto ingiuntivo ed atto di precetto e che, a seguito dell'esecuzione, esperita con esito negativo, non avendo l'Ufficiale Giudiziario rinvenuto beni utilmente pignorabili e, dato che
[...]
non risultava titolare di un rapporto lavorativo subordinato, presentava al Giudice Pt_2 per l'udienza preliminare istanza di liquidazione di compensi al difensore d'ufficio ex art.
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116 DPR 115/2002. Aggiungeva che, con provvedimento del 22.05.2024, il Giudice rigettava la predetta istanza, “ritenendo che il difensore avesse comunque omesso di espropriare ulteriori beni custoditi all'interno della civile abitazione di proprietà, piuttosto che l'immobile stesso”. (cfr punto 10 del ricorso)
A sostegno della sua pretesa il ricorrente deduceva di aver esperito preventivamente il tentativo di recupero del credito, risultato infruttuoso per causa a lui non imputabile, argomentando, inoltre, che il medesimo iter procedurale, avesse portato all'accoglimento della domanda avanzata per la fase del dibattimento, a lui liquidata.
Il ricorrente censurava il provvedimento adottato sotto un duplice profilo, da un lato, in quanto il giudice sembrava sostenere che all'interno dell'abitazione vi fossero beni utilmente pignorabili, sebbene l'ufficiale Giudiziario avesse già verbalizzato di non averne rinvenuto alcuno. Dall'altro, rappresentava che laddove il giudicante avesse voluto onerarlo di un'ulteriore esecuzione immobiliare, l'impugnato provvedimento sarebbe contrario a quello della stessa Sezione Penale del Tribunale di Gorizia, che regolarmente liquida il compenso al difensore all'esito di un esperimento esecutivo senza richiedere il ricorso a tutte le procedure espropriative previste dall'ordinamento, in attuazione del consolidato orientamento giurisprudenziale.
Parte resistente non si costituiva.
Con provvedimento del 6.12.2024, in assenza di richieste istruttorie, veniva fissata l'udienza del 17.4.2025, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., celebrata nelle forme della trattazione scritta.
Ciò detto, la domanda è infondata e pertanto va rigettata.
In via preliminare va confermata la dichiarazione di contumacia di parte resistente, già pronunciata con provvedimento del 6.12.2024.
Giova, sempre in via preliminare, rammentare l'opinione della Corte di Cassazione in tema di interpretazione dell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: “(…) il difensore
d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (nella specie attraverso l'emissione del
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decreto ingiuntivo, l'intimazione dell'atto di precetto ed il verbale di pignoramento immobiliare negativo), ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio.”
Ancora “La previsione contenuta nell'art. 116 citato, secondo cui «1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio», configura un sistema di anticipazione, da parte dell'Erario, del compenso spettante al difensore d'ufficio il quale abbia tentato infruttuosamente di recuperare il credito professionale nei confronti dell'assistito. 2 Nella prospettiva anticipatoria, come già affermato da questa Corte regolatrice (ex plurimis e da ultimo, Cass. 21/03/2018, n. 7063; Cass.
07/02/2019, n. 3673), il difensore deve dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero - come avvenuto nella specie, con l'emissione del decreto ingiuntivo,
l'intimazione dell'atto di precetto ed il verbale di pignoramento mobiliare negativo - non anche provare l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo per il difensore, non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio.” (sez. 2 -, Sentenza n. 8359 del 29/04/2020)
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, affermato che: “In particolare, secondo il costante orientamento di questa Corte, il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto dal D.P.R. n.
115 del 2002, artt. 82 e 116, (tra le varie, v. 30484/2017; 15394/2012; 24104/2011; 27854/2011).
(…)Nel caso di specie, lo stesso provvedimento impugnato dà atto che l'avvocato “ha espletato inutilmente tutto l'iter procedimentale necessario per il recupero del credito professionale, mediante
l'esperimento del procedimento monitorio esitato nell'emissione del decreto ingiuntivo non opposto
e ha poi intimato atto di precetto…pur avendo proceduto in via esecutiva ” e tanto basta per dare diritto al compenso da parte dello Stato, posto che – come già evidenziato nella proposta del relatore
– nessuna norma di legge impone l'espletamento puntiglioso di tutte le attività pretese in successione dal Tribunale nella sua ordinanza (“non ha completato il pignoramento mobiliare attivato mediante l'accesso all'interno dell'immobile presso il quale l'imputato aveva eletto
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domicilio, per verificare la possibile esistenza di beni mobili utilmente pignorabili e non ha nemmeno allegato alcuna visura della conservatoria RRII….. ovvero del PRA…. di talchè avrebbe potuto legittimamente inoltrare l'istanza di liquidazione…. solo dopo che “esecuzione mobiliare si fosse rivelata infruttuosa, il soggetto fosse risultato privo di proprietà immobiliari….e non fossero note sue ragioni di credito, stipendio, contro corrente bancario, ecc. aggredibili nelle forme del pignoramento presso terzi”). Infatti, il meccanismo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 116, non postula la non abbienza dell'imputato nè presume la sua insolvibilità (e quindi il non recupero del credito), ma consiste in una anticipazione, da parte dello Stato, della somma liquidata dal giudice al difensore di ufficio, somma che lo Stato stesso è tenuto a recuperare nei confronti dell'assistito
(v. Cass. pen. n. 46741/2007). (ordinanza, sez. VI, 07/02/2019, n. 3673).
Ciò premesso, dall'esame della documentazione depositata non può revocarsi in dubbio che il provvedimento di rigetto della richiesta di liquidazione adottato il 22 maggio 2024 dall' del Tribunale di Gorizia si fondi sull'incontestata dichiarazione resa, in CP_2
sede di esecuzione mobiliare, da con la quale quest'ultimo ha affermato di Parte_2
possedere l'immobile in cui vive, da tale circostanza discendendo la possibilità per il creditore di soddisfare il proprio credito, attraverso l'aggressione del predetto bene.
Ebbene, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie si ritiene che il provvedimento adottato dal Tribunale – Ufficio G.u.p. sia coerente con la ratio normativa e con l'interpretazione della stessa data dalla giurisprudenza in quanto non si verte in una richiesta volta all'attivazione di ultronee e gravose procedure esecutive al fine di ottenere la dimostrazione dell'impossidenza di ma, il richiamo alla possibilità di Parte_2
aggredire ulteriori beni, e quindi l'implicito riferimento alla procedura esecutiva immobiliare, deve intendersi correlato alla possibilità di soddisfare in tal modo il suo credito.
Orbene, nonostante l'esito negativo del pignoramento mobiliare, non può dirsi soddisfatta la condizione di cui all'art. 116 DPR 115/2002, non avendo il difensore dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali, residuando per lo stesso la possibilità di aggredire il bene immobile del debitore al fine di soddisfare il proprio credito, dovendosi, quindi, confermare il provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione oggetto di impugnazione.
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Pertanto, la domanda va rigettata, risultando ogni altra questione assorbita.
Per quanto concerne le spese di lite, stante la non costituzione di parte resistente, sussistono ragioni per la loro integrale compensazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda proposta dall' Avv. Parte_1
• compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso in Gorizia il 17.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato
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