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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 22/04/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza Proc. N. 2400/2024
Verbale udienza del 22 aprile 2025 Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'Avv. Cambrea per delega dell'avv. Francesco
Posterino anche per delega dell'Avv. Antonio Camera, il quale si riporta interamente agli scritti difensivi e verbali di causa e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Per parte resistente, l'avv. Stefania Germanò per delega CP_1
dell'Avv. Alessandra Guzzo, la quale si riporta agli scritti difensivi e insiste per le conclusioni ivi rassegnate;
Per parte resistente l'Avv.Clelia Condello, per delega dell'Avv. CP_2
Dario Cosimo Adornato, la quale si riporta agli scritti difensivi e chiede che la causa venga trattenuta in decisione..
IL GIUDICE
Ritenuta la causa recante il n. R.G. 2400/2024 matura per la decisione, invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 22 aprile 2025 ha pronunciato la seguente: SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G.2400/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso, dagli avv.ti Francesco Posterino (C.F.: ) ed Angela C.F._2
Carbone (C.F.: , giusta procura in atti. C.F._3
ricorrente
E
, C.F. in Controparte_3 P.IVA_1
persona del Presidente e l.r.p.t rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario Cosimo
Adornato ( ), Ettore Triolo, Valeria Grandizio, in virtù di CodiceFiscale_4
procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1
Rep. 37875/7313 del 22.3.2024, in atti resistente
E
, P.IVA e Controparte_4
C.F. con sede legale in Roma, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Alessandra Guzzo, (c.f. , giusta procura in atti. C.F._5
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore12,00 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso deposito in data 08.09.2024, l'odierno ricorrente impugna la intimazione di pagamento n. 09420249007789352000 notificata da
[...]
in data 01.07.2024, limitatamente alla parte in cui viene Controparte_4 richiesto il pagamento dei contributi previdenziali IVS IATP contributi personali, per l'anno: 2015, già chiesti con avviso n. 39420160004429971000
notificato il 22.11.2016;2016, già chiesti con avviso n. 39420170003965661000
notificato il 9.02.2018; 2017, già chiesti con avviso n. 39420180003765589000
notificato il 13.12.2018; 2018, già chiesti con avviso n. 39420190005132773000
notificato il 15.01.2020;2019, già chiesti con avviso n. 39420210000572911000
notificato il 3.11.2021; 2020-2021 già chiesti con avviso n.
39420220002837642000 notificato il 16.12.2022. Eccepiva, nel merito, la nullità del provvedimento impugnato per mancanza dei presupposti sostanziali, rappresentando che l' per il tramite di aveva già ricevuto le somme CP_2 Pt_2
attraverso la procedura di recupero prevista per legge. Eccepiva, in via subordinata, l'intervenuta prescrizione del credito, deducendo che risultavano prescritte le somme relative all'anno 2015, richieste con avviso del 2016 e all'anno 2016/17 richieste con avviso del 2018, da tali date al 2024 era decorso ampiamente il termine prescrizionale di cinque anni.
Pertanto concludeva, chiedendo:” accertare, riconoscere e dichiarare non dovute le somme per quanto espresso al capo B ed annullare l'atto opposto limitatamente alla parte prescritta;
Voglia altresì emettere ogni altro atto conseguenziale e connesso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio ivi compreso l'importo forfettario di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosse le seconde”.
Regolarmente costituitosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo il CP_2
difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio che spetta al soggetto che ha notificato, ovvero avrebbe dovuto notificare nelle forme di legge, la citata cartella di pagamento. Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto l'azione proposta dal ricorrente doveva essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc e, limitatamente, alla sollevata eccezione di prescrizione, come opposizione ex art. 24, comma 5,
D.Lgs n. 46/99, con la conseguente necessità del rispetto dei rispettivi termini di decadenza di 20 giorni, nel primo caso e di 40 giorni nella seconda ipotesi.
Termini che, nel caso di specie, non sono stati rispettati. Relativamente alla sollevata eccezione di prescrizione, rappresentava che l' aveva CP_3
provveduto alla iscrizione a ruolo dei crediti nei termini di legge, avuto riguardo al termine di scadenza del pagamento dei contributi. Da ciò derivava che l'eccezione di prescrizione era da ritenersi infondata, almeno per quanto riguardava l' . Tutte le operazioni successive all'iscrizione a ruolo erano CP_3
di esclusiva competenza del concessionario, unico responsabile del buon fine del procedimento di riscossione. Con riferimento all'eccezione di compensazione con crediti contributivi ARCEA, rappresentava che la stessa era infondata, in quanto, la normativa prevede che possano essere oggetto di compensazione i debiti delle aziende agricole con dipendenti (IVS OTD/OTI),
i contributi PCCF e delle aziende autonome se assuntrici di manodopera. Non operava, dunque, alcuna compensazione con riferimento ai contributi dovuti alla gestione lavoratori autonomi agricoli, oggetto della presente controversia
(v. messaggio Hermes 30786 del 2007 e messaggio Hermes 30081 del 2007).
