Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00178/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00080/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 80 del 2025, proposto da
Ica Act S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Commissione Tecnica Pnrr-Pniec, Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Pnrr, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari Oristano e Sud Sardegna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
nei confronti
Regione Autonoma della Sardegna, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari
- del decreto n. 453 del 10.12.2024 (trasmesso con nota ministeriale prot. n. 227087 del 10.12.2024) con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale valutazioni ambientali, di concerto con il Ministero della Cultura - Soprintendenza speciale per il PNRR, ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per il “progetto di un impianto agrivoltaico denominato “Guspini”, della potenza di 64,40 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Guspini (SU)” (doc. 1);
- del parere n. 493 del 21.11.2024 espresso dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (doc. 2);
- del parere tecnico istruttorio espresso dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR con nota prot. n. 35528-P del 9.12.2024 (doc. 3);
- ancorchè non conosciuta, della nota prot. 224214 del 6.12.2024 con la quale la Direzione Valutazioni ambientali del MASE ha richiesto al MiC - Soprintendenza Speciale per il PNRR il concerto sul provvedimento di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 25 comma 2 bis, del D. Lgs. n. 152/2006;
- di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguenziale, anche non conosciuto, rispetto ai provvedimenti impugnati, ivi inclusi, per quanto occorrer possa: -il parere della Soprintendenza BB.CC.AA. per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna espresso con nota prot. n. 10487-A dell’8.6.2023; -la nota del MiC - Soprintendenza Speciale per il PNRR – DG APAB Servizio II prot. 12638-I del 28.6.2023; - nonché la nota del MiC - Soprintendenza Speciale per il PNRR – DG APAB Servizio III prot. 121153323 del 26.11.2024;
- nonché per quanto occorrer possa: -della nota della Regione autonoma della Sardegna Assessorato difesa ambiente assunta al prot. MASE n. 0050700 del 4.3.2023; -la successiva nota della Regione autonoma della Sardegna Assessorato difesa ambiente assunta al prot. MASE n.0085547 del 30.5.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Commissione Tecnica Pnrr-Pniec, Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Pnrr, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari Oristano e Sud Sardegna
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. IE SE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente la ICA ACT s.r.l. (ICA) ha esposto di aver presentato al MASE istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (“VIA”) a fronte dell’istanza ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. del 12 luglio 2022 per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agri-fotovoltaico della potenza di 64,40 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Guspini (SU).
2. Stante l’inerzia del MASE nella conclusione del procedimento, la ICA ha presentato ricorso avverso il silenzio ex art. 31 e 117 c.p.a. davanti al T.a.r. Sardegna, ma, in prossimità della decisione, il MASE ha adottato l’impugnato decreto negativo di VIA, sulla base dei pareri, anch’essi negativi, della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (TV) e del Ministero della Cultura (MI); di tal che, il ricorso avverso il silenzio è stato deciso con sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (sez. I, n. 884 del 12.12.2024).
3. Avverso tali atti la ricorrente propone perciò l’odierno ricorso, affidato ai seguenti motivi di diritto.
3.1. Sull’illegittimità del Decreto di VIA per mancato esercizio di un autonomo potere dell’Amministrazione procedente. Difetto di motivazione. Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 3 quater, comma 3, 5, comma 1, e 25, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 14-bis e ss. della L. n. 241/90. Violazione degli art. 3 e 97 Cost. Violazione dell’art. 11 TUE e del principio di integrazione delle tutele. Violazione del Regolamento UE 2577/2022. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per erronea presupposizione in diritto, illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Sviamento di potere. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per disparità di trattamento .
In primo luogo, deduce la ricorrente che il MASE si è limitato a prendere acriticamente atto dei pareri (non vincolanti) espressi dalla TV e dal MI in punto di asserita incompatibilità ambientale del Progetto, senza operare la (doverosa) autonoma valutazione in ordine alla validità dello stesso, anche alla luce del fatto che i profili ostativi erano comunque eliminabili adottando le opportune prescrizioni al provvedimento di VIA, come imposto dalla normativa di riferimento, tenuto conto anche dell’obbligo di dissenso costruttivo.
E ciò tanto più, da un lato, della -attestata- circostanza che l’impianto è localizzato per la quasi totalità (almeno il 97%) in area idonea ex lege ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199 del 2021; dall’altro, della localizzazione in un sito privo di puntuali vincoli paesaggistici e culturali, e che, in ogni caso, le caratteristiche agri-voltaico del progetto garantiranno non solo la salvaguardia, ma altresì la valorizzazione del contesto agricolo tradizionale.
3.2. Sulla violazione dei diritti di partecipazione procedimentale nonché dell’obbligo di soccorso istruttorio. Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e ss. d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, co. 1 lett. b, della l. 241/1990. Violazione del principio di buon andamento dell’Amministrazione. Violazione e falsa applicazione del principio di tipicità degli atti amministrativi. Violazione del principio di legalità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione del principio di 10 proporzionalità. Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità dell’azione amministrativa. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della direttiva n. 2009/28/CE.
Ciò in quanto per moltissimi dei rilievi della TV, l’organo istruttorio ha dedotto una presunta incompletezza documentale che ben avrebbe potuto essere superata richiedendo alla ricorrente talune integrazioni e/o richieste di chiarimento circa gli aspetti progettuali proposti oltre al fatto che anche la gran parte dei profili opposti dalla TV attengono ad aspetti di dettaglio, riferibili ad un livello di progettazione esecutivo.
3.3. Sulla violazione dell’obbligo di dissenso costruttivo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e seguenti della legge n. 241/90 e falsa applicazione dell’art. 14- ter della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14-quinquies della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione della l.r. n. 11/2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di 12 motivazione. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione del divieto di aggravio procedimentale. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa .
Ciò in quanto la TV e il MI si sono limitati a rendere un parere negativo senza ricercare soluzioni alternative in grado di assicurare il minor sacrificio degli interessi confliggenti e, ancor prima, senza verificare se vi fosse un effettivo pregiudizio per i valori in tesi tutelati.
