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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 13/09/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, nella persona dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente
2. Dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice
3. Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto nel Ruolo Generale per l'anno 2024 sotto il numero
d'ordine 1673, avente per oggetto modifica delle condizioni del divorzio
TRA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in via Vecchia Carrara, n. 5, C.F._1
88900 Crotone, presso lo studio dell'avv. RUSSO GIOVANNI (cod. fisc.
, pec: , che lo rappresenta e difende C.F._2 Email_1 in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente -
E
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in via Tito Minniti, 61, 88900 C.F._3
Crotone, presso lo studio dell'avv. ADRIANELLI FERDINANDO (cod. fisc.
, C.F._4 Email_2 che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo,
- resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
I. Con ricorso ex art. 473 bis 29. c.p.c. per la modifica delle condizioni di divorzio , depositato in data 04.12.2024, parte ricorrente sig. ha esposto: Parte_1 • che con sentenza del 19.10.2023, resa nel proc. R.G. n. 273/2023, era stata pronunciata dal Tribunale di Crotone la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
• che l'istante intendeva chiederne la modifica nei seguenti termini: modificare il contributo previsto per il mantenimento dei figli e stante Per_1 Per_2 il raggiungimento dell'autosufficienza economica di prevedendo Per_2 un contributo pari ad euro 150,00 mensili per il solo figlio Per_1
II. Con decreto depositato l'11.12.2024 il Presidente, dott.ssa A. Angiuli, designava la scrivente quale giudice relatore e disponeva la comparizione delle parti per l'udienza del 26.02.2025. A tale ultima udienza compariva solo la parte ricorrente.
III. In data 9.05.2025, successivamente alla prima udienza di comparizione, si costituiva la signora la quale non si opponeva alla richiesta di Controparte_1 modifica delle condizioni di divorzio , ma domandava a sua volta: la revoca del contributo di mantenimento a carico del ricorrente in favore della figlia Per_2 per raggiungimento dell'autonomia economica, ma l'aumento del contributo di mantenimento a carico del ricorrente in favore del figlio Parte_1
nella misura di mensile di € 250,00, oltre il 50% delle spese straordinarie Per_1 per scuola, sanità hobby e sport.
IV. Con note depositate telematicamente in d ata 4.09.2025 i difensori delle parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo. All'udienza del 10.9.2025 le parti si riportavano all'accordo versato in atti e sottoscritto per sonalmente dalle parti e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
V. Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
VI. Deve darsi atto che, con accordo raggiunto in data 11.07.2025, le parti hanno concordato quanto segue :
“il marito si impegna in ogni caso e comunque a mantenere Parte_1 esclusivamente, vista l'indipendenza economica di il figlio Persona_3 minore con la corresponsione della somma di euro 200,00 mensili Persona_4 da versarsi mediante somma ri partita di euro 50,00 a settimana, oltre il 50% delle spese straordinarie per scuola, sanità, hobby e sport, preventivamente concordati e comunque in base al Protocollo del Tribunale di Crotone.”
Tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti per come emersa , sicché il Collegio non può che prenderne atto.
VII. Avendo le parti concordemente posto fine alla controversia, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, Sez. Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, a modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 19.10.2023, resa nel proc. R.G. n. 273/2023 , così provvede:
- Dà atto dell'accordo intervenuto tra le parti e provvede in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi qui trascritte;
- Conferma, nel resto, per quanto di ragione la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 19.10.2023, resa nel proc. R.G. n. 273/2023 ;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, in data 11.09.2025.
IL GIU DICE REL. EST. IL PRESID EN TE
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