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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/02/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
RG. 578/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Nadia Zampogna Presidente relatore
Dr. Eugenio Troisi Giudice
Dr.ssa Veronica Vernetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 578 del Ruolo Generale dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del 13.02.2025, avente ad oggetto un'istanza di modifica delle statuizioni accessorie del divorzio ex art. 473 bis.29 c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano al Viale Parte_1 C.F._1
Papiniano n.24, presso lo studio dell'Avv. Paolo Chironi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Napoli alla Via CP_1 C.F._2
Enea Zanfagna n. 26, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Morra, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c., depositato il 21.01.2024, il ricorrente chiedeva disporsi la modifica delle statuizioni accessorie stabilite con la sentenza di divorzio nr. 148/2009 emessa il
16.12.2008 dal Tribunale di Pavia, in atti, nella parte in cui poneva a carico dello stesso l'obbligo di contribuire al mantenimento della IA con la somma mensile di € 260,00, deducendo che la Per_1 IA maggiorenne aveva raggiunto la propria autosufficienza economica atteso che, da circa quattro anni, lavorava presso il Centro Estetico “Lela Matià”, appartenente al gruppo Treatwell, sito in
Napoli, Via Comunale Cintia n. 36.
Per detti motivi, parte ricorrente chiedeva: - revocarsi l'obbligo posto a carico dello stesso di contribuire al mantenimento della IA . Con vittoria di spese di lite. Per_1
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la sig.ra la quale contestava tutto quanto CP_1
ex adverso rappresentato e, in particolare, deduceva che: - il mantenimento veniva versato fino al
2020 ad essa resistente direttamente dal datore di lavoro del ricorrente, ma nella minor cifra pari ad
250,00 anziché € 260,00 come stabilito in sede di divorzio;
- il mantenimento versato per la IA
non era mai stato adeguato secondo gli indici ISTAT;
- a far data dal giugno 2020 il datore di Per_1 lavoro del ricorrente cessava di versare direttamente ad essa resistente l'assegno di mantenimento in favore della IA e, dalla medesima data, il ricorrente non versava nulla a titolo di mantenimento per la IA, tale per cui quest'ultima in data 28.07.2020 denunciava il padre;
- la IA non aveva Per_1 raggiunto l'autosufficienza economica, atteso che la stessa stava frequentando un corso di formazione altamente specializzante per ottenere l'abilitazione come agente di commercio;
- il rapporto di lavoro della IA presso il centro estetico dedotto dal ricorrente, in realtà si era concretizzato da Per_1
giugno 2021, quale part time con una retribuzione mensile di circa 450,00 e, a far data dall'ottobre
2021 fino ad ottobre 2023, quale full time con una retribuzione mensile pari ad euro 900,00.
Per questi motivi
, la resistente chiedeva: - rigettarsi l'avversa domanda di revoca del mantenimento in favore della IA;
- per l'effetto, confermarsi a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire Per_1
al mantenimento della IA versando la somma di euro 340,99 in ragione dell'adeguamento Per_1
agli indici ISTAT.
In sede di memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., parte ricorrente, insistendo sulle proprie domande, rappresentava che, attraverso la visura CCIAA del centro estetico “Lela Matià”, veniva edotto della circostanza che la IA era “responsabile tecnica estetista” del predetto centro nonché Per_1 risultava Amministratrice Unica e socia unica della società “3° Energia S.r.l.s.”. Di converso, parte resistente deduceva che: - la IA solo attraverso le allegazioni di controparte nel giudizio de Per_1
quo apprendeva della qualifica rivestita nel centro estetico “Lela Matià”, tale per cui aveva provveduto a diffidare quest'ultimo; - altresì, in ordine alla società “3° Energia S.r.l.s.”, la IA
aveva ottenuto nelle more l'abilitazione quale agente di commercio edetta società con capitale Per_1 sociale di euro 500,00 era stata aperta dalla IA per avviarsi al raggiungimento dell'autosufficienza economica ancora non raggiunta
All'esito dell'udienza cartolare del 23.05.2024, il Giudice Delegato non ammetteva le prove orali articolate e disattendeva l'istanza dell'ordine di esibizione ex articolo 213 c.p.c. formulate da parte ricorrente per i motivi di cui al provvedimento da intendersi qui richiamati e condivisi dal Collegio, onerando parte resistente al deposito delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni della IA
, rinviando la causa all'udienza figurata del 04.11.2024. Quivi, il Giudice Delegato fissava Per_1
l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 13.02.2025, assegnando i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c..
All'esito di quest'ultima udienza, il Giudice Delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio.
Tanto premesso in fatto, nel merito il Collegio reputa che la domanda dell'istante sia fondata e che pertanto la stessa debba essere accolta per quanto di ragione.
In primo luogo, giova evidenziare che secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenza di legittimità l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 315 bis non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. n. 15756 del 11/07/2006; Cass., n. 2392 del 1998;
Cass., n. 4765 del 2002).
La S.C., inoltre correlando il diritto-dovere dell'istruzione a quello del mantenimento, ha affermato che ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni
(cfr. Sentenza n. 18076 del 20/08/2014; Cass. SS.UU. n. 20448/2014). Evidenziando che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, in termini di durata e di contenuto, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento nel figlio nella società (cfr. Sentenza n. 12952 del 22/06/2016).
Pertanto, il diritto al mantenimento deve trovare un limite rappresentato dalla durata del percorso formativo del figlio e, esaurito detto percorso, dal tempo mediamente occorrente per trova occupazione, in una data realtà economica, salvo che ciò non sia stato possibile per cause non imputabili al figlio, come ad esempio peculiari problematiche personali dello stesso, o la mancanza di un qualsivoglia lavoro dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca.
Ciò premesso, il Collegio rileva che dalla documentazione allegata è emerso che la IA , di Per_1
24 anni, ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della Lela Matia S.R.L. dal 21.06.2021 al
13.10.2024 percependo un reddito complessivo, per l'anno 2023, di € 12.559,68 (v. Certificazione
Unica 2024 in atti), per poi conseguire l'abilitazione quale agente di commercio ed essere amministratrice l.r.p.t. e socia unica della 3A Energia S.r.l.s. (v. attestato e visura CCIAA in atti).
Ebbene, applicando i succitati principi al caso in esame, il Collegio ritiene che la IA maggiorenne dei coniugi, in considerazione dell'età, del titolo di agente di commercio conseguito e dello svolgimento di attività lavorativa conforme al percorso formativo intrapreso, abbia raggiunto un'autosufficienza economica tale da far venir meno l'obbligo di mantenimento in capo ai genitori.
Pertanto, a parziale modifica delle statuizioni accessorie alla pronuncia di divorzio, deve essere revocato l'obbligo posto a carico del ricorrente di versare per il mantenimento della IA Per_1
l'assegno mensile di € 260,00 con decorrenza dalla domanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come nel dispositivo tenendo conto della natura dell'impegno professionale profuso nella controversia e dello scaglione di riferimento (da € 26.000,00
a € 52.000,00) della tabella di cui all'allegato relativo ai parametri forensi del D.M. del 10.03.2014
n° 55 come modificato dal decreto n. 147/2022 operativo ratione temporis.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) a parziale modifica della sentenza n. 148/2009 del 16.12.2008 e depositata il 14.02.2009
(Tribunale di Pavia), dispone la revoca dell'obbligo posto a carico del sig. di Parte_1
contribuire al mantenimento della IA versando in favore della sig.ra Persona_2 CP_1 la somma mensile di € 260,00, dal deposito del ricorso;
2) condanna la resistente alla refusione delle spese processuali anticipate da parte CP_1 ricorrente, pagando la somma pari ad € 2.905,00 (di cui € 850,00 per la fase introduttiva, € 602,00 per la fase di studio ed € 1.452,50 per la fase decisionale ridotta del 50% ex art. 4, comma 1, D.M..
55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento - valore indeterminabile da € 26.001 a € 52.000), oltre IVA - se dovuta -, CPA come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % del compenso totale per la prestazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.02.205.
Il Presidente relatore
Dr.ssa Nadia Zampogna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Nadia Zampogna Presidente relatore
Dr. Eugenio Troisi Giudice
Dr.ssa Veronica Vernetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 578 del Ruolo Generale dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del 13.02.2025, avente ad oggetto un'istanza di modifica delle statuizioni accessorie del divorzio ex art. 473 bis.29 c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano al Viale Parte_1 C.F._1
Papiniano n.24, presso lo studio dell'Avv. Paolo Chironi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Napoli alla Via CP_1 C.F._2
Enea Zanfagna n. 26, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Morra, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c., depositato il 21.01.2024, il ricorrente chiedeva disporsi la modifica delle statuizioni accessorie stabilite con la sentenza di divorzio nr. 148/2009 emessa il
16.12.2008 dal Tribunale di Pavia, in atti, nella parte in cui poneva a carico dello stesso l'obbligo di contribuire al mantenimento della IA con la somma mensile di € 260,00, deducendo che la Per_1 IA maggiorenne aveva raggiunto la propria autosufficienza economica atteso che, da circa quattro anni, lavorava presso il Centro Estetico “Lela Matià”, appartenente al gruppo Treatwell, sito in
Napoli, Via Comunale Cintia n. 36.
Per detti motivi, parte ricorrente chiedeva: - revocarsi l'obbligo posto a carico dello stesso di contribuire al mantenimento della IA . Con vittoria di spese di lite. Per_1
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la sig.ra la quale contestava tutto quanto CP_1
ex adverso rappresentato e, in particolare, deduceva che: - il mantenimento veniva versato fino al
2020 ad essa resistente direttamente dal datore di lavoro del ricorrente, ma nella minor cifra pari ad
250,00 anziché € 260,00 come stabilito in sede di divorzio;
- il mantenimento versato per la IA
non era mai stato adeguato secondo gli indici ISTAT;
- a far data dal giugno 2020 il datore di Per_1 lavoro del ricorrente cessava di versare direttamente ad essa resistente l'assegno di mantenimento in favore della IA e, dalla medesima data, il ricorrente non versava nulla a titolo di mantenimento per la IA, tale per cui quest'ultima in data 28.07.2020 denunciava il padre;
- la IA non aveva Per_1 raggiunto l'autosufficienza economica, atteso che la stessa stava frequentando un corso di formazione altamente specializzante per ottenere l'abilitazione come agente di commercio;
- il rapporto di lavoro della IA presso il centro estetico dedotto dal ricorrente, in realtà si era concretizzato da Per_1
giugno 2021, quale part time con una retribuzione mensile di circa 450,00 e, a far data dall'ottobre
2021 fino ad ottobre 2023, quale full time con una retribuzione mensile pari ad euro 900,00.
Per questi motivi
, la resistente chiedeva: - rigettarsi l'avversa domanda di revoca del mantenimento in favore della IA;
- per l'effetto, confermarsi a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire Per_1
al mantenimento della IA versando la somma di euro 340,99 in ragione dell'adeguamento Per_1
agli indici ISTAT.
In sede di memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., parte ricorrente, insistendo sulle proprie domande, rappresentava che, attraverso la visura CCIAA del centro estetico “Lela Matià”, veniva edotto della circostanza che la IA era “responsabile tecnica estetista” del predetto centro nonché Per_1 risultava Amministratrice Unica e socia unica della società “3° Energia S.r.l.s.”. Di converso, parte resistente deduceva che: - la IA solo attraverso le allegazioni di controparte nel giudizio de Per_1
quo apprendeva della qualifica rivestita nel centro estetico “Lela Matià”, tale per cui aveva provveduto a diffidare quest'ultimo; - altresì, in ordine alla società “3° Energia S.r.l.s.”, la IA
aveva ottenuto nelle more l'abilitazione quale agente di commercio edetta società con capitale Per_1 sociale di euro 500,00 era stata aperta dalla IA per avviarsi al raggiungimento dell'autosufficienza economica ancora non raggiunta
All'esito dell'udienza cartolare del 23.05.2024, il Giudice Delegato non ammetteva le prove orali articolate e disattendeva l'istanza dell'ordine di esibizione ex articolo 213 c.p.c. formulate da parte ricorrente per i motivi di cui al provvedimento da intendersi qui richiamati e condivisi dal Collegio, onerando parte resistente al deposito delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni della IA
, rinviando la causa all'udienza figurata del 04.11.2024. Quivi, il Giudice Delegato fissava Per_1
l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 13.02.2025, assegnando i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c..