Tanto più se si considera che la TV e il MiC hanno denegato tout court il progetto pur in assenza di vincoli diretti (e, quindi, di esigenze di tutela effettivamente sussistenti) e senza tener conto in alcun modo della circostanza (invero attestata dallo stesso MiC, a p. 13 del parere del 9.12.2024) per cui la maggior parte dell’area di Impianto è ex lege idonea ai sensi dell’art. 20, co. 8, d.lgs. n. 199/2021.
I pareri di TV e MI perciò devono intendersi quale assenso al Progetto o, in via subordinata e per le medesime ragioni, illegittimo per violazione dell’obbligo di leale collaborazione.
3.4. SULL’ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DEL MASE -IN VIA DERIVATA DALL’ILLEGITTIMITÀ DEI PARERI RESI DALLA TV E DAL MI. Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e ss. d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione del principio di tipicità degli atti amministrativi. Violazione del principio di legalità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione degli art. 20 e ss del D.lgs. n. 199/2021. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e del d.m. 10.9.2010. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della direttiva n. 2009/28/CE. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 42/2004. Violazione e falsa applicazione del DPR n. 120/2017. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; travisamento dei presupposti in fatto e diritto; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa .
3.4.1. Con specifico riferimento al parere della TV n. 493 del 21.11.2024, la ricorrente deduce quanto segue.
3.4.1.1. Circa le asserite carenze della documentazione, rileva la ricorrente che:
- le alternative progettuali sono state puntualmente trattate dalla Società al par. 2.5 dello Studio di impatto ambientale (cfr. pag. 106), ove sono state attentamente esaminate le possibili soluzioni alternative;
- circa il rilievo per cui la Società proponente non avrebbe analizzato “la risoluzione preventiva dell’interferenza dell’area di impianto con le linee aeree di media tensione esistenti, applicando il relativo buffer di rispetto”, ed altresì che “la risoluzione dell’interferenza con il Torrente Sitzerri viene effettuata 17 impiegando la tecnologia TOC senza che vi sia l’indicazione planimetrica puntuale del tracciato e dei punti di attacco-uscita della TOC”, risultano inidonei a fondare una valutazione negativa attenendo ad un livello di progettazione esecutiva, suscettibile di adeguata trattazione in sede autorizzativa, oltre che comunque trattati;
- circa il rilievo per cui sarebbe “assente il censimento di alcuni ricettori potenzialmente impattati dalla realizzazione delle opere in progetto, …. nonché la valutazione delle emissioni nel periodo dei lavori compreso tra 100 e 150 giorni in modo da poter applicare eventuali ulteriori misure di mitigazione nel caso di superamenti dei valori soglia”, risulta smentito dalla documentazione versata in sede di istanza ed in particolare del SIA, predisposto sulla base delle Linee Guida SNPA, 28/2020 ai par. 3.2.1, 3.3., 3.3.1.1.2., 3.3.7.2;
- quanto alla componente “Acque superficiali e sotterranee”, la ricorrente ne afferma la sostanziale pretestuosità di gran parte dei rilievi opposti, che ben avrebbero potuto essere oggetto di specifiche condizioni e/o prescrizioni ambientali e, in ogni caso, la documentazione progettuale affronta ampiamente il tema al par. 3.2.3. dello Studio di impatto ambientale e nello studio tecnico contenuto nella Relazione Geologica e Geotecnica;
- quanto ai rilievi sulla previsione di espianto di esemplari arbustivi ed arborei (e al relativo preventivo censimento) nonché alla inadeguatezza della siepe perimetrale che sarebbe un mero fattore di mitigazione e non già fattore di incremento della biodiversità che, al contrario, verrebbe pregiudicata dagli impatti derivanti dalla realizzazione dell’Impianto, la ricorrente ritiene la contestazione smentita dai corposi studi ed approfondimenti che accompagnano il progetto e che, anche sotto tale profilo, hanno attestato l’insussistenza di criticità sulla componente in esame (pp. 18-19 ricorso);
- i rilievi per cui “ il piano colturale proposto viene descritto come misura di mitigazione degli impatti attesi sulla componente suolo e non quale parte costitutiva e identificativa del progetto ”, e che lo stesso sarebbe stato “ descritto nella relazione agropedologica in forma ipotetica ”, anch’essi sono smentiti nella documentazione versata agli atti del procedimento e nelle specifiche caratteristiche progettuali che sono state del tutto pretermesse dalla TV;
- del pari è infine a dirsi delle considerazioni che la TV oppone avuto riguardo alle ulteriori componenti “ Rumore e vibrazioni ” e “ Elettromagnetismo ”, trattate le une nello studio previsionale di impatto acustico, le altre nel SIA al par. 3.3.7.3 Campi elettromagnetici).
3.4.1.2. Circa gli impatti cumulativi, rileva la ricorrente che la TV si limita ad evidenziare la presenza, in un raggio di 10 km di altre iniziative, allo stato non ancora autorizzate, laddove ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, gli impianti in corso di autorizzazione non rilevano.
In realtà, attualmente nel raggio di 10 km non risultano presenti altri impianti simili, così come non sono rilevanti i trenta aerogeneratori presenti nel raggio in questione, posto che l’indice di pressione cumulativa deve essere computato esclusivamente tra progetti simili e non già tra impianti di diverse tipologie (fotovoltaico ed eolico).
Infine, occorre evidenziare che l’impostazione della TV risulta ormai superata dal rinnovato contesto normativo di riferimento, che privilegia proprio la realizzazione di aree vocate alla produzione di energia da fonte rinnovabile e in cui la presenza di altri impianti FER limitrofi al progetto determina l’idoneità ex lege dell’area ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter del d.lgs. n. 199/2021.
3.4.1.3. Sugli aspetti localizzativi e paesaggistici, la TV afferma che, inserendosi il progetto “ in un’area strategica fra i siti della Rete Natura 2000 ZSC “Monte Arcuentu e Riu Piscinas” (ITB040031) e ZPS “Campidano Centrale” (ITB043054) ” ed interagendo con l’area IBA n. 178 – Campidano Centrale, la Società non avrebbe adeguatamente valutato “ il ruolo ricoperto dall’area di impianto come possibile area di transito, sosta, riproduzione e alimentazione non solo per la fauna, ma anche per le numerose specie vegetali e faunistiche protette ”.
La società deduce in contrario che:
- il progetto della ricorrente non interferisce in via diretta con nessuna delle aree protette indicate;
- come desumibile dalla documentazione progettuale agli atti della procedura, gli studi e approfondimenti condotti hanno attestato un impatto trascurabile dell’opera proposta, fornendo anche una specifica relazione faunistica (elab. ICA-FVG-RA5) ove, oltre ad una puntuale ricognizione delle specie esistenti, sono stati individuati ulteriori elementi di analisi e valutazione degli impatti sulla fauna locale.
3.4.1.4. Il rilievo per cui la documentazione versata sarebbe (stata) carente in punto di analisi degli impatti visivi dell’impianto non è condiviso dalla ricorrente, per la quale, in disparte l’errore metodologico in cui incorre la TV pretendendo la disamina di impianti ancora in iter, il tema della visibilità e della intervisibilità è stato oggetto di puntuale analisi da parte della Società che, al riguardo, ha prodotto la Relazione paesaggistica (elab. ICA-FVGRA6_Relazione paesaggistica) ove, oltre all’indagine del tematismo è stata ampiamente argomentata anche la metodologia di analisi utilizzata.
3.4.2. Con specifico riferimento al parere del MiC prot. n. 35528-P del 9.12.2024 (e dei contributi endoprocedimentali ivi richiamati), la ricorrente deduce quanto segue.
3.4.2.1. Quanto agli aspetti archeologici, per i quali il MI rileva che “in prossimità dell’impianto e sino ad una distanza di 500 metri”, sarebbero rinvenibili alcuni “beni e siti archeologici”; e più in particolare: (i) l’insediamento preistorico di UN Sa Grutta: a circa 150 m; (ii) l’insediamento nuragico di ER OI: a circa 250 m; (iii) la domus de Janas di UN Maddeus: a circa 430 m; (iv) l’insediamento romano di TU BU e quello in località Ruinas, deduce la ricorrente che:
- l’area di impianto destinata ad ospitare il progetto “Guspini” si qualifica ex lege idonea per -almeno- il 97%, ossia ad esclusione di una (ridottissima) porzione che intercetta l’areale del buffer di 500 m dalla domus de Janas di UN Maddeus;
- lo stesso bene è stato dichiarato di particolare interesse archeologico con Decreto della Commissione Regionale per il patrimonio culturale della Sardegna n. 4 del 4/01/2024: e dunque solo in data successiva alla presentazione del progetto e la ricorrente non è stata posta nemmeno nella condizione di controdedurre ovvero fornire chiarimenti e/o integrazioni in merito;
- quanto agli altri beni, trattasi di “aree e siti archeologici”, dunque, non soggetti a tutela ai sensi della parte II o dell’art. 136, del codice dei beni culturali; conseguentemente gli stessi non incidono ai fini della verifica ai sensi dell’art. 20, comma 8, lettera c-quater del D. Lgs. n. 199/2021;
- in ogni caso, come dimostrato negli studi allegati dalla ricorrente, i dati raccolti hanno consentito di accertare un grado di rischio archeologico basso (grado 3) sulla totale estensione dell’area di impianto;
- il cavidotto di connessione alla RTN verrà realizzato interamente in modalità interrata, con conseguente irrilevanza -oltrechè erroneità- del rilievo opposto dal MiC quanto alla -presunta- interferenza con la fortezza nuragica “Sa Ureci”.
3.4.2.2. Quanto agli aspetti paesaggistici, il MiC ha rilevato che “ sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze ” sarebbe rinvenibili beni vincolati a norma della parte III del d.lgs. n. 42/2004; e più in particolare: -Riu Launaxis e fascia di rispetto di 150 m, a circa 170 m ad Ovest del campo; - Torrente Sitzerri e fascia di rispetto di 150 m, a circa 500 m ad Est del campo; il torrente è poi intercettato dal cavidotto che si allinea per oltre 1 km alla fascia di rispetto; - Massiccio vulcanico di Monte Arcuentu, a circa 50 m a Sud-Ovest e a circa 500 m a Sud-Est del campo.
La ricorrente deduce in merito che:
- la mera presenza di alcuni beni tutelati ai sensi dell’art. 143, del d.lgs. n. 42/2004 non costituisce, pertanto, in alcun modo circostanza idonea e sufficiente a denegare la compatibilità dell’intervento atteso che: i) tali beni sono stati ampiamente considerati dalla documentazione di progetto, che consente di apprezzare il rispetto di tutte le distanze previste dalla normativa di riferimento; ii) la loro presenza non incide in ogni caso sulla idoneità dell’area, atteso che si verte di beni tutelati ai sensi della parte III del d.lgs. n. 42/2004;
- del pari è a dirsi quanto al Parco Geominerario Storico Ambientale “Sulcis-Iglesiente-Guspinese”, distante 1,7 km, in quanto, in sintesi, l’area di progetto non è interessata da siti di particolare pregio geologico, ambientale e paesaggistico;
- anche in merito agli impatti paesaggistici, i rilievi del MI circa la sottrazione di suolo all’agricoltura e l’alterazione dello skyline naturale, rileva in contrario la ricorrente che i pannelli agrivoltaici, con il loro ombreggiamento, contrastano i fenomeni di desertificazione consentendo così una maggiore salvaguardia della risorsa idrica e della biodiversità con una buona produzione agricola, come emerge dalla Relazione pedo-agronomica depositata;
- in relazione all’asserita inidoneità regionale delle aree (Delib. n. 59/90 del 27.11.2020), benchè adiacenti alla ZPS Monte Arcuentu e Rio Piscinas e alla ZPS Campidano non interferiscono direttamente con le suddette aree protette e, in ogni caso, la Società si è fatta carico di analizzare tutti i potenziali impatti sulla biodiversità e sulla fauna presente.