Quindi, concludeva chiedendo:” dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
b) Con vittoria di spese e competenze”.
Si costituiva l' eccependo la carenza di legittimazione passiva in ordine CP_1
alle eccezioni sul merito della pretesa, in ordine alla contestazione circa la dovutezza del credito portato dalle cartelle esattoriali presupposte all'intervenuta iscrizione ipotecaria, in quanto l'agente per la riscossione ha una posizione di assoluta estraneità rispetto a tali contestazioni, poichè svolge, istituzionalmente, solo il servizio di riscossione. In via preliminare, in ordine alla eccepita prescrizione del credito iscritto a ruolo, deduceva che vi era carenza di legittimazione passiva, da parte dell'agente per la riscossione dovendo, la su indicata eccezione, essere avanzata solo nei confronti dell'ente creditore, per come già sopra esposto. In via subordinata, evidenziava che l'eccezione di prescrizione appariva del tutto infondata e non poteva che essere rigettata.
Pertanto, concludeva chiedendo di :” In via preliminare dichiarare la parziale carenza di legittimazione passiva di quanto al merito della Controparte_4
pretesa iscritta a ruolo, per i motivi in atti;
nel merito, ritenere e dichiarare la piena legittimità della procedura posta in essere dalla non Controparte_4
essendovi, allo stato, una pronuncia che definitivamente annulli gli avvisi di addebito opposti;
per l'effetto rigettare le domande subordinate in quanto del tutto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto;
rigettare la condanna richiesta nei confronti di per il pagamento delle spese, diritti ed Controparte_4
onorari, in quanto ha agito in conformità agli obblighi di legge e nessuna censura può essere rilevata per l'attività propria dell'agente per la riscossione che possa determinare una condanna, anche in solido, alle spese di giudizio. con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il Tribunale ritiene di poter decidere il presente giudizio secondo il “principio della ragione più liquida”, ossia sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza dover previamente esaminare le altre questioni anche se preliminari (Cass. civ.
SS.UU. n. 9936/2014 e nn. 26242-3/2014. Cfr. ex multis: Cass. civ. nn.
23531/2016, 2853/2017, 2909/2017, 5804/2017, 5805/2017, 987/2018,
11458/2018, 363/2019, 9309-14066 e 20555/2020, 11/2021, 456/2021,
26214/2022). Alla stregua del predetto criterio, il ricorso dev'essere accolto, giusti i motivi di seguito esposti.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato su titolo esecutivo, mancante dei presupposti sostanziali. Nel merito, parte ricorrente eccepisce che l' per il tramite di Arcea aveva già ricevuto le somme CP_2
attraverso la procedura di recupero prevista per legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020). Peraltro, relativamente agli avvisi di addebito, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020). La Cassazione, con l'ordinanza n. 454 del 14 gennaio 2020, oltre che confermare il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi, precisava che la prescrizione non è rinunciabile dal contribuente e che è tempestiva l'azione proposta anche dopo i 40 giorni perché per l'opposizione all'esecuzione non vi è alcun termine da rispettare (per eccepire la prescrizione). La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Il ricorso è fondato, in quanto in base all'art.
4-bis della legge 6 aprile 2007, n.10
e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che” in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali, comunicati dall' CP_3
previdenziale all'ARCEA. In caso di contestazioni la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale” . L'ARCEA, in sede di pagamento degli aiuti comunitari si impegna ad effettuare la compensazione degli importi, con gli importi dovuti all' come nel caso di specie è avvenuto, avendo parte CP_2
ricorrente dimostrato, come da documentazione versata in atti che le somme dovute dallo stesso all' per IVS IATP, per gli anni in contestazione erano CP_2
state prelevate ad Arcea che distrae direttamente all' gli importi che ad CP_2 esso risultano dovuti in virtù di precise disposizioni normative. Infatti, l' CP_2
per l'annualità in contestazione, aveva già ricevuto le somme che gli spettavano ottenendole direttamente da Arcea che le aveva decurtate dal totale dovuto al ricorrente a titolo di emolumenti comunitari.
Le spese di lite in ragione della peculiarità tematica della questione trattata, vengono interamente compensate tra le parti (Corte Cost. n.77/2018 e cass.
Civ. n.4360/2019) .
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara nulle le somme richieste con avvisi di addebito nn. 39420160004429971000; 39420170003965661000 ;
39420180003765589000 ; 39420190005132773000; 39420210000572911000
39420220002837642000 richieste con intimazione di pagamento n.
