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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17486 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 22077/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE in persona della dott.ssa Wanda IO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 22077/2024 del R.G.A.C. all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies, u.c., c.p.c. del 22 settembre 2025, vertente
TRA
, come in atti difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c.; Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, come in atti rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Danese;
Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: compensi professionali
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 22 settembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 281 decies c.p.c., da qualificarsi anche ex art. 14 D. Lgs. 150/2011, l'Avv. adiva l'intestato Tribunale per chiedere la condanna della resistente al pagamento dei Pt_1 propri compensi professionali pari a complessivi euro 8.062,54 per l'attività giudiziale civile resa per le pratiche di seguito indicate:
a) Giudizio civile di convalida di sfratto per morosità e contestuale richiesta di decreto ingiuntivo contro (Tribunale civile di Roma - R.G. 9542/2022), definito con Parte_2 ordinanza di convalida di sfratto ed emissione del decreto ingiuntivo, per cui il ricorrente chiede un compenso complessivo di euro 1.228,98, così composto: euro 800,00 di compensi netti, oltre accessori di legge, nonché spese di notifica anticipate pari ad euro 62,69; b) Giudizio civile di convalida di sfratto per morosità contro CP_2
(Tribunale civile di Roma - R.G. 11635/2022) per cui chiedeva l'importo liquidato dal giudice nel DI n. 6339/2022 Nrg n. 11635/2022-1, pari ad euro 500,00 netti per compenso professionale oltre accessori di legge, nonché esborsi come liquidati pari ad euro 71,00;
c) Giudizio di esecuzione per consegna e rilascio immobile (valore causa 5.201,00-
26.000,00) per cui chiedeva un compenso per la fase introduttiva e di trattazione pari ad euro
1.403,00 oltre accessori di legge;
nonché spese per notifica di euro 234,84; contributo unificato di euro 139,00 e diritti di copia 2,96.
d) Atto di precetto in rinnovazione del 17.03.2023 (doc 16) contro per CP_2 cui chiedeva un compenso professionale di euro 236,00, oltre accessori di legge;
e) Pignoramento presso terzi contro del maggio 2023 (Tribunale civile CP_2 di Roma - R.G. 8788/2023), per cui il ricorrente chiedeva compensi e spese di notifica pari ad euro 2.247,15, oltre c.u. pari ad euro 139,00 e marca da bollo di euro 27,00 e spese per certificati di residenza euro 50,00.
Si costituiva in giudizio la convenuta che, nel chiedere il rigetto della domanda attorea, contestava di non dover corrispondere il compenso per lo sfratto contro , non Parte_2 avendo conferito alcun incarico all'Avv. tenuto conto che il conduttore aveva Pt_1 rilasciato l'immobile di sua proprietà alla data del 26 gennaio 2022 (coincidente con la data apposta sulla procura); allegava che in quella data, invero, aveva conferito solo la procura alle liti per procedere con lo sfratto ai danni di denunciava, quindi, che il Persona_1 legale avesse utilizzato identica procura illegittimamente;
contestava inoltre di non aver conferito incarico al legale di procedere con il pignoramento presso terzi contro Per_1
contestava infine la carenza del parere di congruità dell'ordine professionale e la
[...] carenza di una pattuizione del compenso.
La causa veniva istruita documentalmente e, con provvedimento del 29 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con deposito della sentenza a 30 giorni ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
***
Sulla scorta delle risultanze processuali e della documentazione versata in atti, nonché delle circostanze pacifiche, la domanda deve essere parzialmente accolta e nei limiti nel prosieguo specificati.
Deve primariamente precisarsi che, in materia di prestazioni espletate dall'esercente una professione intellettuale, vige nell'ordinamento, ai sensi dell'art. 2233 c.c., il principio per cui, a fronte di una generale presunzione legale di onerosità del contratto con l'avvocato, al professionista che dimostri di avere ricevuto un incarico da parte del cliente e di avere provveduto al relativo adempimento, compete il diritto al compenso.
Quindi il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, pone a carico del professionista l'onere probatorio sia del conferimento del mandato, sia dell'espletamento dell'attività, che una volta assolto genera il diritto del professionista alla liquidazione del compenso (Cass. Civ. n.
2321/2015).
Ciò ricordato parte resistente, al di là delle generiche eccezioni circa la carenza del parere di congruità dell'ordine degli avvocati e della carenza di una pattuizione sui compensi, ha sollevato specifiche contestazioni solo limitatamente alla pratica ed al pignoramento Pt_2 presso terzi contro eccependo di non aver conferito al ricorrente alcun Persona_1 incarico.
Quanto alle ulteriori attività di cui il professionista chiede il compenso - ossia le lettere b,
c, d di cui alle premesse relative al giudizio di convalida di sfratto per morosità, l'esecuzione per consegna e rilascio immobile e il precetto in rinnovazione
contro
- il Persona_1 resistente non solleva specifiche e circostanziate contestazioni come richiesto ex art. 115
c.p.c., né in relazione alla loro effettiva e corretta esecuzione, né quanto al conferimento dell'incarico, finanche espressamente confermato (cfr. pag. 2 comparsa), con conseguente diritto del ricorrente a vedersi riconoscere i relativi compensi professionali, nonché le spese - anch'esse non contestate e finanche documentate -.
Deve, quindi, anzitutto procedere alla liquidazione del quantum debeatur per le suindicate pratiche, precisando preliminarmente che, in difetto di pattuizione del compenso con il proprio cliente – circostanza pacifica nel caso di specie – la misura degli oneri dovuti al proprio avvocato deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese che un eventuale giudice ha statuito nei giudizi patrocinati dal difensore, come invece preteso dal ricorrente, ma si deve tener conto della successione nel tempo delle tariffe determinative dei compensi di avvocato vigenti al momento dell'esaurimento dell'incarico svolto dal professionista, con la precisazione che per esaurimento dell'incarico deve intendersi la data in cui è stato emesso il provvedimento conclusivo del giudizio, nell'ambito del quale il professionista abbia espletato il proprio incarico o nel momento ad essa anteriore, in cui risulti cessato il relativo mandato, ad esempio per intervenuta transazione ovvero revoca/rinuncia al mandato (Cass. Civ. S.U.
17405/2012; Cass. Civ. 4949/2017). Va ancora osservato che il giudice nella liquidazione dei compensi non può esimersi dal verificare la congruità dei relativi importi rispetto alle prestazioni effettivamente rese e agli interessi di fatto perseguiti dal cliente, dovendosi fare applicazione del generale principio secondo cui, nei rapporti tra avvocato e cliente, diversamente che ai fini della liquidazione delle spese giudiziali a carico del soccombente, è rimessa al giudice una generale facoltà discrezionale di adeguamento degli onorari al valore effettivo della controversia e agli interessi in contesa, onde evitare eventuali sproporzioni o situazioni di palese iniquità (Cass. civ. 1805/2012, Cass. civ. 13229/2010, Cass. Civ. S.U. 19014/2007).
Facendo applicazione di principi sopra riassunti, deve concludersi come segue.
In relazione al procedimento di convalida di sfratto per morosità contro CP_2 considerato il valore della causa compreso tra 1.100,-5.200,00 (cfr. doc. 16) nonché la scarsità della documentazione prodotta -parte ricorrente produce la sola ordinanza di convalida di sfratto del 21.03.2022 emessa dal Tribunale civile di Roma (doc. 8), con conseguente impossibilità di apprezzare la effettiva entità dell'attività professionale svolta- si ritiene congruo liquidare il compenso professionale come richiesto in euro 500,00, cui si aggiungono gli accessori di legge;
nonché gli esborsi richiesti pari ad euro 71,00 in quanto non contestati dalla resistente.
In relazione all'esecuzione per consegna e rilascio immobile contro contro CP_2 parte ricorrente produce a sostegno dell'attività, il preavviso di rilascio immobile del
22.09.2022 notificato (doc. 12) e l'intimazione di sfratto del 15.02.2023 con allegati due verbali di rilascio immobile del novembre e dicembre 2022 (doc. 13), per cui, considerato un valore di causa compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 -non contestato dalla parte resistente-, si ritiene congruo liquidare al ricorrente per la fase introduttiva e la fase di trattazione la somma richiesta pari ad euro 1.403,00 oltre accessori di legge;
nonché gli esborsi chiesti e documentati e comunque non contestati pari ad euro 376,80 (di cui euro
234,84 per notifica;
contributo unificato di euro 139,00; diritti di copia 2,96).
Infine, quanto all'atto di precetto in rinnovazione del 17.03.2023 (doc 16), considerato un valore di causa compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, si ritiene congruo liquidare al ricorrente un compenso professionale di euro 236,00, oltre accessori di legge.
Ne deriva che deve essere riconosciuto al legale un compenso netto di euro 2.139,00, oltre accessori di legge ed oltre spese vive per euro 447,80.
Ciò posto, venendo ad analizzare le contestazioni della resistente che contesta il conferimento dell'incarico sia della pratica che del pignoramento presso terzi di Parte_2 deve ricordarsi preliminarmente che “di norma, ai fini della conclusione del CP_2 contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura ad litem, essendo questa necessaria solo per lo svolgimento dell'attività processuale, e non è richiesta la forma scritta, vigendo per il mandato il principio di libertà di forma”, (Cass. Civ.
14276/2017; Cass. Civ. 184450/2014; Cass. Civ. 13963/2006); ne consegue che il diritto dell'avvocato al compenso nasce qualora il professionista abbia assolto all'onere probatorio di provare il conferimento del mandato e l'espletamento dell'incarico (Cass. Civ. ordinanza
2321/2015), prova che può essere fornita non necessariamente con la produzione della procura alle liti, che comunque se presente costituirebbe un indizio, ma anche aliunde attraverso gli altri elementi rinvenibili negli atti del processo che comprovino l'instaurazione del rapporto e il successivo svolgimento dell'attività difensiva (Cass. Civ. 26522/2018).
Ebbene, posto quanto sopra, deve ritenersi fondata l'eccezione della resistente di mancato conferimento dell'incarico di procedere con lo sfratto contro il conduttore . Parte_2
Anzitutto la procura del 26 gennaio 2022 indicata dal ricorrente sub doc. 1 non risulta prodotta in atti, in ogni caso, lo stesso ricorrente produce con le note del 5 dicembre 2024 un'e-mail datata 27 gennaio 2024 in cui il legale veniva informato del pagamento della morosità da parte del conduttore, documento che conferma la tesi avanzata in atti dal resistente per cui non doveva procedersi allo sfratto per esser stata sanata la morosità.
Inoltre il legale -su cui si ripete incombe l'onere della prova dell'esistenza dell'incarico quale fonte dell'obbligazione di pagamento del compenso domandato- non ha formulato istanze istruttorie utili per la prova dell'incarico e nonostante nell'indice in calce al ricorso vengano indicati sub doc. nn. 3, 4 e 5 l'intimazione di sfratto per morosità notificato a
[...]
ordinanza di convalida ed il decreto ingiuntivo contro il conduttore, tuttavia di tale Pt_2 documentazione non v'è traccia nel fascicolo telematico.
Ne deriva che in difetto di prova del relativo mandato non possono essere riconosciuti all'Avv. i compensi chiesti per la pratica , con conseguente rigetto della Pt_1 Parte_2 relativa domanda.
Quanto, infine, all'analoga contestazione di conferimento dell'incarico per procedere al pignoramento presso terzi contro , in applicazione di principi sopra richiamati, deve CP_3 rilevarsi che la procura alle liti del 2 maggio 2023 (doc. 2) risulta generica, non recando nè il nome della controparte, né il riferimento allo specifico giudizio e, quindi, non è univocamente riferibile alla pratica de qua, né può essere utilizzata per comprovare il conferimento dell'incarico. Al riguardo, parte ricorrente ha altresì prodotto in atti l'atto di pignoramento presso terzi datato 8 maggio 2023 notificato e con in calce la procura (doc. 17), l'avviso di iscrizione a ruolo (doc. 18), nonché l'atto di precisazione del credito (Doc. 19), la dichiarazione positiva del terzo (doc. 20) e l'ordinanza di assegnazione (doc. 21) che, se da una parte possono essere suggestive dell'esecuzione dell'attività, non sono dirimenti quanto alla prodromica eccezione di mancato conferimento dell'incarico e, quindi, non costituiscono prova dell'effettiva volontà del cliente di procedere con tale azione giudiziale.
Sul punto, parte ricorrente non ha prodotto documentazione decisiva, come esemplarmente poteva essere la corrispondenza intercorsa con il cliente o le diffide di pagamento ricevute ma inevase (anch'esse citate nell'indice sub doc. 23 ma mai depositate nel fascicolo), né ha articolato eventuali istanze istruttorie, quali esemplarmente la prova testimoniale.
Ne deriva che anche tale credito non può essere riconosciuto e la domanda sul punto va rigettata.
Conclusivamente la domanda del ricorrente va parzialmente accolta, con condanna della resistente al pagamento di compensi professionali pari al compenso netto di euro 2.139,00, oltre accessori di legge e spese vive per euro 447,80.
Sul compenso riconosciuto sono da liquidarsi gli interessi legali dalla domanda - così come recentemente statuito dalla Suprema Corte “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora
(coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento)” (Cass. Civ. 8611/2022 e Cass Civ. 24973/2022) - individuata nel caso de quo nella data di deposito del ricorso (24 maggio 2024) in assenza di produzione di lettere di messa in mora.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 55/2014 in base al quantum liquidato compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00 considerando i parametri previsti dalle tabelle allegate al citato decreto considerate le fasi di studio, introduttiva e decisionale, escludendo la fase istruttoria stante la natura documentale della causa e con applicazione dei valori minimi attesa la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, dei compensi professionali determinati nella somma di euro 2.139,00 oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge, interessi legali come in parte motiva sino al saldo, nonché spese vive pari ad euro 447,80,
- condanna parte resistente alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge e spese vive.
Così deciso in Roma, 12 dicembre 2025
Il Giudice
W. IO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE in persona della dott.ssa Wanda IO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 22077/2024 del R.G.A.C. all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies, u.c., c.p.c. del 22 settembre 2025, vertente
TRA
, come in atti difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c.; Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, come in atti rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Danese;
Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: compensi professionali
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 22 settembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 281 decies c.p.c., da qualificarsi anche ex art. 14 D. Lgs. 150/2011, l'Avv. adiva l'intestato Tribunale per chiedere la condanna della resistente al pagamento dei Pt_1 propri compensi professionali pari a complessivi euro 8.062,54 per l'attività giudiziale civile resa per le pratiche di seguito indicate:
a) Giudizio civile di convalida di sfratto per morosità e contestuale richiesta di decreto ingiuntivo contro (Tribunale civile di Roma - R.G. 9542/2022), definito con Parte_2 ordinanza di convalida di sfratto ed emissione del decreto ingiuntivo, per cui il ricorrente chiede un compenso complessivo di euro 1.228,98, così composto: euro 800,00 di compensi netti, oltre accessori di legge, nonché spese di notifica anticipate pari ad euro 62,69; b) Giudizio civile di convalida di sfratto per morosità contro CP_2
(Tribunale civile di Roma - R.G. 11635/2022) per cui chiedeva l'importo liquidato dal giudice nel DI n. 6339/2022 Nrg n. 11635/2022-1, pari ad euro 500,00 netti per compenso professionale oltre accessori di legge, nonché esborsi come liquidati pari ad euro 71,00;
c) Giudizio di esecuzione per consegna e rilascio immobile (valore causa 5.201,00-
26.000,00) per cui chiedeva un compenso per la fase introduttiva e di trattazione pari ad euro
1.403,00 oltre accessori di legge;
nonché spese per notifica di euro 234,84; contributo unificato di euro 139,00 e diritti di copia 2,96.
d) Atto di precetto in rinnovazione del 17.03.2023 (doc 16) contro per CP_2 cui chiedeva un compenso professionale di euro 236,00, oltre accessori di legge;
e) Pignoramento presso terzi contro del maggio 2023 (Tribunale civile CP_2 di Roma - R.G. 8788/2023), per cui il ricorrente chiedeva compensi e spese di notifica pari ad euro 2.247,15, oltre c.u. pari ad euro 139,00 e marca da bollo di euro 27,00 e spese per certificati di residenza euro 50,00.
Si costituiva in giudizio la convenuta che, nel chiedere il rigetto della domanda attorea, contestava di non dover corrispondere il compenso per lo sfratto contro , non Parte_2 avendo conferito alcun incarico all'Avv. tenuto conto che il conduttore aveva Pt_1 rilasciato l'immobile di sua proprietà alla data del 26 gennaio 2022 (coincidente con la data apposta sulla procura); allegava che in quella data, invero, aveva conferito solo la procura alle liti per procedere con lo sfratto ai danni di denunciava, quindi, che il Persona_1 legale avesse utilizzato identica procura illegittimamente;
contestava inoltre di non aver conferito incarico al legale di procedere con il pignoramento presso terzi contro Per_1
contestava infine la carenza del parere di congruità dell'ordine professionale e la
[...] carenza di una pattuizione del compenso.
La causa veniva istruita documentalmente e, con provvedimento del 29 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con deposito della sentenza a 30 giorni ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
***
Sulla scorta delle risultanze processuali e della documentazione versata in atti, nonché delle circostanze pacifiche, la domanda deve essere parzialmente accolta e nei limiti nel prosieguo specificati.
Deve primariamente precisarsi che, in materia di prestazioni espletate dall'esercente una professione intellettuale, vige nell'ordinamento, ai sensi dell'art. 2233 c.c., il principio per cui, a fronte di una generale presunzione legale di onerosità del contratto con l'avvocato, al professionista che dimostri di avere ricevuto un incarico da parte del cliente e di avere provveduto al relativo adempimento, compete il diritto al compenso.
Quindi il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, pone a carico del professionista l'onere probatorio sia del conferimento del mandato, sia dell'espletamento dell'attività, che una volta assolto genera il diritto del professionista alla liquidazione del compenso (Cass. Civ. n.
2321/2015).
Ciò ricordato parte resistente, al di là delle generiche eccezioni circa la carenza del parere di congruità dell'ordine degli avvocati e della carenza di una pattuizione sui compensi, ha sollevato specifiche contestazioni solo limitatamente alla pratica ed al pignoramento Pt_2 presso terzi contro eccependo di non aver conferito al ricorrente alcun Persona_1 incarico.
Quanto alle ulteriori attività di cui il professionista chiede il compenso - ossia le lettere b,
c, d di cui alle premesse relative al giudizio di convalida di sfratto per morosità, l'esecuzione per consegna e rilascio immobile e il precetto in rinnovazione
contro
- il Persona_1 resistente non solleva specifiche e circostanziate contestazioni come richiesto ex art. 115
c.p.c., né in relazione alla loro effettiva e corretta esecuzione, né quanto al conferimento dell'incarico, finanche espressamente confermato (cfr. pag. 2 comparsa), con conseguente diritto del ricorrente a vedersi riconoscere i relativi compensi professionali, nonché le spese - anch'esse non contestate e finanche documentate -.
Deve, quindi, anzitutto procedere alla liquidazione del quantum debeatur per le suindicate pratiche, precisando preliminarmente che, in difetto di pattuizione del compenso con il proprio cliente – circostanza pacifica nel caso di specie – la misura degli oneri dovuti al proprio avvocato deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese che un eventuale giudice ha statuito nei giudizi patrocinati dal difensore, come invece preteso dal ricorrente, ma si deve tener conto della successione nel tempo delle tariffe determinative dei compensi di avvocato vigenti al momento dell'esaurimento dell'incarico svolto dal professionista, con la precisazione che per esaurimento dell'incarico deve intendersi la data in cui è stato emesso il provvedimento conclusivo del giudizio, nell'ambito del quale il professionista abbia espletato il proprio incarico o nel momento ad essa anteriore, in cui risulti cessato il relativo mandato, ad esempio per intervenuta transazione ovvero revoca/rinuncia al mandato (Cass. Civ. S.U.
17405/2012; Cass. Civ. 4949/2017). Va ancora osservato che il giudice nella liquidazione dei compensi non può esimersi dal verificare la congruità dei relativi importi rispetto alle prestazioni effettivamente rese e agli interessi di fatto perseguiti dal cliente, dovendosi fare applicazione del generale principio secondo cui, nei rapporti tra avvocato e cliente, diversamente che ai fini della liquidazione delle spese giudiziali a carico del soccombente, è rimessa al giudice una generale facoltà discrezionale di adeguamento degli onorari al valore effettivo della controversia e agli interessi in contesa, onde evitare eventuali sproporzioni o situazioni di palese iniquità (Cass. civ. 1805/2012, Cass. civ. 13229/2010, Cass. Civ. S.U. 19014/2007).
Facendo applicazione di principi sopra riassunti, deve concludersi come segue.
In relazione al procedimento di convalida di sfratto per morosità contro CP_2 considerato il valore della causa compreso tra 1.100,-5.200,00 (cfr. doc. 16) nonché la scarsità della documentazione prodotta -parte ricorrente produce la sola ordinanza di convalida di sfratto del 21.03.2022 emessa dal Tribunale civile di Roma (doc. 8), con conseguente impossibilità di apprezzare la effettiva entità dell'attività professionale svolta- si ritiene congruo liquidare il compenso professionale come richiesto in euro 500,00, cui si aggiungono gli accessori di legge;
nonché gli esborsi richiesti pari ad euro 71,00 in quanto non contestati dalla resistente.
In relazione all'esecuzione per consegna e rilascio immobile contro contro CP_2 parte ricorrente produce a sostegno dell'attività, il preavviso di rilascio immobile del
22.09.2022 notificato (doc. 12) e l'intimazione di sfratto del 15.02.2023 con allegati due verbali di rilascio immobile del novembre e dicembre 2022 (doc. 13), per cui, considerato un valore di causa compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 -non contestato dalla parte resistente-, si ritiene congruo liquidare al ricorrente per la fase introduttiva e la fase di trattazione la somma richiesta pari ad euro 1.403,00 oltre accessori di legge;
nonché gli esborsi chiesti e documentati e comunque non contestati pari ad euro 376,80 (di cui euro
234,84 per notifica;
contributo unificato di euro 139,00; diritti di copia 2,96).
Infine, quanto all'atto di precetto in rinnovazione del 17.03.2023 (doc 16), considerato un valore di causa compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, si ritiene congruo liquidare al ricorrente un compenso professionale di euro 236,00, oltre accessori di legge.
Ne deriva che deve essere riconosciuto al legale un compenso netto di euro 2.139,00, oltre accessori di legge ed oltre spese vive per euro 447,80.
Ciò posto, venendo ad analizzare le contestazioni della resistente che contesta il conferimento dell'incarico sia della pratica che del pignoramento presso terzi di Parte_2 deve ricordarsi preliminarmente che “di norma, ai fini della conclusione del CP_2 contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura ad litem, essendo questa necessaria solo per lo svolgimento dell'attività processuale, e non è richiesta la forma scritta, vigendo per il mandato il principio di libertà di forma”, (Cass. Civ.
14276/2017; Cass. Civ. 184450/2014; Cass. Civ. 13963/2006); ne consegue che il diritto dell'avvocato al compenso nasce qualora il professionista abbia assolto all'onere probatorio di provare il conferimento del mandato e l'espletamento dell'incarico (Cass. Civ. ordinanza
2321/2015), prova che può essere fornita non necessariamente con la produzione della procura alle liti, che comunque se presente costituirebbe un indizio, ma anche aliunde attraverso gli altri elementi rinvenibili negli atti del processo che comprovino l'instaurazione del rapporto e il successivo svolgimento dell'attività difensiva (Cass. Civ. 26522/2018).
Ebbene, posto quanto sopra, deve ritenersi fondata l'eccezione della resistente di mancato conferimento dell'incarico di procedere con lo sfratto contro il conduttore . Parte_2
Anzitutto la procura del 26 gennaio 2022 indicata dal ricorrente sub doc. 1 non risulta prodotta in atti, in ogni caso, lo stesso ricorrente produce con le note del 5 dicembre 2024 un'e-mail datata 27 gennaio 2024 in cui il legale veniva informato del pagamento della morosità da parte del conduttore, documento che conferma la tesi avanzata in atti dal resistente per cui non doveva procedersi allo sfratto per esser stata sanata la morosità.
Inoltre il legale -su cui si ripete incombe l'onere della prova dell'esistenza dell'incarico quale fonte dell'obbligazione di pagamento del compenso domandato- non ha formulato istanze istruttorie utili per la prova dell'incarico e nonostante nell'indice in calce al ricorso vengano indicati sub doc. nn. 3, 4 e 5 l'intimazione di sfratto per morosità notificato a
[...]
ordinanza di convalida ed il decreto ingiuntivo contro il conduttore, tuttavia di tale Pt_2 documentazione non v'è traccia nel fascicolo telematico.
Ne deriva che in difetto di prova del relativo mandato non possono essere riconosciuti all'Avv. i compensi chiesti per la pratica , con conseguente rigetto della Pt_1 Parte_2 relativa domanda.
Quanto, infine, all'analoga contestazione di conferimento dell'incarico per procedere al pignoramento presso terzi contro , in applicazione di principi sopra richiamati, deve CP_3 rilevarsi che la procura alle liti del 2 maggio 2023 (doc. 2) risulta generica, non recando nè il nome della controparte, né il riferimento allo specifico giudizio e, quindi, non è univocamente riferibile alla pratica de qua, né può essere utilizzata per comprovare il conferimento dell'incarico. Al riguardo, parte ricorrente ha altresì prodotto in atti l'atto di pignoramento presso terzi datato 8 maggio 2023 notificato e con in calce la procura (doc. 17), l'avviso di iscrizione a ruolo (doc. 18), nonché l'atto di precisazione del credito (Doc. 19), la dichiarazione positiva del terzo (doc. 20) e l'ordinanza di assegnazione (doc. 21) che, se da una parte possono essere suggestive dell'esecuzione dell'attività, non sono dirimenti quanto alla prodromica eccezione di mancato conferimento dell'incarico e, quindi, non costituiscono prova dell'effettiva volontà del cliente di procedere con tale azione giudiziale.
Sul punto, parte ricorrente non ha prodotto documentazione decisiva, come esemplarmente poteva essere la corrispondenza intercorsa con il cliente o le diffide di pagamento ricevute ma inevase (anch'esse citate nell'indice sub doc. 23 ma mai depositate nel fascicolo), né ha articolato eventuali istanze istruttorie, quali esemplarmente la prova testimoniale.
Ne deriva che anche tale credito non può essere riconosciuto e la domanda sul punto va rigettata.
Conclusivamente la domanda del ricorrente va parzialmente accolta, con condanna della resistente al pagamento di compensi professionali pari al compenso netto di euro 2.139,00, oltre accessori di legge e spese vive per euro 447,80.
Sul compenso riconosciuto sono da liquidarsi gli interessi legali dalla domanda - così come recentemente statuito dalla Suprema Corte “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora
(coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento)” (Cass. Civ. 8611/2022 e Cass Civ. 24973/2022) - individuata nel caso de quo nella data di deposito del ricorso (24 maggio 2024) in assenza di produzione di lettere di messa in mora.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 55/2014 in base al quantum liquidato compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00 considerando i parametri previsti dalle tabelle allegate al citato decreto considerate le fasi di studio, introduttiva e decisionale, escludendo la fase istruttoria stante la natura documentale della causa e con applicazione dei valori minimi attesa la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, dei compensi professionali determinati nella somma di euro 2.139,00 oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge, interessi legali come in parte motiva sino al saldo, nonché spese vive pari ad euro 447,80,
- condanna parte resistente alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge e spese vive.
Così deciso in Roma, 12 dicembre 2025
Il Giudice
W. IO