4. Resistono in giudizio le amministrazioni statali indicate in epigrafe, che hanno richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
5. All’udienza pubblica del 19 novembre 2025, in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria e le amministrazioni memoria di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
7. In merito al difetto di motivazione del provvedimento del MASE, che si sarebbe limitato a recepire acriticamente i pareri della TV e della Soprintendenza ( retro par. 3.1), ritiene il Collegio di poter confermare le proprie considerazioni espresse in relazione ad analoga fattispecie e doglianza (cfr. T.a.r. Sardegna, sez. I, 20 gennaio 2026, n. 51).
In tal senso si è richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui “ la motivazione del provvedimento amministrativo può risultare anche da altro atto dell'Amministrazione in esso richiamato, purché come nel caso in esame, sia comunque reso disponibile insieme con il provvedimento finale che ad esso si richiama" (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 16/05/2018, n. 2897; Consiglio Stato sez. IV 28 marzo 2011 n. 1879), e che “la motivazione del provvedimento amministrativo può essere ricostruita attraverso il complesso degli atti del procedimento, dai quali siano evincibili le ragioni giuridiche che supportano la decisione, onde consentire al destinatario di contrastarle con gli strumenti offerti dall'ordinamento e al giudice di sindacarne la fondatezza: per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2024, n. 7724, id., sez. II, 7 gennaio 2025, n. 40; id., sez. V, 9 gennaio 2023, n. 265) ” (cfr. T.A.R. Toscana Firenze, Sez. I, Sent., 31/07/2025, n. 1435).
Ciò a maggior ragione quando, come nel caso di specie, il provvedimento conclusivo del procedimento costituisce espressione sintetica di valutazioni, operate da organi altamente qualificati, nell'ambito di appositi sub procedimenti tecnici regolati da disposizioni preventivamente determinate in sede regolamentare (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 31 marzo 2012 n. 1914; Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 18/09/2012, n. 4950).
In altri termini, la motivazione “per relationem” si esplica tramite un richiamo che sottintende l’intenzione dell’Amministrazione di far propri i contenuti giustificativi degli atti stessi, non essendo questa tenuta a riscrivere ex novo tutte le argomentazioni già compiutamente esplicitate nei pareri istruttori, potendo essa legittimamente richiamarle e condividerle, integrandole nella motivazione finale.
Nel caso di specie, il decreto impugnato ha dato atto della espressa acquisizione e recepimento dei pareri negativi formulati in sede istruttoria dalla Commissione Tecnica di VIA e dalla Soprintendenza del MI. Tale adesione non costituisce un mero enunciato formale, ma una vera e propria presa in carico delle concrete valutazioni tecniche e giuridiche espresse, ivi compresa l’analisi di impatto ambientale, paesaggistico e territoriale, conformemente al quadro normativo di riferimento (artt. 3 e 25 D.Lgs. 152/2006).
“ La semplice adesione agli esiti negativi non può essere sanzionata come “abdicazione” del potere: essa rappresenta, piuttosto, l’atto con cui l’Autorità competente svolge la propria valutazione, coerente con il complesso istruttorio formato, che costituisce elemento integrante del procedimento. Il richiamo alla documentazione istruttoria, con contestuale condivisione delle conclusioni, costituisce una motivazione adeguata e logicamente fondata ” (T.a.r. Sardegna, n. 51 del 2026, cit.).
Peraltro, il consolidato orientamento giurisprudenziale è chiaro: un onere motivazionale maggiormente approfondito sorge unicamente laddove l’Amministrazione intenda discostarsi in maniera motivata da pareri e conclusioni istruttorie. (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. V, Sent., 17/10/2024, n. 2882; Tar Molise sent. 200/2025).
La motivazione, infatti, assume connotati di minore pregnanza in caso di adesione alle risultanze di atti presupposti e del complesso dell'istruttoria, mentre richiede una espressione più diffusa e approfondita solo nel caso di discostamento da quelle risultanze. (T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, Sent., 27/01/2025, n. 669; Consiglio di Stato, sez. V, 24 gennaio 2013, n. 445; C.d.S. sez. VI, 23 febbraio 2004, n. 685).
Nel provvedimento gravato, il Ministero dà atto del parere negativo della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 493 del 21 novembre 2024 e del parere, parimenti negativo, della Soprintendenza speciale per il PNRR del Ministero della Cultura prot. n. 35528-P del 9 dicembre 2024, e precisa di addivenire al giudizio negativo di compatibilità ambientale “ sulla base dei pareri sopracitati e di quanto premesso, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ”.
In definitiva l’Autorità procedente, condividendo le risultanze istruttorie che si erano uniformemente attestate nel senso della non assentibilità del progetto, ha provveduto in conformità esprimendo in maniera compiuta il proprio negativo giudizio di compatibilità ambientale.
Il motivo va, quindi, respinto in quanto infondato.
8. Quanto ai motivi sub. 3.2. e 3.3., con essi la ricorrente lamenta, da un lato, che gli atti impugnati si fondino su mere lacune documentali, che sarebbero dovute essere oggetto di richieste di integrazioni e, dall’altro, la violazione del principio del c.d. dissenso costruttivo, per cui sarebbero dovute essere formulate proposte di rimodulazione sì da rendere assentibile il progetto.
Ora, rileva subito il Collegio come tali motivi appaiono prodromici e centrali nell’economia complessiva del ricorso - e su di essi infatti si concentra la ricorrente in memoria - anche in relazione alle specifiche censure mosse avverso i pareri della TV e della Soprintendenza (par. 3.4.), poiché queste ultime si colorano precipuamente sulla scorta dei profili generali espressi nei motivi in esame.
Le deduzioni attoree generali non possono trovare accoglimento.
8.1. Come già evidenziato da questa Sezione infatti, con considerazioni pienamente applicabili al caso di specie, “ 3.1.1. Le amministrazioni intervenute nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale si sono concordemente pronunciate nel senso della non compatibilità ambientale del progetto a valle di una articolata e approfondita istruttoria non arrestandosi al mero riscontro del grado di completezza formale della documentazione, ma vagliando i vari profili di rispettiva competenza, concernenti l’inserimento dell’intervento progettato nel contesto ambientale, paesaggistico e territoriale di riferimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i pareri negativi non si fondano su una valutazione meramente astratta o formalistica delle carenze documentali, ma si basano sulla accertata impossibilità di procedere a una valutazione compiuta e attendibile degli impatti ambientali del progetto in assenza di un quadro progettuale sufficientemente chiaro, coerente ed esaustivo.
3.1.2. Come correttamente evidenziato dalla difesa erariale, nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale la completezza e l’esaustività della documentazione progettuale costituiscono presupposti essenziali per la stessa ammissibilità dell’istanza, che dà avvio a un procedimento caratterizzato da un elevato tasso di discrezionalità tecnica, finalizzato alla valutazione preventiva degli effetti dell’opera proposta sull’ambiente.
In tale contesto, la richiesta di integrazioni documentali non può essere utilizzata per supplire a carenze sostanziali del quadro progettuale, né può tradursi in un meccanismo idoneo a determinare un ingiustificato rallentamento del procedimento o a incidere negativamente sulle esigenze di trasparenza e di partecipazione che presidiano la procedura di VIA.
La giurisprudenza ha osservato che nei procedimenti amministrativi in cui sono in gioco preminenti interessi pubblici, quale quello in esame, “il principio di autoresponsabilità deve intendersi in maniera particolarmente rigorosa e cogente (almeno in relazione agli elementi aventi carattere sostanziale): sicché non è consentito al privato la produzione di istanze e documenti aventi "quanto meno un contenuto minimo", successivamente integrabile (come, invece, sostenuto dalla Società ricorrente), bensì è onere del richiedente presentare istanze e documentazione il più possibile conformi al modello legale (...) che permetta ai competenti organi dell'Amministrazione di esprimere, con altrettanto rigore e convinzione, il proprio qualificato parere tecnico (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, Sez. III, Sent., 16/01/2018, n. 60).
3.1.3. Il ricorso al soccorso istruttorio incontra, quindi, un limite nel principio di autoresponsabilità del proponente, il quale è tenuto a fornire sin dall’avvio del procedimento tutti gli elementi necessari a consentire una compiuta valutazione di compatibilità ambientale dell’intervento. Tale esigenza è particolarmente avvertita nei procedimenti di VIA, che postulano la disponibilità, fin dalle fasi iniziali, di un quadro informativo chiaro, coerente e attendibile, anche in funzione della tutela della partecipazione dei soggetti interessati.
Ne consegue che talune lacune documentali di carattere sostanziale non risultano emendabili mediante successive integrazioni, ove incidano sulla stessa possibilità di effettuare la valutazione ambientale richiesta.
Il procedimento di VIA, infatti, non è strutturato come una sede di progressiva costruzione del progetto, ma come un momento di verifica della sua compatibilità ambientale sulla base di un assetto progettuale già definito, tale da consentire una valutazione consapevole e informata anche da parte dei soggetti portatori di interessi pubblici e diffusi.
Nei procedimenti di VIA, tale esigenza si manifesta con particolare intensità, poiché un quadro progettuale incompleto o incoerente non solo ostacola l’istruttoria tecnica, ma incide negativamente anche sull’effettività della partecipazione procedimentale, che presuppone la disponibilità, sin dall’inizio, di informazioni chiare e attendibili sugli effetti ambientali dell’intervento.
3.1.4. Né può ritenersi che la mancata formulazione di ulteriori richieste integrative abbia determinato una lesione del contraddittorio procedimentale o dei principi di leale collaborazione, trasparenza e non discriminazione dell’azione amministrativa.
3.1.5. In conclusione, non risultano violati né la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, né i principi di leale collaborazione, trasparenza e non discriminazione dell’azione amministrativa. L’istruttoria svolta è stata adeguata, il contraddittorio procedimentale è stato garantito nei limiti fisiologici del procedimento e il giudizio negativo espresso si fonda su una valutazione tecnica che ha accertato l’insufficienza sostanziale del quadro progettuale ” (T.a.r. Sardegna, sez. I, n. 51 del 2026, cit .).
9.2. In merito alla – invero strettamente connessa – questione della violazione del principio del c.d. dissenso costruttivo, la Sezione ha chiarito come non sia condivisibile la tesi in base alla quale “ dovrebbe sempre essere consentito al proponente di modificare e adeguare il progetto ogni qualvolta questo incontri delle criticità rilevate dagli enti in esso coinvolti, in ossequio anche al principio del dissenso costruttivo, che dovrebbe portare a ricercare sempre l'accoglimento dell'istanza di VIA quantomeno per i progetti ad energia rinnovabile ” (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 8 ottobre 2025, n. 857).
Si è infatti osservato che “ tale impostazione, appunto, prova evidentemente troppo e non è conforme all'ordinamento, sia sotto il profilo dello stretto diritto positivo "procedimentale" che dei principi che governano la valutazione di impatto ambientale.
Ed infatti, si è visto che la ratio della previsione di una scansione temporale chiara per la trasmissione di eventuali integrazioni e modifiche al progetto e poi, nel caso, di sole ed ultime controdeduzioni si lega alla necessità che i procedimenti in questione si concludano nel rispetto, anche, di un termine ragionevole: ciò sia sul piano del generale buon andamento dell'attività amministrativa, che dello specifico settore della produzione di energia a fonte rinnovabile.
Non può, in altri termini, sostenersi che il procedimento dovrebbe proseguire ad libitum alla ricerca di una soluzione progettuale -anche, in tesi, radicalmente diversa da quella che aveva originato lo stesso procedimento- che risulti compatibile sotto il profilo ambientale (...) Questa Sezione ha ulteriormente evidenziato che “con l'introduzione del cosiddetto dissenso costruttivo, il legislatore non ha inteso rendere assentibile in assoluto ogni nuova realizzazione, bensì garantire, ove possibile, l'indicazione di accorgimenti e/o modifiche progettuali utili al superamento del diniego.
Come chiarito dalla giurisprudenza, “non è vietato esprimere un dissenso assoluto: la commendevole prassi di imporre prescrizioni, o comunque di pervenire a una anticipazione dei correttivi che potrebbero far giungere al superamento del dissenso (modus operandi, questo, senz'altro corretto e lodevole) ovviamente non può costituire una evenienza invariabile: essa non si giustifica, laddove l'amministrazione prospetti l'assoluta impossibilità di eseguire l'opera in quell'area” (Cons. Stato, sezione IV, 7 dicembre 2018, n. 6923).
Ed infatti, come noto, anche l’opzione zero rappresenta una eventualità in esito al procedimento.
14.4.3. Ciò dimostra come la disciplina procedimentale dettata dall’art. 24 del Codice dell’Ambiente costituisca il punto di caduta della questione: è consentito al proponente procedere ad integrazioni e modifiche sostanziali del progetto, alla luce delle osservazioni emerse nel procedimento, per una sola volta e, laddove sulla nuova versione del progetto intervengano nuovamente pareri, anche negativi, il proponente può offrire controdeduzioni ad essi, ma non già ancora offrire, come avvenuto nel caso di specie, nuove versioni del progetto ”
In tale decisione si è altresì precisato che “ il c.d. "dissenso costruttivo" riguarda propriamente la disciplina della conferenza di servizi e non quella della V.I.A., soggetta alle specifiche norme del titolo III della parte II del D.Lgs. n. 152 del 2006, secondo cui grava in capo al proponente l'onere di disporre lo studio di impatto ambientale, indicando in modo dettagliato le conseguenze che l'intervento è atto a produrre sull'ambiente, la descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame, le illustrazioni delle ragioni principali della scelta effettuata, la previsione delle misure per il monitoraggio, nonché la rappresentazione dei possibili effetti cumulativi dovuti ad altre opere preesistenti. Il compito di individuare soluzioni progettuali idonee a superare le criticità ambientali non spetta, dunque, all'Amministrazione (così, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, 17 settembre 2025, n. 166) ” (cfr. T.A.R. Sardegna Sez. I, 857 del 25 cit .).
9. È al lume di tali principi che emerge l’infondatezza delle doglianze rivolte ai pareri della TV e della Soprintendenza, che non si appalesano adottati in violazione del principio del dissenso costruttivo e dell’obbligo di contraddittorio e collaborazione, rettamente intesi.
Nondimeno, giova sin da subito richiamare i principi generali afferenti al procedimento di valutazione di impatto ambientale relativa a progetti di energia da fonte rinnovabile, come da ultimo compendiati dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. IV, 17 giugno 2025, n. 5281, che conferma T.a.r. Sardegna, sez. II, n. 776 del 2023; T.a.r. Sardegna, n. 857 del 2025, cit .):
“ Il procedimento di VIA è finalizzato in via esclusiva alla verifica della sussistenza di impatti significativi sull’ambiente – nelle matrici elencate all’art. 3 della direttiva VIA 2011/92/UE UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 – in conseguenza della realizzazione di determinate opere suscettibili di recare pregiudizio al bene giuridico ambiente.
Ai sensi dell’art. 1 della direttiva 2011/92/UE “La presente direttiva si applica alla valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale significativo”.
Ai sensi del successivo articolo 2 della direttiva: “Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto”.
La finalità della VIA pertanto è quella di valutare l’impatto di progetti pubblici e privati sull’ambiente e non quello di coordinare e comporre i diversi interessi pubblici e privati che possano venire in rilievo ai fini del rilascio dell’autorizzazione finale alla realizzazione dell’opera.
In particolare la VIA non è finalizzata a risolvere il conflitto tra impatto ambientale dei progetti privati – sebbene di interesse pubblico - di produzione di energia alternativa ed interesse pubblico alla incentivazione della relativa produzione poiché la relativa ponderazione di tali interessi e di tutti quelli emersi all’esito dell’istruttoria avveniva nell’ambito del distinto procedimento di autorizzazione unica, disciplinato dall’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003 (nella versione all’epoca in vigore sopra richiamata), nelle forme della conferenza di servizi decisoria di cui alla legge n. 241 del 1990, in applicazione del richiamo espresso contenuto nell’art. 12, comma 1 del d. lgs. n. 387 del 2003.
Non trovano dunque applicazione al procedimento di VIA le disposizioni in materia di conferenza di servizi decisoria, quanto in particolare alla regola sulla formazione delle decisioni, secondo le posizioni prevalenti, e quella sul dissenso qualificato, proprie delle decisioni c.d. pluristrutturate poiché nel procedimento di VIA vi è solo un interesse pubblico, quello ambientale, oggetto di indagine che viene condotta nella sola prospettiva della verifica di possibili impatti rilevanti derivanti dalla realizzazione dell’opera (…)
Da quanto precede emerge non solo l’infondatezza di tutte le censure dedotte in relazione a presunte violazioni della disciplina sulla conferenza di servizi decisoria valevole per il procedimento di autorizzazione unica (in particolare obbligo del dissenso costruttivo e regola delle posizioni prevalenti quale criterio per l’adozione della determina conclusiva) ma anche che nessuna ponderazione comparativa tra interessi pubblici antagonisti è operata nel procedimento di VIA poiché la relativa decisione discrezionale è assunta nel distinto procedimento di autorizzazione unica, finalizzato, per l’appunto, al coordinamento infrastrutturale di tutti gli interessi emersi in sede procedimentale ed alla adozione della decisione conclusiva circa l’interesse pubblico o privato da ritenersi prevalente ai fini del rilascio della autorizzazione, all’esito del contraddittorio procedimentale che consente di accertare i fatti e, conseguentemente, la misura di valore degli interessi agli stessi sottesi, necessaria per operare la ponderazione comparativa ”.
Ad essi si aggiungono i seguenti ulteriori principi fondamentali in materia di valutazione di impatto ambientale:
- “ la funzione tipica della VIA (è) quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto valutando il complessivo sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socio-economica perseguita (Cons. Stato, Sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 361; Id. 1 marzo 2019, n. 1423), che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza della sottrazione di tali scelte al sindacato del Giudice amministrativo se non laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto” (Cons. Stato, Sez. IV, 4 ottobre 2024, n. 7987; Cons. Stato Sez. IV, 08 aprile 2024, n. 3204; Cons. Stato, Sez. II, 6 aprile 2020, n. 2248; Sez. IV, 15 aprile 2021, n. 3112; Sez. IV, 18 novembre 2021, n. 7714; Sez. VI, n. 4484 del 2018; Sez. IV, n. 1240 del 2018);
- “il giudizio di compatibilità ambientale è reso sulla base di oggettivi criteri di misurazione e attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse dell’esecuzione dell’opera; apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l’istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento dal potere discrezionale riconosciuto all’Amministrazione, anche perché la valutazione di impatto ambientale non è un mero atto tecnico di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico – amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio, in senso ampio, attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei contrapposti interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di viluppo economico – sociale) e privati” (Cons. Stato, Sez. IV, 4 ottobre 2024, n. 7987; Cons. Stato, Sez. II, 6 aprile 2020, n. 2248; CGARS, n. 271/2021; Cons. Stato, 2 gennaio 2019, n. 16; Sez. V, 21 maggio 2018, n. 3034);
- “la Valutazione d’impatto ambientale rappresenta un sub procedimento di natura autonoma le cui risultanze confluiscono nel procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12, comma 4 del d. lgs. n. 387 del 2003 (ancora in vigore alla data di adozione della D.G.R. impugnata, prima della abrogazione totale dell’articolo disposta dall’art. 15 del d. lgs. 25 novembre 2024, n. 190) come modificato dall’art. 5, comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ” (Cons. Stato, n. 5281/2025);
- “ la finalità della VIA è infatti quella di accertare la eventuale sussistenza di impatti significativi sulle matrici ambientali elencate all’art. 3 della direttiva VIA mentre la ponderazione comparativa con altri eventuali interessi pubblici e privati avviene nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003 (all’epoca in vigore) dove l’esito della VIA confluisce per essere poi valutato secondo la regola delle posizioni prevalenti propria della disciplina della conferenza di servizi decisoria. Non sussiste pertanto alcuna pretermissione dell’interesse pubblico alla produzione dell’energia alternativa né violazione della disciplina della conferenza di servizi – con particolare riferimento all’evocato principio del dissenso costruttivo e della regola delle posizioni prevalenti - atteso che la ponderazione comparativa tra interessi eterogenei avviene nella successiva fase del procedimento di autorizzazione unica soggetto alla disciplina della conferenza di servizi decisoria disciplinata dalla legge n. 241 del 1990 ” (Cons. Stato, n. 5281/2025).
10. Orbene, posto tale ampio quadro ermeneutico, l’analisi del parere della TV di per sé mostra la non condivisibilità della tesi di parte ricorrente, tanto in termini generali, quanto con riferimento alle singole contestazioni, che però, come detto, risentono dell’impostazione di fondo in ordine all’asserita violazione delle regole di contraddittorio e collaborazione.
Come si evince infatti dalla superiore espositiva in merito agli elementi ostativi rilevati tanto dalla TV (3.4.1.) quanto dalla Soprintendenza (parr. 3.4.2.) i pareri impugnati hanno ben descritto gli impatti ambientali per cui è reso il giudizio negativo di compatibilità.
Vale ribadire che “ la finalità della VIA è infatti quella di accertare la eventuale sussistenza di impatti significativi sulle matrici ambientali elencate all’art. 3 della direttiva VIA mentre la ponderazione comparativa con altri eventuali interessi pubblici e privati avviene nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003 (all’epoca in vigore) dove l’esito della VIA confluisce per essere poi valutato secondo la regola delle posizioni prevalenti propria della disciplina della conferenza di servizi decisoria ” (Cons. Stato, n. 5281/2025), laddove la ricorrente insiste in merito al bilanciamento dell’interesse pubblico alla diffusione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con i profili evidenziati nei pareri.
11. Ma, in ogni caso, quanto alla circostanza per cui solo una piccola parte dell’area interessata dal progetto non sarebbe idonea ex lege alla sua realizzazione, si chiariscono bene gli aspetti di rilievo ostativo da parte della Soprintendenza:
“ In prossimità dell’impianto fotovoltaico in esame, fino a una distanza di circa 500 metri dall’area dell’impianto (distanza prevista dall’art. 20, comma 8, lettera c-quater del D.Lgs. n. 199/2021, come modificato dal D.L. 24.02.2023, n. 13, art. 47, comma 1, lettera a, n. 2), è nota la presenza dell’insediamento preistorico, nuragico e punico di UN Sa Grutta, distante circa 150 m dall’impianto in esame, dell’insediamento nuragico e romano di ER OI, distante circa 250 m, della domus de janas di UN Maddeus, distante circa 430 m, individuati dagli elaborati del PUC del Comune di Guspini. Si specifica che per la domus de janas di UN Maddeus dichiarato di particolare interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 comma 3, lettera a) e art. 13 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. con il Decreto della Commissione Regionale per il patrimonio culturale della Sardegna n. 4 del 4/01/2024 valgono tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo ”.
Non ha pregio giuridico la tesi di parte ricorrente per cui la domus de Janas di UN Maddeus “ è stato dichiarato di particolare interesse archeologico con Decreto della Commissione Regionale per il patrimonio culturale della Sardegna n. 4 del 4/01/2024: e dunque solo in data successiva alla presentazione del progetto ”, poiché ciò che rileva che tale bene sia stato dichiarato di interesse culturale prima della conclusione del procedimento di VIA e non prima dell’avvio del procedimento, in forza del generale principio per cui tutte le sopravvenienze che si verificano in sede istruttoria devono essere considerate, così come quelle normative, se, appunto, antecedenti alla conclusione del procedimento (cfr. sul punto specifico T.a.r. Sardegna, sez. I, 19 maggio 2024, n. 414).
Non è dunque fondata la tesi di parte ricorrente per cui l’area sarebbe idonea ex lege , posta la presenza di tutte le evidenze archeologiche citate dalla Soprintendenza nell’areale di 500 mt dall’impianto.
Ed ancora, la Soprintendenza ha ben descritto che “ l’area dell’impianto in esame è adiacente alla Zona Speciale di Conservazione denominata Monte Arcuentu e Rio Piscinas rappresentato con retino a righe marroni inclinate e alla Zona di Protezione Speciale (ZPS) denominata Campidano Centrale visibile nell’immagine seguente con retino a righe inclinate di colore blu. Pertanto, tale area. Risulta essere strategica come area di transito che si configura come un vero e proprio corridoio ambientale per flora e fauna” così come riporta la presenza di “- Riu Launaxis e fascia di rispetto di 150 m, a circa 170 m ad Ovest del campo; - Torrente Sitzerri e fascia di rispetto di 150 m, a circa 500 m ad Est del campo; il torrente è poi intercettato dal cavidotto che si allinea per oltre 1 km alla fascia di rispetto. Art. 142, comma 1, lett. l): - Massiccio vulcanico di Monte Arcuentu, a circa 50 m a Sud-Ovest e a circa 500 m a Sud-Est del campo ”.
Ora, come si vede dal superiore par. 3.4.2., la ricorrente in realtà contesta la rilevanza di tali evidenze, ma sotto un profilo tecnico discrezionale evidentemente opinabile, che non conduce ad un giudizio di irragionevolezza della valutazione della Soprintendenza per esprimere il parere negativo.
12. Proprio muovendo da tale ultimo assunto, rileva il Collegio come tutte le argomentazioni contenute in ricorso, pur partitamente considerate e come sopra riportate (cfr. par. 3.4.), non sono idonee a scalfire il globale giudizio tecnico discrezionale e discrezionale puro – che caratterizza la VIA, come chiarito dalla giurisprudenza sopra citata – reso dalla Commissione Tecnica e dalla stessa Soprintendenza, da cui si evince, senza profili di macroscopica irragionevolezza o illogicità, che il progetto, nella consistenza che doveva essere valutata, come sin qui chiarito, non è compatibile dal punto di vista ambientale.
Sul punto, è sufficiente riportare le conclusioni sintetiche della TV nell’ampio parere negativo reso (45 pagine), che ben mostrano l’incidenza sulle matrici ambientali del progetto e la loro non mitigabilità, dovendosi appunto ricordare che non è la VIA la sede nella quale operare bilanciamenti con altri interessi.
Invero, oltre a rilevare le numerose carenze che inficiano il progetto e che, per le ragioni già esposte non possono essere considerate sanabili mediante soccorso istruttorio o applicazione del principio del dissenso costruttivo, si evidenzia che:
“ I rilievi di carenza e inadeguatezza del SIA riguardano in primo luogo l’operazione di espianto di oltre 5ha di individui arbustivi ed arborei senza che, per quest’ultimi, sia stato predisposto un censimento sullo stato di salute, età e circonferenza dei fusti. Inoltre, l’eliminazione degli individui vegetali presenti nell’area di impianto potrebbe comportare impatti diretti e negativi, oltre che sulla componente vegetale, anche sulla fauna (stanziale e migratoria) presente nell’area di progetto. - In merito a fauna, aree tutelate e rete ecologica, il progetto si pone in un’area strategica fra i siti della Rete Natura 2000 ZSC “Monte Arcuentu e Riu Piscinas” (ITB040031) e ZPS “Campidano Centrale” (ITB043054), in quanto adiacente a tali siti ed occupante un potenziale corridoio ecologico di connessione fra gli stessi. L’area di impianto interagisce anche l'IBA (Important Bird Area) n. 178 – Campidano Centrale. Non è considerato in modo adeguato il ruolo ricoperto dall’area di impianto come possibile area di transito, sosta, riproduzione e alimentazione non solo per la fauna, ma anche per le numerose specie vegetali e faunistiche protette riferite all’art. 4 della Direttiva 2009/147/EC ed elencate nell’Allegato 2 della Direttiva 92/43/EEC, oltre al mantenimento generale degli equilibri trofici e riproduttivi alla scala locale e sovra-locale. Pertanto, gli impatti della cantierizzazione dell’impianto e delle relative opere di interconnessione alla rete, così come le attività di esercizio e manutenzione e di dismissione, possono incidere sullo stato di conservazione dei Siti della Rete Natura 2000 ZSC “Monte Arcuentu e Riu Piscinas” (ITB040031), ZPS “Campidano Centrale” (ITB043054) e area IBA n. 178 – Campidano Centrale, nonché su specie ed habitat in essi inclusi. - Il Proponente ha erroneamente inquadrato la siepe perimetrale come misura di compensazione, laddove tale intervento ha, invece, un effetto mitigativo, di incremento della biodiversità e di creazione di appositi corridoi ecologici ”.
Perciò, emerge dalle singole deduzioni svolte dalla ricorrente e sopra riportate, in relazione al parere della Commissione, ma anche della Soprintendenza, che esse comunque, oltre a fondarsi in generale sulla possibilità di ulteriore rimodulazione del progetto nonché integrazioni e chiarimenti, non rappresentano censure che dimostrano ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, bensì al più profili di opinabilità nei giudizi svolti dagli enti, che non sono però sindacabili da questo giudice.
Né risultano fondate le deduzioni in merito all’omessa considerazione di documenti presentati dalla ricorrente, poiché tale circostanza non emerge dal parere della Commissione, la quale ha invece valutato la documentazione presentata e talora l’ha considerata insufficiente.
13. In conclusione, per tutte le superiori ragioni, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore delle amministrazioni costituite e in solido tra loro, delle spese del giudizio, che liquida nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge, ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco UR, Presidente
IE SE, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE SE | Marco UR |
IL SEGRETARIO