09420249007789352000 ;
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Palmi 22 aprile 2025
Il GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
Verbale udienza del 22 aprile 2025 Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'Avv. Cambrea per delega dell'avv. Francesco
Posterino anche per delega dell'Avv. Antonio Camera, il quale si riporta interamente agli scritti difensivi e verbali di causa e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Per parte resistente, l'avv. Stefania Germanò per delega CP_1
dell'Avv. Alessandra Guzzo, la quale si riporta agli scritti difensivi e insiste per le conclusioni ivi rassegnate;
Per parte resistente l'Avv.Clelia Condello, per delega dell'Avv. CP_2
Dario Cosimo Adornato, la quale si riporta agli scritti difensivi e chiede che la causa venga trattenuta in decisione..
IL GIUDICE
Ritenuta la causa recante il n. R.G. 2400/2024 matura per la decisione, invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 22 aprile 2025 ha pronunciato la seguente: SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G.2400/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso, dagli avv.ti Francesco Posterino (C.F.: ) ed Angela C.F._2
Carbone (C.F.: , giusta procura in atti. C.F._3
ricorrente
E
, C.F. in Controparte_3 P.IVA_1
persona del Presidente e l.r.p.t rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario Cosimo
Adornato ( ), Ettore Triolo, Valeria Grandizio, in virtù di CodiceFiscale_4
procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1
Rep. 37875/7313 del 22.3.2024, in atti resistente
E
, P.IVA e Controparte_4
C.F. con sede legale in Roma, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Alessandra Guzzo, (c.f. , giusta procura in atti. C.F._5
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore12,00 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso deposito in data 08.09.2024, l'odierno ricorrente impugna la intimazione di pagamento n. 09420249007789352000 notificata da
[...]
in data 01.07.2024, limitatamente alla parte in cui viene Controparte_4 richiesto il pagamento dei contributi previdenziali IVS IATP contributi personali, per l'anno: 2015, già chiesti con avviso n. 39420160004429971000
notificato il 22.11.2016;2016, già chiesti con avviso n. 39420170003965661000
notificato il 9.02.2018; 2017, già chiesti con avviso n. 39420180003765589000
notificato il 13.12.2018; 2018, già chiesti con avviso n. 39420190005132773000
notificato il 15.01.2020;2019, già chiesti con avviso n. 39420210000572911000
notificato il 3.11.2021; 2020-2021 già chiesti con avviso n.
39420220002837642000 notificato il 16.12.2022. Eccepiva, nel merito, la nullità del provvedimento impugnato per mancanza dei presupposti sostanziali, rappresentando che l' per il tramite di aveva già ricevuto le somme CP_2 Pt_2
attraverso la procedura di recupero prevista per legge. Eccepiva, in via subordinata, l'intervenuta prescrizione del credito, deducendo che risultavano prescritte le somme relative all'anno 2015, richieste con avviso del 2016 e all'anno 2016/17 richieste con avviso del 2018, da tali date al 2024 era decorso ampiamente il termine prescrizionale di cinque anni.
Pertanto concludeva, chiedendo:” accertare, riconoscere e dichiarare non dovute le somme per quanto espresso al capo B ed annullare l'atto opposto limitatamente alla parte prescritta;
Voglia altresì emettere ogni altro atto conseguenziale e connesso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio ivi compreso l'importo forfettario di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosse le seconde”.
Regolarmente costituitosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo il CP_2
difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio che spetta al soggetto che ha notificato, ovvero avrebbe dovuto notificare nelle forme di legge, la citata cartella di pagamento. Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto l'azione proposta dal ricorrente doveva essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc e, limitatamente, alla sollevata eccezione di prescrizione, come opposizione ex art. 24, comma 5,
D.Lgs n. 46/99, con la conseguente necessità del rispetto dei rispettivi termini di decadenza di 20 giorni, nel primo caso e di 40 giorni nella seconda ipotesi.
Termini che, nel caso di specie, non sono stati rispettati. Relativamente alla sollevata eccezione di prescrizione, rappresentava che l' aveva CP_3
provveduto alla iscrizione a ruolo dei crediti nei termini di legge, avuto riguardo al termine di scadenza del pagamento dei contributi. Da ciò derivava che l'eccezione di prescrizione era da ritenersi infondata, almeno per quanto riguardava l' . Tutte le operazioni successive all'iscrizione a ruolo erano CP_3
di esclusiva competenza del concessionario, unico responsabile del buon fine del procedimento di riscossione. Con riferimento all'eccezione di compensazione con crediti contributivi ARCEA, rappresentava che la stessa era infondata, in quanto, la normativa prevede che possano essere oggetto di compensazione i debiti delle aziende agricole con dipendenti (IVS OTD/OTI),
i contributi PCCF e delle aziende autonome se assuntrici di manodopera. Non operava, dunque, alcuna compensazione con riferimento ai contributi dovuti alla gestione lavoratori autonomi agricoli, oggetto della presente controversia
(v. messaggio Hermes 30786 del 2007 e messaggio Hermes 30081 del 2007).