All'esito di quest'ultima udienza, il Giudice Delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio.
Tanto premesso in fatto, nel merito il Collegio reputa che la domanda dell'istante sia fondata e che pertanto la stessa debba essere accolta per quanto di ragione.
In primo luogo, giova evidenziare che secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenza di legittimità l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 315 bis non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. n. 15756 del 11/07/2006; Cass., n. 2392 del 1998;
Cass., n. 4765 del 2002).
La S.C., inoltre correlando il diritto-dovere dell'istruzione a quello del mantenimento, ha affermato che ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni
(cfr. Sentenza n. 18076 del 20/08/2014; Cass. SS.UU. n. 20448/2014). Evidenziando che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, in termini di durata e di contenuto, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento nel figlio nella società (cfr. Sentenza n. 12952 del 22/06/2016).
Pertanto, il diritto al mantenimento deve trovare un limite rappresentato dalla durata del percorso formativo del figlio e, esaurito detto percorso, dal tempo mediamente occorrente per trova occupazione, in una data realtà economica, salvo che ciò non sia stato possibile per cause non imputabili al figlio, come ad esempio peculiari problematiche personali dello stesso, o la mancanza di un qualsivoglia lavoro dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca.
Ciò premesso, il Collegio rileva che dalla documentazione allegata è emerso che la IA , di Per_1
24 anni, ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della Lela Matia S.R.L. dal 21.06.2021 al
13.10.2024 percependo un reddito complessivo, per l'anno 2023, di € 12.559,68 (v. Certificazione
Unica 2024 in atti), per poi conseguire l'abilitazione quale agente di commercio ed essere amministratrice l.r.p.t. e socia unica della 3A Energia S.r.l.s. (v. attestato e visura CCIAA in atti).
Ebbene, applicando i succitati principi al caso in esame, il Collegio ritiene che la IA maggiorenne dei coniugi, in considerazione dell'età, del titolo di agente di commercio conseguito e dello svolgimento di attività lavorativa conforme al percorso formativo intrapreso, abbia raggiunto un'autosufficienza economica tale da far venir meno l'obbligo di mantenimento in capo ai genitori.
Pertanto, a parziale modifica delle statuizioni accessorie alla pronuncia di divorzio, deve essere revocato l'obbligo posto a carico del ricorrente di versare per il mantenimento della IA Per_1
l'assegno mensile di € 260,00 con decorrenza dalla domanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come nel dispositivo tenendo conto della natura dell'impegno professionale profuso nella controversia e dello scaglione di riferimento (da € 26.000,00
a € 52.000,00) della tabella di cui all'allegato relativo ai parametri forensi del D.M. del 10.03.2014
n° 55 come modificato dal decreto n. 147/2022 operativo ratione temporis.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) a parziale modifica della sentenza n. 148/2009 del 16.12.2008 e depositata il 14.02.2009
(Tribunale di Pavia), dispone la revoca dell'obbligo posto a carico del sig. di Parte_1
contribuire al mantenimento della IA versando in favore della sig.ra Persona_2 CP_1 la somma mensile di € 260,00, dal deposito del ricorso;
2) condanna la resistente alla refusione delle spese processuali anticipate da parte CP_1 ricorrente, pagando la somma pari ad € 2.905,00 (di cui € 850,00 per la fase introduttiva, € 602,00 per la fase di studio ed € 1.452,50 per la fase decisionale ridotta del 50% ex art. 4, comma 1, D.M..
55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento - valore indeterminabile da € 26.001 a € 52.000), oltre IVA - se dovuta -, CPA come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % del compenso totale per la prestazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.02.205.
Il Presidente relatore
Dr.ssa Nadia Zampogna