Quindi, concludeva chiedendo:” dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
b) Con vittoria di spese e competenze”.
Si costituiva l' eccependo la carenza di legittimazione passiva in ordine CP_1
alle eccezioni sul merito della pretesa, in ordine alla contestazione circa la dovutezza del credito portato dalle cartelle esattoriali presupposte all'intervenuta iscrizione ipotecaria, in quanto l'agente per la riscossione ha una posizione di assoluta estraneità rispetto a tali contestazioni, poichè svolge, istituzionalmente, solo il servizio di riscossione. In via preliminare, in ordine alla eccepita prescrizione del credito iscritto a ruolo, deduceva che vi era carenza di legittimazione passiva, da parte dell'agente per la riscossione dovendo, la su indicata eccezione, essere avanzata solo nei confronti dell'ente creditore, per come già sopra esposto. In via subordinata, evidenziava che l'eccezione di prescrizione appariva del tutto infondata e non poteva che essere rigettata.
Pertanto, concludeva chiedendo di :” In via preliminare dichiarare la parziale carenza di legittimazione passiva di quanto al merito della Controparte_4
pretesa iscritta a ruolo, per i motivi in atti;
nel merito, ritenere e dichiarare la piena legittimità della procedura posta in essere dalla non Controparte_4
essendovi, allo stato, una pronuncia che definitivamente annulli gli avvisi di addebito opposti;
per l'effetto rigettare le domande subordinate in quanto del tutto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto;
rigettare la condanna richiesta nei confronti di per il pagamento delle spese, diritti ed Controparte_4
onorari, in quanto ha agito in conformità agli obblighi di legge e nessuna censura può essere rilevata per l'attività propria dell'agente per la riscossione che possa determinare una condanna, anche in solido, alle spese di giudizio. con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il Tribunale ritiene di poter decidere il presente giudizio secondo il “principio della ragione più liquida”, ossia sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza dover previamente esaminare le altre questioni anche se preliminari (Cass. civ.
SS.UU. n. 9936/2014 e nn. 26242-3/2014. Cfr. ex multis: Cass. civ. nn.
23531/2016, 2853/2017, 2909/2017, 5804/2017, 5805/2017, 987/2018,
11458/2018, 363/2019, 9309-14066 e 20555/2020, 11/2021, 456/2021,
26214/2022). Alla stregua del predetto criterio, il ricorso dev'essere accolto, giusti i motivi di seguito esposti.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato su titolo esecutivo, mancante dei presupposti sostanziali. Nel merito, parte ricorrente eccepisce che l' per il tramite di Arcea aveva già ricevuto le somme CP_2
attraverso la procedura di recupero prevista per legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020). Peraltro, relativamente agli avvisi di addebito, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020). La Cassazione, con l'ordinanza n. 454 del 14 gennaio 2020, oltre che confermare il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi, precisava che la prescrizione non è rinunciabile dal contribuente e che è tempestiva l'azione proposta anche dopo i 40 giorni perché per l'opposizione all'esecuzione non vi è alcun termine da rispettare (per eccepire la prescrizione). La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Il ricorso è fondato, in quanto in base all'art.
4-bis della legge 6 aprile 2007, n.10
e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che” in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali, comunicati dall' CP_3
previdenziale all'ARCEA. In caso di contestazioni la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale” . L'ARCEA, in sede di pagamento degli aiuti comunitari si impegna ad effettuare la compensazione degli importi, con gli importi dovuti all' come nel caso di specie è avvenuto, avendo parte CP_2
ricorrente dimostrato, come da documentazione versata in atti che le somme dovute dallo stesso all' per IVS IATP, per gli anni in contestazione erano CP_2
state prelevate ad Arcea che distrae direttamente all' gli importi che ad CP_2 esso risultano dovuti in virtù di precise disposizioni normative. Infatti, l' CP_2
per l'annualità in contestazione, aveva già ricevuto le somme che gli spettavano ottenendole direttamente da Arcea che le aveva decurtate dal totale dovuto al ricorrente a titolo di emolumenti comunitari.
Le spese di lite in ragione della peculiarità tematica della questione trattata, vengono interamente compensate tra le parti (Corte Cost. n.77/2018 e cass.
Civ. n.4360/2019) .
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara nulle le somme richieste con avvisi di addebito nn. 39420160004429971000; 39420170003965661000 ;
39420180003765589000 ; 39420190005132773000; 39420210000572911000
39420220002837642000 richieste con intimazione di pagamento n.
09420249007789352000 ;
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Palmi 22 aprile 2025
Il GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo